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Prima di analizzare le diverse modalità di cessione dell’energia elettrica ai soggetti che operano nel mercato, parliamo delle modalità semplificate previste per il ritiro dedicato e lo scambio sul posto.
Come ricorda l’Arera nel TUP – Testo Unico della produzione elettrica, “il regime di ritiro dedicato si pone quale alternativa al normale regime di vendita dell’energia elettrica”. Possono accedere al ritiro a prezzo amministrato dell’energia elettrica prodotta e immessa in rete:

• gli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore a 10 MVA;
• gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice e idraulica con impianti ad acqua fluente);
• gli impianti di proprietà di un autoproduttore alimentati da fonti rinnovabili programmabili di potenza non inferiore a 10 MVA, limitatamente alle eccedenze prodotte.

Tabella 1: Prezzi minimi garantiti applicati al ritiro dedicato.

Nell’ambito della convenzione per il ritiro dedicato il GSE:

• riconosce i prezzi per il ritiro dedicato;
• applica gli eventuali maggiori oneri o ricavi che derivanti dalla partecipazione al Mercato Infragiornaliero;
• applica i corrispettivi di sbilanciamento;
• applica il corrispettivo a copertura dei costi amministrativi, definito dal decreto ministeriale 24 dicembre 2014.

Fra le modalità di ritiro dell’intera quantità di energia elettrica prodotta e immessa in rete rientra anche il ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva ovvero a tariffa incentivata previsto per gli:

• impianti eolici di potenza nominale media annua non inferiore a 1 kW e non superiore a 200 kW;
• impianti alimentati dalle altre fonti rinnovabili, con esclusione della fonte solare, di potenza nominale media annua non inferiore a 1 kW e non superiore a 1 MW entrati in esercizio, a seguito di nuova costruzione, potenziamento, rifacimento totale o parziale, o riattivazione, in data successiva al 31 dicembre 2007.

Le modalità e le condizioni economiche per il ritiro dell’energia elettrica a tariffa fissa onnicomprensiva sono descritte nella Delibera 08 gennaio 2009, ARG/elt 1/09 “Attuazione dell’articolo 2, comma 153, della legge n. 244/07 e dell’articolo 20 del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, in materia di incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili tramite la tariffa fissa onnicomprensiva e di scambio sul posto” e hanno una durata di 15 anni dall’entrata in esercizio dell’impianto di produzione.

Secondo la definizione fornita dal GSE, lo Scambio sul Posto è una particolare forma di autoconsumo in sito che consente di compensare l’energia elettrica prodotta e immessa in rete in un certo momento con quella prelevata e consumata in un momento differente da quello in cui avviene la produzione. Nello Scambio sul Posto il sistema elettrico rappresenta lo strumento per l’immagazzinamento virtuale dell’energia elettrica prodotta ma non contestualmente autoconsumata. Condizione necessaria per l’erogazione del servizio è la presenza di impianti per il consumo e per la produzione di energia elettrica sottesi a un unico punto di connessione con la rete pubblica.

Il regime dello scambio sul posto, della durata massima di 15 anni, è regolamentato dalla Delibera 570/2012/R/efr “Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per l’erogazione del servizio di scambio sul posto: condizioni per l’anno 2013”, pubblicata sul sito dell’ARERA il 21 dicembre 2012 e dalla Delibera 05 novembre 2024, n. 457/2024/R/efr “Disposizioni di prima attuazione in materia di graduale uscita dal regime di scambio sul posto”.

In particolare, la Delibera 457/2024 prevede (articolo 1) che «al raggiungimento del limite di quindici anni decorrenti dalla data di prima sottoscrizione della convenzione di scambio sul posto le medesime convenzioni di scambio sul posto non possono essere più rinnovate» e pertanto a seguito della risoluzione della convenzione di scambio sul posto il GSE attiverà quella del ritiro dedicato (delibera 280/07).

Se il ritiro dedicato e lo scambio sul posto sono modalità semplificate di cessione dell’energia a prezzi amministrati, il produttore può accedere al libero mercato partecipando alla borsa dell’energia ovvero sottoscrivendo un contratto bilaterale.

