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Da alcuni decenni gli impianti fotovoltaici rappresentano una realtà rilevante adottata dagli utenti della rete elettrica per ridurre i consumi energetici attraverso la produzione locale di energia elettrica da fonte rinnovabile. Le installazioni riguardano tutti i settori merceologici e l’ambito residenziale, e comprendono forme di autoconsumo (locale e/o diffuso) e la vendita dell’energia prodotta (tramite l’adesione al servizio del ritiro dedicato o il mercato elettrico). Fra questi sistemi troviamo gli impianti fotovoltaici integrati con gli edifici a uso civile, industriale, commerciale o rurale e quelli installati nelle strutture accessorie.

Installare un impianto fotovoltaico in un’attività soggetta agli obblighi di prevenzione incendi previsti dall’articolo 4, comma 6 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 è, generalmente, da considerarsi una modifica rilevante all’attività, con la necessità di verificare le condizioni di sicurezza antincendio preesistenti, a meno di interventi conformi alle prescrizioni tecniche contenute nelle linee guida emanate dal Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile con nota DCPREV 14030 del 1° settembre scorso.

6. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l’obbligo per l’interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

Pertanto, come prosegue la nota, “se l’impianto è progettato e realizzato nel rispetto integrale della linea guida tecnica allegata, e qualora la valutazione del rischio di incendio non evidenzi specifiche condizioni aggravanti, l’intervento può ritenersi ricompreso nella fattispecie di cui all’articolo 4, comma 7, del decreto del Ministro dell’Interno 7 agosto 2012”.

7. In caso di modifiche di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza, alla segnalazione di cui al comma 1 del presente articolo sono allegati:
1. asseverazione, a firma di tecnico abilitato, attestante la conformità dell’attività, limitatamente agli aspetti oggetto di modifica, ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, alla quale sono allegate:
a) relazione tecnica e elaborati grafici conformi a quanto specificato nell’Allegato I, lettera C nonché’ dichiarazione di non aggravio del rischio incendio, a firma di tecnico abilitato;
b) certificazioni o dichiarazioni, ove necessario, di cui al comma 3, lettera a), punto 1, a firma di professionista antincendio.
2. attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Diversamente, se “dalla specifica valutazione del rischio emerga un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio per attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di categoria B e C, dovuto alla installazione degli impianti fotovoltaici in argomento, gli enti ed i privati responsabili sono tenuti ad attivare le procedure previste dall’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

1. Gli enti ed i privati responsabili delle attività di cui all’Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.
2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla documentazione prevista dal decreto di cui al comma 7 dell’articolo 2.
3. Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni può richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformità degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.

La nuova nota sostituisce i contenuti delle note DCPREV n. 1324 del 7 febbraio 2012 e n. 6334 del 4 maggio 2012 a meno delle procedure che i soggetti che alla data del 1° settembre 2025 avevano già concretamente avviato le procedure finalizzate all’installazione di impianti fotovoltaici possono legittimamente completare il proprio intervento applicando la disciplina precedente”, come con la nota DCPREV n. 14668 del 10 settembre.

Secondo quanto indicato in questa seconda nota, si possono considerare avviate al 1° settembre 2025 le procedure per le quali ricorra una delle seguenti condizioni:

a) Siano già state attivate le pertinenti procedure di cui al DPR 151/11;
b) Presentazione di comunicazioni, SCIA edilizia, CILA o altre istanze ad uffici competenti;
c) Sottoscrizione di contratti vincolanti per la fornitura e/o installazione dell’impianto;
d) Completamento della progettazione con specifiche tecniche definitive;
e) Avvio dei lavori di installazione;
f) Ottenimento e accettazione formale di preventivi vincolanti da fornitori qualificati;
g) Disponibilità di documentazione probatoria recante data certa;
h) Altre fattispecie giuridicamente equivalenti a quelle sin qui elencate.

Valutazione del rischio incendio

In accordo con la legislazione italiana, la valutazione del rischio incendio (e l’adozione delle misure di prevenzione e protezione contenute nel DVR – Documento di Valutazione dei Rischi) è un’attività di competenza del datore di lavoro ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

I criteri semplificati per la valutazione del rischio incendio e le misure di prevenzione, protezione e gestione antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio (ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili) sono stabiliti dai Decreto 3 settembre 2021 “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro” (“mini-codice”). I criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio sono indicati nell’Allegato I al decreto.

Ai fini dell’applicazione del presente allegato, sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:
a) con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
Nota Per attività non soggette si intendono quelle attività non ricomprese nell’elenco dell’Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011.
Nota Per occupanti si intendono le persone presenti a qualsiasi titolo all’interno dell’attività.
b) con superficie lorda complessiva ≤ 1.000 m2;
c) con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
d) ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
Nota Generalmente, per quantità significative di materiali combustibili si intende qf > 900MJ/m2.
e) ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
f) ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

In tutti gli altri casi si applicano i criteri contenuti nel Decreto 3 agosto 2015.

Norme di prevenzione incendi

I criteri per la sicurezza e l’incolumità delle persone nonché la tutela dei beni e dell’ambiente in caso di incendio sono definiti dal Decreto 3 agosto 2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”. In particolare, il decreto contiene le norme tecniche (Allegato I) che “si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 65, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; da 67 a 71; 72; 73; 75; 76; 77, limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione” .

Le norme si applicano in caso di attività di nuova realizzazione (articolo 2, comma 2), e agli “interventi di modifica ovvero di ampliamento alle attività di cui al comma 1” (articolo 2, comma 3) “a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare”.

