Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l’esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone. (17A03379) (GU Serie Generale n.118 del 23-05-2017)
IL DIRETTORE GENERALE
per i sistemi di trasporto ad impianti fissi
e il trasporto pubblico locale
Visto il regio decreto 17 gennaio 1926, n. 177, che ha istituito la
Commissione per le funicolari aeree e terrestri, allo scopo di creare
un organo consultivo atto a fornire il proprio contributo al fine di
regolamentare, sia dal punto di vista tecnico che
giuridico-amministrativo, l'impianto e l'esercizio delle funicolari
aeree e terrestri destinate al pubblico servizio di trasporto;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti n. 363 del 2 ottobre 2015 che nomina i
componenti della Commissione per le funicolari aeree e terrestri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
753 riguardante le nuove norme in materia di polizia, sicurezza e
regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di
trasporto;
Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1969, n. 815 e successive
modifiche e integrazioni, recante l'approvazione delle prescrizioni
tecniche speciali per le funivie bifuni con movimento a va e vieni;
Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1982, n. 706 riguardante le
norme tecniche per la costruzione e l'esercizio delle sciovie in
servizio pubblico;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1998, n. 400 e successive
modifiche e integrazioni, con il quale e' stato emanato il
regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e
terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone;
Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1999 concernente prescrizioni
tecniche speciali per le funivie monofuni con movimento
unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli;
Visto il decreto dirigenziale del 9 gennaio 2012 concernente le
«Disposizioni modificative delle Prescrizioni Tecniche Speciali per
le Funivie, nonche' disposizioni in materia di partecipazione del
personale tecnico degli U.S.T.I.F. alle verifiche e prove, periodiche
o straordinarie, sugli impianti a fune in servizio pubblico»;
Visto il decreto dirigenziale del 16 novembre 2012, n. 337
concernente «Disposizioni e prescrizioni tecniche per le
infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di
persone»;
Visto il decreto dirigenziale n. 144 del 18 maggio 2016 concernente
le «Prescrizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione
delle funi e dei loro attacchi per gli impianti a fune adibiti al
trasporto pubblico di persone»;
Vista la direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 20 marzo 2000 relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto
di persone;
Visto il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210 e successive
modifiche e integrazioni, di attuazione della direttiva 2000/9/CE in
materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo
sistema sanzionatorio;
Ritenuta la necessita' di adottare in forma organica le
disposizioni e le prescrizioni tecniche, sia nazionali che di
recepimento delle norme armonizzate, per la sicurezza degli impianti
a fune adibiti al trasporto di persone;
Visto il parere della Commissione funicolari aeree e terrestri,
istituita con regio decreto n. 177 del 17 gennaio 1926, nell'adunanza
del 23 giugno 2016 espresso con voto n. 4;
Vista la notifica alla Commissione europea n. 2016/0343/I dell'11
luglio 2016, effettuata dal Ministero dello sviluppo economico ai
sensi della direttiva UE 2015/1535 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 settembre 2015;
Viste le osservazioni della Commissione europea formulate ai sensi
dell'art. 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535 e comunicate
dal Ministero dello sviluppo economico con nota n. 0298703 del 26
settembre 2016;
Vista la nota n. RU7013 del 26 ottobre 2016 del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per i sistemi di
trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale - con la
quale sono state recepite le osservazioni della Commissione europea
formulate ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, della direttiva (UE)
2015/1535;
Vista la nota n. 0163222 del 2 maggio 2017 del Ministero dello
sviluppo economico trasmessa ai fini della regolare conclusione della
procedura;
Decreta:
Art. 1
1. Sono approvate le «Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio
e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico
di persone» riportate nell'allegato tecnico, che del presente decreto
costituisce parte integrante.
2. Le disposizioni riportate nell'allegato tecnico al presente
decreto costituiscono l'articolazione in forma organica delle norme
che regolano l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune per
il trasporto delle persone.
3. Resta ferma la possibilita' di utilizzare soluzioni tecniche
diverse da quelle prospettate dalle stesse disposizioni, a condizione
che venga dimostrata la conformita' ai requisiti essenziali di cui
all'Allegato II della Direttiva 2000/9/CE.
Art. 2 1. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, sono sottoposte a verifica al fine di accertare l'eventuale necessita' di aggiornamento o revisione.
Art. 3
1. Il testo del presente decreto, completo di allegato tecnico, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Sono abrogati, gli articoli 4.1.4, 4.3.1, 4.3.4, 4.3.7, 4.3.8,
4.3.10 e 4.4.1 del decreto ministeriale 8 marzo 1999, gli articoli
4.3.5, 4.3.13 e 4.7 del decreto ministeriale 15 marzo 1982 n. 706,
gli articoli 3.2 e 3.6 del decreto ministeriale 15 febbraio 1969, n.
815, l'art. 32 del decreto ministeriale n. 400/98 e tutte le
ulteriori norme incompatibili con il presente decreto.
3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 maggio 2017
Il direttore generale: Di Giambattista
(Allegato )
Allegato
IMPIANTI AEREI E TERRESTRI
Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli
impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone
Capitolo 1 - Oggetto e scopo delle norme
1.1. Ambito.
Le presenti disposizioni tecniche si applicano alle funivie, alle
funicolari, alle sciovie a fune alta e bassa e alle slittinovie in
trasporto pubblico destinate al trasporto di persone come definite al
punto 1.1 dell'allegato al D.D. 337/2012.
1.2. Scopo.
Scopo delle presenti disposizioni tecniche e' una rielaborazione
organica della precedente normativa relativa al personale,
all'esercizio, alle verifiche e prove funzionali, alle prove
periodiche, alla manutenzione e alle modifiche tecniche che non
costituiscono varianti costruttive.
1.3. Definizioni.
+--------------------------------+----------------------------------+
| | Personale addetto alla conduzione|
| |dell'impianto a fune preposto, nel|
| |luogo a cui e' assegnato, a |
| |sorvegliare l'esercizio, svolgendo|
|Agente (di stazione, di vettura,|le mansioni previste dal |
|di sorveglianza) |Regolamento di esercizio. |
+--------------------------------+----------------------------------+
| | Il Capo servizio ha il compito di|
| |eseguire e far eseguire tutte le |
| |disposizioni contenute nel |
| |Regolamento d'esercizio e quelle |
| |impartite dal Direttore |
| |dell'esercizio per la sicurezza e |
|Capo servizio |la regolarita' dell'esercizio. |
+--------------------------------+----------------------------------+
| | Modalita' di effettuazione |
| |dell'esercizio nella quale il |
| |personale addetto non e' |
| |direttamente presente |
| |sull'impianto, ma lo comanda da |
| |una postazione remota, con il |
|Comando da remoto |supporto della telesorveglianza. |
+--------------------------------+----------------------------------+
| |Commissione nominata |
| |dall'Autorita' di sorveglianza ed |
|Commissione per le verifiche e |incaricata dell'espletamento delle|
|prove funzionali (C.V.P.F) |verifiche e prove funzionali. |
+--------------------------------+----------------------------------+
| |Controlli da effettuarsi durante |
| |l'esercizio per verificare il |
| |regolare funzionamento |
| |dell'impianto, con periodicita' |
| Controlli in esercizio |giornaliera e mensile. |
+--------------------------------+----------------------------------+
| | Controllo eseguito da personale |
| |competente, ma non necessariamente|
| |abilitato ai sensi della apposita |
| Controllo a vista |UNI EN ISO 9712:2012. |
+--------------------------------+----------------------------------+
| |Corsa durante la quale un agente, |
| |opportunamente attrezzato, compie |
| |il percorso da valle a monte, o |
| Corsa di prova |viceversa, ispezionando la linea. |
+--------------------------------+----------------------------------+
| |I compiti del Direttore |
| |dell'Esercizio o il Responsabile |
| |dell'Esercizio sono definiti dal |
|Direttore dell'Esercizio o il |decreto ministeriale 18 febbraio |
|Responsabile dell'Esercizio |2011. |
+--------------------------------+----------------------------------+
| |Comando manuale che inibisce la |
| |possibilita' di intervento di una |
|Dispositivo di esclusione |funzione di sorveglianza. |
+--------------------------------+----------------------------------+
| |Comando manuale che non esclude |
| |completamente una funzione di |
|Dispositivo di parzializzazione |sorveglianza, ma la degrada. |
+--------------------------------+----------------------------------+
| |Ditta che realizza l'impianto a |
| |fune o componenti specifici di |
|Ditta costruttrice |esso. |
+--------------------------------+----------------------------------+
| |Amministrazione pubblica che |
| |rilascia la concessione o |
| |l'autorizzazione di linee di |
| |pubblico trasporto mediante |
|Ente concedente |impianti a fune. |
+--------------------------------+----------------------------------+
| |Controllo non distruttivo eseguito|
| |da personale competente abilitato |
| |ai sensi della apposita UNI EN ISO|
|Esame visivo (VT) |9712:2012. |
+--------------------------------+----------------------------------+
| |Funzionamento dell'impianto senza |
| |presenziamento da parte di agenti,|
| |affidando le funzioni di |
| |regolazione e controllo |
| |dell'impianto a dispositivi |
|Esercizio automatico |automatici. |
+--------------------------------+----------------------------------+
| |Periodo nel quale l'impianto e' |
| |disponibile per effettuare il |
| |servizio. Durante tale periodo |
| |l'impianto oltre che in servizio |
| |pubblico, puo' anche essere: in |
| |fase di controllo, in servizio |
| |privato, in pausa o in |
|Esercizio |manutenzione ordinaria. |
+--------------------------------+----------------------------------+
| |Insieme delle operazioni che |
| |permettono, in caso di blocco |
| |dell'impianto, di riportare i |
| |passeggeri in un luogo sicuro, |
| |anche utilizzando mezzi esterni |
|Evacuazione |all'impianto. |
