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Gazzetta n. 159 del 10 luglio 2012
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Attuazione dell’art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.

ACQUISITO il concerto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali per quanto attiene l’incentivazione della
produzione di energia elettrica da impianti alimentati a biomasse,
bioliquidi e biogas;

VISTA la Direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da
fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(finanziaria 2007);

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato del 2007 (finanziaria 2008);

VISTO il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante interventi
urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonche’ in materia di fiscalita’ d’impresa;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricita’, e relativi provvedimenti di attuazione;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, e in particolare:

– l’articolo 23, in base al quale i regimi di sostegno sono volti a delineare un quadro generale per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili in misura adeguata al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 3, attraverso la predisposizione di criteri e strumenti che promuovano l’efficacia, l’efficienza, la semplificazione e la stabilita’ nel tempo dei sistemi di
incentivazione, perseguendo nel contempo l’armonizzazione con altri strumenti di analoga finalita’ e la riduzione degli oneri di sostegno specifici in capo ai consumatori;
– l’articolo 24, il quale individua gli aspetti da disciplinare con i decreti richiamati al precedente alinea;
– il comma 5 dello stesso articolo 24, il quale prevede che con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite l’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalita’ per l’attuazione dei sistemi di incentivazione alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, nel rispetto dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 24;il comma 9 dello stesso articolo 24, che prevede specifici incentivi per la produzione di energia mediante impianti tecnologicamente avanzati e non ancora pienamente commerciali, compresi gli impianti sperimentali di potenza fino a 5 MW alimentati da fluidi geotermici a media ed alta entalpia;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 18 dicembre 2008 per l’incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell’articolo 2, comma 150, della legge n. 244 del 2007;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 5 maggio 2011 recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, emanato in attuazione dell’articolo 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28 del 2011;

VISTO il decreto del Ministro delle attivita’ produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, 24 ottobre 2005 recante direttive per la regolamentazione dell’emissione dei certificati verdi alle produzioni di energia di cui all’articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e trasporti, delle attivita’ produttive e della salute, 7 aprile 2006 recante criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 4 agosto 2011, recante integrazioni al decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile sul mercato interno dell’energia, e modificativa della direttiva 92/42/CE;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre
2011 di definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione
ad alto rendimento;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, come modificato dall’articolo 15, comma 1, della Legge 12
novembre 2011, n. 183, e in particolare gli articoli 40, 43 e 71;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012
con la quale e’ stato dichiarato fino al 21 luglio 2012 lo stato
d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il
territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il
giorno 20 maggio 2012 ed e’ stata disposta la delega al Capo del
Dipartimento della protezione civile ad emanare ordinanze in deroga
ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento giuridico;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012
con la quale e’ stato dichiarato fino al 29 luglio 2012 lo stato
d’emergenza in ordine ai ripetuti eventi sismici di forte intensita’
verificatisi nel mese di maggio 2012, e in particolare al terremoto
del 29 maggio 2012, che hanno colpito il territorio delle province di
Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo ed e’ stata
disposta la delega al Capo del Dipartimento della protezione civile
ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel
rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;

VISTO l’articolo 27 del decreto-legge 83 de 22 giugno 2012, con il
quale si provvede al riordino della disciplina in materia di
riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi
industriale complessa, e che pertanto viene sostanzialmente superata
la richiesta sull’argomento emersa in sede di Conferenza unificata;

VISTO il decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, recante interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che
hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena,
Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012,
e in particolare l’articolo 8, comma 7;

CONSIDERATO che la strategia europea delineata nel cd. Pacchetto
clima-energia “20-20-20”, prefigura uno scenario energetico europeo
piu’ sostenibile e sicuro, attraverso la riduzione delle emissioni di
CO2, l’aumento del ricorso a energie rinnovabili e la maggior
efficienza energetica e che, in particolare, l’obiettivo italiano
sulle energie rinnovabili derivante da tale Pacchetto e’ pari al 17%
del consumo complessivo di energia al 2020;

VISTO il Piano d’Azione Nazionale sulle energie rinnovabili, PAN,
adottato dal Governo nel giugno 2010, nel quale il predetto obiettivo
del 17% e’ scomposto nei tre settori principali calore, trasporti ed
energia elettrica, per il quale ultimo settore e’ stabilito un
obiettivo al 2020 di 26% del consumo da coprire tramite energia
rinnovabile, corrispondente ad una produzione di circa 100 TWh/anno;

CONSIDERATO che lo stato di avanzamento complessivo ai fini del
raggiungimento dell’obiettivo del 17% al 2020 e’ positivo, in quanto
al 2010 oltre il 10% dei consumi energetici complessivi e’ stato
coperto mediante fonti rinnovabili, contro l’8,86% del 2009;

CONSIDERATO, in particolare, che nel settore elettrico l’Italia e’ in
anticipo rispetto agli obiettivi fissati, poiche’ la capacita’
installata a fine 2011 e’ in grado di assicurare una produzione di
circa 94 TWh/anno, a fronte dell’obiettivo di produzione di 100 TWh
previsto per il 2020;

RITENUTO tuttavia che per il perseguimento degli obiettivi in materia
di fonti rinnovabili si debba dare maggiore impulso ai settori calore
e trasporti e all’efficienza energetica, che sono modalita’, in
media, economicamente piu’ efficienti;

CONSIDERATO che i notevoli progressi tecnologici e le economie di
scala hanno comportato una diminuzione del costo di investimento
degli impianti, in particolare di quelli solari;

RITENUTO che, pur in una prospettiva di ulteriore sviluppo del
settore, sussistano margini di riduzione degli incentivi rispetto a
quelli corrisposti negli ultimi anni, tenuto conto dei livelli degli
incentivi negli altri paesi europei e delle tipiche redditivita’
degli investimenti;

CONSIDERATO quindi che occorra rilanciare lo sviluppo delle energie
rinnovabili con un approccio alla crescita piu’ virtuoso, basato
sull’efficienza dei costi e sulla massimizzazione del ritorno
economico e ambientale per il Paese valutando in particolare che:

– in molti Paesi d’Europa, anche a causa della crisi finanziaria,
e’ in corso un ripensamento delle politiche nazionali sulle fonti
rinnovabili – in qualche caso in maniera drastica, come avvenuto in
Spagna e in Portogallo, ove sono stati sospesi a tempo indeterminato
tutti gli incentivi per i nuovi impianti. In questo contesto,
l’Italia intende continuare lo sviluppo delle energie rinnovabili, ma
con un approccio piu’ efficiente;
– il mix di energie rinnovabili (elettriche, termiche e
l’efficienza energetica) per il futuro dovra’ favorire le tecnologie
piu’ vantaggiose in termini di:
1. minor costo unitario;
2. maggiori ricadute sulla filiera economica del Paese;
3. minor impatto ambientale e sulle reti elettriche.
– nell’ambito del settore elettrico, tenendo conto dei maggiori
volumi gia’ raggiunti (come pure del cambiamento dello scenario nel
nucleare), occorre ridefinire un nuovo obiettivo di sviluppo del mix
di capacita’ produttiva al 2020 di cui tener conto nella definizione
della Strategia Energetica Nazionale (SEN);
– le esigenze di bilanciamento del mix di fonti, dei tempi e costi
di adeguamento della rete, porteranno ad una ridefinizione del nuovo
target di energia elettrica da fonte rinnovabile al 2020 che potra’
essere pari al 32-35% dei consumi elettrici totali;
– per garantire una maggiore prevedibilita’ e sostenibilita’ degli
oneri di incentivazione, e’ necessario introdurre, accanto alla
riduzione degli incentivi, meccanismi specifici per tenere i volumi
di sviluppo sotto controllo, mediante:
• aste per gli impianti di potenza superiore a 5 MW, con
l’eccezione degli impianti idroelettrici e geotermoelettrici, per i
quali si ritiene opportuno elevare la soglia rispettivamente a 10 MW
e a 20 MW, in considerazione del ridotto numero di impianti con
potenza superiore a 5 MW annualmente realizzati, e quindi della
difficolta’ di attivare aste realmente competitive;
• registri nazionali per gli impianti di potenza superiore a
soglie minime differenziate per fonte e tecnologia, con volumi
massimi predefiniti per ciascun anno e tecnologia, e con selezione in
base a criteri di priorita’;

RITENUTO che, anche alla luce della crescente quantita’ di energia da
fonti rinnovabili immessa in rete, sia opportuno adottare una tariffa
di tipo feed-in premium, che stimoli i produttori da fonti
rinnovabili a valorizzare l’energia sul mercato dell’energia
elettrica;

RITENUTO, invece, che per i piccoli impianti possa esser mantenuto un
meccanismo con ritiro onnicomprensivo dell’energia immessa in rete,
al fine di semplificarne l’esercizio;

RITENUTO, per cio’ che concerne il meccanismo delle aste al ribasso,
di dover individuare, sulla base dei dati degli impianti entrati in
esercizio con l’attuale meccanismo di incentivazione, disponibili
presso il Gestore Servizi Energetici, GSE S.p.A, (GSE), valori della
potenza di soglia per l’accesso al meccanismo delle aste tali da
garantire una buona partecipazione a tali meccanismi di gara e
conseguenti risultati in termini di recupero di efficienza sui
livelli dell’incentivo, tenendo tuttavia conto delle specifiche
caratteristiche ed esigenze delle diverse tecnologie;

RITENUTO, in tale contesto, di dover assicurare adeguata capacita’ di
realizzazione di impianti di termovalorizzazione dei rifiuti solidi
urbani a valle della raccolta differenziata, sia per ragioni di
natura ambientale, connesse anche alla criticita’ del settore in
talune regioni, sia per coerenza con i criteri di cui all’articolo
24, comma 2, lettera h), del decreto legislativo n. 28 del 2011, che
privilegia, per quanto riguardo l’utilizzo per la produzione
elettrica, la biomassa rifiuto;

RITENUTO, sulla base delle specifiche previsioni del decreto
legislativo n. 28 del 2011, che gli interventi di rifacimento debbano
essere esclusi dal meccanismo delle aste;

RITENUTO, per cio’ che concerne la vita convenzionale utile, di dover
differenziare tale valore in relazione alla tipologia di impianto e
taglia di potenza al fine di approssimarlo a quello della vita reale
degli impianti;

RITENUTO, per cio’ che concerne il passaggio da certificati verdi a
tariffa dopo il 2015, di dover individuare lo stesso sistema di
incentivo per gli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2013,
individuando come livello di incentivo fisso, quello stabilito dal
decreto legislativo n. 28 del 2011, pari al 78% del prezzo di
riferimento dei certificati verdi, in modo da garantire la
redditivita’ degli investimenti effettuati, con specifica attenzione
agli impianti alimentati da biomasse e per gli impianti previsti dai
progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero;

RITENUTO inoltre che, a fronte del complessivo processo di riassetto
ed efficientamento del settore, sia necessario fornire una
prospettiva di lungo termine al settore stesso, prevedendo che, in
assenza di ulteriori provvedimenti attuativi dell’articolo 24, comma
5, del decreto legislativo n. 28 del 2011, gli incentivi di cui al
presente decreto si continuino ad applicare fino al raggiungimento
del tetto di spesa programmato al 2020, riservando, in caso
contrario, ulteriori interventi di aggiornamento;

RITENUTO, in analogia a quanto previsto per la produzione di energia
elettrica da fonte solare fotovoltaica, dal decreto del Ministro
dello sviluppo economico 5 maggio 2011, di dover dare evidenza dei
costi di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili diverse dal fotovoltaico, in modo da incrementare la
trasparenza sugli oneri indotti sulle tariffe dell’energia elettrica;

VISTA la deliberazione dell’Autorita’ per l’energia elettrica e il
gas 4 agosto 2010 n. ARG/elt 124/10, con la quale e’ stato istituito
il sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche Degli Impianti di
produzione e delle relative unita’ (GAUDI’) e sono stati
razionalizzati i flussi informativi tra i vari soggetti operanti nel
settore della produzione di energia elettrica;

RITENUTO opportuno introdurre misure di semplificazione nelle
procedure di accesso agli incentivi, anche alla luce del citato
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
come modificato dall’articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre
2011, n. 183, nonche’ della citata deliberazione dell’Autorita’ per
l’energia elettrica e il gas 4 agosto 2010 n. ARG/elt 124/10;

RITENUTO, infine, di dover introdurre ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2011 precisazioni e
correttivi sulle le modalita’ di rilascio, riconoscimento e utilizzo
della garanzia di origine dell’elettricita’ da fonti rinnovabili in
conformita’ alle disposizioni dell’articolo 15 della direttiva
2009/28/CE;

VISTO il parere dell’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas n.
182/2012/I/efr reso l’ 8 maggio 2012 reso;

RITENUTO che, tra le proposte dell’Autorita’, possano essere accolte,
nel rispetto dell’impianto generale del presente decreto e dei limiti
di spesi complessivi da esso stabiliti, i seguenti punti:

– una maggior semplificazione nelle procedure per l’iscrizione a
registri e aste;
– la necessita’ che il GSE acquisisca direttamente i dati
sull’impianto dal sistema GAUDI’ senza richiederli al produttore;
– una maggior attenzione ai sistemi di tracciabilita’ degli
incentivi;
– la necessita’ di fornire precisazioni sulla definizione di costo
indicativo cumulato annuo degli incentivi;
– la necessita’ di porre in essere rimedi per evitare che gli
impianti entrino in esercizio prima delle procedure d’asta e offrano
poi riduzioni percentuali maggiori, che pero’ portino a valori
assoluti dell’incentivo comunque piu’ elevati;
– la necessita’ che le cauzioni escusse dal GSE siano versate alla
Cassa Conguaglio del Settore elettrico a valere sul Conto per nuovi
impianti da fonti rinnovabili e assimilate;
– la necessita’ di introdurre modificazioni alle modalita’ di
ritiro dei certificati verdi relativi alle produzioni riferite
all’anno 2011;
– la necessita’ di introdurre modificazioni al meccanismo di
copertura degli oneri sostenuti dal GSE per garantire maggior
efficacia ed efficienza all’operato della medesima Societa’;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, formulato nella
seduta del 6 Giugno 2012;

