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Arriva in GU il decreto del 21 giugno 2024 del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”.

Il decreto ripartisce fra Regioni e Province autonome l’obiettivo nazionale al 2030 di potenza aggiuntiva, pari a 80 GW da fonti rinnovabili, e stabilisce principi e criteri per consentire alle Regioni l’individuazione di aree idonee e non idonee alle Fer.

Entro il 30 dicembre 2024, ogni Regione dovrà legiferare per individuare le aree in cui sono ammessi gli impianti rinnovabili (con procedura autorizzatoria accelerata), le aree incompatibili con l’installazione degli impianti, oltre alle aree in cui si applicano i regimi autorizzatori ordinari e quelle in cui è vietata l’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra. In attesa delle leggi regionali si potrà fare riferimento alle aree idonee ex lege, individuati dall’articolo 20, comma 8 del Dlgs 199/2021, e quelle non idonee già individuate dalle Regioni.

Decorso infruttuosamente il termine per l’adozione delle leggi regionali e dei provvedimenti di cui all’art. 3, commi 1 e 2, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica propone al Presidente del Consiglio dei ministri degli schemi di atti normativi di natura sostitutiva da adottare in Consiglio dei ministri e aventi le caratteristiche stabilite dall’art. 41, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Classificazione delle aree

In esito al processo definitorio di cui al decreto, le regioni, garantendo l’opportuno coinvolgimento degli enti locali, individuano sul rispettivo territorio:
a) superfici e aree idonee: le aree in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all’art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
b) superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l’installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall’allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
c) superfici e aree ordinarie: sono le superfici e le aree diverse da quelle delle lettere a) e b) e nelle quali si applicano i regimi autorizzativi ordinari di cui al decreto legislativo n. 28 del 2011 e successive modifiche e integrazioni;
d) aree in cui è vietata l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra: le aree agricole per le quali vige il divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra ai sensi dell’art. 20, comma 1 -bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Gli obiettivi delle regioni e province autonome

L’articolo 2 del decreto contiene la Tabella A che traccia per ciascuna regione e provincia autonoma la traiettoria di conseguimento dell’obiettivo di potenza complessiva da traguardare al 2030.

Per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi, specificati nella Tabella A si tiene conto:

a) della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili di nuova costruzione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento realizzati sul territorio della regione o provincia autonoma;
b) della potenza nominale aggiuntiva derivante da interventi di rifacimento, integrale ricostruzione, potenziamento o riattivazione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento e realizzati sul territorio della regione o provincia autonoma;
c) del cento per cento della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili off-shore di nuova costruzione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento le cui opere di connessione alla rete elettrica sono realizzate sul territorio della regione o provincia autonoma, fatto salvo quanto indicato al comma 4.

Le regioni individuano (ai sensi dell’art. 20, comma 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199), con propria legge, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le aree di cui all’art. 1, comma 2, secondo i principi e criteri previsti dal Titolo II del presente decreto.

Monitoraggio e verifica di raggiungimento degli obiettivi

Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica provvede, con il supporto del Gestore dei servizi energetici – GSE e Ricerca sul sistema energetico – RSE, al monitoraggio e alla verifica degli adempimenti in carico alle regioni e province autonome.

Principi e criteri per l’individuazione delle aree idonee

Fermo quanto previsto dall’art. 5 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all’installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, ai fini dell’individuazione delle superfici e delle aree di cui all’art. 1 e del raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell’art. 2, comma 1, le regioni tengono conto dei principi e criteri omogenei elencati all’articolo 7 al fine di rendere chiara ed evidente la possibile classificazione delle aree, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.

Per l’individuazione delle aree idonee le regioni tengono conto:

a) della massimizzazione delle aree da individuare al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell’art. 2; delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa;
b) della possibilità di classificare le superfici o le aree come idonee differenziandole sulla base della fonte, della taglia e della tipologia di impianto;
c) della possibilità di fare salve le aree idonee di cui all’art. 20, comma 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Disciplina conseguente all’individuazione delle aree idonee

Qualora una regione abbia attribuito il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 agli enti locali, è tenuta a vigilare affinché i medesimi ottemperino alla regolare applicazione a quanto previsto dal presente decreto ed a utilizzare poteri sostitutivi in caso di inerzia accertata, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, al fine di assicurare il rispetto delle norme stesse nonché il raggiungimento degli obiettivi indicati alla Tabella A.

Specifiche per le regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano

Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità del presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

IL DECRETO IN GU