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Decreto del M. I. 20 dicembre 2012, recante “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”

Il Ministro dell’Interno

VISTO il Regolamento del Parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2011, n. 305, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio;
VISTO il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229”;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante “Approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei servizi antincendi”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, recante “Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione”, con particolare riferimento al requisito 2 dell’allegato “Sicurezza in caso di incendio”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, recante “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010. n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
VISTO il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 10 marzo 1998. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 81 del 7 aprile 1998. recante “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”;
VISTI i decreti interministeriali 5 marzo 2007 del Ministro delle infrastrutture, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’interno, recanti disposizioni concernenti i sistemi, le installazioni e gli impianti fissi antincendio, i sistemi per il controllo di fumo e calore e i sistemi per la rivelazione e segnalazione d’incendio, in applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto dei Presidente della Repubblica 21 aprile 1993. n. 246;
VISTO il decreto del Ministro dell’interno 9 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 117 del 22 maggio 2007, recante “Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio”;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 22 gennaio 2008. n. 37, recante “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”, e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 201 del 29 agosto 2012, recante ‘’Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’articolo 2, comma 7. del decreto del Presidente della Repubblica 1 ° agosto 2011, n. 151″;
RAVVISATA la necessità di aggiornare le disposizioni di sicurezza antincendio per la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;
ACQUISITO il parere favorevole del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006. n. 139;
ESPLETATA la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decreta

ART. 1 – Finalità

1. II presente decreto disciplina la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva contro l’incendio, cosi come definiti nella regola tecnica di cui al successivo articolo 4 e di seguito denominati “impianti”, installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, qualora previsti da specifiche regole tecniche in materia o richiesti dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco nell’ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, fatto salvo quanto stabilito dal successivo articolo 2.

ART. 2 – Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti di cui all’articolo 1 di nuova costruzione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso essi siano oggetto di interventi comportanti la loro modifica sostanziale, così come definita nella regola tecnica di cui al successivo articolo 5.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano riguardo alla progettazione, alla costruzione, all’esercizio e alla manutenzione degli impianti nelle attività a rischio di incidente rilevante di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modificazioni, nonché per la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti nelle attività regolamentate dalle seguenti disposizioni:
a) decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418 recante “Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi”;
b) decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340, recante “Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione”, e successive modificazioni;
c) decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 20 maggio 1992, n. 569, recante “Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre”;
d) decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con il Ministro dell’industria. del commercio e dell’artigianato 13 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 12 novembre 1994, n. 265 S.O. n. 142. recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5000 kg”;
e) decreto del Ministro dell’interno 18 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 9 giugno 1995, n. 133, recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche”;
f) decreto del Ministro dell’interno 24 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 giugno 2002, n. 131, recante “Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione” e successive modificazioni;
g) decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con il Ministro delle attività produttive, del 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24 maggio 2004, n. 120, recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m3”.
3. Gli impianti installati in attività esistenti, previsti da regole tecniche di prevenzione incendi, possono essere adeguati, laddove consentito da specifiche disposizioni legislative, nell’osservanza di quanto prescritto dalle rispettive regole tecniche, ovvero, in conformità a quanto previsto dalla regola tecnica allegata al presente decreto.

ART. 3  –Commercializzazione UE

1. Rientrano nel campo di applicazione del presente decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili ed a queste conformi.
2. Le tipologie di prodotti non contemplati dal comma 1, possono essere impiegati nel campo di applicazione del presente decreto, purché legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Turchia, o legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell’Associazione Europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’accordo sullo spazio economico europeo (SEE), per l’impiego nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione, ai fini della sicurezza antincendio, equivalente a quello prescritto dal decreto stesso.