RITENUTO che, tra le richieste avanzate dalle Regioni e dagli Enti
locali, possano essere accolte, nel rispetto dell’impianto generale
del decreto e dei limiti di spesi complessivi da esso stabiliti, i
seguenti punti:

– una piu’ attenta valutazione della fase transitoria, che
consenta una gestione piu’ graduale di questa fase, per quanto
riguarda gli investimenti gia’ realizzati, affinche’ possano
confermarsi le aspettative in base alle quali gli investimenti sono
stati messi in atto;
– una maggiore flessibilita’ nella definizione delle soglie oltre
le quali scatta il meccanismo dell’iscrizione al registro;
– una semplificazione delle procedure che attengono al meccanismo
dei registri, per ridurre al massimo gli oneri e gli adempimenti da
parte degli investitori;
– una maggior attenzione per gli impianti in cui il proponente e’
un ente pubblico e per gli impianti previsti nelle iniziative di
reindustrializzazione e nelle aree in situazione di crisi industriale
disciplinate da appositi accordi di programma;
– un incremento dei contingenti previsti per alcune tipologie di
fonti rinnovabili, che consenta, nell’ambito dell’incremento limitato
del budget che e’ stato assentito, di gestire meglio alcuni
interventi;
– , l’impegno ad approvare, per gli impianti a biomasse e biogas,
attraverso un decreto interministeriale, nuovi valori limite di
emissione;
– un contingente del solare termodinamico elevato di un milione di
metri quadri, al fine di consentire lo sviluppo della filiera
tecnologica;
– un incremento degli incentivi sul geotermico, attraverso la
previsione di premi che stimolino le iniziative alla riduzione delle
emissioni;

decreta

Art. 1
(Finalita’)

1. Il presente decreto ha la finalita’ di sostenere la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso la definizione di
incentivi e modalita’ di accesso semplici e stabili, che promuovano
l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilita’ degli oneri di
incentivazione in misura adeguata al perseguimento dei relativi
obiettivi, stabiliti nei Piani di azione per le energie rinnovabili
di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del
2011.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni riportate
all’articolo 2 del decreto legislativo n. 28 del 2011, le definizioni
di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 79 del 1999, escluso
il comma 15, le definizioni riportate all’articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo n. 387 del 2003, con esclusione delle lettere a)
ed e), le definizioni di cui all’articolo 183 del decreto legislativo
n. 152 del 2006 e successive modificazioni, integrate dalle seguenti
definizioni:
a) impianto alimentato da fonti rinnovabili: e’ l’insieme delle
opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse,
destinate alla conversione dell’energia rinnovabile in energia
elettrica. Esso comprende in particolare:
i) le opere, compresi eventuali edifici e i macchinari che
consentono l’utilizzo diretto oppure il trattamento della fonte
rinnovabile e il suo successivo utilizzo per la produzione di energia
elettrica;
ii) i gruppi di generazione dell’energia elettrica, i servizi
ausiliari di impianto, i trasformatori posti a monte del o dei punti
di connessione alla rete elettrica, nonche’ i misuratori dell’energia
elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi.
Nell’allegato 2 sono indicate, per ciascuna tipologia di
impianto, le principali parti che lo compongono. Un impianto
alimentato da fonti rinnovabili e’ considerato un “nuovo impianto”
quando e’ realizzato in un sito sul quale, prima dell’avvio dei
lavori di costruzione, non era presente, da almeno cinque anni, un
altro impianto, anche dismesso, alimentato dalla stessa fonte
rinnovabile;
b) integrale ricostruzione: e’ l’intervento che prevede la
realizzazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili in un
sito sul quale, prima dell’avvio dei lavori, preesisteva un altro
impianto di produzione di energia elettrica, del quale puo’ essere
riutilizzato un numero limitato di infrastrutture e opere
preesistenti, come specificato, in relazione a ciascuna fonte e
tipologia di impianto, nell’allegato 2;
c) rifacimento di un impianto alimentato da fonti rinnovabili: e’
l’intervento finalizzato al mantenimento in piena efficienza
produttiva dell’impianto e puo’ includere sostituzioni, ricostruzioni
e lavori di miglioramento di varia entita’ e natura, da effettuare su
alcuni dei principali macchinari ed opere costituenti l’impianto. Il
rifacimento e’ considerato totale o parziale a seconda del rilievo
dell’intervento complessivamente effettuato, come specificato, in
relazione a ciascuna fonte e tipologia di impianto, nell’allegato 2;
d) potenziamento di un impianto alimentato da fonti rinnovabili:
e’ l’intervento che prevede la realizzazione di opere sull’impianto
volte ad ottenere un aumento della potenza dell’impianto, come
specificato, in relazione a ciascuna fonte e tipologia di impianto,
nell’allegato 2;
e) riattivazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili:
e’ la messa in servizio di un impianto, dismesso da oltre dieci anni;
f) centrali ibride o impianti ibridi: sono gli impianti definiti
dall’articolo 2, comma 1, lettera q), del decreto legislativo n. 28
del 201 1. Ai fini del presente decreto tali impianti sono distinti
sulla base delle definizioni di cui alle lettere g) ed h);
g) “impianti ibridi alimentati da rifiuti parzialmente
biodegradabili” o “impianti alimentati con la frazione biodegradabile
dei rifiuti”: sono impianti alimentati da rifiuti dei quali la
frazione biodegradabile e’ superiore al 10% in peso, ivi inclusi gli
impianti alimentati da rifiuti urbani a valle della raccolta
differenziata;
h) altri impianti ibridi: sono impianti alimentati da un
combustibile non rinnovabile quali ad esempio gas o carbone e da una
fonte rinnovabile, quale ad esempio biomassa; rientrano in tale
fattispecie anche gli impianti alimentati da un combustibile non
rinnovabile e da rifiuti parzialmente biodegradabili;
i) produzione lorda di un impianto, espressa in MWh: e’ la somma
delle quantita’ di energia elettrica prodotte da tutti i gruppi
generatori dell’impianto, misurate ai morsetti di macchina;
l) produzione netta di un impianto, espressa in MWh: e’ la
produzione lorda diminuita dell’energia elettrica assorbita dai
servizi ausiliari di centrale, delle perdite nei trasformatori
principali e delle perdite di linea fino al punto di consegna
dell’energia alla rete elettrica;
m) data di entrata in esercizio di un impianto: e’ la data in cui,
al termine dell’intervento, si effettua il primo funzionamento
dell’impianto in parallelo con il sistema elettrico, cosi’ come
risultante dal sistema GAUDI’;
n) data di entrata in esercizio commerciale di un impianto: e’ la
data, comunicata dal produttore al GSE, a decorrere dalla quale ha
inizio il periodo di incentivazione;
o) periodo di avviamento e collaudo di un impianto: e’ il periodo,
comunque non superiore a diciotto mesi, intercorrente tra la data di
entrata in esercizio e la data di entrata in esercizio commerciale;
p) potenza di un impianto: e’ la somma, espressa in MW, delle
potenze elettriche nominali degli alternatori (ovvero, ove non
presenti, dei generatori) che appartengono all’impianto stesso, ove
la potenza nominale di un alternatore e’ determinata moltiplicando la
potenza apparente nominale, espressa in MVA, per il fattore di
potenza nominale riportati sui dati di targa dell’alternatore
medesimo. Per i soli impianti idroelettrici, la potenza e’ pari alla
potenza nominale di concessione di derivazione d’acqua;
q) potenza di soglia o valore di soglia: e’ il valore di potenza
al di sopra del quale, laddove previsto, la tariffa incentivante e’
determinata mediante procedura competitiva di asta al ribasso;
r) bioliquidi sostenibili: sono i combustibili liquidi ottenuti
dalla biomassa che rispettano i requisiti di sostenibilita’ di cui
all’articolo 38 del decreto legislativo n. 28 del 2011;
s) gas di discarica: e’ il gas prodotto dal processo biochimico di
fermentazione anaerobica di rifiuti stoccati in discarica;
t) gas derivante dai processi di depurazione: e’ il gas prodotto
dal processo biochimico di fermentazione anaerobica di fanghi
prodotti in impianti deputati esclusivamente al trattamento delle
acque reflue civili e industriali;
u) biogas: e’ il gas prodotto dal processo biochimico di
fermentazione anaerobica di biomassa;
v) bioliquidi sostenibili da filiera, biomassa da filiera e biogas
da filiera: i bioliquidi sostenibili, la biomassa e il biogas,
prodotti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro, di cui
agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005, ovvero
da filiera corta, vale a dire prodotti entro un raggio di 70 km
dall’impianto di produzione dell’energia elettrica; la lunghezza del
predetto raggio e’ misurata come la distanza in linea d’aria che
intercorre tra l’impianto di produzione dell’energia elettrica e i
confini amministrativi del comune o dei comuni in cui ricade il luogo
di produzione dei medesimi;
z) prodotti ottenuti da coltivazioni dedicate non alimentari: sono
prodotti di origine biologica, ottenuti da coltivazioni non impiegate
per l’alimentazione umana e animale; in sede di prima applicazione,
rientrano in tale categoria i prodotti di cui alla tabella 1-B;
aa) tariffa incentivante: e’ il ricavo complessivo derivante dalla
valorizzazione dell’energia elettrica e dall’incentivo;
ab) incentivo: e’ l’integrazione economica al ricavo connesso alla
valorizzazione dell’energia prodotta idonea ad assicurare una equa
remunerazione dei costi di investimento ed esercizio e corrisposta
dal GSE al produttore in riferimento alla produzione netta immessa in
rete.
ac) “costo indicativo cumulato annuo degli incentivi” o “costo
indicativo cumulato degli incentivi”: e’ la sommatoria dei prodotti
degli incentivi riconosciuti, in attuazione del presente decreto e
dei precedenti provvedimenti di incentivazione, a ciascun impianto
alimentato da fonti rinnovabili diverse dalla fonte fotovoltaica, per
la produzione annua netta effettiva incentivabile, laddove
disponibile, o la producibilita’ annua netta incentivabile
dell’impianto calcolata dal GSE per gli impianti non ancora in
esercizio, ovvero entrati in esercizio in corso d’anno. Per il
calcolo del costo indicativo cumulato annuo degli incentivi si assume
che:
i) il costo indicativo cumulato degli incentivi include il
costo degli impianti ammessi a registro in posizione utile o
vincitori delle procedure di asta al ribasso. A tali impianti, fino
all’entrata in esercizio, e’ attribuito un incentivo pari alla
differenza fra la tariffa incentivante spettante alla data di entrata
in esercizio dichiarata dal produttore e il prezzo medio zonale
nell’anno precedente a quello di richiesta di iscrizione;
ii) l’incentivo attribuibile agli impianti entrati in esercizio
che accedono ad incentivi calcolati per differenza rispetto a tariffe
incentivanti costanti, ivi inclusi gli impianti che accedono a
tariffe fisse onnicomprensive, e’ calcolato per differenza con il
valore del prezzo zonale nell’anno precedente a quello in corso;
iii) per gli impianti che beneficiano dei certificati verdi si
assume un numero annuo di certificati verdi da emettere calcolato in
riferimento alla produzione annua netta effettiva, laddove
disponibile, o alla producibilita’ annua netta dell’impianto
calcolata dal GSE, moltiplicato per il prezzo di ritiro dell’ultimo
anno disponibile.

Art. 3
(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto stabilisce le modalita’ di incentivazione
della produzione di energia elettrica da impianti, alimentati da
fonti rinnovabili diverse da quella solare fotovoltaica, nuovi,
integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di
potenziamento o di rifacimento, aventi potenza non inferiore a 1 kW e
che entrano in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2012.
2. Il costo indicativo cumulato di tutte le tipologie di incentivo
degli impianti a fonte rinnovabile, con esclusione di quelli
fotovoltaici, non puo’ superare i 5,8 miliardi di euro annui. A tal
fine il GSE aggiorna e pubblica mensilmente il costo indicativo
cumulato degli incentivi alle fonti rinnovabili.
3. Con successivi provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 24,
comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011 sono aggiornati i
contingenti di cui agli articoli 9, 12 e 17 sulla base dei criteri di
cui alla lettera f) del medesimo comma 5.
4. Con successivi provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 24,
comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2011, possono essere
aggiornate le tariffe incentivanti di cui al presente decreto. Fermo
restando il comma 2, in assenza dei predetti provvedimenti continuano
ad applicarsi le tariffe incentivanti di cui al presente decreto con
le decurtazioni programmate previste dall’articolo 7, comma 1.