+--------------------------------+----------------------------------+
| |Processo che conduce, dal |
| |rilevamento di un previsto evento |
| |rischioso, all'emissione di |
| |opportuni provvedimenti, |
| |classificabile, secondo il caso, |
| |come funzione di sicurezza oppure |
|Funzione di sorveglianza |come funzione di protezione. |
+--------------------------------+----------------------------------+
| |Periodo nel quale l'impianto non |
| |e' predisposto ad effettuare |
|Fuori esercizio |l'esercizio. |
+--------------------------------+----------------------------------+
| |Il macchinista provvede alla |
| |manovra ad alla sorveglianza |
| |dell'impianto, attenendosi al |
| |Regolamento di esercizio ed alle |
| |istruzioni fornitegli dal Capo |
| |servizio o dal Responsabile |
|Macchinista |dell'esercizio. |
+--------------------------------+----------------------------------+
| |La manutenzione periodica degli |
| |impianti e' l'insieme delle |
| |attivita' atte a ridurre la |
| |probabilita' di guasto, la |
| |degradazione del funzionamento di |
| |un impianto e a mantenere in |
| |efficienza ed in buono stato di |
| |conservazione l'impianto ed i suoi|
| |componenti. Essa puo' essere |
| |ordinaria, oppure straordinaria |
|Manutenzione periodica ordinaria|correlata alle revisioni |
|o straordinaria |quinquennali e generali. |
+--------------------------------+----------------------------------+
| |La manutenzione straordinaria e' |
| |una manutenzione non programmata |
|Manutenzione straordinaria non |nel M.U.M., o conseguente ad |
|programmata |eventi verificatisi sull'impianto.|
+--------------------------------+----------------------------------+
| |Periodo successivo alla messa a |
| |punto dell'impianto e propedeutico|
| |alle verifiche e prove funzionali,|
| |in cui e' verificata |
|Periodo di prova |l'affidabilita' dell'impianto. |
+--------------------------------+----------------------------------+
| |Documento che descrive la |
| |pianificazione delle risorse umane|
| |e materiali e le attivita' |
| |finalizzate ad attuare |
| |l'evacuazione dei passeggeri su |
|Piano di evacuazione |uno o piu' impianti. |
+--------------------------------+----------------------------------+
| |Piano di Intervento per il |
| |Distacco Artificiale delle |
|P.I.D.A.V. |Valanghe. |
+--------------------------------+----------------------------------+
| |Piano di Intervento per la |
| |Sospensione Temporanea |
| |dell'Esercizio in caso di pericolo|
|P.I.S.T.E. |di valanghe. |
+--------------------------------+----------------------------------+
| |Periodo successivo alle verifiche |
| |e prove funzionali e precedente |
| |l'apertura al servizio pubblico, |
| |nel quale si provano tutti i tipi |
| |di azionamento e le modalita' di |
| |esercizio con il personale da |
| |adibire al servizio pubblico |
| |dell'impianto e con l'eventuale |
| |assistenza delle imprese |
| |fornitrici delle apparecchiature |
| |meccaniche, elettriche ed |
|Pre-esercizio |elettroniche. |
+--------------------------------+----------------------------------+
| |Esercitazione periodica necessaria|
| |per l'addestramento delle squadre |
| |di soccorso e per il controllo dei|
| |mezzi e dei materiali previsti nel|
|Prova di evacuazione |piano di evacuazione. |
+--------------------------------+----------------------------------+
| |Manovra che permette di riportare |
| |i veicoli con i loro passeggeri |
| |nelle stazioni, utilizzando delle |
| |procedure codificate e dei mezzi |
|Recupero |propri dell'impianto. |
+--------------------------------+----------------------------------+
| |Apparecchio in grado di |
| |visualizzare, memorizzare e |
| |restituire informazioni sul |
| |funzionamento di un impianto |
| |funiviario sia in condizioni di |
|Registratore di eventi |normalita' che di anormalita'. |
+--------------------------------+----------------------------------+
| |Il Responsabile del soccorso |
| |provvede ad attuare le |
| |disposizioni contenute nel piano |
|Responsabile del soccorso |di soccorso approvato. |
+--------------------------------+----------------------------------+
| |Servizio effettuato dopo il |
| |tramonto del sole che richieda una|
|Servizio pubblico notturno |idonea illuminazione artificiale. |
+--------------------------------+----------------------------------+
| |Trasporto di persone e cose al di |
| |fuori del servizio pubblico da |
| |svolgersi secondo opportune |
| |disposizioni emanate dal |
| |proprietario o gestore atte a |
| |garantire la sicurezza dei |
|Servizio privato |trasportati. |
+--------------------------------+----------------------------------+
| |Servizio con offerta |
| |indifferenziata, reso alla |
| |collettivita', con un periodo di |
| |apertura al pubblico e con orario |
| |prestabilito comunicato |
| |dall'esercente all'ente concedente|
| |e con l'emissione di un titolo di |
|Servizio pubblico |viaggio, ove previsto. |
+--------------------------------+----------------------------------+
| |Il servizio si dice in condizioni |
| |normali quando l'impianto si trova|
| |correttamente predisposto in tutte|
| |le sue parti e in stato di |
| |consenso alla marcia (con tutti i |
| |dispositivi di sorveglianza e di |
| |protezione efficienti) e quindi in|
|Servizio in condizioni normali |condizioni di sicurezza. |
+--------------------------------+----------------------------------+
| |Particolare modalita' di |
| |evacuazione che utilizza un |
| |azionamento e uno o piu' veicoli |
| |autonomi in grado di raggiungere i|
| |veicoli fermi in linea e di |
| |trasferire i viaggiatori in un |
|Soccorso |luogo sicuro. |
+--------------------------------+----------------------------------+
| |Modalita' di comando dell'impianto|
| |da stazioni diverse dalla motrice,|
| |utilizzata al fine di consentire, |
| |durante le fasi che precedono |
| |l'apertura e seguono la chiusura |
| |giornaliera del servizio pubblico,|
| |il solo trasferimento del |
| |personale da una stazione |
| |all'altra, quando, ad esempio, |
| |durante la pausa notturna |
| |prolungata, la stazione motrice |
|Telecomando |possa restare non presidiata. |
+--------------------------------+----------------------------------+
| |Modalita' di sorveglianza che |
| |rende disponibili le informazioni |
| |sullo stato dell'impianto o di |
| |parti di esso, da un punto di |
| |controllo presenziato, diverso da |
|Telesorveglianza |quello da sorvegliare. |
+--------------------------------+----------------------------------+
| |Procedure aventi lo scopo di |
| |verificare se un dispositivo, un |
| |circuito, un sistema od altro e' |
| |in grado di svolgere la funzione |
|Test funzionali |prefissata. |
+--------------------------------+----------------------------------+
| |Insieme delle attivita' volte a |
| |verificare la possibilita' che |
| |l'impianto possa essere sottoposto|
| |alle verifiche e prove funzionali |
|Verifiche e prove interne |dell'impianto. |
+--------------------------------+----------------------------------+
| |Prove volte ad accertare il |
| |persistere della piena |
| |funzionalita' dell'impianto a |
| |seguito di lavori di manutenzione |
| |straordinaria o modifiche delle |
|Verifica straordinaria |modalita' di esercizio. |
+--------------------------------+----------------------------------+
Capitolo 2 - Personale
2.1. Premessa
Il presente capitolo raggruppa le disposizioni da adottare in
merito al personale per garantire la regolarita' e la sicurezza
dell'esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico.
Per i diversi tipi di impianto, la consistenza del personale
necessario alla loro conduzione e le mansioni ed i compiti ad esso
attribuiti sono definiti nel Regolamento di esercizio.
2.2. Personale addetto all'esercizio
Sono preposti all'esercizio degli impianti di cui al punto 1.1,
l'esercente, il Direttore dell'esercizio o il Responsabile
dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto) ed il personale
dell'impianto i cui requisiti e le modalita' di abilitazione sono
disciplinati dal decreto ministeriale 18 febbraio 2011 e dal decreto
ministeriale 288/2014.
Il personale operativo addetto a svolgere funzioni di sicurezza
nella conduzione degli impianti a fune durante il servizio e'
generalmente costituito da:
il Capo servizio;
il macchinista;
gli agenti di vettura e di stazione (di rinvio o di transito);
gli agenti di sorveglianza (per gli impianti con controllo da
remoto).
Per gli impianti dotati di telesorveglianza delle stazioni, non
e' richiesta la presenza di personale presso l'impianto. Il
Regolamento di esercizio dispone le relative modalita' di esercizio
di tali impianti.
Per gli impianti di categoria D, di cui al decreto ministeriale
18 febbraio 2011, l'eventuale necessita' di macchinisti ed agenti e'
indicata nel Regolamento di esercizio.
2.3. Numero di addetti per tipologia di impianto
Nel Regolamento di esercizio di ciascun impianto e' definita la
consistenza minima del personale presente sull'impianto per garantire
lo svolgimento dell'esercizio in sicurezza; variazioni della
consistenza minima possono essere previste per eventuali occasioni di
servizio ridotto o particolare.
Inoltre, al fine di assicurare la regolarita' dell'esercizio, per
tener conto delle assenze per riposo periodico, congedo o malattia,
oltre al numero di persone di cui sopra deve essere previsto del
personale sostituto.
Per impianti con stazioni adiacenti (ad esempio sciovie
parallele) puo' essere ammessa la sorveglianza di entrambe le
stazioni da parte di un unico agente o macchinista. Particolari
prescrizioni di esercizio dovranno essere inserite nel Regolamento di
esercizio.
2.4. Mansioni e obblighi del personale dell'impianto
Durante l'esercizio, il funzionamento dell'impianto deve essere
seguito dal personale addetto, che verifica e cura che tutti gli
apparati dell'impianto siano efficienti. In particolare durante il
servizio pubblico, il macchinista e gli agenti si comportano in modo
da assicurare la regolarita' del servizio stesso e informano
tempestivamente il Capo servizio o il Responsabile dell'esercizio di
qualsiasi anormalita' riscontrata; questo ultimo informa, se del
caso, il Direttore dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se
previsto), per ottenere le necessarie istruzioni onde adottare
tempestivamente i provvedimenti atti ad eliminare i difetti di
funzionamento.
In caso di incidente, il personale in servizio sull'impianto e'
tenuto a prestare soccorso ed a porre in essere ogni provvedimento
opportuno nell'ambito delle proprie funzioni per limitare le
conseguenze dei danni occorsi e per impedirne altri. Il personale
altresi' si adopera con perizia e diligenza anche in circostanze non
espressamente previste dalle norme di esercizio, ai fini della
sicurezza e della regolarita'.