Formano il Mercato Elettrico:
• il Mercato del Giorno Prima (MGP) dove avviene la vendita per il giorno successivo dell’energia prodotta e l’acquisto dell’energia da parte dei grossisti e dei clienti finali;
• il Mercato Infragiornaliero (MI) che permette a produttori, grossisti e clienti finali di modificare i programmi di immissione e di prelievo definiti nel mercato del giorno prima;
• il Mercato del Servizio di Dispacciamento (MSD), sul quale Terna S.p.A. acquista i servizi di dispacciamento necessari alla sicurezza del sistema elettrico;
• il Mercato dei prodotti giornalieri (MPEG), per la contrattazione di energia, tramite offerte di vendita e di acquisto.

Oltre a questi mercati, il GME gestisce anche il Mercato a Termine dell’energia Elettrica (MTE) dove devono essere registrati i contratti bilaterali di compravendita di energia conclusi al di fuori della borsa elettrica fra un produttore o un grossista e un cliente finale.

I requisiti per partecipare al mercato elettrico sono contenuti nel Testo Integrato della Disciplina del Mercato Elettrico (Disciplina ME) pubblicato sul sito del GME.
Oltre al MET (Mercato Elettrico a Termine) e al MEP (Mercato Elettrico a Pronti), il mercato italiano dell’energia elettrica comprende il Mercato per il bilanciamento e il ridispacciamento nonché i servizi ancillari.

Il MET comprende la compravendita di energia elettrica tra operatori sulle piattaforme gestite dal GME (MTE – Mercato Elettrico a Termine con obbligo di consegna e ritiro e MPEG – Mercato dei Prodotti Giornalieri), nel rispetto delle disposizioni contenute nel Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico (TIDME), o su piattaforme gestite da terzi. Il MEP, organizzato dal GME, comprende la compravendita di energia elettrica tra operatori attraverso un’asta giornaliera (MGP – Mercato del Giorno Prima) o con contrattazione continua (MI – Mercato Infragiornaliero).

Il mercato per il bilanciamento e il ridispacciamento organizzato da TERNA nascono per l’erogazione dei servizi ancillari ovvero per la gestione di un sistema elettrico e comprende i servizi ancillari nazionali globali (gestiti con i progetti pilota avviati con la Delibera 352/2021/R/eel) e i servizi ancillari nazionali locali.
Possono erogare servizi ancillari i produttori (UP – Unità di produzione) in autonomia (Unità Abilitata Singolarmente – UAS) o in forma aggregata (Unità Virtuali Abilitate – UVA). In caso di partecipazione in forma aggregata, l’erogazione dei servizi ancillari per il bilanciamento è gestita da un prestatore di servizi di bilanciamento – Balancing Service Provider (BST).

La regolamentazione delle partite economiche è oggetto della regolamentazione definita con l’Allegato A alla Delibera 304/2024/R/eel.
Nei mercati gestiti dal GME, i prezzi sono espressi in €/MWh e la media dei prezzi zonali del Mercato del Giorno Prima forma il PUN – Prezzo Unico Nazionale, utilizzato come riferimento per l’addebito dei costi di acquisto dell’energia elettrica che i fornitori addebitano ai clienti finali. Prezzo che dal 1° gennaio 2025 sarà sostituito dal PUN Index pubblicato da GME contestualmente agli esiti del MGP, come media dei prezzi zonali orari ponderata per le quantità acquistate in ciascuna zona di mercato.

Autoconsumo virtuale

Oltre all’autoconsumo locale (o autoconsumo fisico) è possibile estendere l’accesso alla produzione di questi impianti attraverso l’autoconsumo diffuso ovvero aderire a una configurazione in cui i punti di connessione alla rete dei generatori e degli impianti utilizzatori carichi non coincidono. Dal punto di vista legislativo, la possibilità di accedere a queste forme di autoconsumo è l’articolo 42-bis della Legge 28 febbraio 2020, n. 8: «nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili […] è consentito attivare l’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili».

Secondo il decreto, partecipano all’autoconsumo collettivo i consumatori ubicati all’interno di un edificio in cui è presente almeno un impianto di produzione alimentato da fonti rinnovabili. Le comunità energetiche rinnovabili, invece, prevedono la condivisione dell’energia prodotta con impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili con potenza non superiore a 200 kW utilizzando le reti di distribuzione esistenti per l’autoconsumo virtuale. Possono partecipare alle comunità energetiche rinnovabili gli utenti sottesi alla stessa cabina secondaria MT/BT.

Con il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 sono definiti «gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030, in attuazione della direttiva (UE) 2018/2001»; con il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 210 l’organizzazione del mercato dell’energia elettrica modificando.