Art. 4
(Accesso ai meccanismi di incentivazione)

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, accedono ai meccanismi di
incentivazione stabiliti dal presente decreto, previa iscrizione in
appositi registri in posizione tale da rientrare in limiti specifici
di potenza, i seguenti impianti:
a) gli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, se
la relativa potenza e’ non superiore alla potenza di soglia;
b) gli impianti ibridi, la cui potenza complessiva e’ non
superiore al valore di soglia della fonte rinnovabile impiegata;
c) gli impianti oggetto di un intervento di rifacimento totale o
parziale, nei limiti di contingenti e con le modalita’ stabiliti
all’articolo 17;
d) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora
la differenza tra il valore della potenza dopo l’intervento e quello
della potenza prima dell’intervento sia non superiore al valore di
soglia vigente per impianti alimentati dalla stessa fonte.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, accedono ai meccanismi di
incentivazione di cui al presente decreto a seguito di partecipazione
a procedure competitive di aste al ribasso i seguenti impianti:
a) gli impianti di cui al comma 1, lettere a) e b), la cui potenza
e’ superiore alla pertinente potenza di soglia, come definita
dall’articolo 5;
b) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento qualora
la differenza tra il valore della potenza dopo l’intervento e quello
della potenza prima dell’intervento sia superiore al valore di soglia
vigente per impianti alimentati dalla stessa fonte.
3. Non sono soggetti alle procedure di cui ai commi 1 e 2 ed accedono
direttamente ai meccanismi di incentivazione di cui al presente
decreto:
a) gli impianti eolici e alimentati dalla fonte oceanica di
potenza fino a 60 kW;
b) gli impianti idroelettrici di potenza nominale di concessione
fino a 50 kW, la cui soglia e’ elevata a 250 kW se trattasi di
impianti che rientrano in una delle seguenti casistiche:
i. realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento
di portata derivata;
ii. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico;
iii. che utilizzano il deflusso minimo vitale al netto della
quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo
naturale;
c) gli impianti alimentati a biomassa di cui all’articolo 8 comma
4, lettere a) e b), di potenza fino a 200 kW e gli impianti
alimentati a biogas di potenza fino a 100 kW;
d) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora
la differenza tra il valore della potenza dopo l’intervento e quello
della potenza prima dell’intervento sia non superiore ai valori
massimi di potenza di cui alle lettera a), b) e c);
e) gli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore
bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui
all’articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81;
f) gli impianti previsti dall’articolo 1, comma 3-bis, del decreto
legislativo n. 22 dell’ 11 febbraio 2010 e successive modificazioni;
g) gli impianti oggetto di rifacimento aventi potenza complessiva,
a valle dell’intervento, non superiore ai valori massimi di potenza
di cui alle lettera a), b) e c);
h) gli impianti realizzati con procedure ad evidenza pubblica da
Amministrazioni pubbliche, aventi potenza fino al doppio del livello
massimo indicato alle lettere da a) a c).

Art. 5
(Valori della potenza di soglia)

1. I valori della potenza di soglia sono fissati in 5 MW per tutte le
tipologie di fonte rinnovabile, fatta eccezione per:
a) le fonti idroelettriche per le quali il valore di soglia e’
fissato in 10 MW di potenza nominale di concessione;
b) le fonti geotermoelettriche, per le quali il valore di soglia
e’ fissato a 20 MW.
2. Ai fini della determinazione della potenza dell’impianto e dei
valori di potenza di cui al comma 1:
a) la potenza di un impianto e’ costituita dalla somma delle
potenze degli impianti, alimentati dalla stessa fonte, a monte di un
unico punto di connessione alla rete elettrica; per i soli impianti
idroelettrici si considera unico impianto l’impianto realizzato a
seguito di specifica concessione di derivazione d’acqua, a
prescindere dalla condivisione con altri impianti dello stesso punto
di connessione;
b) piu’ impianti alimentati dalla stessa fonte, nella
disponibilita’ del medesimo produttore o riconducibili, a livello
societario, a un unico produttore e localizzati nella medesima
particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono
come unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli
impianti.

Art. 6
(Vita media utile convenzionale e periodo di diritto ai meccanismi
incentivanti)

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 18, comma 4, ai fini
dell’accesso ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto e
della relativa durata, la vita media utile convenzionale degli
impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di
intervento di rifacimento o di potenziamento assume i valori
riportati in Allegato 1.
2. Il periodo di diritto ai meccanismi incentivanti decorre dalla
data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto ed e’ pari
alla vita media utile convenzionale, fatto salvo quanto previsto al
comma 3.
3. Il periodo per il quale si ha diritto di accesso ai meccanismi
incentivanti e’ considerato al netto di eventuali fermate, disposte
dalle competenti autorita’, secondo la normativa vigente, per
problemi connessi alla sicurezza della rete riconosciuti dal gestore
di rete, per eventi calamitosi riconosciuti dalle competenti
autorita’, nonche’, per gli impianti sottoposti ad autorizzazione
integrata ambientale, dei tempi di fermo causati da ritardo di
rilascio della predetta autorizzazione da parte dell’Amministrazione
competente. A tal fine, al produttore e’ concessa un’estensione del
periodo nominale di diritto, pari al periodo complessivo di fermate
di cui al presente comma.

Art. 7
(Modalita’ di determinazione delle tariffe incentivanti e degli
incentivi)

1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 30, per i nuovi impianti
che entrano in esercizio nell’anno 2013, il valore delle tariffe
incentivanti e’ individuato, per ciascuna fonte, tipologia di
impianto e classe di potenza, dall’Allegato 1. Per i medesimi
impianti che entrano in esercizio negli anni successivi, il valore
delle tariffe incentivanti base indicate nella Tabella 1.1
dell’Allegato 1 e’ decurtato del 2% all’anno, con arrotondamento
commerciale alla terza cifra decimale, fatto salvo quanto previsto al
comma 4 dell’articolo 3. La predetta decurtazione non si applica alle
tipologie per le quali, nell’anno precedente, la potenza
complessivamente assegnata tramite le procedure di aste e registro,
resa nota dal GSE sul proprio sito internet, sia inferiore all’80%
rispetto alle quantita’ rese disponibili per l’anno.
2. Per gli impianti oggetto di integrale ricostruzione,
riattivazione, rifacimento, potenziamento e per gli impianti ibridi,
il livello di incentivazione spettante e’ determinato applicando le
condizioni e le modalita’ indicate in Allegato 2 ai valori delle
tariffe incentivanti per i nuovi impianti stabilite dall’Allegato 1.
3. Per gli impianti di cui ai commi 1 e 2 sottoposti a procedura
competitiva d’asta al ribasso, si applica quanto previsto al titolo
III del presente decreto.
4. Ferme restando le determinazioni dell’Autorita’ in materia di
dispacciamento, per gli impianti di potenza fino a 1 MW, il GSE
provvede, ove richiesto, al ritiro dell’energia elettrica immessa in
rete, erogando, sulla produzione netta immessa in rete, una tariffa
incentivante omnicomprensiva, determinata, in relazione alla fonte,
alla tipologia dell’intervento e alla potenza dell’impianto, sulla
base dell’Allegato 1 e delle altre pertinenti disposizioni del
presente decreto.
5. Per gli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW, anche
soggetti alle aste al ribasso, il GSE eroga, in riferimento alla
produzione netta immessa in rete, il pertinente incentivo determinato
con le modalita’ di cui al presente decreto. L’energia prodotta dai
medesimi impianti resta nella disponibilita’ del produttore.
6. Gli impianti di cui al comma 4 possono esercitare, per una sola
volta nel periodo di vita utile, il diritto di optare per il
meccanismo di incentivazione definito al comma 5.
7. Il diritto ai meccanismi di incentivazione di cui ai commi 4 e 5
e’ alternativo all’accesso alle modalita’ di ritiro dell’energia di
cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del
2003.
8. In tutti i casi la tariffa incentivante di riferimento e’ quella
vigente alla data di entrata in esercizio dell’impianto, fermo
restando che il GSE provvede alle conseguenti erogazioni a decorrere
dalla data di entrata in esercizio commerciale. Agli impianti diversi
da quelli di cui all’articolo 4, comma 3, che risultino entrati in
esercizio in data antecedente alla data di chiusura del periodo di
presentazione delle domande di partecipazione alle procedure di
registri o asta in cui risultino ammessi in posizione utile, viene
attribuita la tariffa vigente alla data di chiusura del predetto
periodo.

Art. 8
(Disposizioni specifiche per gli impianti alimentati da biomassa,
biogas, e bioliquidi sostenibili)

1. Per gli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili, l’accesso
ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto e’
subordinato al rispetto e alla verifica dei criteri di
sostenibilita’, da effettuarsi con le modalita’ di cui all’articolo
38 del decreto legislativo n. 28 del 2011.
2. Restano ferme la funzione di controllo dell’amministrazione
pubblica competente sull’effettiva tipologia di rifiuti, biomasse o
biogas di alimentazione dell’impianto e la funzione di segnalazione
al GSE ai sensi dell’articolo 42, commi 2 e 4, del decreto
legislativo n.28 del 2011.
3. Ai soli fini della verifica del possesso dei requisiti per
l’accesso ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto,
qualora venga utilizzata materia prima classificata come rifiuto, il
produttore di energia elettrica e’ tenuto a fornire al GSE, qualora
richiesto dal GSE, le informazioni derivanti dall’applicazione
dell’articolo 188-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e
successive modificazioni, e ogni ulteriore elemento necessario per
verificare la natura dei rifiuti utilizzati.
4. Per gli impianti alimentati a biomasse e a biogas, al fine di
determinare la tariffa incentivante di riferimento, il GSE
identifica, sulla base di quanto riportato nell’autorizzazione alla
costruzione e all’esercizio dell’impianto e dichiarato dal produttore
con le modalita’ di cui in allegato 3, da quali delle tipologie di
seguito elencate e’ alimentato l’impianto:
a) prodotti di origine biologica;
b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-A;
c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile e’ determinata
forfettariamente con le modalita’ di cui all’Allegato 2;
d) rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi dalla
lettera c).
5. Nei casi in cui l’autorizzazione di cui al comma 4 non indichi in
modo esplicito che l’impianto viene alimentato da una sola delle
tipologie ivi indicate, il GSE procede all’individuazione della
tariffa incentivante di riferimento secondo le modalita’ di seguito
indicate:
a) nel caso in cui l’autorizzazione preveda che l’impianto possa
utilizzare piu’ di una tipologia fra quelle di cui al comma 4,
attribuisce all’intera produzione la tariffa incentivante di minor
valore fra quelle riferibili alle tipologie utilizzate;
b) nel caso in cui l’autorizzazione non rechi esplicita
indicazione delle tipologie di biomasse utilizzate, attribuisce la
tariffa incentivante di minor valore fra quelle delle possibili
tipologie di alimentazione dell’impianto;
c) per i soli impianti a biomasse e biogas di potenza non
superiore a 1 MW e nel solo caso in cui dall’autorizzazione risulti
che per l’alimentazione vengono utilizzate biomasse della tipologia
di cui alla lettera b) del comma 4, congiuntamente a biomasse
rientranti nella tipologia di cui alla lettera a), con una
percentuale di queste ultime non superiore al 30% in peso, il GSE
attribuisce all’intera produzione la tariffa incentivante di cui alla
lettera b) del medesimo comma 4.
6. Alla tariffa di riferimento per gli impianti alimentati da
biomasse di cui al comma 4, lettere a) e b), di potenza non inferiore
a 1 MW e non superiore a 5 MW ovvero di potenza superiore a 1 MW per
impianti oggetto di intervento di rifacimento, qualora siano
rispettate le condizioni di seguito riportate, possono essere
aggiunti e tra loro cumulati i premi di seguito indicati:
a) l’esercizio degli impianti da’ luogo a una riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra rispetto ai valori obiettivo
indicati nel decreto di cui al comma 9: 10 €/MWh;
b) gli impianti sono alimentati da biomasse da filiera ricomprese
fra le tipologie indicate in Tabella 1-B: 20 €/MWh.
7. Alla tariffa di riferimento per gli impianti alimentati da
biomasse di cui al comma 4, lettere a) e b), di qualsiasi potenza,
anche oggetto di rifacimento, spetta un incremento di 30 €/MWh
qualora gli impianti soddisfino i requisiti di emissione in atmosfera
di cui all’Allegato 5.
8. Alla tariffa di riferimento per gli impianti a biomasse, biogas e
bioliquidi sostenibili operanti in cogenerazione ad alto rendimento,
spetta un premio cosi’ differenziato:
a) 40 €/MWh, per impianti alimentati dalle tipologie di cui al
comma 4, lettera a), e da bioliquidi sostenibili;
b) 40 €/MWh, per impianti a biomasse di cui al comma 4, lettera
b), qualora il calore cogenerato sia utilizzato per
teleriscaldamento;
c) 10 €/MWh per gli altri impianti.
9. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto l’ENEA
in accordo con il Comitato Termotecnico Italiano (CTI) provvede a
predisporre una procedura per il calcolo dell’impatto dei gas a
effetto serra conseguente all’utilizzo di biomasse in impianti di
produzione di energia elettrica, tenuto conto di quanto previsto
dalla UNI/TS 11435, dalla comunicazione della Commissione europea
COM(2010)11 del 25 febbraio 2010 e in linea con quanto previsto per i
bioliquidi sostenibili dal decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66,
cosi’ come integrato dal decreto legislativo 31 marzo 2011 n. 55. Con
decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con
il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e’
approvata la suddetta procedura e sono stabiliti, ai fini di quanto
previsto al comma 11, i valori obiettivo di riduzione delle emissioni
di gas ad effetto serra, nonche’ le modalita’ con le quali e’
verificato e comunicato al GSE il rispetto dei suddetti valori.
10. Ai fini di quanto disposto al presente articolo, la verifica dei
requisiti di provenienza e tracciabilita’ della materia prima, da
effettuarsi ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del decreto
legislativo n. 28 del 2011, e’ eseguita dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, avvalendosi di AGEA. Per gli
impianti alimentati da biomasse e biogas con le modalita’ di cui al
comma 5, lettera c), il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, avvalendosi di AGEA, predispone una procedura
semplificata, che preveda comunque la verifica, con riferimento
all’anno solare, delle quantita’ di prodotto e sottoprodotto
impiegate dal produttore, anche tramite l’effettuazione di controlli
a campione. Con tale procedura vengono definiti anche le modalita’
dei controlli in capo al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali ai sensi del presente articolo e dell’articolo
26, e il relativo costo, a carico dei produttori elettrici.
11. In riferimento ai premi di cui ai commi 6 e 7, il GSE eroga
l’incentivo minimo spettante e corrisponde gli incrementi previsti a
conguaglio, a seguito di comunicazione di esito positivo dei
controlli e delle verifiche effettuate dai soggetti e con le
modalita’ indicate ai commi 9 e 10, primo periodo, e al comma 12.
12. Ai fini dell’accesso al premio per ridotte emissioni in atmosfera
di cui al comma 7 e all’allegato 5, con uno dei decreti previsti
dall’articolo 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e
successive modifiche e integrazioni sono stabilite le modalita’ con
le quali le competenti Agenzie regionali e provinciali per la
protezione dell’ambiente verificano e comunicano al GSE il rispetto
delle condizioni per l’accesso al suddetto premio, nonche’ il
relativo costo, a carico dei produttori elettrici. Nell’ambito di
tale provvedimento sono inoltre stabilite le caratteristiche e le
prestazioni minime del Sistema di Analisi di Emissioni (SAE) di cui
al punto 4 dell’allegato 5.
13. Il GSE eroga il premio di cui al comma 8, da applicare alla sola
produzione netta riconosciuta come energia elettrica cogenerata, con
periodicita’ compatibile con la verifica, da parte del GSE stesso,
del rispetto delle condizioni stabilite dal decreto del Ministro
dello sviluppo economico 4 agosto 2011.