ART. 4 – Obiettivi e responsabilità

1. Gli impianti costituiscono accorgimenti intesi a ridurre le conseguenze degli incendi a mezzo di rivelazione, segnalazione allarme, controllo o estinzione, evacuazione di fumo e calore. A tal fine gli impianti sono progettati, realizzati e mantenuti a regola d’arte secondo quanto prescritto dalle specifiche regolamentazioni, dalle norme di buona tecnica e dalle istruzioni fomite dal fabbricante.
2. I parametri e le caratteristiche utilizzati per la progettazione degli impianti sono individuati dai soggetti responsabili della valutazione del rischio di incendio e della progettazione. Gli enti e i privati, responsabili delle attività in cui sono installati gli impianti, hanno l’obbligo di mantenere le condizioni che sono state valutate per l’individuazione dei parametri e delle caratteristiche.

ART. 5 – Disposizioni tecniche

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 4 è approvata la regola tecnica allegata al presente decreto.

ART. 6 – Abrogazioni e aggiornamenti

1. Le disposizioni di prevenzione incendi in contrasto con le previsioni del presente decreto sono abrogate.
2. Con successivi decreti ministeriali sono recepiti eventuali aggiornamenti inerenti le norme tecniche citate nella regola tecnica allegata al presente decreto.

ART. 7 – Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, lì 20 dicembre 2012
AnnaMaria Cancellieri

 

Allegato
REGOLA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI PER GLI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA CONTRO L’INCENDIO INSTALLATI NELLE ATTIVITÀ SOGGETTE Al CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI.

1 TERMINI, DEFINIZIONI GENERALI, TOLLERANZE DIMENSIONALI E SIMBOLI GRAFICI DI PREVENZIONE INCENDI.
1.1. Per i termini, le definizioni, le tolleranze dimensionali ed i simboli grafici si rimanda a quanto emanato con il decreto del Ministro dell’interno 30 novembre 1983.
1.2. Ai fini della presente regola tecnica si definiscono:
Impianti di protezione attiva o Sistemi di protezione attiva contro l’incendio: per impianti di protezione attiva contro l’incendio o sistemi di protezione attiva contro l’incendio, di seguito denominati entrambi “Impianti”, si intendono: gli impianti di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendio; gli impianti di estinzione o controllo dell’incendio, di tipo automatico o manuale, gli impianti di controllo del fumo e del calore;
Regola dell’arte: stadio dello sviluppo raggiunto in un determinato momento storico dalle capacità tecniche relative a prodotti, processi o servizi, basato su comprovati risultati scientifici, tecnologici o sperimentali. Fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, la presunzione di regola dell’arte è riconosciuta alle norme emanate da Enti di normazione nazionali, europei o internazionali;
Modifiche sostanziali: trasformazione della tipologia dell’impianto originale o ampliamento della sua dimensione tipica oltre il 50% dell’originale, ove non diversamente definito da specifica regolamentazione o norma;
Tipologia dell’impianto: natura dell’impianto o dell’agente estinguente utilizzato;
Dimensione tipica dell’impianto:
i. per la rete idranti si rinvia a quanto riportato dalla norma UNI 10779;
ii. per gli impianti di rivelazione ed allarme incendio s’intende il numero di rivelatori automatici o di punti di segnalazione manuale;
iii. per gli impiantì di estinzione o controllo si intende il numero di erogatori;
iv. per gli impianti di estinzione di tipo speciale (ad esempio estinguenti gassosi, schiuma, polvere, ecc.) si intende la quantità di agente estinguente;
v. per gli impianti di controllo del fumo e del calore si intende la superficie utile totale di evacuazione per i sistemi di evacuazione naturale e la portata volumetrica aspirata per i sistemi di evacuazione forzata;
Specifica dell’impianto: sintesi dei dati tecnici che descrivono le prestazioni dell’impianto, le sue caratteristiche dimensionali (portate specifiche, pressioni operative, caratteristica e durata dell’alimentazione dell’agente estinguente, l’estensione dettagliata dell’impianto, ecc.) e le caratteristiche dei componenti da impiegare nella sua realizzazione (ad esempio tubazioni, erogatori, sensori, riserve di agente estinguente, aperture di evacuazione, aperture di afflusso, ecc.). La specifica comprende il richiamo della norma di progettazione che si intende applicare, la classificazione del livello di pericolosità, ove previsto, lo schema a blocchi dell’impianto che si intende realizzare, nonché l’attestazione dell’idoneità dell’impianto in relazione al pericolo di incendio presente nell’attività;
Progetto dell’impianto: insieme dei documenti indicati dalla norma assunta a riferimento per la progettazione di un nuovo impianto o di modifica di un impianto esistente. Il progetto deve includere, in assenza di specifiche indicazioni della norma, almeno gli schemi e i disegni planimetrici dell’impianto, nonché una relazione tecnica comprendente i calcoli di progetto, ove applicabili, e la descrizione dell’impianto, con particolare riguardo alla tipologia ed alle caratteristiche dei materiali e dei componenti da utilizzare ed alle prestazioni da conseguire;
Manuale d’uso e manutenzione dell’impianto: documentazione, redatta in lingua italiana, che comprende le istruzioni necessarie per la corretta gestione dell’impianto e per il mantenimento in efficienza dei suoi componenti. Le istruzioni sono predisposte dall’impresa installatrice dell’impianto, anche sulla base dei dati forniti dai fabbricanti dei componenti installati;
Ente di Normalizzazione Europea: Organismo Europeo di Normalizzazione o Organismo di Normalizzazione appartenente agli Stati membri dell’Unione Europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo;
Tecnico abilitato: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze;
Professionista antincendio: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze e che sia scritto negli appositi elenchi del Ministero dell’interno di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
Attività: attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell’Allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
Comando provinciale: Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente.

