Proroga del termine per adeguare i modelli di libretto e i rapporti di efficienza energetica degli impianti di climatizzazione.
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica, 16 aprile 2013, n. 74 (di seguito, decreto del Presidente della Repubblica 74/2013), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27 giugno 2013, che definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, ed in particolare l’art. 7 comma 6;
Visto il decreto del 10 febbraio 2014 del Ministro dello sviluppo economico (di seguito, DM 10 febbraio 2014), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2014, recante i modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e i modelli di rapporto di efficienza energetica, ed in particolare:
l’art. 1 che dispone che, a partire dal 1° giugno 2014, gli impianti termici siano muniti di «libretto di impianto per la climatizzazione» (di seguito, libretto) conforme al modello di cui all’allegato I del decreto stesso;
l’art. 2, comma 1 che dispone che, a partire dal 1° giugno 2014, il rapporto di controllo di efficienza energetica sugli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kW, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, sia conforme ai modelli di cui agli allegati II, III, IV e V del decreto stesso;
Tenuto conto delle richieste di proroga dei suddetti termini, presentate dal Coordinatore della Commissione Ambiente-Energia della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, stante la difficolta’ riscontrata nella maggior parte delle Regioni a rispettare i termini stessi;
Ritenuto opportuno prorogare i suddetti termini al fine di consentire alle Regioni, rispettivamente, di apportare eventuali integrazioni al libretto, ai sensi dell’art. 3 comma 3 del DM 10 febbraio 2014 e di emanare propri indirizzi operativi alle autorita’ competenti e agli operatori del settore, anche in attuazione dell’art. 10, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 74/2013;
Decreta:
Art. 1
1. All’art. 1 comma 1 del DM 10 febbraio 2014, le parole «A partire dal 1° giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Entro e non oltre il 15 ottobre 2014».
2. All’art. 2 comma 1 del DM 10 febbraio 2014, le parole «A partire dal 1° giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Entro e non oltre il 15 ottobre 2014».
Roma, 20 giugno 2014
Il Ministro: Guidi