TITOLO II
PROCEDURE PER ISCRIZIONE A REGISTRO

Art. 9
(Iscrizione al registro)

1. Per l’accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente
decreto, il soggetto responsabile degli impianti di cui all’articolo
4, comma 1, lettera a), b) e d), deve richiedere al GSE l’iscrizione
al registro informatico relativo alla fonte e tipologia di
appartenenza dell’impianto.
2. Il GSE pubblica il bando relativo alla procedura di iscrizione al
registro trenta giorni prima dell’inizio del periodo per la
presentazione delle domande di iscrizione al registro. La durata del
predetto periodo e’ fissata in sessanta giorni.
3. Il bando relativo alla prima procedura di iscrizione al registro,
riferita ai contingenti di potenza disponibili per il 2013, e’
pubblicata entro il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione
delle procedure di cui all’articolo 24, comma 1. Per i periodi
successivi, le procedure sono pubblicate entro il 31 marzo di ogni
anno, a decorrere dal 2013.
4. Per il periodo 2013-2015 sono fissati i seguenti contingenti
annuali di potenza, espressi in MW:

Tabella

Parte di provvedimento in formato grafico

5. In ogni procedura viene messo a registro l’intero contingente
disponibile nell’anno, a cui vengono:
a) sommate le quote di potenza eventualmente non assegnate nella
precedente procedura;
b) sommate le quote di potenza relative ad impianti ammessi in
precedenti procedure e per i quali il soggetto interessato abbia
comunicato la rinuncia al GSE entro sei mesi dalla pubblicazione
della relativa graduatoria ovvero sia decaduto da precedenti
procedure;
c) a decorrere dal secondo registro, sottratte le quote di potenza
degli impianti di cui all’articolo 4, comma 3, con esclusione della
lettera g), di potenza inferiore alla potenza di soglia, entrati in
esercizio nei dodici mesi precedenti all’apertura della procedura,
ovvero, per il secondo registro, entrati in esercizio dal 1° gennaio
2013 fino alla data di apertura della procedura;
d) sottratte le quote di potenza degli impianti di cui
all’articolo 30, di potenza non superiore alla potenza di soglia e
diversi da quelli oggetto di rifacimento, entrati in esercizio fino
alla data di apertura della procedura.
6. Qualora la somma dei termini di cui alle lettere c) e d) del comma
5 risulti maggiore della somma del contingente disponibile nell’anno
con le quantita’ di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma,
l’eccedenza viene sottratta dai contingenti disponibili negli anni
successivi.

Art. 10
(Requisiti per la richiesta di iscrizione al registro e modalita’ di
selezione)

1. Possono richiedere l’iscrizione al registro i soggetti in possesso
di titolo autorizzativo oppure, per gli impianti idroelettrici,
geotermoelettrici ed eolici off-shore, di titolo concessorio, nonche’
del preventivo di connessione redatto dal gestore di rete ed
accettato in via definitiva dal proponente.
2. La richiesta di iscrizione al registro e’ formulata al GSE dal
soggetto di cui al comma 1, con la presentazione di una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta’ ai sensi dell’articolo 47 del DPR
445 del 2000, recante le informazioni di cui all’allegato 3. Non e’
consentita l’integrazione dei documenti presentati successivamente
alla chiusura del registro.
3. Il GSE forma le graduatorie degli impianti iscritti a ciascun
registro e le pubblica sul proprio sito entro sessanta giorni dalla
data di chiusura dei medesimi registri, secondo i seguenti criteri di
priorita’, da applicare in ordine gerarchico:
a) impianti di proprieta’ di aziende agricole, singole o
associate, alimentati da biomasse e biogas di cui all’articolo 8,
comma 4, lettere a) e b), con potenza non superiore a 600 kW;
b) per gli impianti a biomassa e biogas: impianti alimentati dalla
tipologia di cui all’articolo 8, comma 4, lettera b);
c) per impianti alimentati dalle biomasse di cui all’articolo 8,
comma 4, lettere c) e d): dichiarazione dell’Autorita’ competente
attestante, nell’ambito della pianificazione regionale in materia di
rifiuti, la funzione dell’impianto ai fini della corretta gestione
del ciclo dei rifiuti;
d) per gli impianti geotermoelettrici: impianti con totale
reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di
provenienza, ovvero che rispettano i requisiti di cui all’articolo
27, comma 1, lettera c);
e) per gli impianti idroelettrici, nell’ordine:
i. realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento
di portata derivata;
ii. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico;
iii. che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza
sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa;
iv. che utilizzano una quota parte del DMV senza sottensione di
alveo naturale;
v. che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza
sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa.
f) impianti iscritti al precedente registro che, pur avendo
presentato domanda completa ed idonea per l’accesso ai meccanismi
incentivanti di cui al presente decreto, siano risultati in posizione
tale da non rientrare nel limite di potenza previsto;
g) minor potenza degli impianti;
h) anteriorita’ del titolo autorizzativo;
i) precedenza della data della richiesta di iscrizione al
registro.
4. Nel caso in cui l’applicazione di uno dei criteri di priorita’ di
cui al comma 3 comporti il superamento del contingente disponibile,
si procede alla formazione della graduatoria applicando, in ordine
gerarchico, i criteri successivi.
5. Sono ammessi ai meccanismi di incentivazione di cui al presente
decreto gli impianti rientranti nelle graduatorie, nel limite dello
specifico contingente di potenza. Nel caso in cui la disponibilita’
del contingente per l’ultimo impianto ammissibile sia minore
dell’intera potenza dell’impianto e’ facolta’ del soggetto accedere
agli incentivi per la quota parte di potenza rientrante nel
contingente.
6. La graduatoria formata a seguito dell’iscrizione al registro non
e’ soggetta a scorrimento, fatta eccezione per il solo registro
aperto nel 2012, per il quale si da’ luogo a scorrimento escludendo
gli impianti iscritti nel registro, che entrano in esercizio entro i
termini di cui all’articolo 30.
7. L’iscrizione ai registri e’ cedibile a terzi solo successivamente
alla data di entrata in esercizio dell’impianto.

Art. 11
(Adempimenti per l’ accesso ai meccanismi di incentivazione per gli
impianti iscritto al registro)

1. Gli impianti inclusi nella graduatorie devono entrare in esercizio
entro i seguenti termini, decorrenti dalla data della comunicazione
di esito positivo della procedura:

Tabella

Parte di provvedimento in formato grafico

2. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1 comporta
l’applicazione di una decurtazione della tariffa incentivante di
riferimento dello 0,5% per ogni mese di ritardo rispetto a detti
termini, nel limite massimo di 12 mesi di ritardo. Tali termini sono
da considerare al netto dei tempi di fermo derivanti da eventi
calamitosi che risultino attestati dall’autorita’ competente,
nonche’, per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata
ambientale, dei tempi di fermo causati da ritardo di rilascio della
predetta autorizzazione da parte dell’Amministrazione competente.
Decorso il termine massimo di 12 mesi, il soggetto responsabile
decade dal diritto all’accesso ai benefici di cui al presente decreto
e il GSE provvede ad escludere l’impianto dalla relativa graduatoria.
3. Agli impianti che non risultino realizzati nel limite massimo di
tempo indicato al comma 2, e che, secondo le modalita’ di cui al
presente decreto, richiedano di accedere, in un periodo successivo,
ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto, si
applica una riduzione del 15% della tariffa incentivante di
riferimento, vigente alla data di entrata in esercizio.

TITOLO III – PROCEDURE D’ASTA

Art. 12
(Capacita’ di produzione da mettere ad asta e periodicita’ delle
procedure)

1. Per l’accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente
decreto, il soggetto responsabile degli impianti di cui all’articolo
4, comma 2, deve partecipare a procedure pubbliche d’asta al ribasso,
in forma telematica, per la definizione dei livelli di incentivazione
della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti
rinnovabili, nei limiti dei contingenti annui di nuova capacita’
produttiva di cui al comma 4. La procedura si svolge nel rispetto dei
principi fondamentali di trasparenza, pubblicita’, tutela della
concorrenza e secondo modalita’ non discriminatorie.
2. Il GSE pubblica il bando relativo alla procedura d’asta trenta
giorni prima dell’inizio del periodo per la presentazione delle
domande di partecipazione alla medesima procedura d’asta, fissato in
sessanta giorni.
3. Il bando relativo alla prima procedura d’asta, riferita al
contingente di potenza disponibile per l’anno 2013, e’ pubblicato
entro il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione delle
procedure di cui all’articolo 24, comma 1. Per i periodi successivi,
i bandi sono pubblicati entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere
dal 2013. Per il solo eolico onshore, qualora la potenza non
assegnata risulti maggiore del 20% della potenza messa a bando, viene
pubblicato un ulteriore bando, decorsi sei mesi dal precedente.
4. Per il periodo 2013-2015 sono fissati i seguenti contingenti di
potenza, espressi in MW, da mettere ad asta:

Tabella

Parte di provvedimento in formato grafico

5. In ogni procedura viene messo ad asta l’intero contingente
disponibile nell’anno, a cui vengono:
a) sommate le quote di potenza eventualmente non assegnate nella
precedente procedura;
b) sommate le quote di potenza relative ad impianti ammessi in
precedenti procedure e per i quali il soggetto interessato abbia
comunicato la rinuncia al GSE entro sei mesi dalla pubblicazione
della relativa graduatoria ovvero sia decaduto da precedenti
procedure;
c) a decorrere dalla seconda procedura, sottratte le quote di
potenza degli impianti di cui all’articolo 4, comma 3, con esclusione
della lettera g), di potenza superiore alla potenza di soglia,
entrati in esercizio nei dodici mesi precedenti all’apertura della
procedura, ovvero, per la seconda procedura, entrati in esercizio dal
1° gennaio 2013 fino alla data di apertura della procedura;
d) sottratte le quote di potenza degli impianti di cui
all’articolo 30, di potenza superiore alla potenza di soglia e
diversi da quelli oggetto di rifacimento, entrati in esercizio fino
alla data di apertura della procedura.
6. Qualora la somma dei termini di cui alle lettere c) e d) del comma
5 risulti maggiore della somma del contingente disponibile nell’anno
con le quantita’ di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma,
l’eccedenza viene sottratta dai contingenti disponibili negli anni
successivi.

Art. 13
(Requisiti minimi dei soggetti e dei progetti)

1. Possono partecipare alla procedura d’asta i soggetti titolari di
autorizzazione oppure, per gli impianti idroelettrici,
geotermoelettrici ed eolici off-shore, di titolo concessorio, nonche’
del preventivo di connessione redatto dal gestore di rete ed
accettato in via definitiva dal proponente. Per gli impianti eolici
offshore di qualsiasi potenza e per gli impianti con potenza non
superiore a 20 MW, il possesso del titolo autorizzativo oppure del
titolo concessorio e’ sostituito dal giudizio di compatibilita’
ambientale.
2. Fermo il rispetto delle condizioni di cui al comma 1, partecipano
alle procedure d’asta i soggetti dotati di solidita’ finanziaria ed
economica adeguata alle iniziative per le quali chiedono l’accesso ai
meccanismi di incentivazione, dimostrata mediante una delle seguenti
modalita’:
a) dichiarazione di un istituto bancario o intermediario
autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, che attesti la capacita’ finanziaria ed economica del soggetto
partecipante in relazione all’entita’ dell’intervento, tenuto conto
della redditivita’ attesa dall’intervento stesso e della capacita’
finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza,
ovvero, in alternativa, l’impegno del medesimo istituto o
intermediario autorizzato a finanziare l’intervento;
b) capitalizzazione (capitale sociale interamente versato e/o
versamenti in conto futuro aumento capitale) pari ad almeno il 10%
dell’investimento previsto per la realizzazione dell’impianto per il
quale si partecipa alla procedura d’asta, convenzionalmente fissato
come da tabella I dell’Allegato 2.
3. I soggetti di cui al comma 1, a garanzia della reale qualita’ del
progetto, sono tenuti a presentare una cauzione provvisoria in fase
di iscrizione alle procedure d’asta e una definitiva in seguito alla
comunicazione di esito positivo della procedura d’asta, con le
modalita’ specificate nell’allegato 3.
4. Fermo restando l’articolo 23, comma 3 del decreto n. 28 del 2011,
sono esclusi dalle procedure d’asta i soggetti per i quali ricorre
una delle cause di esclusione di cui all’articolo 38 del decreto
legislativo n. 163 del 2006.
5. Al fine di promuovere lo sviluppo dei nuovi contingenti di potenza
di cui all’articolo 9 garantendo le condizioni di sicurezza delle
reti e non aggravando il costo per il mantenimento in sicurezza del
sistema, almeno due mesi prima della data di pubblicazione del bando,
il GSE richiede ai gestori di rete l’evidenza di zone ad elevata
concentrazione di impianti non programmabili in esercizio, per le
quali si manifestano criticita’ nella gestione delle reti e per le
quali gli stessi gestori propongano motivate misure di riduzione
dell’ulteriore capacita’ produttiva incentivabile. Almeno un mese
prima della data di pubblicazione del bando, GSE comunica l’esito
dell’interlocuzione con i gestori di rete al Ministero dello sviluppo
economico, che, sentita l’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas,
provvede a indicare allo stesso GSE eventuali requisiti aggiuntivi
per la partecipazione alle procedure d’asta. Per la sola prima
procedura d’asta, la richiesta di cui al primo periodo e
l’interlocuzione di cui al secondo periodo vengono svolti a partire
dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con tempi
e modalita’ compatibili con i termini di cui all’articolo 12, comma
3.

