Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 ottobre 2008
Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2008, n. 257
Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, nonchè al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003 recante l’individuazione dei datori di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Preambolo
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l’art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l’art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli uffici e dei servizi, restando l’organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002, recante disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003, concernente l’individuazione dei datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante l’attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
Ritenuto necessario rivedere l’assetto organizzativo delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri cui è affidata la gestione delle risorse umane e delle risorse strumentali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Decreta:
Articolo 1 – [Modifiche all’art. 2 del DPCM 23/07/03]
1. All’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modificazioni, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri” sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b: il Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane”.
b) al comma 2, la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente:
“b-bis: il Dipartimento per le risorse strumentali”;
c) al comma 6, le parole “Dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici” sono sostituite dalle parole “Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane”.
Articolo 2 – [Sostituzione dell’art. 25 del DPCM 23/07/03]
1. L’art. 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
“Art. 25.
Dipartimento per le politiche dì gestione e di sviluppo delle risorse umane
1. Il Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane provvede alla programmazione delle politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane della Presidenza; all’acquisizione, alla formazione ed alla gestione del personale della Presidenza; alla cura delle istruttorie per il conferimento degli incarichi dirigenziali; alle attività di studio, di analisi e di verifica di modelli di gestione e organizzazione delle risorse umane; alla cura degli affari generali e delle attività di carattere generale della Presidenza; al supporto organizzativo degli organi collegiali che operano presso la Presidenza; alla gestione del contenzioso del lavoro ed assume direttamente la difesa dell’amministrazione in sede di conciliazione e nei giudizi del lavoro in primo grado. Cura le relazioni sindacali. Il Dipartimento coordina, altresì, le attività di rilevamento ed elaborazione dei dati statistici presso gli uffici e i dipartimenti della Presidenza, nonché l’interconnessione al sistema statistico nazionale. Il Dipartimento provvede alla gestione dell’autoparco e cura la sicurezza del servizio di trasporto.
2. Presso il Dipartimento opera l’Ufficio del medico competente che assicura la sorveglianza sanitaria e il pronto soccorso, in attuazione degli articoli 25, 41 e 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. All’ufficio fanno capo, secondo le direttive impartite dal Segretario generale, eventuali strutture mediche istituite presso la Presidenza.
3. Il Dipartimento per le risorse umane si articola in non più di cinque uffici e non più di quattordici servizi.”
Articolo 3 – [Sostituzione dell’art. 25-bis del DPCM 23/07/03]
1. L’art. 25-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
“Art. 25-bis
Dipartimento per le risorse strumentali
1. Il Dipartimento per le risorse strumentali provvede, in un quadro unitario di programmazione generale annuale e pluriennale coerente con le esigenze di funzionamento della Presidenza e compatibile con le risorse finanziarie, all’approvvigionamento di beni e servizi, ivi compresi quelli di natura informatica e di telecomunicazione, nonché all’ottimale gestione degli immobili in uso alla Presidenza. Il Dipartimento provvede, altresì, alla programmazione e alla realizzazione delle opere e degli interventi manutentivi dei locali e degli impianti e al coordinamento degli interventi strutturali ai fini dell’applicazione della normativa concernente la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il Dipartimento, inoltre, predispone e gestisce i programmi di informatizzazione della Presidenza, curando l’analisi funzionale, la progettazione e la gestione dei sistemi informativi automatizzati e di telecomunicazione, anche sotto il profilo della sicurezza e riservatezza, con esclusione dei sistemi di comunicazione di competenza del centro comunicazioni classificate dell’Ufficio del Segretario generale. Gestisce le emergenze all’interno delle sedi della Presidenza.
2. Il Dipartimento, per lo svolgimento dei propri compiti, provvede all’analisi, alla programmazione, alla gestione ed alla valutazione delle scelte relative alle esigenze locative, di acquisizione di beni e servizi, anche di natura informatica e di telecomunicazione, nonché all’avvio e alla gestione delle connesse procedure amministrative, ivi comprese quelle di adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 26, commi 1 e 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell’art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, assicurandone anche il monitoraggio e la gestione operativa quale referente unico della Presidenza. Il Dipartimento provvede altresì al collaudo e alla regolare esecuzione delle opere e degli interventi e delle forniture di beni e servizi.
3. Al Dipartimento fanno capo le attività di prevenzione e protezione ai sensi della normativa sulla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
4. Il Dipartimento si articola in non più di 2 uffici e in non più di 6 servizi e si avvale di un dirigente con compiti di consulenza, studio e ricerca, con incarico di livello dirigenziale generale, nell’ambito del contingente di cui all’art. 5, comma 5.”.
Articolo 4 – [Modifiche all’art. 5 del DPCM 23/07/03]
1. Al secondo capoverso dell’art. 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modifiche, le parole “nove ulteriori unità” sono sostituite dalle parole “otto ulteriori unità” e le parole “tredici ulteriori unità” sono sostituite dalle parole “undici ulteriori unità”.
2. Al terzo capoverso dell’art. 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e successive modifiche le parole “nove e tredici unità” sono sostituite dalle parole “otto e undici unità”.
Articolo 5 – [Disposizioni finali]
1. Con successivo decreto del Segretario generale si provvederà a disciplinare l’organizzazione interna del Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane e del Dipartimento per le risorse strumentali.
2. L’attuale organizzazione delle strutture generali di cui al presente decreto resta comunque ferma sino alla emanazione dei decreti di organizzazione interna di cui al comma 1.
3. A decorrere dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 1, i compiti che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002, e successive modifiche, citato in premesse attribuisce al Dipartimento per le risorse umane ed i servizi informatici e all’Ufficio per l’acquisizione dei beni e dei servizi e per la gestione degli immobili si intendono attribuiti, per quanto di rispettiva competenza, al Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane ed al Dipartimento per le risorse strumentali.
4. All’art. 1 lettera d) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2003, concernente “Individuazione dei datori di lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, le parole “il capo dell’Ufficio per l’acquisizione dei beni e dei servizi e per la gestione degli immobili” sono sostituite con le seguenti “il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.
5. Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto gravano sui pertinenti capitoli del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, alla Corte dei conti ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.