OGGETTO: Richiesta chiarimenti relativi alla guida d’installazione di impianti fotovoltaici (11913)
In riferimento al quesito pervenuto con la nota inerente l’argomento in oggetto in data
18 giugno 2010. premesso che cedeste società deve attingere tutte le informazioni in materia
di prevenzione incendi dagii organi periferici del C.N.VV.F territorialmente competenti
(Comandi Provinciali VV.F). in via del tutto eccezionale si forniscono i seguenti chiarimenti:
1. il parere di conformità corrisponde ad un parere preventivo che deve essere richiesto per le attività di cui a! DM 16 fefa 1CJS2 finalizzato al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (riferimenti DPR 37 del 1998 e DM 04/05/1998);
2. la valutazione deve essere effettuata da parte del tecnico incaricato;
3. se con l’installazione non si è modificato il rischio incendio è sufficiente produrre presso il Comando dei VVF la relazione da parte di un tecnico qualificato attestante l’avvenuta installazione senza aumento del rischio incendio con il relativo verbale di collaudo;
4. non e importante il tipo di utilizzo che si fa dell’impianto FV, ma è importante invece stabilire se questo altera le valuta/ioni relative ai rischi di incendi dell’attività 0 se interferisce con i dispositivi di protezione; solo se vengono aumentati detti rischi è
necessario chiedere il rilascio di un nuovo CPI partendo da un nuovo esame progetto;
5. Con la prescrizione “/« ogni caso i pannelli, le condutture ed ogni altro dispositivo non dovranno distare meno di 1 metro dai predetti dispositivi”, si intende perseguire principalmente, la finalità di garantire la manutenzione nonché il corretto funzionamento degli EFC o di qualsiasi altro dispositivo dotato di un sistema di apertura in genere meccanico finalizzato, in particolare, alla protezione antincendi ovvero alla ventilazione naturale che sia collocato in prossimità dei pannelli fotovoltaici o di qualsiasi altro dispositivo dell’impianto FV. Non è, pertanto, necessario garantire la distanza di 1 metro dei pannelli, delle condutture e di ogni altro dispositivo da lucernari non apribili (ad esempio lucernari traslucidi che hanno solo lo scopo di illuminazione naturale) pur ritenendo necessaria, da parte del professionista, l’effettuazione di un’apposita valutazione del rischio di propagazione dell’incendio da un compartimento all’altro dell’attività sottostante all’impianto fotovoltaico attraverso i pannelli e/o le condutture dell’impianto stesso. Inoltre, non si ritiene idonea, quale misura alternativa alla distanza di 1 metro, l’installazione di elementi o paratie resistenti al fuoco perché comunque non garantirebbero la manutenzione e il corretto funzionamento degli EFC o di qualsiasi altro dispositivo dotato di un sistema di apertura in genere meccanico.
6. la distanza di 1 metro è da considerarsi in tutte le direzioni in modo da consentire, da ogni parte, l’accesso, la manutenzione ed il corretto funzionamento degli EFC o di qualsiasi altro dispositivo dotato di un sistema di apertura in genere meccanico.
7. E’ richiesto un dispositivo di sezionamento sotto-carico, azionabile da remoto (ad esempio mediante comando a distanza che potrebbe funzionare in chiusura – circuito a lancio di corrente- o in apertura – relè di minima tensione), in modo da mettere in sicurezza ogni parte dell’impianto elettrico all’interno del compartimento antincendio.
Tale dispositivo va inserito nel punto in cui la porzione di impianto FV entra nel compartimento antincendio, perché ciò che è a monte di tale dispositivo dovrà essere esterno al eom parti mento antincendio stesso ovvero interno ma collocato in apposito locale tecnico con specifiche caratteristiche di resistenza al fuoco (si ritiene comunque preferibile ubicare l’invcrter e la parte in corrente continua all’esterno del compartimento). Pertanto, definito lo scopo del dispositivo in questione, sia le sue caratteristiche costruttive che la sua posizione di installazione costituiscono una scelta progettuale.
8. Nel caso di installazione dell’inverter e/o di altri dispositivi all’esterno dell’edificio, ma fissati a parete dello stesso, non si ritiene necessario che la parete di separazione dall’ambiente interno abbia caratteristiche di resistenza al fuoco REI 120. Infetti, pur ritenendo indispensabile l’incombustibilità della stessa parete e di tutte le superfìci interessate dall’impianto FV, si ritengono sufficienti le eventuali caratteristiche di resistenza al fuoco richieste per la struttura stessa. E’ necessario segnalare ai Soccorritori la presenza di dispositivi e condutture in tensione collocate sulla parete ed informare i soccorritori in merito ad eventuali crolli di apparecchiature elettriche potenzialmente pericolose.