Art. 14
(Valori a base d’asta e valore minimo comunque riconosciuto)

1. L’asta al ribasso e’ realizzata tramite offerte di riduzione
percentuale rispetto al valore posto a base d’asta, corrispondente
alla tariffa incentivante base vigente per l’ultimo scaglione di
potenza alla data di entrata in esercizio dell’impianto, cosi’ come
individuato dall’Allegato 1, per ciascuna tipologia. Il valore posto
a base d’asta per impianti rientranti nei contingenti di cui
all’articolo 12, comma 4, per i quali l’entrata in esercizio sia
successiva al 31 dicembre 2015, e’ determinato con le modalita’ di
cui all’articolo 7, comma 1.
2. Sono escluse dalla valutazione d’asta le offerte di riduzione
inferiori al 2% della base d’asta.
3. La tariffa incentivante minima comunque riconosciuta e’ quella
corrispondente ad una riduzione percentuale del 30% della tariffa
incentivante posta a base d’asta, come individuata al comma 1, a
condizione che siano rispettati i requisiti per la partecipazione
alle procedure, stabiliti dal presente titolo.

Art. 15
(Obblighi di allegazioni per la partecipazione alle procedure d’asta
e modalita’ di selezione dei progetti)

1. La richiesta di partecipazione alla procedura d’asta e’ formulata
al GSE dal soggetto titolare del titolo autorizzativo per la
costruzione e l’esercizio dell’impianto con la presentazione di una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ ai sensi
dell’articolo 47 del DPR 445 del 2000, recante le informazioni e i
documenti di cui all’allegato 3.
2. La graduatoria e’ formata in base al criterio della maggiore
riduzione percentuale offerta, fermo restando il rispetto di tutti i
requisiti previsti per la partecipazione. Non e’ consentita
l’integrazione dei documenti presentati, successivamente alla
chiusura della procedura d’asta.
3. A parita’ di riduzione offerta, ivi inclusa quella di cui
all’articolo 14, comma 3, si applicano, nell’ordine, i seguenti
ulteriori criteri, in ordine di priorita’:
a) impianti gia’ in esercizio;
b) per impianti alimentati dalle biomasse di cui all’articolo 8,
comma 4, lettere c) e d): dichiarazione dell’Autorita’ competente
attestante, nell’ambito della pianificazione regionale in materia di
rifiuti, la funzione dell’impianto ai fini della corretta gestione
del ciclo dei rifiuti;
c) per gli impianti geotermoelettrici: totale reiniezione del
fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, ovvero che
rispettano il requisito di cui all’articolo 27, comma 1, lettera c);
d) anteriorita’ del titolo autorizzativo o, in assenza del titolo
autorizzativo e per gli impianti con potenza non superiore a 20 MW,
del giudizio di compatibilita’ ambientale.
4. Nel caso in cui l’applicazione di uno dei criteri di priorita’ di
cui al comma 3 comporti il superamento del contingente disponibile,
si procede alla formazione della graduatoria applicando, in ordine
gerarchico, i criteri successivi.
5. Sono ammessi ai meccanismi di incentivazione gli impianti
rientranti nelle graduatorie, nel limite dello specifico contingente
di potenza posto all’asta, comprensivo degli impianti che accedono
alle tariffe di cui all’articolo 14, comma 3.
6. Nel caso in cui la disponibilita’ del contingente per l’ultimo
impianto ammissibile sia minore dell’intera potenza dell’impianto e’
facolta’ del soggetto accedere agli incentivi per la quota parte di
potenza rientrante nel contingente.
7. Entro sessanta giorni dal termine per la presentazione delle
domande di partecipazione alle procedure d’asta, il GSE pubblica sul
proprio sito le graduatorie per ciascuna fonte o tipologia
impiantistica.
8. La graduatoria di cui al comma 7 non e’ soggetta a scorrimento,
salvo i seguenti casi:
a) mancata costituzione della cauzione definitiva di cui
all’articolo 16, comma 1, nei termini ivi indicati;
b) rinuncia da parte di soggetti aggiudicatari.

Art. 16
(Adempimenti per l’ accesso ai meccanismi di incentivazione dopo lo
svolgimento delle aste)

1. Entro il termine di quindici giorni dalla data di comunicazione di
esito della procedura d’asta, il GSE provvede a restituire la
cauzione provvisoria, di cui all’allegato 3, ai soggetti che, in
esito della procedura, non sono risultati aggiudicatari. Entro il
termine di novanta giorni dalla medesima data, il soggetto
aggiudicatario e’ tenuto a costituire a favore del GSE la cauzione
definitiva nei termini indicati in allegato 3. Entro il termine di
quindici giorni dal ricevimento della cauzione definitiva, il GSE
provvede a restituire la cauzione provvisoria al soggetto
aggiudicatario. Qualora non pervenga la cauzione definitiva entro
detto termine, il GSE provvede ad escutere la cauzione provvisoria.
2. Gli impianti inclusi nella graduatorie di cui al comma 1 devono
entrare in esercizio entro i seguenti termini, decorrenti dalla data
di comunicazione dell’assegnazione dell’incentivo sulla base della
graduatoria della procedura d’asta:

Tabella

Parte di provvedimento in formato grafico

3. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 2 comporta
l’applicazione di una decurtazione della tariffa incentivante,
aggiuntiva rispetto a quella aggiudicata nella procedura d’asta, del
0,5% per ogni mese di ritardo rispetto a detti termini, nel limite
massimo di 24 mesi di ritardo. Tali termini sono da considerarsi al
netto dei tempi di fermo derivanti da eventi calamitosi che risultino
attestati dall’autorita’ competente.
4. La cauzione definitiva di cui in allegato 3, e’ svincolata al
momento dell’entrata in esercizio dell’impianto entro il tempo
massimo di cui al comma 3. Decorso il termine massimo di cui al comma
3, il soggetto responsabile decade dal diritto all’accesso ai
benefici di cui al presente decreto e il GSE provvede ad escutere la
medesima cauzione e ad escludere l’impianto dalla relativa
graduatoria. Le somme escusse dal GSE sono versate alla Cassa
Conguaglio per il Settore elettrico a valere sul Conto per nuovi
impianti da fonti rinnovabili e assimilate.

TITOLO IV – INCENTIVAZIONE DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA
ELETTRICA DA IMPIANTI OGGETTO DI INTERVENTI DI RIFACIMENTO
TOTALE O PARZIALE E DA IMPIANTI IBRIDI

Art. 17
(Disposizioni specifiche per i rifacimenti totali e parziali)

1. Gli interventi di rifacimento parziale e totale sono ammessi ai
meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto nel limite
dei seguenti contingenti di potenza:

Tabella

Parte di provvedimento in formato grafico

2. Ai fini dell’ammissione, il GSE avvia una procedura per ciascuna
tipologia di impianto di cui al comma 1, con le medesime tempistiche
e modalita’ previste per le procedure d’asta. Sono ammessi alla
procedura gli impianti che rispettano i seguenti requisiti:
a) sono in esercizio da un periodo pari almeno ai due terzi della
vita utile convenzionale dell’impianto;
b) non beneficiano, alla data di avvio della procedura, di
incentivi sulla produzione energetica attribuiti ai sensi di norme
statali.
3. In caso di domande per una potenza complessiva superiore a quella
messa a disposizione per ciascuna annualita’, il GSE redige e
pubblica la graduatoria degli interventi ammessi, selezionati sulla
base dei seguenti criteri, applicati in ordine di priorita’:
a) anzianita’ della prima data di entrata in esercizio
dell’impianto;
b) maggiore estensione del periodo di esercizio in assenza di
incentivo;
c) per impianti alimentati dalla tipologia di biomasse e biogas di
cui all’articolo 8, comma 4, lettere c) e d): dichiarazione
dell’Autorita’ competente attestante, nell’ambito della
pianificazione regionale in materia di rifiuti, la funzione
dell’impianto ai fini della corretta gestione del ciclo dei rifiuti;
d) per impianti eolici: minore entita’ dell’energia elettrica non
prodotta nell’ultimo anno solare di produzione dell’impianto a
seguito dell’attuazione di ordini di dispacciamento impartiti da
Terna;
e) per impianti geotermoelettrici: reiniezione del fluido
geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, ovvero che
rispettano i requisiti di cui all’articolo 27, comma 1, lettera c);
f) anteriorita’ del titolo autorizzativo all’esecuzione del
rifacimento.
4. Nel caso in cui l’applicazione di uno dei criteri di priorita’
comporti il superamento del contingente disponibile, si procede alla
formazione della graduatoria applicando, in ordine gerarchico, i
criteri successivi.
5. Gli impianti inclusi nella graduatorie di cui al comma 3 devono
entrare in esercizio entro i tempi indicati nella sottostante
tabella. Tali tempi decorrono dalla data della comunicazione di esito
positivo della domanda di ammissione all’intervento di rifacimento.
Il mancato rispetto dei predetti termini comporta l’applicazione di
una decurtazione della tariffa incentivante, determinata come
specificato in allegato 2, del 0,5% per ogni mese di ritardo, nel
limite massimo di 12 mesi di ritardo, rispetto ai medesimi termini,
da considerare al netto dei tempi di fermo derivanti da eventi
calamitosi che risultino attestati dall’autorita’ competente.

Tabella

Parte di provvedimento in formato grafico

6. Agli impianti che, a seguito del rifacimento, non entrino in
esercizio entro il limite massimo di tempo indicato al comma 5, e
che, secondo le modalita’ di cui al presente decreto, richiedano di
accedere, in un periodo successivo, ai meccanismi di incentivazione
di cui al presente decreto, si applica una riduzione del 15% della
tariffa incentivante di riferimento, vigente alla data di entrata in
esercizio a seguito dell’intervento di rifacimento.
7. A seguito dell’intervento di rifacimento parziale o totale, gli
impianti a biomasse, biogas e a bioliquidi sostenibili sono ammessi
ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto a
condizione che rispettino le condizioni di cui all’articolo 8.
8. In ogni procedura viene messo a disposizione l’intero contingente
disponibile nell’anno, a cui vengono:
a) sommate le quote di potenza eventualmente non assegnate nella
precedente procedura;
b) sommate le quote di potenza relative ad impianti ammessi in
precedenti procedure e per i quali il soggetto interessato abbia
comunicato la rinuncia al GSE entro sei mesi dalla pubblicazione
della relativa graduatoria ovvero sia decaduto da precedenti
procedure;
c) a decorrere dalla seconda procedura, detratta la potenza degli
impianti di cui all’articolo 4, comma 3, lettera g), entrati in
esercizio nei dodici mesi precedenti all’apertura della procedura,
ovvero, per la seconda procedura, entrati in esercizio dal 1° gennaio
2013 fino alla data di apertura della procedura;
d) sottratte le quote di potenza degli impianti di cui
all’articolo 30, entrati in esercizio a seguito di rifacimento prima
della data di apertura della procedura.
9. Qualora la somma dei termini di cui alle lettere c) e d) del comma
8 risulti maggiore della somma del contingente disponibile nell’anno
con le quantita’ di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma,
l’eccedenza viene sottratta dai contingenti disponibili negli anni
successivi.

Art. 18
(Produzioni imputabili a fonti rinnovabili da impianti alimentati con
la frazione biodegradabile dei rifiuti)

1. Nell’allegato 2 sono individuati i rifiuti per i quali si procede
alla determinazione forfettaria della produzione imputabile a fonti
rinnovabili e le modalita’ per la determinazione di tale quota di
produzione. Per gli altri rifiuti, la determinazione della quota di
energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili e’ calcolata
attraverso metodi di determinazione analitica, sulla base di
procedure aggiornate dal GSE, sentito il CTI, entro 90 giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le modalita’ di determinazione forfetaria della produzione di
energia elettrica imputabile a fonti rinnovabili in impianti
alimentati esclusivamente dai rifiuti di cui all’allegato 2, si
applicano all’energia prodotta dal 1 gennaio 2013, anche agli
impianti che accedono agli incentivi ai sensi dell’articolo 19, comma
2, del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, ivi inclusi gli
impianti gia’ in esercizio.
3. Ai fini dell’applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 18 dicembre 2008, il biogas ottenuto dalla fermentazione
della frazione organica dei rifiuti urbani ricade tra le fonti di cui
alla riga 6 della Tabella 2 allegata alla legge n. 244 del 2007 e
successive modificazioni e integrazioni. Per le finalita’ di cui al
presente decreto, il medesimo biogas e i gas ottenuti dalla stessa
frazione organica dei rifiuti urbani ricadono nella tipologia di cui
all’articolo 8, comma 4, lettera d).
4. Per gli impianti alimentati da rifiuti solidi urbani ubicati in
Regioni per cui e’ dichiarata l’emergenza rifiuti alla data
dell’intervento, ai soli fini della determinazione del periodo di
esercizio necessario per il rispetto dell’articolo 17, comma 2,
lettera a), e fatto salvo quanto previsto dalla lettera b) del
medesimo comma, la vita utile convenzionale e’ posta pari a dodici
anni.