2.4.1. Obblighi dell'esercente
Per quanto non contenuto all'art. 6 del decreto dirigenziale 18
febbraio 2011, l'esercente e' tenuto a:
a) provvedere alla nomina del Direttore o del Responsabile
dell'esercizio (o dell'Assistente Tecnico se previsto), ovvero alla
sua sostituzione secondo quanto previsto dal decreto dirigenziale 18
febbraio 2011;
b) provvedere alla dotazione del personale necessario a garantire
la sicurezza e la regolarita' dell'esercizio, almeno nella misura
minima stabilita nel Regolamento d'esercizio di ciascun impianto;
c) comunicare all'Autorita' di sorveglianza, prima dell'apertura
dell'impianto, l'organico del personale di ciascun impianto,
comprendente l'elenco dei nominativi, firmato dal Direttore o dal
Responsabile dell'esercizio (o dall'Assistente Tecnico se previsto) e
dal Capo servizio, le qualifiche e gli estremi dell'abilitazione di
ciascun addetto. Ogni variazione di personale intervenuta nel periodo
di esercizio deve essere comunicata alla predetta Autorita' con le
modalita' di cui sopra entro il termine di 10 giorni;
d) rispettare le disposizioni riguardanti il personale contenute
in norme di legge e nel Regolamento di esercizio di ciascun impianto,
nonche' a quelle impartite dall'Autorita' di sorveglianza o dal
Direttore o dal Responsabile dell'esercizio (o dall'Assistente
Tecnico se previsto);
e) provvedere alla disponibilita' dei materiali soggetti ad
usura, di ricambio e di scorta, su indicazione del Capo servizio o
del Direttore o del Responsabile dell'esercizio (o dell'Assistente
Tecnico se previsto), assicurando, se prescritto dalle norme tecniche
di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti a fune, la
disponibilita' di idonei locali sia per la conservazione dei
materiali e delle attrezzature, sia per l'esecuzione delle operazioni
di manutenzione ordinaria;
f) dar corso ai lavori di manutenzione e di revisione richiesti
dall'Autorita' di sorveglianza o dal Direttore o dal Responsabile
dell'esercizio (o dall'Assistente Tecnico se previsto) per la
sicurezza e regolarita' dell'esercizio;
g) ove necessario, stipulare apposite convenzioni con
organizzazioni pubbliche o private in grado di fornire durevolmente
ed a titolo obbligatorio mezzi e personale idoneo ed in numero
sufficiente per un'eventuale evacuazione dei passeggeri e per
l'effettuazione delle esercitazioni periodiche di evacuazione;
h) sospendere l'esercizio qualora all'impianto non dovesse essere
preposto alcun Direttore o Responsabile dell'esercizio (o Assistente
Tecnico se previsto) (ad esempio a seguito di dimissioni e mancata
sostituzione), dandone immediata comunicazione all'Autorita' di
sorveglianza;
i) sottoscrivere una polizza assicurativa per la responsabilita'
civile.
2.4.2. Compiti del Direttore dell'esercizio
Il compiti del Direttore dell'esercizio sono definiti dal decreto
dirigenziale 18 febbraio 2011.
2.4.3. Compiti del Responsabile dell'esercizio
I compiti del Responsabile dell'esercizio sono definiti dal
decreto dirigenziale 18 febbraio 2011.
2.4.4. Compiti dell'Assistente tecnico
I compiti dell'Assistente tecnico sono definiti dal decreto
dirigenziale 18 febbraio 2011.
2.4.5. Compiti del Capo servizio
Il Capo servizio ha il compito di eseguire e far eseguire tutte
le disposizioni contenute nel Regolamento d'esercizio e quelle
impartite dal Direttore dell'esercizio per la sicurezza e la
regolarita' dell'esercizio. Egli interviene inoltre, di propria
iniziativa, in caso di situazioni non previste, integrando le
disposizioni ricevute con opportuni provvedimenti volti a garantire o
a ripristinare la sicurezza e la regolarita' dell'esercizio.
In particolare il Capo servizio:
a) effettua i controlli periodici mensili di sua competenza e
verifica l'effettuazione di quelli di competenza del macchinista e
degli agenti specificati nei punti 2.4.6 e 2.4.7;
b) durante il servizio deve trovarsi sempre in prossimita'
dell'impianto o degli impianti dei quali e' responsabile ed essere
reperibile in ogni momento mediante mezzi di comunicazione e poter
raggiungere l'impianto entro un tempo massimo di 30 minuti;
c) esercita il controllo sull'impianto e sul regolare flusso dei
viaggiatori;
d) vigila sull'attivita' e sul corretto comportamento del
personale, anche nei confronti dei viaggiatori, relazionando al
Direttore dell'esercizio eventuali inadempienze;
e) effettua regolarmente i controlli sullo stato delle funi;
f) provvede alla manutenzione degli impianti, compresi i mezzi di
evacuazione in dotazione, secondo il programma e le istruzioni delle
ditte costruttrici e del Direttore dell'esercizio, compilando o
sottoscrivendo il Registro di controllo e manutenzione;
g) provvede all'effettuazione dei controlli mensili in esercizio,
compilando i relativi verbali e controllando la regolare tenuta del
Registro giornale;
h) provvede affinche' sia assicurata la pronta disponibilita' del
personale e dei mezzi necessari per le operazioni di evacuazione,
compresa la percorribilita' dell'eventuale sentiero di soccorso o
della passerella, ed effettua periodicamente le relative
esercitazioni con le squadre all'uopo previste;
i) coordina o collabora, secondo quanto stabilito al punto 3.14,
alle operazioni di evacuazione;
j) da' immediata comunicazione all'esercente ed al Direttore
dell'esercizio nel caso in cui si verifichino incidenti od eventi che
possono dar luogo a pericolo durante l'esercizio;
k) segnala tempestivamente al Direttore dell'esercizio e
all'esercente eventuali guasti, difetti o anomalie degli impianti,
allo scopo di ricevere le relative istruzioni;
l) provvede affinche' venga osservato l'orario di servizio;
m) risponde della buona conservazione dei materiali soggetti ad
usura, di scorta e di ricambio, compresa la segnaletica di impianto;
n) comunica al Direttore dell'esercizio ed all'esercente l'elenco
dei materiali soggetti ad usura e dei materiali di ricambio necessari
per l'esercizio e la manutenzione;
o) prende tutte le iniziative atte a garantire la sicurezza
dell'esercizio in caso di condizioni atmosferiche avverse o eventi
particolari;
p) nel caso di eventi e condizioni atmosferiche tali da
pregiudicare la sicurezza o di anomalie tecniche che compromettano la
sicurezza del trasporto, sospende il servizio, dandone immediata
comunicazione all'esercente e al Direttore dell'esercizio ed annota
sul Registro giornale l'evento o l'anomalia e la causa eventualmente
accertata. Nel caso in cui l'impianto sia provvisto di P.I.S.T.E. e/o
di P.I.D.A.V., pone in atto quanto in essi previsto, a seguito
dell'indicazione di chiusura ricevuta da parte del responsabile dei
piani stessi;
q) stabilisce i compiti del personale dell'impianto, nei limiti
della relativa abilitazione, controllandone l'efficienza, i turni e
la presenza sul lavoro, anche in relazione all'entita' del traffico;
r) accerta la disponibilita' del personale necessario in
conformita' al Regolamento di esercizio e alle disposizioni del
Direttore dell'esercizio;
s) e' responsabile dei dispositivi di parzializzazione ed
esclusione (ad esempio chiavi, commutatori) e verifica che tutte le
eventuali parzializzazioni ed esclusioni operate, da lui
espressamente autorizzate, siano registrate sul Registro giornale;
t) preclude il trasporto di persone o di cose che a suo giudizio
possano pregiudicare la sicurezza e la regolarita' dell'esercizio;
u) propone, per l'abilitazione a cura del Direttore
dell'esercizio, i macchinisti e gli agenti verificandone il possesso
delle competenze necessarie all'espletamento delle mansioni loro
affidate;
v) cura la manutenzione e la dislocazione della segnaletica
relativa all'esercizio in stazione ed in linea, dell'attrezzatura
antincendio e di pronto soccorso;
w) assiste il Direttore dell'esercizio nell'addestramento ed
aggiornamento del personale e durante le ispezioni periodiche.
2.4.6. Compiti del macchinista
Il macchinista provvede alla manovra ad alla sorveglianza
dell'impianto, attenendosi al Regolamento di esercizio ed alle
istruzioni fornitegli dal Capo servizio o dal Responsabile
dell'esercizio.
In particolare:
a) verifica, eventualmente coadiuvato dagli agenti, il regolare
stato di efficienza dell'intero impianto (apparecchiature di
sicurezza, stazioni non motrici e linea comprese) e quindi manovra
l'impianto;
b) durante il servizio resta nei pressi del posto di manovra,
sempre pronto ad intervenire e a sorvegliare il corretto
funzionamento della stazione motrice;
c) esegue, con l'aiuto degli agenti, i prescritti controlli in
esercizio giornalieri di sua competenza, curandone la regolare
annotazione nel Registro giornale;
d) arresta l'impianto e da' immediatamente notizia al Capo
servizio o al Responsabile dell'esercizio in caso di guasti o
anomalie rilevati durante il suo funzionamento, attendendo le
relative istruzioni o, in caso di urgenza, provvede di sua
iniziativa; in seguito, annota sul Registro giornale quanto accaduto
ed i provvedimenti adottati;
e) collabora con il Capo servizio o con il Responsabile
dell'esercizio a tutte le operazioni di carattere tecnico, secondo
gli ordini da quest'ultimo impartiti, compresi il recupero o
l'evacuazione dei viaggiatori;
f) si accerta che nessun viaggiatore sia presenti sui veicoli al
termine del servizio ed ogniqualvolta venga sospeso il funzionamento
dell'impianto;
g) verifica, ogniqualvolta debba mettere in moto l'impianto, che
detta manovra possa essere attuata senza alcun danno a persone e
cose, attendendo comunque il consenso degli altri agenti di stazione
e/o di vettura;
h) eventualmente coadiuvato dagli agenti, impedisce agli estranei
l'accesso alla zona dei macchinari e alle zone interessate dal
traffico dei viaggiatori o dal movimento dei veicoli, ed interviene
nel caso in cui si avveda di un irregolare comportamento dei
viaggiatori;
i) preclude il trasporto di persone o cose che a suo giudizio
possano pregiudicare la sicurezza dell'esercizio;
j) chiude, al termine del servizio, gli ingressi all'impianto ed
appone gli appositi cartelli per interdire l'accesso alla stazione di
sua competenza da parte di estranei;
k) collabora alle operazioni di evacuazione secondo quanto
previsto dal piano di evacuazione;
l) svolge le ulteriori mansioni specifiche previste dal
Regolamento di esercizio.
2.4.7. Compiti dell'agente
L'agente provvede alla sorveglianza della parte di impianto a lui
assegnata e all'assistenza ai viaggiatori.
In particolare:
a) effettua i controlli periodici di sua competenza;
b) rimane costantemente sul posto di lavoro assegnatogli dal Capo
servizio o dal Responsabile dell'esercizio durante il servizio;
c) collabora con il Capo servizio o con il Responsabile
dell'esercizio e con il macchinista in tutte le operazioni di
carattere tecnico, secondo gli ordini da essi impartiti, compresi il
recupero o l'evacuazione dei viaggiatori;
d) arresta l'impianto in caso di pericolo;
e) cura la manutenzione delle aree di imbarco e di sbarco;
f) sorveglia le operazioni di imbarco e di sbarco ed assiste i
passeggeri, su loro richiesta oppure a propria discrezione, se ne
ricorre la necessita';
g) preclude il trasporto di persone o cose che a suo giudizio
possano pregiudicare la sicurezza dell'esercizio;
h) impedisce agli estranei l'accesso alla zona dei macchinari e
alle zone interessate dal traffico dei viaggiatori o dal movimento
dei veicoli ed interviene nel caso in cui si avveda di un irregolare
comportamento dei viaggiatori;
i) sorveglia il buon funzionamento della stazione a lui
assegnata;
j) chiude, al termine del servizio, gli ingressi all'impianto ed
apporre gli appositi cartelli per interdire l'accesso alla stazione
di sua competenza da parte di estranei;
k) collabora alle operazioni di evacuazione secondo quanto
previsto dal piano di evacuazione;
l) svolge le ulteriori mansioni specifiche previste dal
Regolamento di esercizio.
