Modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, in attuazione dell’articolo 30 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio e, in particolare, gli articoli 30 e 31;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 e, in particolare, l’articolo 1 e l’allegato B;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, recante attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
Visto il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, recante attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 novembre 2013;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze, della salute, dell’interno, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifica della parte 1 dell’allegato I al decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni.
1. Nella sezione «prodotti petroliferi» della parte 1 dell’allegato I al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, dopo la lettera c) e’ aggiunta, in fine, la seguente: «d) oli combustibili densi».
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia ai sensi
dell’articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e’ operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’
europee (GUCE).
Note alle premesse:
L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio
della funzione legislativa non puo’ essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
La direttiva 2012/18/UE e’ pubblicata nella G.U.U.E. 24
luglio 2012, n. L 197.
La direttiva 96/82/CE e’ pubblicata nella G.U.C.E. 14
gennaio 1997, n. L 10.
L’articolo 1 della legge n. 96 del 6 agosto 2013
(Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea –
Legge di delegazione europea 2013), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013, n. 194, cosi’
recita:
“Art. 1. Delega al Governo per l’attuazione di
direttive europee
1. Il Governo e’ delegato ad adottare, secondo le
procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli
articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i
decreti legislativi per l’attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B alla presente legge.
2. I termini per l’esercizio delle deleghe di cui al
comma 1 sono individuati ai sensi dell’articolo 31, comma
1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive elencate nell’allegato B,
nonche’, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
quelli relativi all’attuazione delle direttive elencate
nell’allegato A, sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica affinche’ su di essi sia
espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l’attivita’ ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti
per l’adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche’ alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall’attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia’ assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183.”
L’allegato B della legge n. 96 del 6 agosto 2013
(Delega al Governo per il recepimento delle direttive
europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea –
Legge di delegazione europea 2013),pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013, n. 194, cosi’
recita:
“Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3)
2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle
equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati
membri, alle societa’ a mente dell’articolo 48, secondo
comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e
dei terzi (senza termine di recepimento);
2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle
societa’, relativa alle societa’ a responsabilita’ limitata
con un unico socio (senza termine di recepimento);
2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009,
relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi
intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi
terzi di pollame e uova da cova (senza termine di
recepimento);
2010/32/UE del Consiglio, del 10 maggio 2010, che
attua l’accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in
materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta
nel settore ospedaliero e sanitario (termine di recepimento
11 maggio 2013);
2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali
utilizzati a fini scientifici (termine di recepimento 10
novembre 2012);
2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla
traduzione nei procedimenti penali (termine di recepimento
27 ottobre 2013);
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)
(rifusione) (termine di recepimento 7 gennaio 2013);
2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011,
relativa alla cooperazione amministrativa nel settore
fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (termine di
recepimento 1° gennaio 2013);
2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 9 marzo 2011, concernente l’applicazione dei diritti
dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria
transfrontaliera (termine di recepimento 25 ottobre 2013);
2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la
repressione della tratta di esseri umani e la protezione
delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del
Consiglio 2002/629/GAI (termine di recepimento 6 aprile
2013);
2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE
del Consiglio per estenderne l’ambito di applicazione ai
beneficiari di protezione internazionale (termine di
recepimento 20 maggio 2013);
2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento
alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e
2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n.
1095/2010 (termine di recepimento 22 luglio 2013);
2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE,
recante un codice comunitario relativo ai medicinali per
uso umano, al fine di impedire l’ingresso di medicinali
falsificati nella catena di fornitura legale (termine di
recepimento 2 gennaio 2013);
2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche (rifusione) (termine di
recepimento 2 gennaio 2013);
2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011,
che istituisce un quadro comunitario per la gestione
responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e
dei rifiuti radioattivi (termine di recepimento 23 agosto
2013);
2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 1999/62/CE
relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al
trasporto di merci su strada per l’uso di talune
infrastrutture (termine di recepimento 16 ottobre 2013);
2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva
2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto
d’autore e di alcuni diritti connessi (termine di
recepimento 1° novembre 2013);
2011/82/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 ottobre 2011, intesa ad agevolare lo scambio
transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in
materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 7
novembre 2013);
2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante
modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della
direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la
direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(termine di recepimento 13 dicembre 2013);
2011/85/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2011,
relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati
membri (termine di recepimento 31 dicembre 2013);
2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 novembre 2011, che modifica le direttive 98/78/CE,
2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la
vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie
appartenenti a un conglomerato finanziario (termine di
recepimento 10 giugno 2013);
2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e
lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia
minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI
del Consiglio (termine di recepimento 18 dicembre 2013);
2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a
cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di
beneficiario di protezione internazionale, su uno status
uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a
beneficiare della protezione sussidiaria, nonche’ sul
contenuto della protezione riconosciuta (rifusione)
(termine di recepimento 21 dicembre 2013);
2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di
domanda per il rilascio di un permesso unico che consente
ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel
territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di
diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano
regolarmente in uno Stato membro (termine di recepimento 25
dicembre 2013);
2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 dicembre 2011, sull’ordine di protezione europeo
(termine di recepimento 11 gennaio 2015);
2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012,
che modifica la direttiva 2008/43/CE, relativa
all’istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del
Consiglio, di un sistema di identificazione e
tracciabilita’ degli esplosivi per uso civile (termine di
recepimento 4 aprile 2012);
2012/12/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 aprile 2012, che modifica la direttiva 2001/112/CE
del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri
prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana
(termine di recepimento 28 ottobre 2013);
2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei
procedimenti penali (termine di recepimento 2 giugno 2014);
2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti
rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante
modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE
del Consiglio (termine di recepimento 31 maggio 2015; per
l’articolo 30, termine di recepimento 14 febbraio 2014);
2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) (rifusione) (termine di
recepimento 14 febbraio 2014);
2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE
per quanto riguarda la farmacovigilanza (termine di
recepimento 28 ottobre 2013);
2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che
modifica le direttive 2009/125/CEe 2010/30/UE e abroga le
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (termine di recepimento
finale 5 giugno 2014);
2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere
orfane (termine di recepimento 29 ottobre 2014);
2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia
di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato
e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (termine
di recepimento 16 novembre 2015);
2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 1999/32/CE
del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili
per uso marittimo (termine di recepimento 18 giugno 2014);
2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario
europeo unico (rifusione) (termine di recepimento 16 giugno
2015);
2012/52/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012,
comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento
delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro
(termine di recepimento 25 ottobre 2013);
2013/1/UE del Consiglio, del 20 dicembre 2012,
recante modifica della direttiva 93/109/CE relativamente a
talune modalita’ di esercizio del diritto di eleggibilita’
alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini
dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non
sono cittadini (termine di recepimento 28 gennaio 2014).”.
Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334
(Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo
dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose.) e’ pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1999, n. 228, S.O.
Il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238
(Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la
direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.) e’
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2005, n.
271, S.O.
La direttiva 2003/105/CE e’ pubblicata nella G.U.U.E.
31 dicembre 2003, n. L 345.
Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali.) e’ pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
Note all’art. 1:
La sezione “prodotti petroliferi” della parte 1
dell’allegato I al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334, gia’ citato nelle note alle premesse, cosi’ come
modificata dal presente decreto, cosi’ recita:
“Allegato I
ELENCO DELLE SOSTANZE, MISCELE E PREPARATI PERICOLOSI PER
L’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 2
Omissis.
PARTE 1
Sostanze specificate
Se una sostanza, o una categoria di sostanze, elencata
nella parte 1 rientra anche in una categoria della parte 2,
le quantita’ limite da prendere in considerazione sono
quelle indicate nella parte 1.
Colonna 1 Colonna 2 Colonna 3
Sostanze pericolose Quantita’ limite (tonnellate)
ai fini dell’applicazione degli
articoli 6 dell’articolo 8 e 7
Nitrato di ammonio (cfr. nota 1) 5.000 10.000
Nitrato di ammonio (cfr. nota 2) 1.250 5.000
Nitrato di ammonio (cfr. nota 3) 350 2.500
Nitrato di ammonio (cfr. nota 4) 10 50
Nitrato di potassio (cfr. nota 5) 5.000 10.000
Nitrato di potassio (cfr. nota 6) 1.250 5.000
Anidride arsenica, acido (V)
arsenico e/o suoi Sali 1 2
Anidride arseniosa, acido (III) arsenico o suoi Sali 0,1 0,1
Bromo 20 100
Cloro 10 25
Composti dei nichel in forma polverulenta inalabile (monossido di nichel, biossido di nichel, solfuro di nichel, bisolfuro di trinichel, triossido di dinichel) 1 1
Etilenimina 10 20
Fluoro 10 20
Formaldeide (concentrazione
≥ 90%) 5 50
Idrogeno 5 50
Acido cloridrico (gas liquefatto) 25 250
Alchili di piombo 5 50
Gas liquefatti estremamente infiammabili e gas naturale 50 200
Acetilene 5 50
Ossido di etilene 5 50
Ossido di propilene 5 50
Metanolo 500 5.000
4,4-metilen-bis-(2-cloroanilina) e/o suoi sali in forma polverulenta 0,01 0,01
Isocianato di metile 0,15 0,15
Ossigeno 200 2.000
Diisocianato di toluene 10 100
Cloruro di carbonile (fosgene) 0,3 0,75
Triiduro di arsenico (arsina) 0,2 1
Triiduro di fosforo (fosfina) 0,2 1
Dicloruro di zolfo 1 1
Triossido di zolfo 15 75
Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine (compresa la TCDD), espressi come TCDD equivalente 0,001 0,001
Le seguenti sostanze CANCEROGENE in concentrazioni superiori al 5% in peso:
4-amminobifenile e/o suoi sali,
benzotricloruro, benzidina e/o suoi sali, ossido di bis (clorometile),
ossido di clorometile e di metile, 1,2-dibromoetano, solfato di dietile, solfato di dimetile, cloruro di dimetilcarbamoile, 1,2-dibromo-3-cloropropano, 1,2-dimetilidrazina, dimetilnitrosammina, triammíde esametilfosforica,
idrazina, 2-naftilammina e/o suoi sali, 1,3-propansultone, 4-nitrodifenile 0,5 2
Prodotti petroliferi:
a) benzine e nafte,
b) cheroseni (compresi i jet fuel), 2.500 25.000
c) gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre
i gasoli) d) olii combustibili densi
(Omissis).”.
Art. 2
Disposizioni finanziarie
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi’ 14 marzo 2014
NAPOLITANO
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Galletti, Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare
Mogherini, Ministro degli affari esteri
Orlando, Ministro della giustizia
Padoan, Ministro dell’economia e delle
finanze
Lorenzin, Ministro della salute
Alfano, Ministro dell’interno
Guidi, Ministro dello sviluppo
economico
Lupi, Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti
Lanzetta, Ministro per gli affari
regionali
Visto, il Guardasigilli: Orlando