TITOLO V – DISPOSIZIONI INERENTI LA TRANSIZIONE DAI
PRECEDENTI MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE AL MECCANISMO
DISCIPLINATO DAL PRESENTE DECRETO

Art. 19
(Conversione del diritto ai certificati verdi in incentivo)

1. Alla produzione di energia elettrica da impianti a fonti
rinnovabili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 e da
impianti di cui all’articolo 30, che ha maturato il diritto a fruire
dei certificati verdi, e’ riconosciuto, per il residuo periodo di
diritto, successivo al 2015, un incentivo I sulla produzione netta
incentivata ai sensi della previgente normativa di riferimento,
aggiuntivo ai ricavi conseguenti alla valorizzazione dell’energia,
pari a:

I = k x (180 – Re) x 0,78

ove:

k = 1 per gli impianti entrati in esercizio entro il 31
dicembre 2007 e, per gli impianti entrati in esercizio
successivamente alla medesima data, e’ pari al coefficiente
applicabile alla medesima produzione in attuazione dell’articolo 2,
comma 148, della legge n. 244 del 2007 e successive modifiche e
integrazioni;

Re e’ il prezzo di cessione dell’energia elettrica definito
dall’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas in attuazione
dell’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387, registrato nell’anno precedente e comunicato dalla stessa
Autorita’. Per la sola produzione di energia elettrica da impianti a
biomasse, esclusi gli impianti alimentati a biogas, entrati in
esercizio entro il 31 dicembre 2012 e per gli impianti di cui
all’articolo 30, comma 3, il prezzo di cessione dell’energia
elettrica Re per il calcolo dell’incentivo e’ fisso e pari a quello
registrato nell’anno 2012. Per i soli impianti a bioliquidi
cogenerativi, ovvero integrati in reti interne di utenza o in sistemi
efficienti di utenza, entrati in esercizio entro la data di entrata
in vigore del presente decreto, il prezzo di cessione dell’energia
elettrica Re per il calcolo dell’incentivo e’ fisso e pari a quello
registrato nell’anno 2009.
2. La produzione di energia da impianti di cogenerazione abbinati a
teleriscaldamento di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a), del
decreto del Ministro delle attivita’ produttive del 24 ottobre 2005
entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, che ha maturato il
diritto ai certificati verdi, ha diritto, per il residuo periodo di
diritto ai certificati verdi successivo al 2015, a un incentivo I
sulla produzione netta incentivata ai sensi della previgente
normativa di riferimento, aggiuntivo ai ricavi conseguenti alla
valorizzazione dell’energia, pari a:

I = (D – Re)

ove:

D e’ la somma del prezzo medio di mercato dei certificati verdi
per impianti di cogenerazione abbinati a teleriscaldamento e del
prezzo di cessione dell’energia registrati nell’anno 2010;

Re e’ il prezzo di cessione dell’energia elettrica definito
dall’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas in attuazione
dell’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387, registrato nell’anno precedente e comunicato dalla stessa
Autorita’.
3. La produzione di energia di cui al comma 4-bis dell’articolo 3 del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, realizzata con impianti entrati in
esercizio entro il 31 dicembre 2012, che ha maturato il diritto ai
certificati verdi, ha diritto, per il residuo periodo di diritto
successivo al 2015, a un incentivo sulla produzione netta incentivata
ai sensi della previgente normativa di riferimento, aggiuntivo ai
ricavi conseguenti alla valorizzazione dell’energia, determinata con
le medesime modalita’ di cui al comma 2.
4. Per impianti di potenza inferiore a 1 MW che richiedono il ritiro
onnicomprensivo ai sensi dell’articolo 7, comma 4, il GSE provvede a
calcolare il valore onnicomprensivo spettante con riferimento a
quanto previsto al comma 1 e al prezzo medio zonale nell’anno
precedente a quello della richiesta.
5. Agli impianti di cui al presente articolo non si applica
l’articolo 7, comma 7.

Art. 20
(Disposizioni inerenti il ritiro dei certificati verdi rilasciati per
le produzioni degli anni fino al 2015)

1. Ai fini del rilascio e del ritiro dei certificati verdi relativi
alle produzioni degli anni dal 2012 al 2015, in attuazione
dell’articolo 24, comma 5, lettera c), primo periodo, del decreto
legislativo n. 28 del 2011, si applicano le disposizioni di cui ai
successivi commi.
2. Su richiesta del produttore il GSE rilascia, con frequenza
trimestrale, certificati verdi sulla produzione del trimestre
precedente, a partire dalle misure trasmesse mensilmente al GSE dai
gestori di rete sulla base di un’apposita procedura pubblicata dal
GSE entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente
decreto.
3. Fermo restando il rispetto della quota d’obbligo di cui
all’articolo 11 del decreto legislativo 79/99, su richiesta del
detentore, il GSE ritira, al prezzo stabilito all’articolo 25, comma
4, del decreto legislativo n. 28 del 2011 e secondo modalita’
definite dallo stesso GSE e pubblicate sul proprio sito internet:
a) i certificati verdi relativi alle produzioni del 2011 entro il
2012; il GSE assicura ai detentori che ne facciano richiesta il
pagamento del 50 per cento degli importi spettanti entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, e del
rimanente 50 cento entro il mese di dicembre 2012;
b) i certificati verdi relativi alle produzioni del primo semestre
2012 entro il 31 marzo 2013 e i certificati verdi relativi alle
produzioni del secondo semestre 2012 entro il 30 settembre 2013;
c) certificati verdi relativi alle produzioni del primo trimestre
2013 entro il 31 dicembre 2013; i certificati verdi relativi alle
produzioni del secondo trimestre 2013 entro il 31 marzo 2014; i
certificati verdi relativi alle produzioni del terzo trimestre 2013
entro il 30 giugno 2014; i certificati verdi relativi alle produzioni
del quarto trimestre 2013 entro il 30 settembre 2014;
d) i certificati verdi relativi alle produzioni del primo
trimestre 2014 entro il 30 settembre 2014; i certificati verdi
relativi alle produzioni del secondo trimestre 2014 entro il 31
dicembre 2014; i certificati verdi relativi alle produzioni del terzo
trimestre 2014 entro il 31 marzo 2015; i certificati verdi relativi
alle produzioni del quarto trimestre 2014 entro il 30 giugno 2015;
e) i certificati verdi relativi alle produzioni del primo
trimestre 2015 entro il 30 settembre 2015; i certificati verdi
relativi alle produzioni del secondo trimestre 2015 entro il 31
dicembre 2015; i certificati verdi relativi alle produzioni del terzo
trimestre 2015 entro il 31 marzo 2016; i certificati verdi relativi
alle produzioni del quarto trimestre 2015 entro il 30 giugno 2016.
4. I certificati verdi non ritirati in attuazione del comma 3 restano
nella disponibilita’ del produttore.
5. In ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, il GSE offre ai soggetti
sottoposti all’obbligo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo
n. 79 del 1999 i certificati verdi ritirati ai sensi dei commi
precedenti, a un prezzo pari a quello di ritiro. Le operazioni
relative a tale compravendita si svolgono mediante il mercato dei
certificati verdi gestito dal Gestore dei mercati energetici.

TITOLO VI – ULTERIORI DISPOSIZIONI

Art. 21
(Richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione)

1. Entro 30 giorni solari dalla data di entrata in esercizio
dell’impianto, caricata dal gestore di rete su GAUDI’, il soggetto
responsabile e’ tenuto a far pervenire al GSE la documentazione
indicata in allegato 3. Il GSE, verificato il rispetto delle
disposizioni del presente decreto, assicura al soggetto responsabile
entro novanta giorni dalla data di ricevimento della medesima
richiesta la stipula del contratto di cui all’articolo 21, comma 6 e
l’erogazione dell’incentivo spettante, al netto dei tempi imputabili
al medesimo soggetto responsabile o ad altri soggetti interpellati
dal GSE in applicazione della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero
agli operatori coinvolti nel processo di caricamento e validazione
dei dati su GAUDI’. Nelle more della piena operativita’ del sistema
GAUDI’ e delle relativa interoperabilita’ con il portale per la
gestione degli incentivi, fissata dall’Autorita’ per l’energia
elettrica e il gas, il GSE adotta soluzioni transitorie per
l’acquisizione dei dati gia’ presenti su GAUDI’ direttamente dai
soggetti richiedenti gli incentivi, informandone, preventivamente,
l’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas e il Ministero dello
sviluppo economico.
2. I soggetti che richiedono l’accesso ai meccanismi di
incentivazione di cui al presente decreto devono corrispondere al GSE
un contributo per le spese di istruttoria. Il contributo e’ pari alla
somma di una quota fissa, stabilita in 100 euro, piu’ una quota
variabile sulla base della potenza dell’impianto, come di seguito
indicata:
a) 80 € per gli impianti di potenza superiore a 50 kW e non
superiore a 200 kW;
b) 500 € per gli impianti di potenza superiore a 200 kW e non
superiore a 1 MW;
c) 1320 € per gli impianti di potenza superiore a 1 MW e non
superiore a 5 MW;
d) 2200 € per gli impianti di potenza superiore a 5 MW.
3. Il contributo di cui al comma 2 e’ dovuto:
a) alla richiesta di iscrizione al registro o di partecipazione
alla procedura d’asta;
b) all’atto della richiesta delle tariffe incentivanti nei casi
diversi dalla lettera a).
4. In caso di impianti iscritti nel registro o nella graduatoria
della procedura d’asta in posizione non utile, il contributo di cui
al comma 2 non e’ dovuto qualora per il medesimo impianto sia
effettuata richiesta di iscrizione a successivi registri ovvero di
partecipazione ad aste successive.
5. Per la copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo in
capo al GSE, i soggetti che, a qualsiasi titolo, accedono ai
meccanismi di incentivazione per la produzione di energia elettrica
da impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico,
anche gia’ in esercizio e con eccezione degli impianti ammessi al
provvedimento Cip 6/92, sono tenuti, a decorrere dal 1 gennaio 2013,
a corrispondere allo stesso GSE, anche mediante compensazione degli
incentivi spettanti, un contributo di 0,05 c€ per ogni kWh di energia
incentivata.
6. Le modalita’ di corresponsione dei contributi di cui ai commi 2 e
5 sono precisate dal GSE nell’ambito delle procedure applicative di
cui all’articolo 24, comma 1.
7. I soggetti beneficiari degli incentivi di cui al presente decreto
devono assolvere gli eventuali obblighi in materia fiscale, ove
previsti.
8. Per ogni singolo impianto, a valle del conseguimento del diritto
di accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente
decreto, il soggetto responsabile e’ tenuto a stipulare un contratto
di diritto privato con il GSE. Il GSE fornisce all’Autorita’ per
l’energia elettrica e il gas gli elementi per la definizione da parte
della stessa, entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente
decreto, del contratto-tipo di cui all’articolo 24, comma 2, lettera
d), del decreto legislativo n. 28 del 2011.
9. Nei casi previsti, e fino all’adozione dei regolamenti relativi
alla banca dati unica prevista dall’articolo 99, comma 1, del decreto
legislativo n. 159 del 2011, il GSE, ai sensi del comma 2-bis del
medesimo articolo, acquisisce d’ufficio l’informazione antimafia.
10. Le regioni e le province delegate allo svolgimento del
procedimento di autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del
decreto legislativo 387 del 2003, possono richiedere al GSE, ai fini
dell’ammissibilita’ degli impianti alla procedura di cui al medesimo
articolo 12, una valutazione circa la corrispondenza della fonte di
alimentazione dell’impianto alla definizione di fonti energetiche
rinnovabili, cosi’ come stabilita dall’articolo 2 del decreto
legislativo n. 28 del 2011.
11. Il GSE potra’ richiedere, anche ai sensi dell’articolo 15, comma
1, della legge n. 183 del 2011, l’acquisizione delle informazioni
gia’ in possesso dell’Agenzia delle Dogane e di tutte le altre
pubbliche amministrazioni, laddove funzionali allo svolgimento delle
attivita’ di propria competenza.

Art. 22
(Erogazione degli incentivi e delle tariffe incentivanti per gli
impianti che entrano in esercizio ai sensi del presente decreto)

1. Fatto salvo l’articolo 20, successivamente alla data di prima
erogazione di cui all’articolo 21, comma 1, il GSE provvede
mensilmente, ovvero con cadenza superiore al mese laddove mensilmente
maturino importi inferiori a soglie definite nelle procedure
applicative di cui all’articolo 24, comma 1, alla liquidazione degli
importi dovuti in applicazione del presente decreto, sulla base delle
misurazioni trasmesse dai gestori di rete.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1, l’Autorita’ per l’energia
elettrica e il gas aggiorna i propri provvedimenti relativi
all’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica prodotta
e in particolare:
a) definisce le caratteristiche dei misuratori dell’energia
elettrica prodotta lorda, prevedendo comunque:
a1) che i medesimi misuratori siano teleleggibili da parte dei
gestori di rete o comunque dotati di dispositivi che consentano
l’acquisizione per via telematica delle misure da parte dei medesimi
gestori di rete con cadenza almeno mensile e, almeno nel caso di
impianti di potenza superiore a 1 MW, con un dettaglio orario;
a2) i requisiti necessari al fine di garantire la manutenzione e
la sicurezza dei misuratori, intesa anche in termini di dotazione di
specifici dispositivi antifrode;
b) prevede che la responsabilita’ del servizio di misura
dell’energia elettrica prodotta, eventualmente comprensivo
dell’attivita’ di installazione e manutenzione dei misuratori, sia
posta, anche ai fini del successivo riconoscimento degli incentivi e
delle tariffe incentivanti, in capo ai gestori di rete e che i
medesimi, con cadenza mensile, siano tenuti a trasmettere al GSE le
misure di cui alla lettera a1), nonche’ quelle relative all’energia
elettrica immessa in rete.
3. I consumi attribuibili ai servizi ausiliari, alle perdite nei
trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di
consegna dell’energia alla rete elettrica sono definiti su base
convenzionale e sono espressi in termini di percentuale dell’energia
elettrica prodotta lorda. A tal fine:
a) nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili con
potenza non superiore a 1 MW si utilizzano i valori percentuali
riportati, per ciascuna fonte, nell’Allegato 4, tabella 6;
b) per tutti gli altri impianti, il GSE definisce e aggiorna, per
ogni impianto, il valore percentuale da utilizzare, sulla base delle
definizioni e dei principi adottati dall’Autorita’ per l’energia
elettrica e il gas con proprio provvedimento.
4. L’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas definisce, con propri
provvedimenti, le modalita’ con le quali trovano copertura sulle
componenti tariffarie dell’energia elettrica le risorse necessarie
per l’erogazione degli incentivi di cui al presente decreto,
assicurando l’equilibrio economico del bilancio del GSE. La medesima
Autorita’, inoltre:
a) predetermina, secondo criteri di efficienza ed efficacia e
facendo riferimento a costi tipici adottati anche a livello
comunitario, i parametri, da correlare alla numerosita’, alla natura
e all’entita’ delle attivita’ svolte dal GSE, comprese quelle
inerenti l’energia solare, sulla base dei quali sono calcolati, con
cadenza annua, i costi da riconoscere al GSE per le attivita’ svolte;
b) stabilisce le modalita’ con le quali l’eventuale differenza tra i
ricavi complessivi ottenuti dal GSE per effetto di tutti i
corrispettivi versati dai produttori da fonti rinnovabili, ivi
inclusa quella solare, e i costi di cui alla lettera a), trova
compensazione, positiva o negativa, con il pertinente conto
alimentato dalla componente tariffaria A3.
5. L’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas, sentito il GSE,
definisce con proprio provvedimento un glossario al fine di garantire
la coerenza tra le definizioni presenti nel presente decreto e agli
analoghi provvedimenti di incentivazione della produzione di energia
elettrica da fonte solare, ivi incluse le relative modalita’
applicative, con quelle utilizzate nella regolazione dei servizi di
pubblica utilita’ di competenza dell’Autorita’ medesima, anche per
consentire il pieno sviluppo e l’efficacia nel funzionamento del
sistema di Gestione delle Anagrafiche Uniche degli Impianti di
produzione (GAUDI) e il coordinamento con i sistemi informatici degli
altri operatori coinvolti, con particolare riferimento a quelli del
GSE.

