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Il Decreto Legislativo 9 gennaio 2026, n. 5, che recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2023/2413 (RED III), ha introdotto per la prima volta un obbligo specifico sulla ricarica intelligente dei veicoli elettrici. Il testo originario fissava la scadenza al 30 giugno 2026: da quella data, i punti di ricarica privati nuovi o sostituiti avrebbero dovuto adeguarsi alle prescrizioni dell’Allegato X della norma CEI 0-21. La Legge 10 aprile 2026, n. 49 ha poi spostato il termine al 1° gennaio 2027, accogliendo le richieste di rinvio avanzate da diverse associazioni di categoria del settore elettrotecnico e della mobilità elettrica.

Lo segnala lo Smart Mobility Report 2026, realizzato dall’Osservatorio Smart Mobility di Energy & Strategy (Politecnico di Milano), che dedica un approfondimento specifico al tema nel capitolo sull’evoluzione del quadro normativo.

Cos’è il CIR e come funziona

Il Controllore di Infrastruttura di Ricarica è un dispositivo che può essere integrato direttamente nella stazione di ricarica oppure installato come elemento separato (stand-alone). Il suo compito, spiega il Report, è abilitare la ricarica intelligente monodirezionale, il cosiddetto V1G: ottimizza cioè la potenza destinata alla ricarica del veicolo elettrico in base all’assorbimento degli altri carichi dell’impianto e all’eventuale produzione locale di energia (per esempio da un impianto fotovoltaico domestico). Allo stesso tempo, rende disponibile la modulazione di potenza a un soggetto esterno abilitato, il Remote Operator (un aggregatore o un distributore), che può così offrire servizi di flessibilità alla rete elettrica.

In pratica, il CIR raccoglie i dati sulla potenza prelevata dal punto di ricarica e su quella scambiata con la rete, e li mette a disposizione di chi gestisce il sistema elettrico per bilanciare consumi e produzione in tempo reale.

Chi riguarda l’obbligo

La norma tecnica di riferimento, l’Allegato X della CEI 0-21, si applica alle infrastrutture di ricarica di potenza standard operanti in modo 3 e modo 4 (le modalità più diffuse per la ricarica domestica e in ambito condominiale o aziendale), installate su utenze in bassa tensione. Nella pratica, secondo gli approfondimenti tecnici pubblicati dagli operatori del settore (tra cui Prosiel e Federazione ANIE), l’obbligo riguarda i punti di ricarica nuovi o sostituiti fino a 22 kW e non accessibili al pubblico: quindi wallbox domestiche, garage condominiali, parcheggi aziendali e strutture ricettive. I punti di ricarica già esistenti e non sostituiti restano invece esclusi.

Sul fronte tecnico il quadro si è arricchito nel tempo: la norma CEI PAS 57-127, in vigore dal 1° novembre 2025, definisce nel dettaglio l’interfaccia di comunicazione tra il CIR e il Remote Operator, completando le prescrizioni funzionali già previste dall’Allegato X.

Perché la scadenza è slittata

Il rinvio dal 30 giugno 2026 al 1° gennaio 2027 nasce da un problema concreto: la disponibilità sul mercato di prodotti già conformi alla norma tecnica e la necessità di dare tempo a produttori e installatori di adeguare le proprie linee. Il Report segnala inoltre una criticità che resta aperta: il mancato recepimento del meccanismo di credito previsto dall’articolo 25 della RED III per l’immissione in consumo di energia elettrica rinnovabile da parte dei charging point operator (CPO). Questi crediti, se introdotti, potrebbero essere venduti ai soggetti obbligati all’immissione di energia rinnovabile (i tradizionali fornitori di carburante) e rappresentare una fonte di ricavo aggiuntiva per chi gestisce le infrastrutture di ricarica, in un momento in cui il mercato ne avrebbe bisogno.

Cosa significa per chi installa oggi

Per chi sta valutando l’installazione di un nuovo punto di ricarica privato, o la sostituzione di uno esistente, la finestra utile per non dover integrare il CIR si chiude il 31 dicembre 2026. Dal 1° gennaio 2027 la conformità all’Allegato X diventa un requisito di legge, non più una buona pratica. Va inoltre chiarito un aspetto spesso frainteso: essere conformi alla norma tecnica non significa avere già un contratto attivo con un Remote Operator. Oggi, per la ricarica residenziale, un ecosistema di operatori pronti a offrire servizi di flessibilità non è ancora pienamente strutturato: il dispositivo dovrà essere predisposto, ma il suo pieno potenziale, come la partecipazione a mercati di flessibilità, dipenderà dallo sviluppo di questo mercato nei prossimi mesi.

Il tema si inserisce in un quadro di crescita robusta ma in rallentamento della ricarica privata italiana: nel 2025 sono stati installati 70 mila nuovi punti di ricarica privati, per uno stock complessivo di 630 mila dispositivi (+12,5% sul 2024), ma il ritmo delle installazioni è in frenata dal 2023, complice la fine della spinta data dal Superbonus. In questo contesto, la spinta normativa del CIR può diventare un fattore di stabilizzazione della domanda, in vista di una fase in cui la qualità tecnica dell’infrastruttura conterà quanto la sua diffusione.

Fonte: i dati e gli approfondimenti normativi citati sono tratti dallo Smart Mobility Report 2026, curato dall’Osservatorio Smart Mobility di Energy & Strategy, School of Management del Politecnico di Milano. Le informazioni sul perimetro applicativo dell’Allegato X (soglia di 22 kW) sono state verificate su fonti tecniche di settore (Prosiel, Federazione ANIE).