Lo scorso 7 agosto, con l’approvazione delle Regole Operative del Decreto 18 giugno 2026, entra nel vivo il meccanismo di supporto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili “con costi di generazione vicini alla competitività di mercato, attraverso la definizione di un meccanismo di supporto che ne promuova l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità in misura adeguata al perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, coerentemente con gli obiettivi di sicurezza e adeguatezza del sistema elettrico” (articolo 1, DM 18/06/2026). Destinatari i produttori di energia elettrica che realizzano impianti solari fotovoltaici, eolici, idroelettrici e a gas residuati dai processi di depurazione di qualsiasi taglia. Il “decreto cessa di applicarsi il 31 dicembre 2030 ovvero, per gli impianti di potenza inferiore o uguale a 1 MW […] decorsi sessanta giorni dalla data in cui è raggiunto un contingente di potenza pari a 10 GW, qualora tale data risulti anteriore rispetto al termine del 31 dicembre 2030”.

Meccanismo di supporto
Secondo quanto indicato all’articolo 3 del decreto, accedono direttamente al meccanismo di supporto gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con potenza non superiore a 1 MW “che posseggono i requisiti prestazionali e di tutela ambientale necessari […] nonché i requisiti di cui all’Allegato 3” del decreto. Inoltre, gli impianti devono rispettare anche il principio di «non arrecare un danno significativo» (DNSH – Do No Significant Harm) di cui al Regolamento (UE) 2019/2088.
L’accesso è riservato agli impianti per i quali non siano stati avviati i lavori dopo il 7 agosto 2026.
Il diritto al riconoscimento del prezzo di aggiudicazione per il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell’impianto e la data di ricezione della comunicazione, viene meno qualora il soggetto titolare dell’impianto di produzione non presenti la richiesta di accesso al meccanismo di supporto entro 90 giorni dalla data di entrata in esercizio registrata sul sistema GAUDI di Terna.
Procedure competitive
Secondo quanto indicato all’articolo 3 del decreto, accedono al meccanismo a seguito di partecipazione a procedure competitive gli impianti produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con potenza superiore a 1 MW che rispettano i seguenti requisiti:
- possesso di titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto ivi inclusi i titoli concessori, ove previsti ovvero, su richiesta del produttore per le tecnologie diverse dal fotovoltaico, presentando il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale, ove richiesto;
- preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva e registrazione dell’impianto sul sistema GAUDI di Terna validata dal gestore di rete;
- conformità ai requisiti prestazionali e alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale necessari anche per rispettare il principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) nonché ai requisiti di cui all’Allegato 3;
- ferme restando le determinazioni dell’ARERA in materia di dispacciamento, l‘obbligo di partecipazione al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento. L’obbligo deve essere rispettato per l’intera potenza nominale dell’intervento, anche nel caso di partecipazione alle procedure competitive per una quota di potenza inferiore (paragrafo A.3 delle Regole Operative del GSE);
- possesso di almeno uno dei seguenti requisiti volti a dimostrare la solidità finanziaria dei soggetti richiedenti:
- possesso di dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto richiedente in relazione all’entità dell’intervento, tenuto conto della redditività attesa dall’intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa, l’impegno del medesimo istituto a finanziare l’intervento;
- capitalizzazione, in termini di capitale sociale interamente versato e/o di versamenti in conto futuro aumento capitale, il cui valore minimo è stabilito in relazione all’investimento previsto per la realizzazione dell’impianto, determinato applicando, alla quota di potenza per la quale si richiede accesso al meccanismo di supporto, il costo specifico di investimento (Tabella 2 dell’Allegato 1 al decreto), nella seguente misura: 10% sulla parte dell’investimento fino a cento milioni di euro; 5% sulla parte dell’investimento eccedente cento milioni di euro e fino a duecento milioni di euro; 2% sulla parte dell’investimento eccedente i duecento milioni di euro.
L’accesso è riservato agli impianti per i quali non siano stati avviati i lavori di realizzazione prima della presentazione dell’istanza di partecipazione alle procedure competitive di cui all’articolo 5 del decreto, e avviene in forma telematica attraverso la partecipazione a procedure pubbliche competitive, bandite dal GSE.