2. DISPOSIZIONI GENERALI
Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto interministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modificazioni, la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti regolamentati dal presente decreto devono essere eseguiti in conformità alla regola dell’arte ed a quanto disposto ai successivi paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3

2.1 PROGETTAZIONE
Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti oggetto del presente decreto è redatto un progetto elaborato secondo la regola dell’arte, che deve essere adeguatamente integrato in caso di modifiche apportate in corso d’opera all’impianto di base del progetto II progetto è redatto da un tecnico abilitato. Per impianti da realizzare secondo le norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio, fatti salvi gli obblighi connessi all’impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazione, il progetto è redatto da professionista antincendio.
Il progetto dell’impianto, cosi come effettivamente realizzato, deve essere consegnato al responsabile dell’attività e da questo reso disponibile ai fini di eventuali controlli da parte delle autorità competenti.

2.2 INSTALLAZIONE
Gli impianti oggetto del presente decreto devono essere installati a regola d’arte, seguendo il progetto, le vigenti normative e le regolamentazioni tecniche applicabili.
Al termine dei lavori l’impresa installatrice dovrà fornire al responsabile dell’attività, oltre a quanto già previsto dalla normativa vigente, la documentazione finale richiamata dalla norma impiegata per la progettazione e installazione dell’impianto, nonché il manuale d’uso e manutenzione dello stesso.
Tale documentazione è tenuta, dal responsabile dell’attività, a disposizione per eventuali controlli da parte delle autorità competenti.

2.3 ESERCIZIO E MANUTENZIONE
L’esercizio e la manutenzione degli impianti oggetto del presente decreto devono essere effettuati secondo la regola dell’arte ed essere condotti in accordo alla regolamentazione vigente ed a quanto indicato nelle norme tecniche pertinenti e nel manuale d’uso e manutenzione dell’impianto.
Il manuale d’uso e manutenzione dell’impianto è fornito al responsabile dell’attività, dall’impresa installatrice o, per impianti privi dello stesso manuale, eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto, da un professionista antincendio.
Le operazioni da effettuare sugli impianti e la loro cadenza temporale sono quelle indicate dalle norme tecniche pertinenti, nonché dal manuale d’uso e manutenzione dell’impianto.
La manutenzione sugli impianti e sui componenti che li costituiscono è eseguita da personale esperto in materia, sulla base della regola dell’arte, che garantisce la corretta esecuzione delle operazioni svolte.

3. DOCUMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI
La documentazione tecnica relativa agli impianti oggetto del presente decreto, da presentare ai fini dei procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, è indicata nei successivi paragrafi 3.1 e 3.2.

3.1 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEI PROGETTI
Ai fini della valutazione del progetto dell’attività, di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. gli impianti di protezione attiva contro l’incendio previsti nella documentazione tecnica di cui all’allegato I del decreto del Ministero dell’interno 7 agosto 2012, dovranno essere documentati come segue:
a) Impianti da realizzare secondo le norme pubblicate dall’Ente di Normalizzazione Europea:
la documentazione da presentare è costituita dalla specifica dell’impianto che si intende realizzare:
b) Impianti da realizzare secondo le norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio:
la documentazione da presentare è quella di cui alla precedente lettera a), a firma di professionista antincendio

3.2 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DEI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI
Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, gli impianti dovranno essere documentati come segue:
a) Impianti realizzati secondo le norme pubblicate dall’Ente di normalizzazione Europea:
per gli impianti ricadenti nel campo di applicazione del decreto interministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modificazioni, la documentazione da presentare è costituita dalla dichiarazione di conformità resa ai sensi dell’articolo 7 del citato decreto. Il progetto e gli allegati obbligatori devono essere consegnati al responsabile dell’attività e da questi tenuti a disposizione delle autorità competenti per eventuali controlli. Per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione del decreto interministeriale 22 gennaio 2008, n. 37 e successive modificazioni, la documentazione da presentare è costituita dalla dichiarazione di corretta installazione e corretto funzionamento dell’impianto, di cui al decreto del Ministero dell’interno 7 agosto 2012, a firma dell’impresa installatrice, ovvero, per gli impianti privi della dichiarazione di conformità, ed eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto, dalla certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell’impianto, di cui al sopra citato decreto, resa da un professionista antincendio. Il progetto e gli allegati dovranno essere consegnati al responsabile dell’attività e da questi tenuti a disposizione delle autorità competenti per eventuali controlli.
Per gli impianti installati in attività per le quali sono stati utilizzati i criteri di valutazione del livello di rischio e di progettazione delle conseguenti misure compensative, previsti dal decreto del Ministro dell’interno del 9 maggio 2007, la documentazione di cui sopra dovrà essere integrata con la certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell’impianto, a firma di professionista antincendio.
b) Impianti realizzati secondo norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio:
la documentazione da presentare è quella di cui alla precedente lettera a), primo comma, integrata dalla certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell’impianto, a firma di professionista antincendio.

3.3 DOCUMENTAZIONE INERENTE L’ESERCIZIO
Le operazioni di controllo, manutenzione ed eventuale verifica periodica, eseguite sugli impianti oggetto del presente decreto, devono essere annotate in apposito registro istituito ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, ovvero, dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando provinciale.

4. DISPOSIZIONI PER LE RETI DI IDRANTI
Per la progettazione, installazione ed esercizio delle reti di idranti può essere utilizzata la norma UNI 10779.
A tale norma si dovrà fare riferimento, per quanto applicabile, per la definizione dei requisiti minimi da soddisfare nella progettazione, installazione ed esercizio delle reti di idranti, cosi come ivi definite, installate nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Nei successivi paragrafi sono riportate disposizioni integrative rispetto a quelle stabilite dalla norma UNI 10779

