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Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.A. per le attivita’ di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica, ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il comma 1 dell’art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (nel seguito decreto-legge n. 91 del 2014) il quale dispone che gli oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (nel seguito GSE ) per lo svolgimento delle attivita’ di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono a carico dei beneficiari delle medesime attivita’, ivi incluse quelle in corso, con esclusione degli impianti destinati all’autoconsumo entro i 3 kW;
Visto il comma 2 dell’art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014, in base al quale, con cadenza triennale, il GSE, sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle citate attivita’, propone al Ministro dello sviluppo economico l’entita’ delle tariffe per le medesime attivita’ e le relative modalita’ di pagamento, da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2015 e valide per un triennio;
Visto il comma 3 dell’art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014, il quale dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico e’ approvata la proposta di tariffe;
Vista la proposta presentata dal GSE il 21 agosto 2014;
Considerato che, successivamente al ricevimento della proposta del GSE, vi e’ stata una interlocuzione tra lo stesso GSE e gli uffici del Ministero, con la quale sono stati approfonditi diversi aspetti relativi alla suddetta proposta;
Considerato che la proposta del GSE e’ basata, per quanto attiene ai costi, sulle modalita’ di attribuzione e contabilizzazione dei medesimi costi stabilite dalla deliberazione dell’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas n. 163/2013/R/com;
Visto che, sulla base delle predette modalita’ di attribuzione e contabilizzazione dei costi, sono state individuate attivita’, oggetto di separata rendicontazione contabile e di aggiornamento a fronte di nuove funzioni o competenze affidate al GSE da specifici provvedimenti normativi e regolatori:
– Incentivazioni alla produzione elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico; fonti rinnovabili elettriche non fotovoltaiche; incentivazione Cip 6/92; scambio sul posto; ritiro dedicato; Garanzie di origine);
– Energia termica ed efficienza energetica (titoli di efficienza energetica, certificati bianchi da cogenerazione ad alto rendimento; conto termico);
– Fonti rinnovabili nei trasporti e biocarburanti.
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 ottobre 2014 recante approvazione delle modalita’ operative per l’erogazione da parte del GSE delle tariffe incentivanti per l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione dell’art. 26, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2014;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012 di attuazione dell’art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 dicembre 2013 recante oneri gestionali e relative modalita’ di versamento al GSE per l’effettuazione delle competenze operative e gestionali in materia di biocarburanti, ai sensi dell’art. 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 ottobre 2014 recante aggiornamento delle condizioni, dei criteri e delle modalita’ di attuazione dell’obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013 recante modalita’ di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale;
Ritenuto di dover ricomprendere tra le attivita’ per le quali trova applicazione quanto previsto dall’art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014 anche le seguenti ulteriori attivita’ (per le quali il GSE e’ tenuto ad applicare le modalita’ contabili di cui alla deliberazione n. 163/2013/R/com), di cui e’ previsto lo sviluppo nel triennio 2015-17:
– Incentivazione del biometano, sulla base del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 dicembre 2013 recante modalita’ di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale;
– Qualificazione dei sistemi efficienti di utenza (Seu), e dei sistemi esistenti equivalente ai sistemi efficienti di utenza (Seeseu), ai sensi dell’art. 24, comma 24.4, dell’Allegato A di cui alla deliberazione dell’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas n. 578/2013/R/eel “Testo integrato delle disposizioni dell’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas per la regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo”, anche alla luce di quanto previsto dall’art. 24 del decreto-legge n. 91 del 2014;
Ritenuto che rientrino nella fattispecie di cui all’art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014, come attivita’ da programmare e di cui e’ prevedibile lo sviluppo nel triennio 2015-17, anche i nuovi compiti affidati al GSE da provvedimenti normativi e regolatori che ampliano il quadro delle attivita’ svolte dal GSE all’interno dei comparti sopra indicati, e in particolare:
– implementazione delle attivita’ afferenti all’aggiornamento dei meccanismi dei titoli di efficienza energetica e del conto termico, alla promozione dell’efficienza energetica, nonche’ a talune previsioni del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica;
– implementazione delle attivita’ connesse alla rimodulazione degli incentivi per l’energia prodotta da impianti fotovoltaici, ai sensi dell’art. 26 del decreto-legge n. 91 del 2014;
– implementazione delle attivita’ connesse alla rimodulazione degli incentivi per l’energia prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico di cui al decreto ministeriale 6 novembre 2014 di attuazione dell’art. 1, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, in legge 21 febbraio 2014, n. 9;
