“Modifica al decreto 16 marzo 2012 recante il piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere, adottato ai sensi dell’articolo 15, commi 7 e 8 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012,n. 14”.
(G.U. 12 aprile 2013, n. 86)
IL MINISTRO DELL’INTERNO
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, concernente il «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, recante l’approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attivita’ ricettive turistico alberghiere;
Visto il decreto del Ministro dell’interno del 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, recante i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro;
Visto il decreto del Ministero dell’interno del 6 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2003, recante l’approvazione della regola tecnica di aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attivita’ ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, recante il piano straordinario biennale, adottato ai sensi dell’art. 15, commi 7 e 8 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 9 aprile 1994, che non abbiano completato l’adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi;
Ritenuto di dover riformulare il comma 6 dell’art. 5 del predetto decreto, al fine di indicare espressamente la tipologia di corso che gli addetti al servizio antincendi dovranno frequentare per conseguire l’attestato di idoneita’ tecnica previsto dall’art. 3 della legge 28 dicembre 1996, n. 609;
Decreta:
Art. 1
Modifica del comma 6, dell’art. 5,
del decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012
1. Il comma 6 dell’art. 5, del decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012 e’ sostituito come segue:
«Gli addetti del servizio di cui al comma 3 devono avere frequentato i corsi di cui all’allegato IX del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, rispettivamente di tipo B, per le strutture ricettive di categoria A e B dell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n. 151, e del tipo C, per le strutture ricettive di categoria C del medesimo allegato e, per le attivita’ riportate nell’allegato X del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, avere conseguito l’attestato di idoneita’ tecnica previsto dall’art. 3 della legge 28 dicembre 1996, n. 609.».
Roma, 29 marzo 2013
Il Ministro dell’interno: Cancellieri