Per la partecipazione alle procedure competitive (per un massimo di tre volte comprese le manifestazioni di interesse presentate ai sensi del DM 30 dicembre 2024) è necessario che:
- gli impianti debbano essere preliminarmente qualificati mediante attestazione del possesso dei requisiti per la partecipazione (articolo 3, commi dal 2 al 5) e indicazione di eventuali criteri di priorità (articolo 8, comma 6), quali:
- interventi realizzati su impianti esistenti in aree agricole sulla medesima area e a parità della superficie di suolo agricolo originariamente occupata (solo impianti fotovoltaici);
- impianti realizzati nelle aree identificate come idonee e nelle zone di accelerazione in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 11-bis e 12 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190;
- sottoscrizione di contratti di approvvigionamento di energia di lungo termine di durata pari almeno a 10 anni;
- anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.
Nelle more dell’aggiornamento del DM 24 dicembre 2014, il contributo da versare al GSE per i costi di istruttoria è riportato in Figura 2.
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- nell’istanza di partecipazione sia indicata un’offerta di riduzione percentuale sul prezzo di esercizio superiore;
- versino una cauzione provvisoria pari al 5% del costo di investimento, calcolato come prodotto tra i valori di costo specifico di investimento (Tabella 2 dell’Allegato 1) e la quota di potenza per la quale si richiede l’accesso al meccanismo di supporto;
- in caso di ammissione in posizione utile a seguito della partecipazione, alle procedure competitive, versino una cauzione definitiva pari al 10% del costo di investimento, calcolato come prodotto tra i valori di costo specifico di investimento (Tabella 2 dell’Allegato 1) e la quota di potenza ammessa in posizione utile in graduatoria.
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Il contingente approvvigionabile in ciascuna procedura competitiva è definito sulla base della curva di domanda costruita dal GSE secondo le indicazioni riportate all’Allegato 2.

Gli impianti di produzione risultanti in posizione utile nelle graduatorie dovranno entrare in servizio entro i tempi indicati in Figura 7 (articolo 10) “al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell’impianto e delle opere connesse, derivanti da cause di forza maggiore”.

Il mancato rispetto dei tempi massimi comporta una decurtazione del prezzo di aggiudicazione dello 0,2% per ogni mese di ritardo per i primi nove mesi e dello 0,5% per i successivi sei mesi, nel limite massimo di quindici mesi, pena la decadenza dalla graduatoria e l’incasso della cauzione definitiva. Qualora l’impianto venga successivamente riammesso a meccanismi di supporto sarà applicata una riduzione del 5% del prezzo di aggiudicazione.
La cauzione definitiva viene incassata dal GSE nella misura del 30% in caso di rinuncia del produttore incluso in graduatoria in posizione utile, se la rinuncia perviene fra i sei e i dodici mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, ovvero del 50% se superiore.
Infine, il diritto al riconoscimento del prezzo di aggiudicazione, e la conseguente decadenza dalla graduatoria e del rimborso della cauzione definitiva, viene meno se il soggetto titolare dell’impianto di produzione non presenta la richiesta di accesso al meccanismo entro 90 giorni dalla data di entrata in esercizio registrata sul sistema GAUDI di Terna.
Il decreto (articolo 9) prescrive che gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con potenza nominale superiore a 10 MW assoggettati al regime di autorizzazione unica (Progetti di grandi dimensioni) possono avvalersi della procedura accelerata di valutazione dei progetti da parte del GSE.
Possono partecipazione alle procedure di asta anche gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile ubicati in altri Stati Membri (articolo 14) se:
- esiste un accordo con lo Stato Membro o con lo Stato terzo confinante in cui è ubicato l’impianto di produzione (articolo 16 di cui al decreto legislativo n. 199 del 2021);
- l’accordo stabilisce un sistema di reciprocità;
- gli impianti posseggono i requisiti richiesti.
Le date previste per l’accesso alle procedure competitive per l’accesso al meccanismo di supporto di cui all’articolo 5 – DM 18 giugno 2026 (articolo 2, DM 7 agosto 2026) degli impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici o che utilizzano a gas residuati dai processi di depurazione sono: dicembre 2026, marzo, giugno, settembre e dicembre 2026, marzo e giugno 2028.