4.1 RETI DI IDRANTI NELLE ATTIVITÀ REGOLAMENTATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI
Le regole tecniche di prevenzioni incendi stabiliscono la necessità di realizzare la rete di idranti, definendo i seguenti parametri ai fini dell’utilizzo della norma UNI 10779, per quanto applicabile: livelli di pericolosità; tipologia di protezione;
caratteristiche dell’alimentazione idrica (singola, singola superiore o doppia secondo la norma UNI EN 12845).
La necessità di realizzare una rete di idranti può inoltre essere stabilita nell’ambito della valutazione del rischio d’incendio di cui alla normativa vigente.
Per le attività indicate in tabella 1, laddove la rete di idranti sia richiesta dalle regolamentazioni ivi richiamate, si applica la norma UNI 10779, ed i parametri di cui sopra sono individuati come di seguito specificato.
Ai fini della determinazione della continuità dell’alimentazione elettrica, la disponibilità del servizio potrà essere attestata mediante dati statistici relativi agli anni precedenti, analogamente a quanto specificato dalla norma UNI 10779 per l’alimentazione idrica.
Le attestazioni relative alla continuità dell’alimentazione idrica e/o elettrica sono rilasciate dagli Enti erogatori o da professionista antincendio.

Tabella 1

RETI DI IDRANTI (3)

Attività Disposizione vigente Classificazione secondo disposizione vigente Livello di pericolosità secondo la norma
UN1 10779
Protezione esterna
SI/NO
(1)(4)
Caratteristiche minime dell’alimentazione idrica richiesta, secondo la norma UN112845
Scuole DM 26.8 1992 Tipo 1/2/3 1 No Singola
Tipo 4/5 2 Si
(solo per tipo 5)
Singola superiore
Edifìci civile abitazione DM 16.5.1987 n. 246 Tipo: b, c 1 No Singola
Tipo: d ,e 2 Si Singola superiore
Autorimesse DM 1.2.1986 Fuori terra e 1° interrato
(con capacità >50 veicoli)
2
(compartimento fino a 2500 mq)
No Singola
2
(compartimento oltre 2500 mq e inferiore a 5000 mq)
SI Singola
3
(compartimento oltre 5000 mq)
SI Singola superiore
Oltre 1° interrato
(con capacità >30 veicoli)
2
(compartimento fino a 2000 mq)
No Singola
3
(compartimento oltre 2000mq)
SI Singola superiore
Terrazzo 1 No Singola
Strutture sanitarie DM 18.9.2002 Da 25 a 100 posti letto 2 Si(2) Singola
Oltre 100 e fino a 300 posti letto 2 Si(2) Singola superiore
Oltre 300 posti letto 3 Si Singola superiore
Uffici DM 22.2.2006 Tipo 2
(da 101 a 300 presenze)
1 No Singola
Tipo 3
(da 301 a 500 presenze)
2 No Singola
Tipo 4 e 5
(oltre 500 e fino a 1000 presenze)
(oltre 1000 presenze)
3 Si
(solo per tipo 5)
Singola superiore
Locali di pubblico spettacolo DM 19.8.1996 > Teatri e cinema- teatri, teatri tenda e strutture similari, installati in modo permanente, con capienza non superiore a 150 persone.> Cinematografi, auditori e sale convegno, locali di trattenimento, discoteche e simili con capienza superiore a 300 persone e fino a 600 persone. 1 No Singola
> Teatri e cinema- teatri, teatri tenda e strutture similari, installati in modo permanente, con capienza superiore a 150 persone. 1
(per locali con superficie non superiore a 5000 mq)
SI
(per Teatri e cinema-teatri, teatri tenda e strutture similari, installati in modo permanente con capienza superiore a 1000 persone)
Singola
> Cinematografi, auditori e sale convegno, locali di trattenimento, discoteche e simili con capienza superiore a 600 persone. 2
(per locali con superficie superiore a 5000 mq e fino a 10000mq )
SI
(per cinematografi, auditori e sale convegno, locali di trattenimento, discoteche e simili con capienza superiore a 2000 persone)
Singola superiore
(per teatri superiori a 2000 posti e per i restanti locali di superficie superiore a 10.000 mq.)
3
( per locali con superficie superiore a 10.000mq)
Circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti No No ———
Si
(per i parchi divertimento)
Singola
Teatri tenda e strutture similari installati in modo permanente

