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Modificazione della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 13 aprile 2007, n. 90/07, in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 17 novembre 2008

Visti:

la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decretolegislativo 16 marzo 1999, n. 79;
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 febbraio 2007, recante “Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003” (di seguito: decreto ministeriale 19 febbraio 2007);
la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 11 aprile 2007, n. 88/07 (di seguito: deliberazione n. 88/07);
l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2007, n. 90/07 (di seguito: deliberazione n. 90/07);
la deliberazione dell’Autorità 21 gennaio 2008, ARG/elt 2/08.
Considerato che:

il decreto ministeriale 19 febbraio 2007, all’articolo 2, comma 1:
lettera a), stabilisce che impianto o sistema solare fotovoltaico (o impianto fotovoltaico) è un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l’effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici, nel seguito denominati anche moduli, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori;
lettera f), stabilisce che il punto di connessione è il punto della rete elettrica, di competenza del gestore di rete, nel quale l’impianto fotovoltaico viene collegato alla rete elettrica;
lettera h), stabilisce che il soggetto responsabile è il soggetto responsabile dell’esercizio dell’impianto e che ha diritto, nel rispetto delle disposizioni del medesimo decreto, a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti;
l’articolo 4, comma 6, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, stabilisce che gli impianti fotovoltaici devono essere collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate; e che ogni singolo impianto fotovoltaico dovrà essere caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete elettrica, non condiviso con altri impianti fotovoltaici;
il comma 4.4 della deliberazione n. 90/07, stabilisce che ogni richiesta di ammissione all’incentivo formulata ai sensi dell’articolo 5, comma 4, e dell’articolo 4, comma 8, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, deve essere riferita ad un solo impianto fotovoltaico;
nell’ambito dell’attuazione della deliberazione n. 90/07, alcuni soggetti interessati hanno rappresentato all’Autorità l’esigenza di integrare la predetta deliberazione al fine di consentire la gestione dell’erogazione degli incentivi a impianti fotovoltaici collegati alle reti con obbligo di connessione di terzi in un sol punto di connessione e organizzati in sezioni caratterizzate da date di entrate in esercizio successive e/o da diverse tipologie di integrazione architettonica.
Ritenuto opportuno:

integrare la deliberazione n. 90/07 al fine di consentire la gestione dell’erogazione degli incentivi a impianti fotovoltaici collegati alle reti con obbligo di connessione di terzi in un sol punto di connessione e organizzati in sezioni caratterizzate da date di entrate in esercizio successive e/o da diverse tipologie di integrazione architettonica
DELIBERA

la deliberazione n. 90/07 è modificata e integrata aggiungendo:
dopo il comma 5.4, i seguenti commi:
“5.5 Ai fini del presente provvedimento, l’impianto fotovoltaico può essere composto anche da sezioni di impianto a condizione che:
a) all’impianto corrisponda un solo soggetto responsabile;
b) ciascuna sezione dell’impianto sia dotata di autonoma apparecchiatura per la misura dell’energia elettrica prodotta ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 88/07;
c) il soggetto responsabile consenta al soggetto attuatore l’acquisizione per via telematica delle misure rilevate dalle apparecchiature per la misura di cui alla precedente lettera b), qualora necessaria per gli adempimenti di propria competenza. Tale acquisizione può avvenire anche per il tramite dei gestori di rete sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 6.1, lettera b), della deliberazione n. 88/07;
d) a ciascuna sezione corrisponda una sola tipologia di integrazione architettonica di cui all’articolo 2, comma 1, lettere da b1) a b3) del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, ovvero corrisponda la tipologia di intervento di cui all’articolo 6, comma 4, lettera c), del medesimo decreto ministeriale;
e) la data di entrata in esercizio di ciascuna sezione sia univocamente definibile.

5.6 Per gli impianti fotovoltaici composti da sezioni di impianto di cui al precedente articolo 5, comma 5.5, il soggetto responsabile è tenuto a:
a) dichiarare, al momento della presentazione della richiesta di cui all’art. 5, comma 4 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 per la prima sezione di impianto entrata in esercizio, la potenza nominale complessiva dell’impianto, nonché il numero massimo di sezioni di cui si compone il medesimo;
b) presentare la richiesta di cui all’art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, nel rispetto del termine ivi definito, per ciascuna sezione di impianto entrata in esercizio in data successiva alla data di entrata in esercizio della prima sezione di impianto.

5.7 Nei casi di cui al comma 5.5, la data di entrata in esercizio di tutte le sezioni deve avvenire entro e non oltre due anni dalla data di entrata in esercizio della prima sezione di impianto e comunque non oltre il termine di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007. Ai fini del rispetto dei limiti stabiliti dall’art. 13 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, la verifica e la comunicazione di ammissione alle tariffa incentivante di cui al comma 5.1 è riferita alla potenza nominale della prima sezione di impianto entrata in esercizio al momento della presentazione della richiesta di cui all’articolo 5, comma 4 del medesimo decreto.”;
dopo il comma 8.7, il seguente comma:
“8.8 Nei casi di cui al comma 5.5, l’incentivo è corrisposto, relativamente a ciascuna sezione, con le medesime modalità di cui al comma 8.1, lettera a). Al fine della determinazione del valore dell’incentivo si fa riferimento all’anno in cui ciascuna sezione entra in esercizio e alla potenza nominale complessiva dell’impianto dichiarata dal soggetto responsabile, intesa come somma delle potenze nominali di ogni singola sezione.”
il presente provvedimento è trasmesso alla società Gestore dei servizi elettrici S.p.A., affinché il medesimo provveda alla sua attuazione;
il presente provvedimento è trasmesso al Ministro dello Sviluppo Economico;
il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it).
17 novembre 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis