Problematiche relative ai tempi di espletamento delle procedure per il rilascio della licenza fiscale per l’esercizio di officina elettrica fotovoltaica.
Direzione centrale gestione tributi e rapporti con gli utenti
La continua espansione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e, in particolare, di quelli fotovoltaici, determinata in parte dall’agevolazione fiscale nel settore delle accise, ma soprattutto dagli incentivi previsti dal Dm 6 agosto 2010, concernente “Incentivazione di produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica da fonte solare”, sta evidenziando situazioni di criticità nell’espletamento degli adempimenti fiscali correlati alle denunce di attivazione, nei termini e nei tempi previsti dall’articolo 53 del testo unico delle accise (Tua) approvato dal decreto legislativo n. 504/1995 e successive modificazioni.
In particolare, poiché il predetto Dm prevede un meccanismo di remunerazione della produzione di energia elettrica più favorevole per gli impianti entrati in esercizio nel primo quadrimestre del 2011, assume rilevanza la data di entrata in esercizio per la quale, relativamente agli impianti soggetti a denuncia, risulta essere un requisito imprescindibile il rilascio della licenza fiscale.
Si sono pertanto determinate situazioni nelle quali l’elevato numero di richieste di attivazioni di officine fotovoltaiche è tale da non consentirne una rapida trattazione, con assolvimento degli adempimenti correlati alle denunce pervenute, nel termine dei 60 giorni previsti dal citato articolo 53 del Tua e con conseguente danno per l’esercente, che vede compromesse le aspettative di ritorno economico dell’investimento attuato sulla scorta dei previsti incentivi.
A fronte di ciò si impone una urgente necessità di snellezza procedurale mirata a tali situazioni, consentendo l’esercizio delle attività di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, mediante il rilascio di una licenza provvisoria, rinviando l’esecuzione della verifica tecnico-fiscale sull’impianto in un successivo momento, da individuare nel più breve tempo possibile, per rendere il provvedimento definitivo.
Sostanzialmente, per i soli casi per i quali non è possibile procedere in tempi rapidi alla verifica tecnico-fiscale degli impianti destinatari degli incentivi in parola, l’Ufficio dovrà rilasciare una licenza provvisoria sulla scorta degli elementi tecnici debitamente forniti a corredo della denuncia, previo versamento del diritto di licenza e previa acquisizione agli atti di specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del Dpr 445/2000, nella quale l’interessato, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, ovvero di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del Dpr n. 445/2000, e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera ai sensi dell’articolo 75 dello stesso Dpr, dichiara sotto la propria responsabilità che l’assetto dell’officina è conforme allo schema unifilare di cui alla denuncia presentata e che i misuratori in essa istallati al fine dell’accertamento e liquidazione di tributi sono conformi a tutte le prescrizioni di sicurezza previste dalla vigente normativa metrica.
Nella licenza provvisoria dovrà essere espressamente indicato il termine entro il quale la stessa sarà sostituita da licenza definitiva sulla base degli esiti della verifica tecnico-fiscale dell’impianto.
Ovviamente, se all’atto della verifica si dovessero riscontrare difformità tese alla sottrazione all’accertamento dei consumi soggetti a tassazione, ovvero all’ottenimento di benefici non dovuti, oltre alle normali procedure attuabili in simili casi, come la revoca immediata della licenza, il recupero dell’imposta evasa e l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 59 del Tua, l’Ufficio procederà a fornire notizia di reato alla competente Autorità giudiziaria anche ai sensi dell’articolo 76 del Dpr 445/2000.
Al riguardo, qualora siano state percepite indebite erogazioni a danno dello Stato a seguito dell’entrata in esercizio dell’officina elettrica, si richiama quanto previsto dall’articolo316-ter del Codice Penale ovvero, in caso di frode, dell’articolo640-bis del medesimo Codice.
Di quanto sopra sarà inviata apposita comunicazione, per le conseguenti azioni che vorranno essere intraprese, al Ministero dello Sviluppo economico, all’Autorità per l’energia elettrica e il gas, nonché al Gestore servizi energetici — Gse Spa, quale soggetto attuatore del meccanismo di incentivazione per gli impianti fotovoltaici.
Al fine di conseguire una uniformità di indirizzo delle procedure da attuare, si allega un modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e un modello di licenza provvisoria.
***
Riguardo agli impianti soggetti alla disciplina di cui all’articolo 53-bis del Tua, per i quali risultano assolti gli obblighi fiscali ai fini della produzione di energia elettrica con la comunicazione di inizio attività, l’Ufficio provvederà a fornire alla società interessata, nei modi di rito, l’attestazione dell’avvenuta ricezione della predetta comunicazione con chiara indicazione della data di effettiva ricezione e censirà l’impianto nell’anagrafica accise con apposito codice ditta.
I sopralluoghi di verifica presso tali impianti dovranno essere programmati, compatibilmente con le esigenze dell’Ufficio, dando priorità a quelli previsti per le officine elettriche fotovoltaiche rientranti nella disciplina di cui all’articolo53 del predetto Tua.
Anche in tali casi, se all’atto della verifica si dovessero riscontrare difformità tese alla sottrazione all’accertamento di consumi soggetti a tassazione, ovvero all’ottenimento di benefici non dovuti, dovranno essere attivate le conseguenti procedure, analogamente a quanto sopra detto.
Per buona norma, si fa presente che, negli impianti in regime di cessione totale, l’energia elettrica effettivamente erogata dal sistema di produzione mediante conversione fotovoltaica della fonte solare è quella al netto dell’energia consumata dagli inverter.
Si chiarisce, inoltre, che ai fini del vigente regime fiscale, la presenza di consumi di energia elettrica dovuti esclusivamente all’assorbimento degli inverter necessari per la trasformazione in corrente alternata dell’elettricità generata dai pannelli fotovoltaici, non è riconducibile all’uso proprio dello stesso produttore.
Ciò stante, al fine di semplificare le procedure amministrative ed agevolare l’operatività degli Uffici nel contesto operativo di cui in premessa, eventuali denunce di attivazione di impianti fotovoltaici per la cessione in rete aventi solo consumi dovuti all’auto-alimentazione degli inverter, devono essere considerate alla stregua delle comunicazioni di cui al suddetto articolo 53-bis del Tua, con i conseguenti adempimenti procedurali.
Si pregano, codeste Direzioni regionali, interregionali e provinciali di vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni impartite con la presente, adottando conseguenti utili misure organizzative e segnalando ogni eventuale criticità che dovesse emergere dalla pratica attuazione delle stesse.