———

No
(prevedere solo l’installazione di un idrante con attacchi DN 70)
———
Impianti sportivi DM 18.3.1996 Al chiuso con più di 100 e meno di 1000 spettatori 1 No Singola
Al chiuso con oltre 1000 spettatori e fino a 4000 2 No Singola
Al chiuso con oltre 4000 spettatori 2 Si Singola superiore
All’aperto con oltre 5000 spettatori e fino a 10000 2 No Singola
All’aperto con oltre 10000 spettatori 2 Si Singola superiore
Attività ricettive DM 9.4.1994 Capacità superiore a 25 e fino a 100 posti letto 1 No Singola
Capacità superiore a 100 e fino a 500 posti letto 2 No Singola
Capacità superiore a 500 posti letto o altezza oltre 32 m 2 Si Doppia

NOTE
(1) La proiezione esterna può essere realizzala, ove necessario, secondo le indicazioni del successivo paragrafo 4.2., punto 2.
(2) Necessaria in presenza di difficoltà di accesso ai mezzi dei Vigili del Fuoco.
(3) Per le disposizioni tecniche da applicare vedi anche quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, del presente decreto
(4) Laddove sia richiesta la protezione esterna e sussistano, In relazione all’ubicazione dell’attività, eccezionali impedimenti alla sua realizzazione in conformità alla norma UN110779, si potrà omettere la realizzazione della stessa protezione, prevedendo la predisposizione di cui al successivo paragrafo 4,2. comma 2. lettera a

4.2 RETI DI IDRANTI NELLE ATTIVITÀ NON REGOLAMENTATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI
1. Per te attività non regolamentate da specifiche disposizioni di prevenzione incendi, la necessità di prevedere l’installazione di una rete di idranti, la definizione dei livelli di pericolosità e le tipologie di protezione, nonché le caratteristiche dell’alimentazione idrica, ai fini dell’applicazione della norma UNI 10779, ove applicabile, sono stabilite dal progettista sulla base della valutazione del rischio d’incendio di cui alla normativa vigente. Quanto sopra potrà anche essere valutato dal Comando provinciale, nell’ambito dei procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
2. Per la protezione esterna si applicano le seguenti specifiche disposizioni integrative della norma UNI 10799:
a) Nelle attività con livello di pericolosità 3, per le quali non sia prevista alcuna protezione esterna, dovrà essere comunque installato, in posizione accessibile e sicura, almeno un idrante esterno soprasuolo o sottosuolo conforme, rispettivamente, alle norme UNI EN 14384 e UNI EN 14339, atto al rifornimento dei mezzi di soccorso dei vigili del fuoco. Tale idrante, collegato alla rete pubblica o privata, dovrà assicurare un’erogazione minima di 300 l/min per almeno 90 minuti
b) La protezione esterna, previa autorizzazione del Comando provinciale nell’ambito dei procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto della Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, può essere sostituita dalla rete pubblica, qualora utilizzabile, anche per il servizio antincendio e preventivamente autorizzata dal Comando provinciale nell’ambito della valutazione del progetto dell’attività, a condizione che la stessa sia rispondente alle seguenti indicazioni:
• gli idranti siano posti nelle immediate vicinanze dell’attività stessa. Si considera accettabile un percorso fruibile massimo di 100 m fra un idrante della rete pubblica ed il confine dell’attività;
• la rete sia in grado di erogare la portata totale prevista per la protezione specificata. Tale prestazione dovrà essere attestata dal progettista anche tramite dati statistici forniti dall’ente erogatore e/o prove pratiche di erogazione;
• l’attività sia ubicata in un’area facilmente raggiungibile dagli automezzi dei Vigili del Fuoco secondo i criteri di accessibilità stabiliti dalle norme di prevenzione incendi.
3. Ai fini della determinazione della continuità dell’alimentazione idrica, la disponibilità del servizio può essere attestata mediante dati statistici relativi agli anni precedenti, come specificato dalla norma UNI 10779. Analogo criterio può essere utilizzato per la determinazione della continuità dell’alimentazione elettrica. Le predette attestazioni sono rilasciate dagli Enti erogatori o da professionista antincendio.