L'agente alla stazione di sbarco di sciovia, oltre alle lettere
dalla a) alla l):
m) controlla che il comportamento dei dispositivi di traino sia
regolare in relazione alle loro caratteristiche di funzionamento. Nel
caso in cui i dispositivi di traino siano collegati permanentemente
alla fune e muniti di recuperatori, pone attenzione affinche' il
riavvolgimento delle funicelle avvenga rapidamente senza dare luogo
ad impigliamenti. Qualora si tratta di dispositivi ad attacco
temporaneo, deve invece assicurarsi che i dispositivi stessi si
distacchino dalla fune con regolarita' e tempestivita';
n) controlla il corretto funzionamento dei dispositivi di arresto
in caso di mancato sgancio degli sciatori nonche' di quelli previsto
per il mancato recupero della funicella dei traini.
L'agente alla stazione di imbarco di sciovia, oltre alle lettera
dalla a) alla l):
o) cura che gli sciatori in partenza si tengano pronti sul posto
indicato e che l'accesso degli stessi al punto di partenza avvenga
lungo l'itinerario delimitato da apposite transenne, in modo che si
susseguano sulla pista nel numero corrispondente alla capacita' di
ciascun traino;
p) si tiene pronto ad agevolare l'operazione di attacco,
eventualmente accompagnando per il tratto iniziale lo sciatore in
partenza.
L'agente di vettura, oltre alle lettere dalla a) alla l):
q) agevola la salita e la discesa dei viaggiatori, controllando
che gli stessi attendano sulla banchina di imbarco e che l'accesso
alla vettura avvenga in modo regolato e ordinato, in modo che si
susseguano all'ingresso nel numero corrispondente alla capacita'
della vettura e che abbandonino la vettura, liberando la zona di
sbarco e seguendo itinerari prestabiliti;
r) controlla che la vettura abbia un comportamento regolare
nell'entrata/uscita in stazione, osservando in particolare i
rallentamenti nelle zone di dazio;
s) provvede alla sorveglianza delle apparecchiature di vettura;
t) rende inaccessibili la stazione e la vettura al termine
dell'orario di servizio, chiudendo le porte della vettura e del piano
di imbarco;
u) osserva, in caso di avverse condizioni atmosferiche, il
regolare transito della vettura lungo la linea, all'incrocio delle
vetture ed in corrispondenza dei sostegni, le oscillazioni delle funi
e la fase di avvicinamento alla stazione, in modo da poter avvertire
immediatamente il macchinista di ogni anomalia eventualmente
riscontrata.
Capitolo 3 - Modalita' di esercizio
3.1. Premessa
Il presente capitolo raggruppa le modalita' di esercizio in
servizio pubblico, disciplinando i casi particolari.
3.2. Orari nel servizio pubblico
Il servizio pubblico si svolge secondo l'orario comunicato
dall'esercente all'ente concedente.
3.3. Servizio in condizioni normali
Il servizio pubblico dell'impianto in condizioni normali si
effettua utilizzando gli azionamenti principale o di riserva, quando
l'impianto si trova correttamente predisposto in tutte le sue parti e
in stato di consenso alla marcia e le condizioni ambientali
(meteorologiche e di visibilita') non richiedono alcuna precauzione
particolare. Il funzionamento dell'impianto con i dispositivi o i
circuiti di sicurezza esclusi e' di norma vietato, ad eccezione di
quanto contemplato ai punti successivi.
3.4. Servizio in condizioni limitate
Quando non siano soddisfatti i requisiti per il servizio pubblico
in condizioni normali, la prosecuzione del servizio e' consentita
soltanto nel caso in cui sia garantita l'incolumita' dei passeggeri,
del personale e dei terzi e comunque solamente per il tempo
strettamente necessario a riparare i dispositivi degradati o
compromessi o per installare i ricambi.
Le modalita' di esclusione dei dispositivi di sorveglianza e le
misure di compensazione che devono essere adottate, da parte del
personale, nel caso di difetti segnalati o di guasto dei dispositivi
suddetti, sono previste in progetto e nel M.U.M. E' ammessa la
prosecuzione del servizio con esclusione parziale (parzializzazione)
di taluni dispositivi, esclusivamente secondo le modalita' e nei casi
espressamente previsti nel Regolamento di esercizio dell'impianto.
3.5. Servizio in condizioni eccezionali
Limitatamente al tempo necessario per risolvere situazioni di
emergenza, di ordine pubblico, di necessita' di svuotamento dei
comprensori, di trasporto intervallivo o di incendio nei pressi della
linea o situazioni similari e' ammessa la modifica temporanea della
velocita' di penalizzazione, conseguente alle esclusioni o alle
parzializzazioni dei dispositivi di sorveglianza.
A tal fine il Capo servizio o il Responsabile dell'esercizio, in
accordo con il Direttore dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se
previsto), individua le misure di compensazione ritenute opportune.
3.6. Funzionamento con azionamenti di riserva, di recupero e di
soccorso delle funivie e delle funicolari
Salvo quanto non disciplinato dall'art. 18 del decreto
ministeriale 400/98, nel caso di guasto tale da impedire la ripresa
della marcia dell'impianto con l'azionamento principale e se esso non
e' rapidamente riparabile, il servizio prosegue con l'azionamento di
riserva, ove disponibile.
Se il guasto impedisce anche la marcia con l'azionamento di
riserva, oppure se l'impianto non ne e' dotato, il Capo servizio
dispone invece il recupero dei viaggiatori in linea mediante
l'azionamento relativo.
Infine, quando, per guasto non riparabile in tempi brevi o per
altre cause di forza maggiore, si preveda che l'impianto rimarra'
fermo a lungo, il Capo servizio dispone rapidamente l'inizio delle
operazioni di evacuazione dei viaggiatori.
3.7. Sospensione dell'esercizio per manutenzione
Ai periodi di esercizio sono alternati periodi di manutenzione,
ed in particolare nel caso di esercizio continuativo, i lavori di
manutenzione, da effettuarsi secondo le indicazioni specifiche
contenute nel manuale di uso e manutenzione (M.U.M.), devono essere
pianificati, eventualmente prevedendo dei periodi di sospensione
dell'esercizio.
Devono inoltre essere effettuati periodicamente i controlli e le
ispezioni di cui ai paragrafi 6.3 e 6.4, onde accertare il buono
stato di conservazione ed il corretto funzionamento dell'impianto.
3.8. Adempimenti specifici per le sciovie e le seggiovie
3.8.1. Modalita' per le sciovie
Per le sciovie deve provvedersi:
alla buona conservazione della pista di risalita, sia nel suo
profilo rispetto alla configurazione della fune, sia in senso
trasversale alla linea, in modo da garantire comunque il rispetto
della sagoma libera prescritta;
alla scelta della velocita', sugli impianti dotati di azionamento
a velocita' di regime variabile, in relazione al sussistere delle
condizioni di buono stato della neve sia nell'area di partenza, sia
lungo la pista di risalita, sia allo sbarco;
al mantenimento dello spessore prescritto a progetto
dell'innevamento su eventuali ponti lungo la pista di risalita ed
all'efficienza dei cigli a scarpa in corrispondenza dei sostegni;
alla rimozione di eventuali tratti ghiacciati e al riporto di
neve fresca, onde evitare comunque che la pista di risalita sia
ghiacciata.
Qualora i predetti provvedimenti siano insufficienti a tutelare
la sicurezza dei viaggiatori, il servizio deve essere sospeso.
3.8.2. Modalita' per le seggiovie
Il personale deve curare che le piste di accesso e di deflusso e
le relative banchine di imbarco/sbarco siano in ordine e prive di
ostacoli o discontinuita'.
Sulle banchine innevate di imbarco/sbarco deve essere mantenuta
la distanza di progetto tra il pavimento dell'area di imbarco e/o di
sbarco e la superficie di seduta dei veicoli; in particolare,
l'altezza della neve nelle stazioni deve essere mantenuta tale da
consentire il passaggio di una seggiola con la barra di chiusura
abbassata, a meno che idonee misure alternative non lo impediscano.
Nelle seggiovie adibite al trasporto promiscuo, i pedoni e gli
sciatori devono prendere posto su veicoli distinti. Il trasporto di
sciatori, con e senza sci ai piedi, sulla medesima seggiola, deve
essere previsto dal Regolamento di esercizio. A tal fine, la
regolazione del flusso dei pedoni, sia in entrata che in uscita, deve
avvenire con piste distinte da quelle degli sciatori e deve essere
realizzata mediante cancelli di accesso e piste completamente
separate e ben individuabili da ciascuna categoria di viaggiatori. La
salita e la discesa dei pedoni e degli sciatori senza sci dalle
seggiole deve avvenire quando la velocita' del veicolo e'
stabilizzata ad un valore non superiore a quello ammesso per i
pedoni. Tale valore puo' essere ottenuto anche con una riduzione
temporanea della velocita'; in tal caso, l'arrivo del veicolo carico
di pedoni nella stazione opposta deve provocare l'automatica
riduzione di velocita' ovvero un apposito segnale acustico, generato
automaticamente, deve segnalare all'agente di stazione
l'approssimarsi del veicolo carico, affinche' il personale riduca
opportunamente la velocita'.
Gli impianti esistenti devono adeguare le apparecchiature
elettriche a quanto sopra riportato in occasione della prima scadenza
di revisione generale utile.
Nel caso di seggiovie equipaggiate con pedana mobile atta ad
agevolare l'imbarco degli sciatori e quando la pedana stessa e'
inattiva, l'impianto puo' comunque esser mantenuto disponibile al
servizio, previa sistemazione del piano di imbarco con idoneo strato
di neve e, qualora prescritto dalla normativa tecnica specifica, a
seguito di congrua riduzione della velocita'.
L'accesso dei pedoni alla banchina di imbarco e' ammesso soltanto
a pedana ferma.