Le date previste per l’accesso alle procedure competitive per l’accesso al Contributo delle procedure competitive agli obiettivi del Regolamento UE 2024/ 1735 (tecnologie a zero emissioni nette, Net Zero Industry Act – NZIA) di cui all’articolo 6 – DM 18 giugno 2026 (articolo 2, DM 7 agosto 2026) degli impianti fotovoltaici ed eolici sono: dicembre 2026, giugno e dicembre 2026, marzo 2028.
Erogazione dei prezzi di aggiudicazione
A decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ammesso ai meccanismi di supporto del decreto FER-X definitivo e per un periodo pari a 20 anni, il GSE regola con le controparti i pagamenti dei prezzi di aggiudicazione secondo le seguenti modalità (articolo 12):
- impianti con potenza inferiore a 200 kW: il GSE provvede al ritiro e alla vendita dell’energia elettrica erogando, sul valore dell’energia immessa in rete, il prezzo di aggiudicazione in forma di tariffa omnicomprensiva. I soggetti titolari possono richiedere, in alternativa, l’applicazione del regime di cui alla lettera b);
- impianti con potenza superiore o uguale a 200 kW: l’energia elettrica prodotta resta nella disponibilità del produttore, che provvede autonomamente alla valorizzazione sul mercato. Il GSE calcola la differenza tra il prezzo di aggiudicazione e il maggior valore tra zero e il prezzo di riferimento individuato nel prezzo del Mercato del Giorno Prima determinato nel periodo rilevante delle transazioni e nella zona di mercato in cui è localizzato l’impianto contrattualizzato, e:
- se la differenza è positiva, il GSE eroga al soggetto titolare dell’impianto di produzione un corrispettivo pari alla differenza tra il prezzo di aggiudicazione e il maggior valore tra zero e il prezzo di riferimento individuato nel prezzo del Mercato del Giorno Prima determinato nel periodo rilevante delle transazioni e nella zona di mercato in cui è localizzato l’impianto contrattualizzato, sul valore dell’energia netta immessa in rete;
- se la differenza è negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al soggetto titolare un corrispettivo pari alla differenza tra il prezzo di aggiudicazione e il maggior valore tra zero e il prezzo di riferimento individuato nel prezzo del Mercato del Giorno Prima determinato nel periodo rilevante delle transazioni e nella zona di mercato in cui è localizzato l’impianto contrattualizzato, sul valore dell’energia netta immessa in rete.
Il prezzo di aggiudicazione è aggiornato all’indice nazionale dei prezzi al consumo e rimodulato secondo le modalità indicate nell’Allegato 1 “Prezzi di esercizio, determinazione dei prezzi di aggiudicazione e dei costi specifici di investimento degli impianti” al decreto.
Al prezzo di aggiudicazione sono riconosciute le correzioni, previste per impianti fotovoltaici in sostituzione di eternit o amianto (+27 €/MWh) e per impianti realizzati su specchi d’acqua (+10 €/MWh).
Come indicato nel comma 2, “Ogni qualvolta il prezzo che si registra sul Mercato del Giorno Prima risulti superiore, di un valore pari al prezzo di esercizio inferiore individuato per tecnologia, rispetto al prezzo registrato per il medesimo periodo rilevante in almeno una delle sessioni ad asta del Mercato Infragiornaliero per le quali è stato riscontrato nel semestre precedente un indice di liquidità pari almeno al 10%, il produttore ha l’obbligo di offrire sul Mercato di Bilanciamento quantità a salire pari alla differenza tra la migliore previsione di producibilità dell’impianto e il programma in esito all’ultima sessione in uscita dal Mercato Infragiornaliero ad un prezzo pari al costo variabile dell’impianto così come determinato dall’ARERA”.
La partecipazione al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento è facoltativa per i soggetti titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con potenza non superiore a 1 MW.
L’accesso al meccanismo di supporto di cui al presente decreto è cumulabile con:
- contributi in conto capitale non eccedenti il 40% del costo dell’investimento (solo interventi di nuova costruzione);
- fondi di garanzia e fondi di rotazione;
- agevolazioni fiscali nella forma di credito di imposta o di detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature.
Infine, l’accesso al meccanismo di supporto è alternativo al meccanismo dello scambio sul posto (laddove applicabile) e al ritiro dedicato.
(testo di Antonello Greco)