Art. 23
(Meccanismo dello scambio sul posto)

1. L’accesso al meccanismo dello scambio sul posto e’ alternativo
all’accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente
decreto.
2. L’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas aggiorna, entro 120
giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, la disciplina
delle condizioni tecnico-economiche dello scambio sul posto, anche
con riferimento agli impianti alimentati dalla fonte solare, al fine
di semplificarne la fruizione anche per gli impianti gia’ entrati in
esercizio.
3. L’aggiornamento della disciplina di cui al comma 2 prevede che
l’energia elettrica immessa sia valorizzata ai prezzi di mercato e,
in aggiunta, stabilisce corrispettivi medi forfetari annualmente
definiti e pubblicati dall’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas
per gli oneri mediamente sostenuti per l’utilizzo della rete,
commisurati alla potenza degli impianti e alla fonte utilizzata, per
l’utilizzo della rete, da applicare limitatamente alla quantita’ di
energia elettrica scambiata con la rete, come comunicata dai gestori
di rete.

Art. 24
(Procedure applicative, controlli e monitoraggio)

1. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il GSE adotta e pubblica apposite procedure applicative
delle disposizioni del medesimo decreto, ivi incluso il regolamento
operativo per le procedure di asta, per le procedure di iscrizione ai
registri e per i rifacimenti parziali e totali, valorizzando, per
quanto compatibili, le procedure seguite nell’ambito dei previgenti
meccanismi di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili.
2. Le procedure di cui al comma 1 disciplinano altresi’, sentita AGEA
per il tramite del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali, le modalita’ di raccordo tra le verifiche di cui
all’articolo 8 e le attivita’ di controllo e di erogazione degli
incentivi, di competenza del GSE.
3. Il GSE effettua controlli sulla veridicita’ delle dichiarazioni
sostitutive rese dai soggetti responsabili con le modalita’ di cui
all’articolo 71 del DPR n. 445 del 2000. Fatte salve le sanzioni
penali di cui all’articolo 76 del medesimo decreto, qualora dal
controllo emerga la non veridicita’ del contenuto delle
dichiarazioni, si applica l’articolo 23, comma 3, del decreto
legislativo n. 28 del 2011. Il GSE svolge altresi’ controlli ai sensi
dell’art. 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011. Fermo restando
quanto previsto dal DPR 445 del 2000, in caso di false attestazioni
rese dal progettista o dal tecnico abilitato nella documentazione da
allegare ai sensi dell’allegato 3-B, ferme restando le sanzioni
penali a questi applicabili previste dall’articolo 76 del DPR n. 445
del 2000, al soggetto responsabile dell’impianto si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 23, comma 3, del decreto legislativo
n. 28 del 2011.
4. Ai sensi dell’articolo 73 del DPR n. 445 del 2000, il GSE e i suoi
dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni
responsabilita’ per gli atti emanati, quando il riconoscimento e
l’erogazione degli incentivi siano conseguenza di false dichiarazioni
o di documenti falsi o contenenti dati non piu’ rispondenti a
verita’, prodotti dall’interessato o da terzi.
5. Anche al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di
produzione da fonte rinnovabili, di cui all’articolo 3 del decreto
legislativo n. 28 del 2011, nonche’ di spesa di cui all’articolo 3,
comma 2 del presente decreto, il GSE, entro 120 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, pubblica sul proprio sito
internet e aggiorna con continuita’:
a) i dati, ripartiti per classe di potenza e tipologia di
impianto, relativi alla potenza e all’energia degli impianti che
entrano in esercizio ricadendo nelle disponibilita’ di cui al
presente decreto;
b) i dati, ripartiti per classe di potenza e tipologia di
impianto, relativi alla potenza all’energia degli impianti che
entrano in esercizio ricadendo nelle disponibilita’ di cui ai
precedenti provvedimenti di incentivazione della produzione di
energia da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico di competenza
del GSE;
c) una stima del valore dei costi degli incentivi di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera ac), fermo restando quanto disposto
dall’articolo 3, comma 2.
6. Il GSE pubblica con cadenza annuale e aggiorna semestralmente, un
bollettino informativo, con l’elenco degli impianti da fonti
rinnovabili in esercizio e in progetto con l’indicazione della
tipologia della fonte, della potenza, del Comune e della categoria
dell’intervento, inclusi nelle graduatorie a seguito delle procedure
di registri ed aste, degli incentivi previsti e delle tariffe
erogate. Il bollettino annuale contiene, inoltre, dati statistici
aggregati sugli impianti, sulla rispettiva potenza, sulla produzione
energetica, sui controlli effettuati. Per gli impianti in progetto,
il bollettino riporta i dati di potenza e di producibilita’ attesa,
dichiarata dal produttore o calcolata dal GSE.
7. Il GSE provvede altresi’ a sviluppare, aggiornandolo e rendendolo
pubblico con una cadenza annuale, un rapporto sui sistemi
incentivanti adottati nei principali paesi europei per lo sviluppo
delle energie rinnovabili nel settore elettrico e un rapporto, che
raffronti, inoltre, i costi di generazione nei principali Paesi
europei, con particolare riguardo all’Italia.
8. Il GSE integra il sistema informativo di cui all’art. 40, comma 2,
del decreto legislativo n. 28 del 2011 con un’apposita sezione
disponibile al pubblico, da aggiornare annualmente, che riporti i
dati di sintesi, raggruppati per tipologia di impianto e per
categoria d’intervento, riguardanti gli incentivi erogati alle fonti
rinnovabili ai sensi del presente decreto nonche’ ai sensi dei
precedenti provvedimenti di incentivazione delle fonti rinnovabili.
Il GSE provvede inoltre a sviluppare, aggiornandolo e rendendolo
pubblico con una cadenza annuale, un rapporto sulle energie
rinnovabili che deve illustrare tutti i principali risultati
raggiunti in Italia, il raffronto con il target al 2020, i costi
sostenuti per gli incentivi nonche’ una stima dei costi da sostenere
negli anni futuri.
9. Anche per le finalita’ di cui all’articolo 24, comma 5, lettera
f), del decreto legislativo n. 28 del 2011, in attuazione
dell’articolo 40, comma 7, dello stesso decreto legislativo, entro la
fine del 2011 e successivamente ogni due anni l’ENEA sottopone
all’approvazione del Ministero dello sviluppo economico uno specifico
programma biennale di monitoraggio concernente lo stato e le
prospettive delle tecnologie per la produzione di energia elettrica,
con riguardo particolare alla disponibilita’ di nuove opzioni
tecnologiche, ai costi commerciali attesi nel medio e lungo periodo
di tali sistemi innovativi e al potenziale nazionale residuo di fonti
rinnovabili. Il consuntivo delle attivita’ e dei costi sostenuti e’
approvato dal Ministero dello sviluppo economico e trasmesso
all’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas ai fini
dell’applicazione dell’articolo 40, comma 8, del decreto legislativo
n. 28 del 2011, e al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
10. Al fine di consentire un costante monitoraggio delle iniziative
in via di realizzazione, l’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas
definisce le modalita’ con le quali i Ministeri competenti, le
Regioni e il GSE hanno accesso alla lettura dei dati inseriti nel
sistema GAUDI’, nonche’ le modalita’ con le quali tale sistema e’
aggiornato per fornire ai medesimi soggetti i dati sulla potenza
cumulata, sulla numerosita’ degli impianti, sullo stato di
avanzamento delle iniziative registrate, sulla divisione per classi
di potenza, per tipologia di impianto e categoria di intervento,
aggregati a livello nazionale e divisi per Regioni e Provincie. Con
il medesimo provvedimento l’Autorita’ individua i dati aggregati
maggiormente significativi generati dal sistema GAUDI’ che possono
essere pubblicati su internet in appositi contatori e aggiornati con
continuita’.
11. Resta fermo quanto stabilito dall’articolo 42, commi 2, 3 e 4,
del decreto legislativo n. 28 del 2011.

Art. 25
(Sicurezza e servizi per la rete elettrica)

1. L’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas aggiorna, ove
necessario, le deliberazioni inerenti le modalita’ con le quali gli
impianti da fonti rinnovabili non programmabili che rientrano nel
campo di applicazione del presente decreto, sono tenuti, ai fini
dell’accesso agli incentivi, a prestare servizi di rete e protezioni,
coordinando le relative disposizioni con quelle di analoga finalita’
inerenti il fotovoltaico. A tali fini:
a) per gli impianti collegati in alta tensione sono valutati i
casi e le modalita’ in cui:
i. devono mantenersi connessi alla rete nel campo di variazione
della frequenza indicato dal gestore della rete;
ii. devono essere in grado di regolare in diminuzione la
potenza attiva in relazione all’aumento della frequenza di rete e di
regolare la potenza reattiva in funzione della tensione di rete
tramite dispositivi automatici; per gli impianti fotovoltaici
l’immissione e l’assorbimento della potenza reattiva in rete deve
essere possibile anche con potenza attiva prodotta nulla.
iii. devono essere muniti di dispositivi per il monitoraggio e
per il sistema di difesa in grado di eseguire le funzioni di distacco
automatico, tele scatto, monitoraggio segnali e misure, controllo in
emergenza.
iv. devono mantenere insensibilita’ a rapidi abbassamenti di
tensione;
v. devono potersi connettere alla rete solo se il valore di
frequenza e’ stabile in un intervallo indicato dal gestore della rete
e per un tempo maggiore a quello indicato dal gestore della rete; la
riconnessione deve avvenire con un aumento graduale della potenza
immessa.
b) per gli impianti collegati in media e bassa tensione sono
valutati i casi e le modalita’ in cui gli impianti devono prestare i
seguenti servizi e protezioni:
i. mantenere la connessione con la rete nel campo di variazione
della frequenza indicato dall’Autorita’ per l’energia elettrica e il
gas;
ii. mantenere insensibilita’ a rapidi abbassamenti di tensione;
iii. consentire la disconnessione dalla rete a seguito di un
comando da remoto;
iv. prevedere schemi di protezione che evitino fenomeni di
disconnessione intempestiva dell’impianto per transitori di frequenza
o tensione sul sistema elettrico nazionale e ne garantiscano la
disconnessione solo per guasti sulla media o bassa tensione;
v. consentire l’erogazione o l’assorbimento di energia
reattiva;
vi. consentire la riduzione della potenza attiva in relazione
all’aumento della frequenza di rete;
vii. evitare la possibilita’ che possano alimentare i carichi
elettrici della rete in assenza di tensione sulla cabina della rete;
viii. essere dotati di un sistema che permetta la connessione
graduale alla rete solo se il valore di frequenza e’ stabile secondo
le modalita’ indicate dall’Autorita’ per l’energia elettrica e il
gas.
c) sono valutati i casi e le modalita’ con le quali, ai fini del
miglioramento delle previsioni della produzione degli impianti
alimentati a fonte rinnovabile non programmabile, il GSE puo’
richiedere l’installazione presso gli impianti di dispositivi di
misurazione e trasmissione satellitare dei dati di energia prodotta e
di energia primaria.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono aggiornate tenendo conto,
ove necessario, delle zone critiche, ad elevata concentrazione di
impianti non programmabili, per le quali i gestori propongano
motivate misure di programmazione dell’ulteriore capacita’ produttiva
incentivabile ovvero l’adozione di specifici dispositivi di
sicurezza, a carico dei soggetti realizzatori.
3. L’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas definisce le
modalita’ e le condizioni nel cui rispetto la porzione delle opere di
connessione alla rete degli impianti eolici offshore, ubicati in
acque nazionali, e’ considerata infrastruttura appartenente alla rete
nazionale.
4. L’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas definisce le
modalita’ per il ritiro, da parte del GSE, dell’energia elettrica
immessa in rete dagli impianti incentivati con la tariffa
onnicomprensiva ai sensi del presente decreto, stabilendo altresi’ le
modalita’ di cessione al mercato della medesima energia elettrica da
parte del GSE.