Nel caso di seggiole carenate ed in condizioni di vento, comunque
non tali da dover adottare le cautele di cui al successivo punto 3.9,
ma che lascino presagire la possibilita' di raffiche improvvise,
devono essere adottate disposizioni di esercizio affinche' ogni
seggiola sia occupata da almeno due passeggeri, si occupino
preferibilmente i sedili centrali e sia indicato ai passeggeri di
viaggiare con cupola chiusa.
Nel caso di seggiovie a collegamento temporaneo che effettuino il
trasporto in discesa di soli pedoni, e' possibile, in situazioni
occasionali, trasportare in discesa anche sciatori con sci ai piedi,
riducendo opportunamente la capacita' della seggiola ed innevando
opportunamente la banchina di sbarco.
Nel caso in cui il cancelletto automatico di accesso all'impianto
non sia efficiente, il servizio puo' proseguire mediante regolazione
degli accessi da parte di un agente ed eventuale riduzione della
velocita'; in tali condizioni non e' comunque ammesso il
funzionamento della pedana mobile di imbarco, se presente.
3.8.3. Trasporto dei bambini sulle seggiovie
Il trasporto sulle seggiovie di bambini non accompagnati e'
consentito solo nel caso che questi abbiano altezza non inferiore a
1,25 m, ad eccezione dei bambini di altezza inferiore a 1,25 m che
dimostrino di aver compiuto gli 8 anni di eta'.
I responsabili e le persone alle quali i responsabili hanno
affidato, anche informalmente, i bambini, devono preliminarmente
valutarne l'attitudine ad utilizzare una seggiovia, organizzarsi di
conseguenza ed informarli sulle regole di utilizzo e sul
comportamento da tenere sulla seggiovia, anche in caso di arresto.
Nel caso di gruppi organizzati, i responsabili e le persone alle
quali i responsabili hanno affidato, anche informalmente, i bambini,
devono scegliere preliminarmente gli accompagnatori tra le persone
presenti all'imbarco, e assicurarsi che accettino il ruolo loro
affidato.
Gli accompagnatori possono essere:
i responsabili (parenti o congiunti);
le persone alle quali i responsabili hanno affidato, anche
informalmente, i bambini (ad esempio: maestri di sci, guide alpine,
amici);
coloro che all'atto dell'imbarco hanno accettato di accompagnare
i bambini.
Gli accompagnatori devono essere in grado di aiutare i bambini
con i quali viaggiano, in particolare per quanto riguarda la
movimentazione della barra di chiusura all'imbarco ed allo sbarco.
In caso di imbarco di bambini gli agenti di stazione devono:
verificare la presenza dell'accompagnatore sulla seggiola;
sorvegliare le operazioni di imbarco sino all'abbassamento della
barra di chiusura e allo sbarco all'innalzamento della stessa.
3.9. Sospensione del servizio per vento e per altre cause
Il Capo servizio o il Responsabile dell'esercizio dispone la
sospensione del servizio ogni qualvolta le condizioni atmosferiche
siano tali da pregiudicare la sicurezza dei viaggiatori o
dell'impianto.
In caso di vento che possa provocare pericolose oscillazioni dei
veicoli e/o delle funi, il servizio deve essere sospeso dopo aver
portato in stazione tutti i viaggiatori che si trovano in linea, con
velocita' opportunamente ridotta e adottando tutte le precauzioni del
caso.
Al raggiungimento della prima soglia di velocita' del vento, che
provoca un allarme sonoro, il Capo servizio o il Responsabile
dell'esercizio deve aumentare la sua attenzione sulle oscillazioni
dei veicoli.
Per le funivie, la seconda soglia di velocita' massima del vento,
oltre la quale il servizio deve essere comunque sospeso, e' indicata
nel progetto e riportata nel Regolamento di esercizio. A tale valore
di velocita' del vento, il Direttore o il Responsabile dell'esercizio
(o l'Assistente Tecnico se previsto) sceglie se l'impianto deve
essere rallentato opportunamente in modo automatico ad un valore
comunque inferiore al 70% della velocita' nominale o arrestato; in
ogni caso la linea deve essere scaricata. In caso di diminuzione
dell'intensita' del vento, al di sotto della soglia, il Capo servizio
o il Responsabile dell'esercizio puo' decidere di riprendere il
normale servizio, riportando l'impianto alla velocita' nominale.
Se invece l'azione del vento e' tale da rendere difficoltosa
anche l'ultimazione della corsa di svuotamento della linea a
velocita' ridotta, l'impianto deve essere arrestato, avvisando i
viaggiatori con i mezzi a disposizione circa le ragioni dell'arresto,
tranquillizzandoli ed eventualmente provvedendo all'evacuazione degli
stessi se si ritenga improbabile la diminuzione dell'intensita' del
vento.
3.10. Presidio delle stazioni e dei veicoli
Fatto salvo quanto previsto al punto 3.22, durante il servizio le
stazioni e, nelle sciovie, i punti di attacco e di distacco degli
sciatori, devono essere permanentemente presidiati dal personale
addetto, e deve inoltre essere efficiente un sistema di comunicazione
interno fra le stazioni stesse ed i veicoli, qualora presidiati. Il
Regolamento di esercizio deve contenere le particolari condizioni
operative per le fasi di predisposizione o di chiusura del servizio
durante le quali, secondo apposite procedure, e' consentito che le
stazioni non siano presidiate, per evitare che i passeggeri si
imbarchino in tali fasi senza la sorveglianza del personale.
Per le funivie bifune con movimento a va e vieni o a va o vieni e
per le funicolari, quando le apparecchiature elettriche dell'impianto
lo consentano, e' ammesso il servizio con comando dalle vetture,
secondo le particolari modalita' indicate nel Regolamento di
esercizio: in tal caso, la stazione motrice deve essere presidiata.
In caso di arresto durante la corsa, il macchinista o il Capo
servizio devono poter intervenire rapidamente per assumere, in caso
di necessita', il comando dell'impianto.
Per le cabine delle funivie con capacita' fino a 35 persone e
delle funicolari esistenti, a prescindere dalla capienza, se sono
rispettate le condizioni di cui al punto 3.22, non e' richiesto
l'agente di vettura. Capacita' superiori possono essere ammesse
subordinatamente a specifiche condizioni costruttive e di esercizio,
derivanti da una specifica analisi di rischio.
Per gli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore delle
presenti disposizioni che gia' sono eserciti senza presidio delle
vetture, e' possibile mantenere tale modalita' di esercizio.
Nuove richieste potranno essere accettate solo se vengono
rispettate le condizioni che seguono:
a) il sistema di controllo di dazio sia realizzato a doppio
canale, sia previsto il rallentamento automatico della velocita' in
ingresso in stazione, sia presente un controllo di punto fisso e sia
presente la protezione di uomo morto su funivie dotate di impianti
elettrici non certificati;
b) gli agenti dell'impianto possano facilmente e rapidamente
raggiungere i veicoli ed entrarvi in qualunque progressiva della
linea si trovino, senza alcun intervento dei passeggeri;
c) esista un impianto sonoro che permetta al macchinista di
comunicare con gli occupanti delle vetture, a qualunque progressiva
esse si trovino, e inoltre, sulle vetture, esista un impianto
citofonico bidirezionale che permetta di parlare con le postazioni di
comando; le comunicazioni tra i veicoli ed almeno una delle stazioni,
sempre presidiate, debbano essere possibili anche in presenza di
accavallamento delle funi di manovra sulle portanti;
d) non vi sia presente in cabina, o sia inibito, il comando
manuale di intervento del freno sulla fune portante o sulle rotaie.
Per le funivie con movimento a va e vieni o a va o vieni, oltre a
quanto indicato alle lettere da a) a d) sono previse le seguenti
ulteriori richieste:
e) se sono presenti sostegni di linea, velocita' massima durante
la corsa pari a 7 m/s per le funivie a portante singola e 8 m/s per
le funivie a doppia portante; velocita' superiori possono essere
ammesse subordinatamente a specifiche condizioni costruttive (ad
esempio intervia, distanze di sicurezza, raggi di curvatura delle
scarpe e libere oscillazioni) e di esercizio, derivanti da una
specifica analisi di rischio;
f) siano installati dispositivi che informino il macchinista
dello stato di vento in linea in corrispondenza dei sostegni;
g) la vettura sia chiusa e costruita in modo che i viaggiatori
non possano uscire senza un intervento dall'esterno;
h) qualora si effettui il servizio notturno, la linea ed i
veicoli devono risultare efficacemente illuminati in maniera da
risultare chiaramente visibili da una almeno delle stazioni.
Per le funicolari oltre a quanto indicato alle lettere da a) a d)
sono previse le seguenti ulteriori richieste:
i) la vettura sia dotata di porte di emergenza, sbloccabili
dall'interno, in modo che i viaggiatori possano uscire senza un
intervento dall'esterno, lo sblocco della porta comporta l'arresto
dell'impianto;
j) sia installato un adeguato sistema di telesorveglianza della
linea, delle aree di imbarco e sbarco ed anche dell'interno dei vani
passeggeri, con video installato nella postazione di comando;
k) i veicoli devono essere dotati di dispositivi che arrestino
automaticamente l'impianto in caso di urto contro un ostacolo in
linea.
3.11. Chiusura degli accessi alle stazioni
Quando l'impianto e' chiuso al pubblico, deve essere
adeguatamente impedita l'accessibilita' alle stazioni, tramite le
entrate e le uscite normalmente utilizzate dal pubblico stesso. A tal
fine dovranno inoltre essere apposti, in punti ben visibili, cartelli
segnaletici unificati.
3.12. Ripresa del servizio giornaliera o dopo eventi
meteorologici
Giornalmente prima di iniziare il servizio e ogniqualvolta il
servizio venga ripreso a seguito di sospensione provocata da avverse
condizioni atmosferiche, sono effettuati i controlli di cui al punto
6.4.1 e quant'altro il Capo servizio o del Responsabile
dell'esercizio ritenga necessario adottare onde accertare il
mantenimento delle condizioni di sicurezza.
3.13. Prevenzione contro i rischi derivanti da eventi
meteorologici
Per la prevenzione contro i rischi derivanti da eventi
meteorologici tali da pregiudicare la sicurezza dell'esercizio,
l'esercente e' tenuto ad adottare sistemi di collegamento diretto
giornaliero con gli appositi servizi di informazione meteorologica e
nivometrica nazionali e locali, affinche' il Capo servizio o del
Responsabile dell'esercizio possa adottare, se del caso, i necessari
provvedimenti per la chiusura preventiva dell'impianto.
3.14. Evacuazione
3.14.1. Responsabili, convenzioni e mezzi
L'evacuazione dei viaggiatori rimasti in linea consiste nelle
operazioni pianificate che permettono loro, in caso di blocco
dell'impianto, di raggiungere un luogo sicuro.