Le modalità per la valorizzazione dell’autoconsumo diffuso per le configurazioni dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 210 sono definite nel Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD).
In particolare, il TIAD prevede le seguenti configurazioni di autoconsumo diffuso:
• Gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente;
• Gruppi di clienti attivi che agiscono collettivamente;
• Comunità energetiche rinnovabili (CER);
• Comunità energetiche dei cittadini (CEC);
• Autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione;
• Cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione;
•  Autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta.

Il servizio per l’autoconsumo diffuso è erogato dal GSE. In particolare, per ciascuna configurazione per l’autoconsumo diffuso il GSE:
• calcola la quantità di energia elettrica condivisa oraria e mensile;
• determina il contributo per la valorizzazione dell’energia elettrica autoconsumata CACV);
• calcola il coefficiente delle perdite di rete evitate (cPR).

Comunità Energetiche Rinnovabili

Fra le forme di autoconsumo diffuso, troviamo le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) cui possono partecipare cittadini, PMI – piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità locali, cooperative, enti di ricerca, religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale, con l’obiettivo di fornire benefici ambientali, economici e sociali ai membri e alle aree locali, attraverso l’autoconsumo. Gli impianti di produzione e gli utenti associati per condividere l’energia elettrica (devono essere ubicati all’interno dell’area geografica sottesa alla medesima cabina primaria. Il vincolo è legato all’appartenenza del singolo punto di connessione (POD) alla rete elettrica, ma non vincola il diritto della scelta del fornitore e della possibilità di uscire dalla CER. Lo stesso vale per i produttori che producono energia per soddisfare i consumi delle proprie utenze (autoconsumo fisico) e per i componenti della CER (autoconsumo diffuso). In particolare, gli impianti di produzione devono avere potenza non superiore a 1 MW e utilizzare una fonte rinnovabile. Gli impianti di produzione e le utenze possono appartenere a una sola CER. Possono far parte della comunità anche gli impianti già realizzati a condizione di essere entrati in esercizio dopo il 16 dicembre 2021 e dopo la costituzione della CER.

Le CER possono accedere a:

• Incentivo in tariffa rappresentato dalla tariffa incentivante;
Contributo a fondo perduto, pari al 40% dell’investimento per costituire la CER, nei comuni sotto i 5.000 abitanti, cumulabile con la tariffa incentivante.

Sono finanziabili con il contributo a fondo perduto le spese effettuate per:

• realizzazione di impianti di produzione;
• fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
• acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software;
• opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento;
• connessione alla rete elettrica.

Nel limite del 10% dell’importo ammesso a contributo possono essere finanziate anche le spese per studi di prefattibilità e le spese necessarie per attività preliminari:
• progettazioni, indagini geologiche e geotecniche;
• direzione lavori e sicurezza;
• collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione del progetto.

Oltre all’incentivo in tariffa e al contributo a fondo perduto, sarà erogato il corrispettivo di valorizzazione per l’energia autoconsumata definito dall’ARERA.
Il periodo di diritto alla tariffa incentivante decorre dalla data di entrata in esercizio dell’impianto di produzione e ha una durata di 20 anni e comprende una parte fissa, una parte variabile e una maggiorazione tariffaria per gli impianti del centro e del nord Italia.

Per accedere alla tariffa incentivante è necessario presentare la richiesta direttamente sul sito del GSE entro 120 giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto di produzione.
I principali benefici derivanti dalla costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile possono riassumersi in:
• benefici ambientali derivanti dalle emissioni evitate di CO2 derivanti dalla produzione di energia con fonti rinnovabili, la condivisione dell’energia favorisce l’uso efficiente delle reti elettriche, in quanto l’energia prodotta è consumata localmente. A tal fine è erogato il corrispettivo definito dall’ARERA;
• benefici sociali derivanti dall’utilizzo dei proventi derivanti dagli incentivi per esigenze territoriali e comunitarie come, ad esempio, costruire dei parchi, potenziare gli asili nido, riqualificare aree comunali;
• benefici economici derivanti dall’utilizzo dei proventi derivanti dagli incentivi per finanziare la realizzazione dell’impianto e per ulteriori guadagni agli aderenti della comunità.

Questo in aggiunta ai benefici economici del singolo membro costituito da:
• Risparmio in bolletta derivante dalla riduzione dell’energia acquistata dal proprio fornitore;
• Valorizzazione dell’energia immessa in rete attraverso la cessione in rete (ad esempio con il ritiro dedicato da parte del GSE);
• Benefici fiscali.

(testo di Antonello Greco)