Il comma 4 precisa: “per gli altri interventi di modifica o ampliamento delle attività esistenti […] si continuano ad applicare le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi […] e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.

Le norme tecniche di prevenzione incendi in questione sono (articolo 5, comma 1-bis):

a) Decreto del 30 novembre 1983 recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi e successive modificazioni»;
b) Decreto del 31 marzo 2003 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»;
c) Decreto del 3 novembre 2004 recante «disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio»;
d) Decreto del 15 marzo 2005 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo»;
e) Decreto del 15 settembre 2005 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi;
f) Decreto del 16 febbraio 2007, recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»;
g) Decreto del 9 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
h) Decreto del 20 dicembre 2012 recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»;
i) Decreto del Ministro dell’interno 22 febbraio 2006 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici»;
l) Decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere»;
m) Decreto del Ministro dell’interno 6 ottobre 2003 recante «Approvazione della regola tecnica recante l’aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994»;
n) Decreto del Ministro dell’interno 14 luglio 2015 recante «Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50»;
o) Decreto del Ministro dell’interno 1° febbraio 1986 recante «Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse e simili»;
p) Decreto del Ministro dell’interno 22 novembre 2002 recante «Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all’interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell’impianto;
q) Decreto del Ministro dell’interno 26 agosto 1992 recante «Norme di prevenzione incendi nell’edilizia scolastica e successive integrazioni»;
r) Decreto del Ministro dell’interno 27 luglio 2010 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq»;
s) Decreto del Ministro dell’interno 16 luglio 2014 recante “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido”;
t) Regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564, recante le “Norme per l’esecuzione, il collaudo e l’esercizio degli impianti tecnici degli edifici di interesse artistico e storico destinati a contenere musei, gallerie, collezioni e oggetti di interesse storico culturale”;
u) Decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro dell’interno 20 maggio 1992, n. 569, recante il “Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre”;
v) Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418, recante il “Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi”;
z) Decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private»;
aa) Decreto del Ministro dell’interno 16 maggio 1987, n. 246, recante “Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione” e successive modificazioni;
bb) Decreto del Ministro dell’interno 19 agosto 1996, recante “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”.

Come precisato nel decreto 3 agosto 2015 (articolo 2, comma 5), le norme tecniche di prevenzione incendi (Codice di Prevenzione Incendi) possono essere applicate in tutte le attività (comprese quelle “che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, o che non siano elencate nel medesimo allegato”).
Invece, nelle seguenti attività si possono continuare ad applicare le norme tecniche contenute all’articolo 5, comma 1-bis:
• 65, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento;
• 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini;
• 67;
• 68;
• 69, limitatamente alle attività commerciali ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni;
• 71;
• 72; limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.;
• 77, limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione.

L’elenco completo delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi (Allegato I – DPR 151/2011) è riportato in Appendice.

Codice di prevenzione incendi

Come abbiamo accennato, le norme di prevenzione incendi (Codice di Prevenzione Incendi) sono state pubblicata come allegato al Decreto 3 agosto 2015. La versione aggiornata del Codice di Prevenzione Incendi può essere consultata online sul sito Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (www.vigilidelfuoco.it).

Le norme di prevenzione incendi (Regola Tecnica Orizzontale – RTO) sono composte di quattro sezioni:

Sezione G – Generalità, contiene i principi per la progettazione della sicurezza antincendio applicabili a tutte le attività;
Sezione S – Strategie antincendio, contiene le misure antincendio applicabili a tutte le attività, al fine di ridurre il rischio di incendio. Al suo interno troviamo i seguenti capitoli:
• Reazione al fuoco (Capitolo S.1);
• Resistenza al fuoco (Capitolo S.2);
• Compartimentazione (Capitolo S.3);
• Esodo (Capitolo S.4);
• Gestione della sicurezza antincendio (Capitolo S.5);
• Controllo dell’incendio (Capitolo S.6);
• Rivelazione ed allarme (Capitolo S.7);
• Controllo di fumi e calore (Capitolo S.8);
• Operatività antincendio (Capitolo S.9);
• Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio (Capitolo S.10).
Sezione V – Regole Tecniche Verticali (RTV), contiene le disposizioni normative che si applicano a una specifica attività. Tra queste troviamo:
• Capitolo V.1 Aree a rischio specifico
• Capitolo V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive
• Capitolo V.3 Vani degli ascensori
• Capitolo V.4 Uffici
• Capitolo V.5 Attività ricettive turistico-alberghiere
• Capitolo V.6 Autorimesse
• Capitolo V.7 Attività scolastiche
• Capitolo V.8 Attività commerciali
• Capitolo V.9 Asili nido
• Capitolo V.10 Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati
• Capitolo V.11 Strutture sanitarie
• Capitolo V.12 Altre attività in edifici tutelati
• Capitolo V.13 Chiusure d’ambito degli edifici civili
• Capitolo V.14 Edifici di civile abitazione
• Capitolo V.15 Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico
Sezione M – Metodi, contiene le metodologie progettuali volte alla risoluzione di specifiche problematiche.

Pertanto, mentre la regola tecnica orizzontale (RTO), tratta aspetti di carattere generale che si applicano a tutte le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, le regole tecniche verticali (RTV) sono valide per le singole attività normate.

(l’articolo è tratto dalla trattazione “Antincendio fotovoltaico. Linee guida alla prevenzione incendi degli impianti elettrici” di Antonello Greco)