Il Regolamento di esercizio, o l'allegato che ne costituisce
parte integrante, riporta il piano dettagliato per l'effettuazione
delle operazioni di evacuazione.
Il Responsabile dell'attuazione di tale piano e' di norma il Capo
servizio. Il Direttore dell'esercizio puo' individuare nel piano di
evacuazione altre figure responsabili esperte per lo svolgimento o il
coordinamento delle operazioni di evacuazione. Detti responsabili
debbono avere gli stessi requisiti fisici previsti per il Capo
Servizio e debbono essere previsti i loro sostituti.
Il Responsabile dell'attuazione del piano deve accertarsi,
durante il servizio, della disponibilita' del personale previsto dal
piano stesso. A tale scopo, possono essere preventivamente stipulate
convenzioni tra l'esercente e le organizzazioni pubbliche e private
specializzate che si impegnino a fornire del personale per le
operazioni di evacuazione della linea. Se previsto in convenzione,
detto personale esterno puo' adottare mezzi e metodi propri per
raggiungere i veicoli, mentre per effettuare la discesa dei
viaggiatori dai veicoli direttamente a terra, occorre utilizzare
dispositivi e metodi di calata conformi alla normativa, ovvero
approvati nel piano di evacuazione e, specificatamente per gli
impianti realizzati dopo l'applicazione della direttiva 2000/9/CE,
inseriti nella certificazione del sottosistema 6.
I mezzi e le attrezzature di proprieta' del concessionario
necessari per l'effettuazione dell'evacuazione della linea devono
rimanere custoditi, a cura del Capo servizio, presso l'impianto o in
altro luogo di raccolta, ad una distanza tale da non rallentare le
operazioni di evacuazione. In caso di piu' impianti afferenti ad un
unico luogo di raccolta dell'attrezzatura e che possono utilizzare i
medesimi dispositivi di evacuazione, la consistenza numerica delle
attrezzature puo' essere commisurata all'esigenza massima
dell'impianto a tal fine piu' gravoso.
Il Capo servizio e' altresi' responsabile della manutenzione di
tali mezzi e attrezzature, in modo che ne sia garantita in ogni
momento la disponibilita' ed efficienza.
Durante l'evacuazione dei passeggeri, occorre verificare e
mantenere l'arresto dell'impianto. L'evacuazione di un passeggero non
deve compromettere la sicurezza degli altri occupanti il veicolo in
attesa di evacuazione.
Nei quindici minuti successivi all'arresto dell'impianto, il Capo
servizio:
deve cominciare il recupero dei veicoli, oppure
deve richiedere al Responsabile dell'attuazione del piano che
avvii l'evacuazione dei passeggeri.
Se il Capo servizio ha la certezza di poter effettuare il
recupero dei veicoli rispettando i tempi stabiliti al punto 7.1.4 del
decreto direttoriale del 16 novembre 2012 n. 337 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 285 del 6 dicembre 2012,
puo' interrompere in qualunque momento l'evacuazione avvisando il
Responsabile dell'attuazione del piano.
3.14.2. Informazione
L'informazione dei passeggeri consiste:
nello stabilire con essi, nel tempo piu' breve possibile, una
comunicazione per rassicurarli;
nel renderli edotti sullo svolgimento delle operazioni
intraprese;
nell'indicare loro la condotta da tenere.
L'informazione va ripetuta con la frequenza necessaria e puo'
essere data ad esempio:
da terra, dal personale preposto a tal fine e munito, se
necessario, di megafono;
da altoparlanti ubicati sulle strutture di linea;
da sistemi sonori ubicati sui veicoli;
dagli agenti di vettura nei veicoli presidiati.
L'informazione e' fornita in modo chiaro e semplice, e deve
essere udibile indipendentemente dalla posizione dei veicoli sulla
linea ed anche in condizioni meteorologiche piu' sfavorevoli.
3.14.3. Modalita' di attuazione del piano di evacuazione
L'eventuale partecipazione attiva ai metodi di evacuazione da
parte dei passeggeri e' ammessa se non risultano compromessi ne' la
sicurezza ne' il regolare svolgimento del piano di evacuazione. Se
sull'impianto e' previsto il trasporto di persone disabili, nel piano
devono essere previste idonee modalita' per la loro evacuazione.
Per garantire lo svolgimento delle operazioni di evacuazione
anche in condizioni di scarsa visibilita' si deve disporre
rapidamente di idonei mezzi di illuminazione.
3.14.4. Formazione
L'adeguatezza del piano di evacuazione deve essere favorevolmente
verificata in loco prima dell'apertura dell'impianto al servizio
pubblico.
L'esercente, in qualita' di datore di lavoro, deve curare la
formazione, l'istruzione e l'esercitazione dei partecipanti alle
operazioni di evacuazione da esso dipendenti.
Le organizzazioni pubbliche e private specializzate convenzionate
di cui al punto 3.14.1 devono periodicamente curare la formazione dei
propri soccorritori.
3.15. Servizio pubblico notturno
Per servizio notturno si intende quello effettuato dopo mezz'ora
dal tramonto del sole che richieda un'illuminazione artificiale.
L'autorizzazione al trasporto pubblico nelle ore notturne e'
rilasciata solo dopo che sia stata dimostrata la sufficienza
dell'impianto di illuminazione delle stazioni e della linea,
soprattutto nei riguardi della facilita' di esecuzione delle
eventuali operazioni di recupero o di evacuazione dei viaggiatori in
tali condizioni.
Per gli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del
presente decreto che gia' svolgono servizio notturno e' possibile
mantenere tale modalita' di esercizio.
Nuove richieste potranno essere accettate solo se e' rispettato
quanto contenuto nel punto 16.2.9 del decreto direttoriale del 16
novembre 2012, n. 337 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 285 del 6 dicembre 2012.
3.16. Sorveglianza durante l'esercizio
Qualora l'Autorita' di sorveglianza accerti, durante l'esercizio,
riduzioni delle condizioni di sicurezza rispetto a quanto riscontrato
all'atto della prima apertura dell'impianto, l'esercente e' tenuto a
ripristinare le suddette condizioni, fatte salve le sanzioni
previste. Qualora dette riduzioni siano tali da costituire
pregiudizio per l'incolumita' del pubblico, l'autorizzazione
all'esercizio o il nulla osta tecnico all'esercizio dell'impianto
sono sospesi ai sensi dell'art. 100, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 753/80.
3.17. Esclusioni dal trasporto
Sono esclusi dal trasporto i viaggiatori che si trovino in stato
di alterazione delle condizioni psichiche, quelli che trasportano
oggetti che impediscano un'agevole salita sui veicoli, nonche' quelli
che, per il loro stato o il loro comportamento, possano pregiudicare
la sicurezza propria e degli altri viaggiatori, disturbare gli altri
viaggiatori o turbare l'ordine pubblico.
3.18. Anomalie durante il servizio
La constatazione da parte del personale operativo di una
situazione anomala o di un incidente deve portare ad intervenire
immediatamente ed eventualmente ad arrestare l'impianto.
Qualsiasi arresto imprevisto dell'impianto, automatico o manuale,
deve essere seguito da un'analisi della situazione da parte del
macchinista, il cui risultato puo' indurre il macchinista stesso ad
informare o meno il Capo servizio.
Quando l'arresto rischia di prolungarsi, conformemente a quanto
previsto nel Regolamento di esercizio, il personale operativo deve
informare tempestivamente i passeggeri.
3.19. Incidenti
In caso di incidente, sono prioritari i soccorsi agli infortunati
che abbiano subito lesioni. Qualora necessario, devono essere
allertate le persone e le organizzazioni previste.
Negli impianti ubicati in localita' ove non esista
un'organizzazione permanente per il pronto soccorso di viaggiatori
infortunati, deve essere predisposta a cura dell'esercente almeno
l'attrezzatura di primo soccorso e almeno in una stazione.
A seguito di incidenti, ancorche' senza danni alle persone, ove,
a giudizio dell'Autorita' di sorveglianza, sorgano dubbi sul
permanere delle necessarie condizioni di sicurezza, la stessa puo'
disporre l'effettuazione di revisioni straordinarie all'impianto
interessato, ovvero a sue singole parti, stabilendone ove occorra le
modalita'.
3.20. Trasporto delle persone disabili
3.20.1. Trasporto delle persone disabili su impianti che svolgono
trasporto pubblico locale.
Al riguardo l'impianto che effettua il trasporto pubblico locale
deve essere conforme alla normativa relativa all'abbattimento delle
barriere architettoniche vigente.
3.20.2. Trasporto delle persone disabili su impianti a fune che
non effettuano trasporto pubblico locale
Qualora sugli impianti a vocazione sportiva sia previsto il
trasporto di persone disabili, occorre provvedere alle seguenti
operazioni e sistemazioni.
Il trasporto dei viaggiatori disabili, compresi i loro ausili,
richiede una preliminare pianificazione da parte dell'esercente,
anche riguardo alle operazioni di evacuazione. L'esercente deve
quindi predisporre istruzioni e formare il personale sull'utilizzo
degli impianti da parte di viaggiatori disabili e fornire
informazioni alla clientela.
3.20.2.1. Gruppi funzionali di persone disabili
Sono individuati gruppi funzionali di persone disabili ai fini
dell'utilizzo degli impianti funiviari, cosi' come individuati dalla
circolare ministeriale n. 54940-08.10.04 del 28 maggio 2009:
a) Sitting: persone non in grado di utilizzare gli impianti
rimanendo in piedi e che, pertanto, necessitano di ausili per lo
scivolamento sulla neve qualora debbano utilizzare impianti funiviari
con lo scopo di praticare lo sci;
b) Standing: persone che riescono ad accedere agli impianti da
"in piedi", sebbene affetti da menomazioni;
c) Blind: persone affette da cecita' assoluta e parziale.
3.20.2.2. Sistemazione degli imbarchi e dei veicoli
Prima dell'imbarco, le sciovie e le seggiovie sono rese
accessibili tramite un passaggio di larghezza adeguata per permettere
il transito dei viaggiatori disabili con i loro ausili.
Sugli impianti dotati di tappeto di imbarco o di allineamento, il
passaggio per le persone disabili deve essere sostanzialmente in asse
con l'impianto, al fine di evitare ai viaggiatori di dover manovrare
i loro ausili per l'imbarco, a meno che non avvenga ad impianto
fermo.
Le stazioni degli impianti con veicoli chiusi devono essere
realizzate in modo che le operazioni di accesso e uscita (fuori dalla
stazione sino al veicolo) di persone con i loro ausili non richiedano
l'assistenza di piu' di una persona.
Per consentire l'accesso a persone disabili su carrozzina, le vie
di transito devono soddisfare i seguenti requisiti:
vie di transito con pendenza delle rampe non superiore all'8%;
ingresso al veicolo pressoche' in piano;
pendenza della rampa successiva allo sbarco non superiore all'8%;
cambiamenti di direzione solo su aree in piano;
superficie antiscivolo.