– effettuazione delle attivita’ relative alle nuove modalita’ di erogazione delle tariffe incentivanti per l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, previste dal decreto ministeriale 16 ottobre 2014, attuativo dell’art. 26, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2014;
– potenziamento delle attivita’ per la gestione dello scambio sul posto, a seguito dell’incremento da 200 kW a 500 kW della potenza massima degli impianti ammessi a operare in tale regime e delle altre pertinenti disposizioni di cui all’articolo;
– sviluppo delle attivita’ connesse all’evoluzione dell’incentivazione delle fonti rinnovabili elettriche diverse dal fotovoltaico, prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, anche alla luce della Comunicazione della Commissione Europea (2014/C 200/01) “Disciplina in materia di aiuti di stato a favore dell’ambiente e dell’energia”;
– gestione delle attivita’ derivanti dalla disciplina sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), di cui al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di recepimento della Direttiva 2012/19/UE;
– espletamento delle attivita’ derivanti dalla revisione della disciplina del dispacciamento delle fonti rinnovabili non programmabili di cui alla deliberazione dell’Autorita’ per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 522/2014/R/eel e per la gestione dei meccanismi di incentivazione e di ritiro dedicato in relazione alla gestione integrata di impianti di produzione con sistemi di accumulo di cui alla Delibera 574/2014/R/eel;
– gestione delle attivita’ derivanti dalla conversione del diritto al riconoscimento dei certificati verdi in incentivo da riconoscere sulla produzione netta incentivata, in attuazione dell’art. 19 del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012;
– potenziamento delle attivita’ di verifica e controllo, di cui all’art. 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011, inerenti all’erogazione degli incentivi alle fonti rinnovabili elettriche, alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili e all’efficienza energetica, tenuto conto, per quanto riguarda gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2014;
– svolgimento di ulteriori attivita’ finalizzate alla gestione delle risoluzioni delle convenzioni Cip 6/92, tenuto conto che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 agosto 2014, il termine finale di presentazione delle istanze di risoluzione anticipata delle predette convenzioni e’ stato fissato al 30 settembre 2015;
– incremento delle attivita’ funzionali alle verifiche di sostenibilita’ dei biocarburanti, ai sensi del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 23 gennaio 2012 e successive modifiche e integrazioni;
– accresciuta varieta’ di biocarburanti che possono essere utilizzati per la copertura delle quote di obbligo di immissione in consumo;
Ritenuto che rientrino nella fattispecie di cui all’art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014 anche le istruttorie svolte dal GSE su specifiche istanze dei beneficiari dei meccanismi di incentivazione e di sostegno, aventi ad oggetto modifiche sugli impianti o modifiche amministrative;
Ritenuto che, in base a quanto disposto al comma 1 dell’art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014 e fatti salvi gli oneri per la gestione del conto termico per le ragioni appresso indicate, i costi di ciascuna delle attivita’ del GSE oggetto di rendicontazione contabile con le modalita’ di cui alla deliberazione n. 163/2013/R/com, nonche’ i costi delle sopra citate attivita’ di gestione degli incentivi al biometano, della qualifica di Seu e Seeseu e delle istruttorie svolte dal GSE su specifiche istanze dei beneficiari dei meccanismi di incentivazione e di sostegno debbano essere allocati sui rispettivi beneficiari dei predetti meccanismi, evitando sussidi incrociati;
Ritenuto di dover condividere le modalita’ di contabilizzazione e attribuzione dei costi attuate dal GSE ai sensi della citata deliberazione n. 163/2013/R/com, nonche’ le previsioni di costo per la gestione delle attivita’, come individuate nell’allegato 1;
Considerato che il GSE, nello svolgimento della propria funzione di gestore di meccanismi di incentivazione e di sostegno pubblici, deve disporre della possibilita’ di consolidare gli strumenti, ad oggi implementati per la gestione dei predetti meccanismi, al fine di adeguarne le prestazioni ai compiti ad esso affidati e di garantire il costante controllo di tutte le fasi costitutive il processo di erogazione degli incentivi medesimi, ivi incluso, ove previsto, il post-esercizio;
Considerato che, ai sensi del comma 1 dell’art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014, gli impianti destinati all’autoconsumo entro i 3 kW non sono tenuti al pagamento dei relativi oneri di gestione, di verifica e di controllo, e che in tale fattispecie possono essere fatti ricadere tutti gli impianti di potenza fino a 3 kW, che nella quasi totalita’ utilizzano per autoconsumo l’energia prodotta in quanto operanti in regime di scambio sul posto;
Considerato che gli oneri sostenuti dal GSE per la gestione del conto termico non possono essere interamente attribuiti ai beneficiari degli incentivi in quanto si tratta di attivita’ avviata di recente, comprendente dunque costi propri della fase di avviamento che, qualora interamente attribuiti ai beneficiari, i medesimi beneficiari dovrebbero corrispondere al GSE una tariffa molto elevata rispetto all’incentivo ricevuto;
Ritenuto che le modalita’ di attribuzione dei costi di gestione ai beneficiari dei meccanismi di incentivazione e sostegno, e conseguentemente le modalita’ di determinazione delle tariffe di cui al comma 2 dell’art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014, debbano essere appropriatamente differenziati in ragione del comparto di attivita’, allo scopo di assicurare semplicita’ e prevedibilita’ dei flussi, sia per il GSE che per i beneficiari;