5. DISPOSIZIONI PER GLI IMPIANTI SPRINKLER
Per la progettazione, installazione e manutenzione dei sistemi automatici a pioggia, tipo sprinkler, può essere utilizzata la norma UNI EN 12845.
A tale norma si potrà fare riferimento, per quanto applicabile, per la definizione dei requisiti minimi da soddisfare nella progettazione, installazione e manutenzione di impianti sprinkler installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Il ricorso a norme diverse dalla norma UNI EN 12845 è ammesso limitatamente a quelle pubblicate da organismi di standardizzazione, internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio. In tal caso, l’adozione dovrà essere integrale, inclusa la tipologia ed il dimensionamento dell’alimentazione idrica e delle eventuali misure accessorie, fatti salvi gli obblighi connessi all’impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazione.

5.1 IMPIANTI SPRINKLER NELLE ATTIVITÀ REGOLAMENTATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI
Le regole tecniche di prevenzioni incendi definiscono, relativamente ai sistemi automatici a pioggia, tipo sprinkler, la necessità di prevedere la realizzazione di detta protezione antincendio nonché la caratteristica dell’alimentazione idrica richiesta,
La necessità di realizzare un sistema automatico a pioggia può inoltre essere stabilita nell’ambito della valutazione del rischio d’incendio di cui alla normativa vigente.
Per le attività indicate in tabella 2, già regolamentate prima della entrata in vigore del presente decreto, si applicano, ad integrazione delle prescrizioni contenute nei predetti provvedimenti, le indicazioni della stessa tabella.

Tabella 2

IMPIANTI SPRINKLER (4)
Attività Disposizione vigente Ambienti nei quali è prescritto l’impianto sprinkler Classificazione degli ambienti nel quali è prescritto l’impianto sprinkler Caratteristiche minime dell’alimentazione Idrica richiesta, secondo la norma UNI EN 12845 (3)
Autorimesse DM 1.2.1986 Ambienti e casi indicati nel D.M. 1.2.1986 Secondo norma UNI EN 12845 Singola.
(Per compartimenti fino a 2500 mq)

(1)

Singola superiore
(Per compartimenti superiori a 2500 mq)
Attività ricettive DM 9.4.1994 Se superiori ai 1000 posti letto Secondo norma UNI EN 12845 Doppia
Strutture sanitarie DM 8.9 2002 Ambienti e casi indicati nel dm 18.9.2002(esempio
– Ambienti con carico incendio superiore a 30 Kg/ mq;
– ocali tra -775 e -10m e comunque oltre il 1° piano interrato)
Secondo norma UNI EN 12845 Singola
(fino a 100 posti letto).Superiore
(oltre 100 posti letto)
Uffici
(strutture di nuova costruzione)
DM 22.2.2006 Ambienti e casi indicati nel dm 22.2.2006

(2)

Secondo norma UNI EN 12845 Singola
(fino a 500 presenze).Superiore.
(oltre 500 presenze).
Locali di pubblico spettacolo DM 19.08.1996 Ambienti indicati nel Dm 19.8.1996(Esempio:
– Locali deposito e laboratorio con carico incendio > 30 kg/mq: -locali esposizione e vendita con sup. > 10mq;
-Locali con carico incendio > 50 kg/mq:
-Scene con palcoscenico di sup>150mq)
Secondo norma UNI EN 12845 SingolaSingola superiore
(per teatri oltre 2000 posti o area complessiva superiore a 10.000 mq).
Impianti sportivi DM 18.03.1996 Locali deposito con carico incendio superiore a 50 Kg/ mq Secondo norma UNI EN 12845 SingolaSingola superiore
(per impianti al chiuso con oltre 4000 spettatori e all’aperto oltre 10.000 spettatori).
Scuole DM 26.8.1992 Locali interrati senza presenza continuativa di personale e con carico di incendio superiore a 30 Kg/mq Secondo norma UNI EN 12845 SingolaSingola superiore
(oltre 800 presenze).