I soli veicoli appositamente adibiti al trasporto di persone
disabili devono avere una larghezza minima di accesso di 80 cm.
I veicoli adibiti al trasporto di persone disabili, nel caso in
cui sia possibile una decelerazione elevata (ad esempio nel caso di
intervento del freno sulla fune portante) devono essere dotati almeno
di un punto di attacco per la carrozzina con adeguata resistenza, a
meno che gli ingombri interni siano tali da garantire comunque la
stabilita' della stessa.
3.20.2.3. Accessibilita' all'impianto da parte delle persone
disabili
Nel Regolamento di esercizio deve essere stabilito il numero
massimo delle persone con disabilita' ammesse contemporaneamente sui
singoli impianti e su ogni veicolo, in funzione delle caratteristiche
degli impianti stessi, del territorio e della natura della
disabilita', al fine di garantire la sicurezza dei trasportati.
Se la persona, a causa della natura della propria disabilita',
necessita di un'assistenza o dell'uso di ausili deve, prima di
acquistare il titolo di trasporto, accordarsi con l'esercente circa
le modalita' di viaggio.
Inoltre la persona disabile deve comunicare al personale addetto
all'impianto le eventuali particolari esigenze per l'imbarco e lo
sbarco (arresto, rallentamento).
Se la persona disabile utilizza ausili specifici, puo' utilizzare
gli impianti di risalita del comprensorio per i quali dimostra che
essa e' compatibile, anche mediante omologazione o certificazione
rilasciata da un ente riconosciuto. In caso contrario, se l'esercente
ritiene che l'ausilio non omologato non possa essere valutato in
altro modo (ad esempio per confronto con altre ausili certificati),
puo' condizionare il trasporto al superamento di un test preliminare
con il consenso dell'utente, il cui esito negativo puo' portare al
rifiuto del trasporto.
3.20.2.3.1. Requisiti di ammissione degli ausili sulle sciovie
Gli ausili utilizzabili su sciovie da viaggiatori disabili
(generalmente appartenenti al gruppo «sitting» o «standing») devono
possedere i seguenti requisiti:
attacco e rilascio di facile utilizzo ed affidabile, anche in
caso di caduta;
possibilita' di evitare l'arretramento dello sciatore e del suo
equipaggiamento in caso di caduta o sgancio accidentale (presenza di
anti-arretramento sui mezzi di ausilio o possibilita' da parte
dell'utente di fermare l'ausilio).
3.20.2.3.2. Requisiti di ammissione degli ausili sulle seggiovie
Gli ausili utilizzabili su seggiovie da viaggiatori disabili
(generalmente appartenenti al gruppo «sitting» o «standing») devono
possedere i seguenti requisiti.
All'imbarco:
l'altezza del sedile dell'ausilio deve essere compatibile con
quella della seduta del veicolo;
la parte inferiore del sedile dell'ausilio, deve essere idonea
(non scivolosa, resistente, non abrasiva, senza asperita'
significative);
l'ausilio deve permettere l'abbassamento della barra di chiusura.
Per l'evacuazione verticale deve essere possibile agganciare con
facilita' l'attrezzatura per le operazioni di calata verticale,
mantenendo la stabilita' dell'utente durante il salvataggio.
3.20.2.4. Modalita' di esercizio
Quando si trasporta una persona disabile il personale operativo
deve:
tener conto delle dimensioni degli ausili ed eventualmente
limitare il numero di viaggiatori a bordo del veicolo ed in linea;
se e' necessario un accompagnatore, trasportarlo sullo stesso
veicolo;
rallentare o arrestare l'impianto a seconda della richiesta della
persona disabile;
informare, a cura del personale all'imbarco, l'agente della
stazione di sbarco del trasporto della persona disabile.
Riguardo le sciovie, al fine di salvaguardare la sicurezza dei
viaggiatori che seguono, in caso di caduta della persona disabile,
deve essere previsto un tratto con traini non occupati tra la persona
disabile e il suo eventuale accompagnatore e i viaggiatori
successivi. Questo intervallo dipende principalmente dalla
conformazione del terreno della linea di risalita.
Per quanto riguarda le linee guida di regole comportamentali che
gli esercenti devono adottare qualora intendano consentire l'utilizzo
degli impianti alle categorie di viaggiatori definite al punto
3.20.2.1, si rinvia alla tabella riepilogativa di cui alla circolare
ministeriale n. 54940-08.10.04 del 28 maggio 2009 e successive
eventuali modifiche e integrazioni che si rendano necessarie in
relazione a variazioni dello stato dell'arte.
3.21. Trasporti speciali
3.21.1. Ammissibilita' al trasporto
E' consentito il trasporto di cose, attrezzature o animali
durante il servizio pubblico a condizione che la sicurezza del
trasporto non ne venga pregiudicata, che il proprietario degli stessi
ne garantisca la custodia durante il viaggio e che tale trasporto non
interferisca con quello degli altri passeggeri.
Obblighi o limitazioni, a cui il trasporto speciale sull'impianto
e' assoggettato, sono riportati sul Regolamento di esercizio.
Il Direttore dell'esercizio o il Responsabile dell'esercizio (o
l'Assistente Tecnico se previsto), secondo la categoria
dell'impianto, deve fornire al personale addetto al servizio tutte le
necessarie istruzioni per escludere dal trasporto in servizio
pubblico i viaggiatori che intendano trasportare merci o animali che
possano costituire una qualsiasi fonte di pericolo. L'impianto deve
essere dotato di appositi avvisi riportanti gli obblighi ed i divieti
per l'utenza interessata che stabiliscano, se del caso, particolari
limitazioni (ad esempio di orario) e/o speciali cautele per il
trasporto di determinate categorie di merci, ove tale trasporto
presenti peculiarita' diverse da quelle normalmente praticate per i
viaggiatori ordinari.
3.21.2. Trasporto di cose
Il trasporto di cose puo' essere consentito, fatte salve le
diverse disposizioni dell'Autorita' di sorveglianza, se lo spazio lo
permette e se la sicurezza delle persone e dell'impianto non e'
compromessa in ragione della stabilita', del peso, dell'ingombro (e'
in generale da considerarsi ingombrante o non trasportabile un
oggetto che abbia un peso eccessivo oppure una forma che condizioni
il corretto accesso al veicolo da parte dei viaggiatori, o che possa
far variare i franchi imposti dalla sagoma limite in linea ed in
stazione, o che impedisca l'uso corretto delle protezioni per i
viaggiatori) e della pericolosita' (ad esempio pericolo di
esplosione, incendio, tossicita').
Specifiche informazioni sono esposte al pubblico.
3.21.3. Trasporto di biciclette, mezzi di scivolamento o similari
Il trasporto di biciclette, fun-bob e altri mezzi similari puo'
essere effettuato all'interno delle cabine di funivie dotate di
veicoli chiusi e di funicolari terrestri, conformemente al punto
3.21.2.
Il trasporto di biciclette, fun-bob e altre attrezzature
appropriate sui veicoli aperti o esternamente a veicoli chiusi e'
ammesso solo in presenza di specifiche autorizzazioni delle Autorita'
di sorveglianza. Si considerano attrezzature appropriate quelle per
le quali e' dimostrata la compatibilita' con il tipo di impianto,
anche mediante certificazione rilasciata da un ente riconosciuto.
Le biciclette, i fun-bob e gli altri mezzi similari trasportati
su funivie dotate di veicoli aperti, o esternamente a veicoli chiusi,
devono essere vincolati in modo stabile al veicolo durante tutto il
percorso.
Il Regolamento di esercizio deve contenere disposizioni che
regolamentino le modalita' di trasporto del mezzo (biciclette,
fun-bob e altri mezzi similari), con particolare riguardo
all'osservanza dei seguenti criteri:
a) deve essere garantito il fissaggio del mezzo conformemente
alle istruzioni specifiche sull'argomento contenute nel M.U.M.; in
ogni caso devono essere adottati criteri o disposizioni per garantire
il fissaggio stabile e sicuro dell'intero mezzo al veicolo;
b) nelle seggiovie e, ove ritenuto necessario, anche nelle altre
tipologie d'impianti, la procedura di carico e scarico del mezzo e'
di norma effettuata dal personale dell'impianto; durante tale
operazione, deve comunque essere garantita la normale assistenza ai
viaggiatori nelle fasi di imbarco e sbarco;
c) gli agenti di valle e/o di monte devono precludere il
trasporto del mezzo nel caso questo possa pregiudicare la sicurezza e
la regolarita' dell'esercizio per i trasportati e per i terzi (ad
esempio superamento della portata del veicolo, superamento del carico
massimo indicato nella targa del dispositivo dedicato, configurazioni
del mezzo non compatibili con il dispositivo dedicato) e assicurarsi
che il mezzo sia privo di elementi e accessori sfilabili o
sganciabili che possano cadere in linea. A tal riguardo nelle
stazioni deve essere installata apposita cartellonistica che informi
i viaggiatori sull'obbligo di eliminare gli elementi e gli accessori
sfilabili o sganciabili dal mezzo, prima che lo stesso venga
caricato;
d) ai fini della regolarita' dell'esercizio, l'impianto deve
essere approntato per permettere anche il trasporto dei mezzi sopra
citati nell'eventuale fase di discesa;
e) il piano di evacuazione deve essere adattato alla modalita' di
trasporto;
f) l'esercente deve estendere l'assicurazione per il trasporto in
oggetto.
3.21.4. Utilizzo di sciovie con pista di risalita in tessuto
artificiale o da parte di sciatori dotati di pattini a cingoli su
piste erbose
In relazione alle particolari condizioni in cui si effettua il
traino degli utenti dotati di pattini a cingoli o su piste di
risalita in tessuto artificiale, gli impianti devono in tal caso
soddisfare le seguenti caratteristiche, fatto salvo il limite di
impiego dei sottosistemi e componenti di sicurezza certificati:
a) lunghezza inclinata della pista di risalita non maggiore di
500 m;
b) velocita' massima non superiore a 2 m/s;
c) equidistanza minima dei dispositivi di traino monoposto non
inferiore a 6 s;
d) pendenza massima della corda congiungente le stazioni non
superiore al 30%;
e) pendenza massima sia della pista di risalita che della fune
non superiore al 40%.
Devono essere comunque rispettate le dimensioni trasversali della
pista fissate al punto 3.3 del decreto direttoriale del 16 novembre
2012 n. 337 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
285 del 6 dicembre 2012.
La manutenzione della pista, sia per quanto attiene alla
continuita' della superficie che per quanto concerne l'efficienza
dell'ancoraggio al suolo della pista di risalita in tessuto
artificiale, deve essere tenuta in efficienza e in sicurezza dal Capo
servizio o dal Responsabile dell'esercizio.
