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I clienti finali, consumatori di energia elettrica, possono associarsi per produrre localmente energia elettrica necessaria al proprio fabbisogno, “condividendola”. Ecco descritto in poche parole il concetto di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), un modello innovativo di produzione e di gestione delle risorse energetiche che oggi, dopo l’entrata in vigore del decreto CER il 24 gennaio 2024, diventa sempre più pregnante. Ecco in dieci punti le risposte ai quesiti più diffusi per comprendere appieno i meccanismi alla base delle Comunità Energetiche Rinnovabili.

1. Che cosa sono le CER e da chi sono composte?

La Comunità Energetica Rinnovabile può essere costituita da cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, incluse le amministrazioni comunali, le cooperative, gli enti di ricerca, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale. La CER condivide l’energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti nella disponibilità di uno o più soggetti associatisi alla comunità. È quindi possibile partecipare alla CER in qualità di: produttore di energia rinnovabile (soggetto che realizza un impianto fotovoltaico); autoconsumatore di energia rinnovabile (soggetto che possiede un impianto di produzione da fonte rinnovabile e che produce energia per soddisfare i propri consumi e condividere l’energia in eccesso con il resto della comunità); consumatore di energia elettrica (soggetto che non possiede alcun impianto di produzione di energia, ma che ha una propria utenza elettrica, i cui consumi possono essere in parte coperti dall’energia elettrica rinnovabile prodotta dagli altri membri della comunità).

2. Come si costituisce una CER?

Innanzi tutto è necessario individuare le aree in cui realizzare gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e gli utenti con cui associarsi e condividere l’energia elettrica. Secondo passo è costituire legalmente la CER, sotto forma di associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, organizzazione senza scopo di lucro ecc., ossia dotare la CER di una propria autonomia giuridica. Ogni CER deve avere in sostanza un atto costitutivo e uno statuto.

3. Solo gli impianti fotovoltaici possono far parte di una CER?

No, sono compresi tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili (per esempio idroelettrico, eolico, biogas, biomasse solide ecc.).

4. Quali requisiti devono avere gli impianti per accedere alle CER e quindi agli incentivi?

Gli impianti di produzione da fonte rinnovabile devono avere una potenza non superiore a 1 MW. Possono essere impianti nuovi o già esistenti purché entrati in esercizio dopo il 16 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del D.lgs. 199/2021) e comunque successivamente alla regolare costituzione della CER. Inoltre, ai fini dell’accesso ai benefici previsti dal Decreto di incentivazione, gli impianti non devono beneficiare di altri incentivi sulla produzione di energia elettrica.

5. Esiste un vincolo geografico per la costituzione di una CER?

Tutti i consumatori e tutti i produttori devono essere ubicati nell’area geografica i cui punti di connessione alla rete elettrica nazionale (POD) sono sottesi alla medesima cabina elettrica primaria. Ecco il link alla Mappa interattiva delle cabine primarie pubblicata sul sito di GSE.

6. Quali sono gli incentivi statali previsti per la costituzione di una CER?

Per tutte le CER sono previsti incentivi sull’energia autoconsumata sotto due diverse forme:
– una tariffa incentivante sull’energia prodotta da FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) e autoconsumata virtualmente dai membri della CER. Tale tariffa è riconosciuta dal GSE per un periodo di 20 anni dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto FER;
– un corrispettivo di valorizzazione per l’energia autoconsumata, definito da Arera – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente. Tale corrispettivo vale circa 8 €/MWh.

Inoltre, tutta l’energia elettrica rinnovabile prodotta ma non autoconsumata resta nella disponibilità dei produttori ed è valorizzata a condizioni di mercato. Per tale energia è possibile richiedere al GSE l’accesso alle condizioni economiche del ritiro dedicato.

Per le sole CER i cui impianti di produzione sono ubicati in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è previsto un contributo in conto capitale, pari al 40% del costo dell’investimento, a valere sulle risorse del PNRR (pari a 2,2 miliardi di euro). Gli impianti ammessi a questi contributi non devono aver avviato i lavori prima della presentazione della richiesta di accesso e devono entrare in esercizio entro 18 mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

7. Quanto vale la tariffa incentivante riconosciuta da GSE?

La tariffa incentivante è la somma di una parte fissa e di una variabile. La parte fissa varia in funzione della taglia dell’impianto, la parte variabile in funzione del prezzo di mercato dell’energia. La tariffa incentivante si riduce nella parte fissa all’aumentare della potenza degli impianti, mentre la parte variabile oscilla tra 0 e 40€/MWh in funzione del prezzo dell’energia (al diminuire del prezzo di mercato dell’energia la parte variabile aumenta fino ad arrivare al massimo a 40€/MWh).

8. Come si richiedono i contributi?

La richiesta di accesso alla tariffa incentivante e al contributo ARERA deve essere presentata utilizzando il Portale informatico messo a disposizione dal GSE previa registrazione al link disponibile all’indirizzo internet https://areaclienti.gse.it/.
Il GSE aprirà lo sportello per la presentazione delle richieste entro 45 giorni dalla data di pubblicazione delle regole operative. Il termine ultimo per la presentazione delle richieste è fissato al 31 marzo 2025, a meno di un preventivo esaurimento delle risorse disponibili.

9. Qual è la differenza tra Autoconsumo Collettivo e CER?

Entrambe le configurazioni si basano sull’autoproduzione di energia rinnovabile, ma si differenziano per la localizzazione degli impianti. Con l’Autoconsumo Collettivo (AUC) gli autoconsumatori, che agiscono collettivamente, sono situati all’interno dello stesso edificio o condominio: l’energia prodotta può essere condivisa tra i condomini o i co-proprietari, ma è limitata al luogo specifico in cui viene generata. Con le CER, invece, gli impianti sono situati vicini tra loro, ma non necessariamente all’interno dello stesso stabile. I numeri del GSE riportano che, al 30 giugno 2023, in Italia erano presenti 109 configurazioni in autoconsumo collettivo: 74 gruppi di autoconsumo (AC) e 35 Comunità energetiche rinnovabili.

10. Nel resto d’Europa quante CER ci sono?

Nei paesi Ue si contano 9.252 Comunità energetiche ma più della metà si trovano in Germania, che conta ben 4.848, con gli altri Stati dell’Unione che seguono fino ad arrivare a paesi come Bulgaria, Malta, Romania e Ungheria che ne hanno appena una.