Decreta:

Art. 1 – Approvazione delle tariffe e delle modalita’ di pagamento

1. Ai sensi dell’art. 25, comma 3, del decreto-legge n. 91 del 2014, sono approvate le tariffe per la copertura degli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attivita’ di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno, di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le modalita’ di pagamento delle tariffe di cui al comma 1 sono precisate nell’allegato 1.
3. Le tariffe di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017 e comunque restano confermate fino a successivo aggiornamento con decreto ministeriale.
4. Qualora, nel periodo 2015-2017, intervengano modifiche al quadro normativo e regolatorio inerenti i comparti oggetto delle tariffe di cui all’allegato 1, che comportino significativi costi aggiuntivi in capo al GSE, le tariffe di cui al comma 1 potranno essere aggiornate con le medesime modalita’ previste dall’articolo 25 del decreto-legge n. 91 del 2014.
5. Qualora, nel periodo 2015-2017, intervengano modifiche al quadro normativo e regolatorio che attribuiscano ulteriori compiti al GSE in materia di gestione di meccanismi di incentivazione e sostegno, le tariffe in capo ai relativi beneficiari saranno definite con apposito provvedimento emanato con le modalita’ previste dall’art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014.

Art. 2 – Abrogazioni di corrispettivi

1. L’Autorita’ per l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico modifica, con effetti decorrenti dal 1° gennaio 2015, le disposizioni afferenti alla quantificazione dei corrispettivi da riconoscere al GSE a copertura degli oneri sostenuti per lo svolgimento delle attivita’ regolate di competenza dello stesso GSE posti a carico degli operatori che risultano in contrasto con le tariffe approvate dal presente decreto.
2. Con decorrenza dal 1° gennaio 2015, nel secondo periodo del comma 3 dell’art. 9 del decreto ministeriale 5 settembre 2011, sono cancellate le parole “, diminuito di una quota non superiore all’uno per cento che, previa adeguata motivazione fornita al Ministero dello sviluppo economico, il GSE e’ autorizzato a trattenere a titolo di rimborso delle spese di istruttoria.

Art. 3 – Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed e’ efficace a partire dal 1° gennaio 2015.
Roma, 24 dicembre 2014

Il Ministro: Guidi

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