Note:
(1) Il DM 1.2.1986 consente. In alternativa all’impianto sprinkler, un impianto acqua/schiuma a erogatori aperti.
(2) Sono consentite altre tipologie di impianti automatici con agente estinguente compatibile con il luogo di installazione
(3) E ammessa l’alimentazione di tipo combinato come da UNI EN 12845.
(4) Per le disposizioni tecniche da applicare vedi anche quanto previsto dall’articolo 2. comma 3. del presente decreto

5.2 IMPIANTI SPRINKLER NELLE ATTIVITÀ NON REGOLAMENTATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI
La necessità di prevedere una protezione con impianti automatici a pioggia, tipo sprinkler, e la tipologia di alimentazione idrica prevista sono stabilite dal progettista sulla base della valutazione del rischio d’incendio di cui alla normativa vigente. Quanto sopra potrà anche essere valutato dal Comando provinciale nell’ambito dei procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

6. DISPOSIZIONI PER GLI ALTRI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA CONTRO L’INCENDIO
Gli impianti di protezione attiva contro l’incendio comprendono, oltre alle tipologie di impianto di cui ai precedenti paragrafi, anche quelli di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendio, gli impianti di controllo del fumo e del calore, nonché altri impianti di estinzione o controllo dell’incendio.
Per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione di tali impianti si applicano le relative norme pubblicate dall’Ente di normalizzazione Europea o le norme pubblicate da organismi di standardizzazione internazionalmente riconosciuti nel settore antincendio, fatti salvi gli obblighi connessi all’impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazione.
Per gli impianti descritti nel presente paragrafo, possono essere applicate le norme di seguito elencate:
• UNI 9795 per gli Impianti di rivelazione e segnalazione allarme incendio;
• UNI EN 15004 e UNI 11280 per gli impianti che utilizzano agenti estinguenti gassosi;
• UNI 9494 per gli impianti di controllo del fumo e del calore;
• UNI EN 13565-2 per gli impianti a schiuma;
• UNI EN 12416-2 per gli impianti a polvere, la norma;
• UNI CEN/TS 14972 per gli impianti ad acqua nebulizzata;
• UNI CEN/TS 14816 per gli impianti spray ad acqua;
• UNI ISO 15779 per gli impianti ad aerosol condensato.
L’adozione di norme diverse da quelle pubblicate dall’Ente di Normalizzazione Europea dovrà essere seguita in ogni sua parte, fatti salvi gli obblighi connessi all’impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazione.

6.1 ALTRI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA INSTALLATI NELLE ATTIVITÀ REGOLAMENTATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI
Le regole tecniche di prevenzione incendi definiscono, relativamente agli impianti descritti al paragrafo 6, la necessità di prevederne l’installazione, nonché la loro caratterizzazione.
La necessità di prevedere la realizzazione di uno di detti impianti può inoltre essere stabilita nell’ambito della valutazione del rischio d’incendio di cui alla normativa vigente.

6.2 ALTRI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA INSTALLATI NELLE ATTIVITÀ NON REGOLAMENTATE DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI PREVENZIONE INCENDI
La necessità di prevedere la realizzazione di uno degli impianti di protezione attiva descritti al paragrafo 6 è stabilita dal progettista, sulla base della valutazione del rischio d’incendio di cui alla normativa vigente. Tale necessità potrà anche essere valutata dal Comando provinciale nell’ambito dei procedimenti di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.