Attuazione della direttiva 2009/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009 che modifica la direttiva 80/181/CEE del Consiglio sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardo alle unita’ di misura.(Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2009)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la direttiva 2009/3/CE del Parlamento europeo e del consiglio dell’11 marzo 2009 che modifica la direttiva 80/181/CEE del consiglio
sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardo alle unita’ di misura.
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, di attuazione della direttiva 80/181/CEE relativa alle unita’ di misura;
Vista la legge 28 ottobre 1988, n. 473, recante attuazione della direttiva n. 85/1/CEE che modifica la direttiva 80/181/CEE sulle unita’ di misura, ed in particolare l’art. 2 della medesima legge n. 473 del 1988, concernente la facolta’ del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di provvedere, con propri decreti, ad adeguare le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica n. 802 del 1982, di attuazione della direttiva 80/181/CEE, a direttive comunitarie in materia di unita’ di misura, come modificato dalla medesima legge;
Visto il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 30 dicembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 14 del 18 gennaio 1990, recante attuazione della direttiva n. 89/617/CEE, che modifica la direttiva n. 80/181/CEE sulle unita’ di misura, gia’ attuata con decreto del Presidente della Repubblica n. 802 del 1982, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 29 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 27 del 2 febbraio 2001, recante attuazione della direttiva 1999/103/CE che modifica la direttiva 80/181/CEE sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unita’ di misura;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri e concernente, in particolare, l’istituzione del Ministero dello sviluppo economico e l’attribuzione allo stesso delle competenze del soppresso Ministero delle attivita’ produttive e, prima ancora, dal soppresso Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato;
Considerata la necessita’ di attuare la direttiva 2009/3/CE,
provvedendo con proprio decreto ad adeguare a tale direttiva le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica n. 802 del 1982, e successive modificazioni;
Decreta:
Art. 1
Adeguamento alla direttiva 2009/3/CE delle disposizioni tecniche deldecreto del Presidente della Repubblica n. 802 del 1982, e successive modificazioni.
1. Il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802, di attuazione della direttiva 80/181/CEE relativa alle unita’ di misura, e successive modificazioni, e’ ulteriormente modificato come segue:
a) l’art. 2 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 2. Le prescrizioni di cui all’art. 1 riguardano gli strumenti di misura impiegati, le misurazioni effettuate e le indicazioni di grandezza espresse in unita’ di misura»;
b) all’art. 3, quarto comma, sono soppresse la parole « fino al 31 dicembre 2009.».
2. L’allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 802 del 1982, e successive modificazioni, e’ ulteriormente modificato come segue:
a) al capitolo I, punto 1.1, il paragrafo «Unita’ di temperatura termodinamica» e’ sostituito dal seguente: «Unita’ di temperatura termodinamica. Il kelvin, unita’ di temperatura termodinamica, e’ la frazione 1/273,16 della temperatura termodinamica del punto triplo dell’acqua.
Questa definizione si riferisce all’acqua con la composizione isotopica definita dai seguenti rapporti della quantita’ di sostanza:0,00015576 mole di ²H per mole di ¹H, 0,0003799 mole di 17O per mole di 16O e 0,0020052 mole di 18O per mole di 16O.
(13 a CGPM, 1967, ris. 4 e 23 a CGPM, 2007, ris. 10)»;
b) al capitolo I, punto 1.1.1, il titolo e’ sostituito dal seguente: «Nome e simbolo speciali dell’unita’ derivata SI di temperatura nel caso della temperatura Celsius»;
c) al capitolo I, punto 1.2, il titolo e’ sostituito dal seguente: «1.2. Unita’ derivate SI»;
d) al capitolo I, il punto 1.2.1 e’ soppresso;
e) al capitolo I, il punto 1.2.2 e’ sostituito dal seguente:
«1.2.2. Regola generale per le unita’ derivate SI.
Le unita’ derivate in modo coerente dalle unita’ SI di base vengono indicate mediante espressioni algebriche sotto forma di prodotti di potenze delle unita’ SI di base con un fattore numerico pari a 1.»;
f) al capitolo I, il punto 1.2.3 e’ sostituito dalla tabella allegata al presente decreto.
Art. 2
Abrogazioni
1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogati:
a) l’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 30 dicembre 1989 di attuazione della direttiva 89/617/CEE che modifica la direttiva 80/181/CEE sulle unita’ di misura;
b) l’art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 29 gennaio 2001 di attuazione della direttiva 1999/103/CE che modifica la direttiva 80/181/CEE sul riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unita’ di misura;
Art. 3
Disposizioni finali e entrata in vigore
1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I soggetti pubblici competenti provvedono all’attuazione dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° gennaio 2010.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 ottobre 2009
Il Ministro:
Scajola