Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio destinati ad uso civile.
Con l’aumento della produzione dei materiali ferrosi, che negli ultimi anni ha assunto un ritmo rapidamente crescente, si è reso possibile, anche dal punto di vista economico, l’utilizzazione dei profilati d’acciaio per la costituzione delle strutture portanti anche nelle costruzioni adibite a fini civili.
Tale impiego, che se effettuato indiscriminatamente, potrebbe determinare gravi pericoli per la stabilità degli edifici in caso di incendio, ha consigliato lo studio e l’emanazione di apposite Norme dirette alla protezione delle persone presenti in tali costruzioni dai pericoli innanzi detti.
Dopo un preventivo fondamentale studio delle Norme stesse condotto da apposita Commissione del Consiglio Nazionale delle Ricerche, questo Ministero ha predisposto un proprio schema che si allega alla presente.
Le Norme tengono conto di esperienze sia estere che nazionali in materia nonchè della pratica di servizio che il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco ha nel campo di sua specifica competenza.
Esse sono basate sul criterio fondamentale che la struttura debba resistere, senza rovinare, all’incendio delle sostanze combustibili in essa contenute.
Pertanto il grado di protezione delle strutture di acciaio varia secondo la qualità e la quantità dei materiali combustibili presenti nei singoli locali, nonchè in base alla destinazione dei locali stessi, alla posizione ed al numero delle uscite, al pericolo della propagazione del fuoco ad altri fabbricati e finalmente alla rapidità ed importanza presuntiva del soccorso.
Poichè gli elementi di valutazione della natura e dell’entità del rischio, nonchè della rapidità ed importanza dei mezzi di soccorso, devono essere determinati in sede di progetto, le dichiarazioni rilasciate dai richiedenti la licenza di costruzione debbono avere carattere vincolante per l’uso cui l’edificio sarà destinato.
Le Norme di cui al testo allegato dovranno essere applicate per la formulazione del parere che, ai fini della sicurezza, i Comandi dei Vigili del Fuoco esprimeranno in sede di approvazione dei progetti degli edifici.
Gli elementi che determinano la durata di resistenza al fuoco durante le prove in forno sono riportati in Appendice.
Poichè la durata di resistenza al fuoco viene determinata in base ai risultati della prova di incendio unificata eseguita in forno, le presenti Norme forniscono gli elementi necessari per stabilire la relazione che esiste fra l’incendio reale e l’incendio di prova in forno. Il procedimento di determinazione di questi elementi si basa sulla valutazione statistica dei vari fattori che influiscono sulla durata di resistenza al fuoco effettiva in casi normali di incendio.