Art. 26
(Premi per impianti a biogas che utilizzano tecnologie avanzate)

1. Nel caso di impianti alimentati da biogas operanti in regime di
cogenerazione ad alto rendimento che prevedano il recupero dell’azoto
dalle sostanze trattate con la finalita’ di produrre fertilizzanti,
il premio per l’assetto cogenerativo e’ incrementato di 30 €/MWh.
2. Per l’accesso al premio di cui al comma 1 e’ previsto che:
a) il titolare dell’impianto presenti una comunicazione di
spandimento ai sensi dell’articolo 18 del decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 che preveda una
rimozione di almeno il 60% dell’azoto totale in ingresso
all’impianto;
b) sia verificata la conformita’ dei fertilizzante prodotto
secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n.75 del 2010,
nonche’ sia verificato che il fertilizzante e il produttore dello
stesso siano iscritti ai rispettivi registri di cui all’articolo 8,
comma 1, del medesimo decreto legislativo;
c) la produzione del fertilizzante deve avvenire senza apporti
energetici termici da fonti non rinnovabili;
d) le vasche di stoccaggio del digestato e quelle eventuali di
alimentazione dei liquami in ingresso siano dotate di copertura
impermeabile.
e) Il recupero dell’azoto non deve comportare emissioni in
atmosfera di ammoniaca o altri composti ammoniacali.
3. Per impianti alimentati da biogas di potenza fino a 600 kW, in
alternativa al premio di cui al comma 2, e’ possibile accedere:
a) a un premio di 20 €/MWh nel caso in cui l’impianto operi in
assetto cogenerativo e sia realizzato, attraverso la produzione di
fertilizzante, un recupero del 30% dell’azoto totale in ingresso
all’impianto e siano rispettate le lettere d) ed e) del comma 2;
b) a un premio di 15 €/MWh nel caso in cui sia realizzata una
rimozione pari al 40% dell’azoto totale in ingresso all’impianto e
siano rispettate le lettere d) ed e) del comma 2.
4. Per gli impianti di cui ai commi 1 e 3 il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, avvalendosi di AGEA,
predispone una procedura semplificata, anche tramite l’effettuazione
di controlli a campione, volta alla verifica del rispetto delle
condizioni di cui al comma 2, lettere a) e b). Analoga procedura e’
predisposta per gli impianti di cui al comma 3.
5. Per gli impianti di cui al presente articolo, il GSE eroga
l’incentivo minimo spettante e corrisponde il conguaglio a seguito di
comunicazione dell’esito dei controlli e delle verifiche di cui al
comma 4.

Art. 27
(Premi per impianti geotermici che utilizzano tecnologie avanzate)

1. Le tariffe incentivanti di riferimento per gli impianti geotermici
sono incrementate:
a) di 30 €/MWh nel caso di totale reiniezione del fluido
geotermico nelle stesse formazioni di provenienza e comunque con
emissioni nulle;
b) di 30 €/MWh per i primi 10 MW realizzati ed entrati in
esercizio su nuove aree oggetto di ciascuna concessione di
coltivazione sulle quali non preesistevano precedenti impianti
geotermici;
c) di 15 €/MWh per impianti geotermoelettrici ad alta entalpia in
grado di abbattere, anche a seguito di rifacimento, almeno il 95% del
livello di idrogeno solforato e di mercurio presente nel fluido in
ingresso nell’impianto di produzione.
2. In conformita’ a quanto disposto dall’art. 24, comma 9, del
decreto legislativo n. 28 del 2011, e’ definita una specifica tariffa
incentivante, non cumulabile con quelle indicate in Allegato 1 ne’
con il premio di cui al comma 1, lettera a), per la produzione di
energia elettrica da impianti geotermici che facciano ricorso a
tecnologie avanzate non ancora pienamente commerciali e nel rispetto
delle condizioni fissate dall’articolo 1, comma 3-bis, del decreto
legislativo n. 22 del 2010:
a) di 200 €/MWh nel caso di impianti che utilizzano un fluido con
concentrazione minima di gas pari a 1,5% in peso sul fluido
geotermico totale e una temperatura inclusa nella fascia definita di
media entalpia con temperatura massima di 151 °C (considerato con la
tolleranza di 1°C);
b) nel caso di impianti ad alta entalpia che utilizzano un fluido
con concentrazione minima di gas pari a 1,5% in peso sul fluido
geotermico totale e una temperatura inclusa nella fascia fra la
temperatura minima di 151°C e la massima di 235°C (considerato con la
tolleranza di 1°C) l’incentivo e’ ridotto di 0,75€ per ogni MWh e per
ogni °C di differenza tra la temperatura del fluido geotermico e il
precedente valore di soglia minima di 151°C, secondo la seguente
formula:
200 € – (Tx – Tm) * 0,75 = Pi €/MWh

Ove:
– concentrazione minima di gas in peso sul fluido geotermico >
1,5%;
– 200 € e’ l’incentivo massimo considerato;
– Tm e’ la temperatura minima del fluido geotermico considerata
pari a 151 C°;
– Tx e’ la temperatura del fluido geotermico presente in sito (tra
235C° e 151C°);
– 0,75 €MWh e’ il decremento dell’incentivo per ogni MWh e per
ogni °C di differenza tra la temperatura del fluido geotermico e il
precedente valore di soglia minima di 151 °C;
– Pi e’ la tariffa incentivante dovuta per il sito specifico.
3. La tariffa di cui al comma 2 e’ omnicomprensiva, costante in
moneta corrente, riconosciuta per un periodo di 25 anni dalla data di
entrata in esercizio dell’impianto.
4. Ai fini dell’accesso al premio di cui al comma 1, lettere a) e c)
e al comma 2, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite le
modalita’ con le quali le competenti Agenzie regionali e provinciali
per la protezione dell’ambiente verificano e comunicano al GSE il
rispetto delle condizioni di concentrazione minima di gas e il valore
della temperatura del fluido, nonche’ il relativo costo, a carico dei
produttori elettrici.
5. Per gli impianti di cui al comma 4, il GSE eroga l’incentivo
minimo spettante e corrisponde il conguaglio a seguito di
comunicazione dell’esito dei controlli e delle verifiche di cui al
medesimo comma.

Art. 28
(Disposizioni in materia di impianti solari termodinamici)

1. Per gli impianti solari termodinamici che entrano in esercizio
successivamente al 31 dicembre 2012 continuano ad applicarsi le
condizioni stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico 11 aprile 2008 recante criteri e modalita’ per incentivare
la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli
termodinamici. Al medesimo decreto sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la tabella 6 e’ sostituita dalla seguente:

Parte di provvedimento in formato grafico

b) le tariffe stabilite nella tabella dell’articolo 6 si applicano
agli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2015;
c) non si applicano i commi 3 e 4 del medesimo articolo 6;
d) le tariffe di cui alla tabella 6 sono ridotte del 5% per l’anno
2015 e di un ulteriore 5% per l’anno 2016;
e) non si applica l’articolo 8, e trova applicazione l’articolo 26
del decreto legislativo n. 28 del 2011;
f) nell’articolo 4, comma 2: la lettera a) e’ sostituita dalla
seguente: “a) sono dotati di sistema di accumulo termico con
capacita’ nominale di accumulo non inferiore a: 1,5 kWh termici per
ogni metro quadrato di superficie captante qualora la superficie
captante sia superiore a 50.000 m2; 0,4 kWh termici per ogni metro
quadrato di superficie captante qualora la superficie captante sia
compresa tra 10.000 e 50.000 m2”; la lettera c) e’ soppressa;
g) per gli impianti che utilizzano come unica fonte di
integrazione una fonte rinnovabile, il fattore di integrazione, come
definito all’articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto del
Ministro dello sviluppo economico 11 aprile 2008, e’
convenzionalmente considerato sempre pari a zero;
h) nell’articolo 11, comma 1, il termine “2.000.000 m2” e’
sostituito con “2.500.000 m2” e il termine “2016” e’ sostituito con
“2020”;
i) nell’articolo 12, comma 1, il termine “1.000.000 m2” e’
sostituito con “2.500.000 m2”;
j) nell’articolo 12, comma 2, il secondo periodo e’ soppresso e
nel primo periodo il termine “quattordici” e’ sostituito con
“ventiquattro”.

2. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare possono essere adottati provvedimenti per l’incentivazione
di impianti solari termodinamici di piccola e media taglia, anche
alla luce dei risultati derivanti dal monitoraggio di realizzazioni
finanziate con specifici programmi per la ricerca o lo sviluppo
industriale su tali applicazioni.

Art. 29
(Cumulabilita’ di incentivi)

1. I meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto non sono
cumulabili con altri incentivi pubblici comunque denominati, fatte
salve le disposizioni di cui all’articolo 26 del decreto legislativo
n. 28 del 2011.
2. Il premio per la produzione in assetto cogenerativo ad alto
rendimento di cui in Allegato 1, ivi incluso il premio per la
cogenerazione abbinata al teleriscaldamento, non e’ cumulabile con
ulteriori incentivi all’efficienza energetica e alla produzione di
energia termica, ivi inclusi quelli di cui all’articolo 30, comma 11,
della legge n. 99 del 2009.

Art. 30
(Transizione dal vecchio al nuovo meccanismo di incentivazione)

1. Al fine di tutelare gli investimenti in via di completamento,
garantendo una progressiva transizione dal vecchio al nuovo
meccanismo, per gli impianti che entrano in esercizio entro il 30
aprile 2013, ovvero, per i soli impianti alimentati da rifiuti di cui
all’articolo 8, comma 4, lettera c), entro il 30 giugno 2013, e’
possibile optare per un meccanismo di incentivazione alternativo a
quello stabilito dal presente decreto con le seguenti modalita’ e
condizioni:
a) le modalita’ e le condizioni di accesso agli incentivi sono
quelle stabilite dal decreto ministeriale 18 dicembre 2008;
b) agli impianti che entrano in esercizio entro il termine di cui
al comma 1, si applicano i valori delle tariffe onnicomprensive e dei
coefficienti moltiplicativi per i certificati verdi individuati dalle
tabelle 1 e 2 allegate alla legge n. 244 del 2007 e successive
modificazioni e dal comma 382-quater dalla legge n. 296 del 2006 e
successive modificazioni cosi’ come vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, riducendoli del 3% al mese a decorrere
da gennaio 2013; tale riduzione si applica dal mese di maggio per i
soli impianti alimentati da rifiuti di cui all’articolo 8, comma 4,
lettera c);
c) per gli impianti a certificati verdi si applichera’, in ogni
caso, l’articolo 19 con le modalita’ e nei tempi ivi previsti.
2. Gli impianti di cui al comma 1 devono essere dotati di titolo
autorizzativo antecedente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
3. Per gli impianti previsti dai progetti di riconversione del
settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato
interministeriale di cui all’articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81, l’incentivo e’ determinato con le modalita’ di cui alle
lettere a), b) e c) del comma 1, senza l’applicazione delle riduzioni
di cui alla lettera b). A seguito del rilascio dei titoli
autorizzativi previsti dalle norme vigenti, le imprese ex-saccarifere
titolari dei progetti di riconversione, sono tenute a darne
comunicazione al Comitato interministeriale, mediante l’invio di una
copia dei sopracitati titoli corredata dell’allegato progettuale.
4. Ai fini dell’accesso agli incentivi di cui al decreto del Ministro
dello sviluppo economico del 18 dicembre 2008, i produttori, pena
l’inammissibilita’ agli incentivi, sono tenuti a:
a) comunicare al GSE la data di entrata in esercizio entro il mese
successivo alla data di entrata in esercizio, fatto salvo l’articolo
21, comma 1;
b) presentare la domanda per il riconoscimento della qualifica di
cui all’articolo 4 del medesimo decreto 18 dicembre 2008 entro e non
oltre il sesto mese successivo alla data di entrata in esercizio.
5. Gli impianti gia’ qualificati ai sensi del decreto del Ministro
dello sviluppo economico 18 dicembre 2008, che non entrano in
esercizio entro i termini di cui ai commi 1 e 2, accedono, con le modalita’ di cui all’articolo 4, ai pertinenti incentivi stabiliti dal presente decreto.
6. Con le procedure di cui all’articolo 24, comma 1, il GSE individua le modalita’ attuative del presente articolo.

Art. 31
(Disposizioni in materia di Garanzia di Origine dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili e di composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica fornita dalle imprese di vendita)

1. Il GSE aggiorna e propone, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, per l’approvazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentita l’Autorita’, la procedura di cui all’articolo 5, comma 6, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 luglio 2009 in materia di determinazione del mix energetico utilizzato per la produzione dell’energia elettrica fornita dalle imprese di vendita prevedendo che, ai fini della certificazione della quota di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, possa essere utilizzata esclusivamente la Garanzia di Origine di cui al successivo comma 2.
2. Nell’ambito dell’aggiornamento della procedura di cui al precedente comma 1, il GSE definisce le modalita’ di rilascio, riconoscimento e utilizzo della Garanzia di Origine dell’energia  elettrica da fonti rinnovabili in conformita’ alle disposizioni dell’articolo 15 della direttiva 2009/28/CE nonche’ dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 28/11.
3. Le Garanzie di Origine vengono emesse e contestualmente trasferite, a titolo gratuito, al GSE e sono considerate nella disponibilita’ di quest’ultimo nei seguenti casi:
a) l’impianto si avvale del ritiro dedicato dell’energia ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 387 del 2003;
b) l’impianto si avvale del meccanismo dello scambio sul posto;
c) l’impianto si avvale di incentivi onnicomprensivi che prevedano anche il ritiro dell’energia.
4. L’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas aggiorna, qualora necessario, i propri provvedimenti in materia di condizioni per la promozione della trasparenza dei contratti di vendita ai clienti finali di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili in conformita’ di quanto previsto ai precedenti commi.
5. A partire dalle comunicazioni relative agli adempimenti connessi alla determinazione del mix energetico per l’anno 2012, sono abrogate le lettere b) e c) dell’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto del
Ministro dello Sviluppo Economico 31 luglio 2009 e contestualmente, alla lettera e) del comma 2, sono soppresse le parole “effettivamente importata”.

Art. 32
(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto, di cui gli allegati sono parte integrante, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Statomed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 2012

Il Ministro dello sviluppo economico
Passera

Il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Clini

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Catania
Roma, 6 luglio 2012

Il Ministro dello sviluppo economico
Passera
Il Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare
Clini
Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Catania

Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 3
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 4
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 5
Parte di provvedimento in formato grafico