Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.
Gazzetta n. 204 del 31 agosto 2013
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Art. 8 – Incremento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
7. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151, si applicano anche agli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adeguate le procedure semplificate di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno 19 marzo 2001, adottato ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 334 del 1999.
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