Prosegue la nostra serie dedicata alla sicurezza degli impianti fotovoltaici con un focus sulle linee guida recentemente aggiornate dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco. Questo articolo illustra le misure di prevenzione e protezione antincendio specifiche per la progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti fotovoltaici in attività soggette a controllo. Attraverso queste indicazioni tecniche, essenziali per garantire un’installazione sicura e conforme alle normative, si contribuisce a minimizzare i rischi di incendio. Nei prossimi appuntamenti approfondiremo modalità di installazione e manutenzione per una gestione efficace e sicura degli impianti solari.
Campo di applicazione
Le linee guida di prevenzione incendi per la progettazione, installazione, esercizio, manutenzione di impianti fotovoltaici si applicano a:
• progettazione,
• installazione,
• esercizio,
• manutenzione
degli impianti fotovoltaici di bassa tensione (tensione nominale in corrente continua non superiore a 1.500 V), ubicati in attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi o al loro servizio, incorporati nelle chiusure d’ambito di edifici (civili, industriali, commerciali, rurali), comprese pergole, tettoie e pensiline ad essi collegate.
Si applicano, inoltre, agli impianti fotovoltaici installati sulle pensiline a copertura di parcheggi (strutture accessorie) interferenti con le attività soggette ovvero agli impianti fotovoltaici in cui una parte (convertitori e sezione in corrente continua) è posizionata “all’interno del volume delimitato dalla superficie cilindrica ad asse verticale avente come generatrice la proiezione in pianta del fabbricato dell’attività soggetta”.
Infine, possono applicarsi “per la progettazione, la installazione, l’esercizio, la manutenzione di impianti fotovoltaici ubicati in attività non soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi”.
Invece, le linee guida non si applicano agli impianti fotovoltaici:
• Installati a terra;
• Del tipo Plug&Play;
• Con potenza nominale inferiore a 800 W.
Non si applicano, inoltre, agli impianti agrivoltaici se posti a distanza superiore a 100 m dagli edifici di attività soggette e agli impianti a concentrazione solare.

Figura 1: Esempio di impianto fotovoltaico incorporato in un edificio
Misure tecniche di prevenzione antincendio
Il Capitolo 3 delle linee guida contiene le misure tecniche che si applicano agli impianti fotovoltaici “per tutte le modalità di installazione dei moduli/pannelli fotovoltaici di cui al paragrafo 2.4, al fine del perseguimento degli obiettivi di sicurezza antincendio di cui al paragrafo 2.2”.
Ai fini della prevenzione antincendio “la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti fotovoltaici secondo la regola dell’arte costituiscono una misura di prevenzione incendi di primaria importanza […]. In particolare i pannelli fotovoltaici devono essere conformi alle norme CEI EN IEC 61730-1, Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) – Parte 1: Prescrizioni per la costruzione e CEI EN IEC 61730-2, Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) – Parte 2: Prescrizioni per le prove”.
Inoltre, è importante che l’impianto fotovoltaico e l’inverter non siano installati “in aree in cui possono formarsi atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza di gas infiammabili, vapori o nebbie di liquidi infiammabili, polveri combustibili”. Per gli impianti fotovoltaici, la prescrizione si applica almeno ai componenti in corrente continua, incluso l’inverter.
Nei luoghi con pericolo di esplosione, invece, è necessario che i componenti siano“installati alle distanze di sicurezza stabilite dalle regole tecniche applicabili”. Prescrizione che si applica al generatore fotovoltaico e ai componenti in corrente continua “costituenti potenziali fonti di innesco”.
Inoltre, “In caso di applicazione delle norme tecniche di prevenzione incendi approvate con decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015” dovranno essere rispettate le prescrizioni aggiuntive antincendio indicate al punto S.10.6 “Prescrizioni aggiuntive di sicurezza antincendio” del Capitolo S.10 “Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio”.
S.10.6.2 Impianti fotovoltaici
1. In presenza di impianti fotovoltaici installati sulle coperture e sulle facciate degli edifici, devono essere utilizzati materiali, adottate soluzioni progettuali ed accorgimenti tecnici che limitino la probabilità di innesco dell’incendio e la successiva propagazione dello stesso anche all’interno dell’opera da costruzione e ad altre limitrofe.
2. L’installazione degli impianti fotovoltaici deve garantire la sicurezza degli operatori addetti alle operazioni di manutenzione nonché la sicurezza dei soccorritori.
Nel caso di installazione di un sistema di accumulo statico associato all’installazione di un impianto fotovoltaico, “deve essere effettuata una specifica valutazione del rischio d’incendio ed esplosione secondo quanto previsto dal DM 7 agosto 2012 ”.
Alla progettazione, realizzazione ed esercizio dei dispositivi elettrochimici destinati all’accumulo di energia elettrica (BESS – Battery Energy Storage System) sono dedicate le “Linee guida di prevenzione incendi per l’individuazione delle metodologie per l’analisi del rischio e delle misure di sicurezza antincendio da adottare per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di sistemi di accumulo di energia elettrica (“battery energy storage system”)” emanate dal Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili Del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile con la nota n. 0021021 del 23 dicembre 2024.
Aerazione e ventilazione
Il principio generale di prevenzione antincendio adottato dalle linee guida è di evitare il surriscaldamento eccessivo dei componenti dell’impianto fotovoltaico assicurando che la dispersione del calore “sia superiore a quello prodotto per funzionamento normale od anomalo”. Questo può essere ottenuto installando i componenti installati all’aperto o all’interno di compartimenti antincendio dedicati (resistenza al fuoco minima di REI/EI 30), dotati di accesso diretto dall’esterno o dall’interno tramite una porta tagliafuoco (o porta antincendio progettata per resistere al fuoco e prevenire la sua propagazione) che, nel caso di accesso dall’interno, dovrà avere una classe di resistenza al fuoco minima non “inferiore alla massima fra i due compartimenti contigui”.
Le prescrizioni delle Linee guida non si applicano ai:
• Locali chiusi di piccole dimensioni dove l’aria non possa circolare liberamente, ad esclusione dei casi in cui “non sia possibile assicurare nei locali di installazione degli inverter una idonea circolazione dell’aria” e quindi “devono essere installati e funzionanti apparati (estrazione, raffrescamento, ecc.) per garantire il necessario raffreddamento dei dispositivi di conversione”;
• Compartimenti afferenti ad attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui all’allegato 1 del DPR 151/2011.
(l’articolo è tratto da “Antincendio fotovoltaico. Linee guida alla prevenzione incendi degli impianti elettrici” di Antonello Greco)
LEGGI LA PRIMA PUNTATA “Impianti fotovoltaici e sicurezza antincendio”