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Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha adottato il Decreto Ministeriale 15 luglio 2026, con il quale viene introdotta la nuova Parte III del Modello Unico dedicata alla trasmissione delle informazioni relative agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) realizzati in regime di attività libera.

Il provvedimento dà attuazione all’articolo 7, comma 10, del D.Lgs. 190/2024 e rappresenta un ulteriore passo nel processo di digitalizzazione e semplificazione amministrativa previsto dalla normativa sulle fonti rinnovabili. Le comunicazioni confluiranno infatti nello Sportello Unico delle Energie Rinnovabili (SUER), la piattaforma digitale realizzata e gestita dal GSE.

Come cambia il Modello Unico

Il decreto riorganizza il Modello Unico articolandolo in tre sezioni distinte.

Le Parti I e II continuano ad applicarsi agli impianti fotovoltaici installati su edifici, strutture o manufatti fuori terra e relative pertinenze, con potenza nominale complessiva fino a 200 kW.

La Parte I resta dedicata alla comunicazione preliminare e alla richiesta di connessione, comprensiva del mandato al gestore di rete per gli adempimenti nei confronti del sistema GAUDÌ e del GSE.

La Parte II riguarda invece la comunicazione di fine lavori e l’accettazione del regolamento di esercizio.

Il decreto aggiorna inoltre i riferimenti normativi delle due sezioni, sostituendo il richiamo all’abrogato articolo 7-bis del D.Lgs. 28/2011 con il nuovo articolo 7 del D.Lgs. 190/2024.

La vera novità è però rappresentata dalla Parte III, che estende il Modello Unico agli altri impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati in attività libera, come individuati nell’Allegato A del D.Lgs. 190/2024. L’obiettivo è consentire al SUER di raccogliere in maniera uniforme le informazioni necessarie al monitoraggio nazionale degli impianti.

Tempistiche di adeguamento

Il decreto stabilisce una precisa tabella di marcia per l’adeguamento dei sistemi e l’invio delle comunicazioni:

Le informazioni richieste dalla Parte III

Il nuovo modello raccoglie tutte le informazioni necessarie a identificare l’intervento e le sue caratteristiche tecniche.

Oltre ai dati anagrafici del soggetto proponente, vengono richieste la localizzazione catastale dell’impianto, l’inquadramento urbanistico dell’area, l’eventuale titolo edilizio, la classificazione del sito (ad esempio area agricola, area idonea o zona di accelerazione) e le informazioni relative alla connessione elettrica.

Sono inoltre previste sezioni dedicate alle diverse tecnologie impiantistiche, con richieste informative specifiche in funzione della tipologia di intervento.

Per gli impianti fotovoltaici, ad esempio, vengono richiesti dati relativi alla tipologia di installazione (su edificio, a terra, flottante o agrivoltaico), alla potenza installata, alla tecnologia dei moduli, all’eventuale presenza di sistemi di inseguimento, alla superficie occupata e all’adesione a una Comunità Energetica Rinnovabile (CER).

Specifiche schede sono dedicate anche agli impianti eolici, idroelettrici, a biomasse, agli impianti termici, ai sistemi di accumulo elettrochimico e agli elettrolizzatori, con informazioni tecniche calibrate sulle caratteristiche di ciascuna tecnologia.

Gli allegati obbligatori

La trasmissione della Parte III dovrà essere accompagnata dalla documentazione prevista dal decreto.

Tra gli allegati obbligatori figurano:

  • il documento di identità del sottoscrittore;
  • l’eventuale procura o delega alla presentazione della comunicazione;
  • i file cartografici in formato Shapefile (EPSG4326), richiesti per gli impianti a terra, per quelli installati su edifici, strutture o impianti flottanti con potenza superiore a 200 kW e per tutti gli impianti agrivoltaici.

Un ulteriore passo verso la digitalizzazione

Con l’introduzione della Parte III, il Modello Unico amplia il proprio campo di applicazione, passando da strumento dedicato prevalentemente al fotovoltaico fino a 200 kW a sistema di raccolta delle informazioni per l’intero comparto degli impianti FER realizzati in attività libera.

Il provvedimento si inserisce nel percorso di semplificazione amministrativa previsto dal D.Lgs. 190/2024 e punta a uniformare le comunicazioni, favorire il monitoraggio degli impianti e rendere sempre più centrale il ruolo dello Sportello Unico delle Energie Rinnovabili (SUER) quale punto di accesso digitale per operatori e pubbliche amministrazioni.