3.21.5. Utilizzo di sciovie con slitte, carrellini o biciclette
Le sciovie che trainano slitte dedicate o carrellini o biciclette
sono impianti nei quali il trasporto dei viaggiatori si svolge
mediante speciali veicoli, di norma messi a disposizione
dall'esercente, circolanti su apposita pista di risalita e collegati
alla fune traente, durante la salita, mediante dispositivi di traino
analoghi a quelli delle sciovie.
Se l'utente utilizza propria slitta, carrellino o bicicletta,
puo' utilizzare l'impianto se dimostra che essi sono compatibili,
mediante omologazione o certificazione rilasciata da un ente
riconosciuto. In caso contrario, se l'esercente ritiene che
l'attrezzo non omologato non possa essere valutato in altro modo (ad
esempio per confronto con altri certificati), puo' condizionare il
trasporto al superamento di un test preliminare, con il consenso
dell'utente, il cui esito negativo puo' portare al rifiuto del
trasporto.
L'impianto deve soddisfare i seguenti requisiti fatto salvo il
limite di impiego dei sottosistemi e componenti di sicurezza
certificati:
a) la velocita' di esercizio non superiore a 2 m/s per le slitte
e 1,5 m/s per i carrellini con ruote;
b) l'intervallo di tempo tra due veicoli consecutivi non deve
essere inferiore a 8 secondi per le slitte e 15 secondi per i
carrellini con ruote;
c) la pendenza della pista di risalita non deve superare il 35%;
d) la pista di sgancio deve essere in discesa, con pendenza
longitudinale nel senso del moto non inferiore al 10% e pendenza
trasversale tale da favorire l'allontanamento rapido del veicolo.
Le slitte, i carrellini e le biciclette, che non sono elemento
dell'impianto, devono comunque soddisfare i seguenti requisiti:
a) il dispositivo di attacco del veicolo al traino deve
consentire il distacco comandabile dall'occupante il veicolo per ogni
evenienza; in aggiunta e' ammessa l'adozione del distacco automatico
del medesimo in corrispondenza della pista di sgancio;
b) le caratteristiche dell'attacco al traino devono essere tali
da favorire, dopo ogni eventuale deviazione laterale durante la
risalita, il rientro del veicolo nella pista;
c) omologazione o certificazione delle slitte, dei carrellini e
degli attacchi delle biciclette, rilasciata da un ente riconosciuto,
attestanti la compatibilita' con l'impianto.
Inoltre, quando la pendenza massima della pista di risalita e'
superiore al 10%, le slitte ed i carrellini devono essere dotati di
dispositivo anti-retromarcia.
L'eventuale funzionamento contemporaneo con sciatori e con slitte
o carrellini e' approvato da parte dell'Autorita' di sorveglianza e
regolamentato caso per caso, in funzione della visibilita' della
linea e della pendenza massima.
3.21.6. Trasporto di animali
Sono ammessi al trasporto solamente gli animali domestici.
Su sciovie e slittinovie, il trasporto di animali non e'
generalmente ammesso. Su gli altri tipi di impianti e' consentito il
trasporto di animali solo se la taglia e la tipologia, nonche' i
sistemi di ausilio al trasporto, permettono al viaggiatore di
trasportare l'animale in sicurezza.
I viaggiatori con animali al seguito devono comunque adottare le
precauzioni necessarie e vigilare sulla sicurezza ed sulla
incolumita' propria e dei terzi.
Circa il trasporto di cani, vige l'obbligo di guinzaglio e
museruola. Sugli impianti con veicoli aperti e sulle cabinovie, i
cani di razze considerate pericolose dall'ordinanza 9 settembre 2003
del Ministero della salute «Tutela dell'incolumita' pubblica dal
rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi»
(gruppi primo e secondo della classificazione della federazione
cinologica internazionale) vanno trasportati separatamente dagli
altri viaggiatori, ad eccezione dei possessori.
Nei limiti del rispetto di quanto riportato nel presente punto,
il trasporto di animali puo' essere ulteriormente regolato
dall'esercente.
3.22. Esercizio con parti di impianti non presidiate
Per gli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore delle
presenti disposizioni tecniche che gia' sono eserciti con parti
dell'impianto senza presidio e' possibile mantenere tale modalita' di
esercizio.
Nuove richieste potranno essere accettate solo se e' realizzato
un sistema di telesorveglianza che rispetta le seguenti condizioni:
deve essere possibile sorvegliare tutte le parti dell'impianto
che normalmente sono controllate dal personale addetto al presidio
(ad esempio: passaggio sui sostegni, organi in movimento, zone di
afflusso, fosse, contrappesi, porte di piano, veicoli);
devono essere inoltre previsti, dal punto di sorveglianza, la
segnalazione ed il ripristino delle funzioni rilevanti ai fini della
sicurezza dell'esercizio intervenute nel luogo telesorvegliato;
le parti di impianto telesorvegliate dovranno essere rapidamente
raggiungibili da personale all'uopo reperibile, ai fini
dell'accertamento di eventuali cause di anomalie nel funzionamento e
di conseguenze di possibili inconvenienti;
deve essere possibile, nei luoghi accessibili ai viaggiatori, la
comunicazione audio bidirezionale con il personale, e di tale
possibilita' i viaggiatori devono essere informati.
3.23. Esercizio automatico
L'esercizio automatico dell'impianto e' effettuato senza il
presenziamento del macchinista ed eventualmente degli agenti,
affidando le funzioni di comando, regolazione e controllo
dell'impianto a dispositivi automatici e la vigilanza da remoto a
personale all'uopo preposto.
L'esercizio automatico puo' essere autorizzato solamente sugli
impianti i cui veicoli effettuano fermata in corrispondenza delle
stazioni di imbarco e sbarco; non puo' quindi essere autorizzato su
impianti con veicoli a moto continuo.
Le segnalazione di arresto o di anomalia dell'impianto generate
dai dispositivi automatici devono essere recepite immediatamente dal
personale preposto alla vigilanza in remoto.
In caso di arresto dell'impianto, per le operazioni di recupero o
di evacuazione, il personale deve essere reperibile entro un periodo
di tempo ragionevole e comunque non superiore a 30 minuti.
Nei luoghi accessibili ai viaggiatori deve essere possibile la
comunicazione audio bidirezionale con il personale, ed i viaggiatori
devono essere informati di tale possibilita'.
Le modalita' di esercizio automatico e le disposizioni
particolari per i viaggiatori devono essere riportate nel Regolamento
di esercizio.
In caso di forti variazioni delle condizioni meteorologiche, il
personale e' tenuto a verificare direttamente le condizioni
dell'impianto.
3.24. Trasferimento del personale con telecomando non in servizio
pubblico
Nelle fasi propedeutiche all'apertura e alla chiusura giornaliera
al servizio pubblico la movimentazione degli impianti puo' svolgersi
utilizzando il telecomando da altra stazione non motrice
esclusivamente per effettuare il trasferimento del personale
dell'impianto da una stazione all'altra quando durante la pausa
notturna la stazione motrice possa restare non presidiata.
Per gli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del
presente decreto che gia' svolgono corse in telecomando non in
servizio pubblico e' possibile mantenere tale modalita' di esercizio.
Nuove richieste potranno essere accettate solo se vengono
rispettate le seguenti condizioni.
Il luogo ove e' ubicato il telecomando e' presidiato durante
tutto il suo impiego.
Per l'utilizzo del telecomando devono essere soddisfatte tutte le
condizioni previste per la telesorveglianza ed il comando da remoto.
Tale sistema va comunque proposto con le dovute giustificazioni
ed approvato dall'Autorita' di sorveglianza caso per caso e comunque
in base ad una apposita procedura da riportare nel Regolamento
dell'esercizio.
3.25. Disposizioni per i viaggiatori e segnaletica
3.25.1. Comportamento dei viaggiatori
I viaggiatori devono rispettare le norme contenute nel
Regolamento di esercizio dell'impianto per la parte che li riguarda,
e tutte quelle altre particolari disposizioni che, al fine di evitare
incidenti, sono impartite, in circostanze speciali, dagli agenti
dell'impianto.
Le disposizioni per i viaggiatori, gli orari e le tariffe devono
essere esposte nelle stazioni di imbarco in luogo ben visibile. Le
disposizioni riguardanti gli obblighi ed i divieti devono essere
riportate anche nelle lingue straniere piu' diffuse in loco.
I viaggiatori devono comportarsi in maniera da non arrecare
pericolo o danni ad altre persone.
I trasgressori delle disposizioni, regolarmente portate a
conoscenza del pubblico a mezzo di appositi comunicati affissi sia
nelle stazioni sia in linea, la cui inosservanza puo' arrecare serio
pregiudizio alla incolumita' degli altri viaggiatori, sono segnalati
all'autorita' giudiziaria dal personale dell'impianto, ai sensi degli
articoli 432 e 650 del codice penale.
Per le altre trasgressioni si applica il decreto del Presidente
della Repubblica n. 753/80.
Nelle stazioni ed in linea devono essere esposti al pubblico, in
maniera ben visibile, i cartelli monitori pertinenti di cui al
capitolo 13 del decreto direttoriale del 16 novembre 2012 n. 337
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 285 del 6
dicembre 2012, nonche' eventuali altri avvisi ritenuti utili per
l'esercizio.
3.25.2. Disposizioni per i viaggiatori
Si elencano le principali disposizioni per i viaggiatori, che
possono essere integrate dal Direttore dell'esercizio o dal
Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto).
a) I viaggiatori devono munirsi del prescritto titolo di
viaggio prima di servirsi dell'impianto. Il biglietto deve essere
esibito al personale a richiesta.
Nel prezzo del biglietto e' compreso il diritto al trasporto di
un piccolo bagaglio non ingombrante, e tale da consentire comunque
una corretta posizione del viaggiatore sul veicolo, nonche' la
corretta manovra del dispositivo di chiusura.
E' consentito il trasporto di altro tipo di bagaglio o
attrezzatura sportiva, secondo modalita' stabilite dall'esercente in
accordo con il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o
l'Assistente Tecnico se previsto) in modo che cio' non costituisca
intralcio e pericolo per i viaggiatori.
L'ordine di precedenza per la salita e' dato esclusivamente
dall'ordine di presentazione alla partenza salvo che per il personale
di servizio, gli incaricati della sorveglianza e soccorso e per gli
speciali casi approvati dall'Autorita' di sorveglianza.
b) I viaggiatori sono tenuti a rispettare le istruzioni
indicate dagli appositi cartelli monitori affissi sia nelle stazioni
che in linea. Devono altresi' rispettare le norme emanate dalle
Autorita' di sorveglianza ed osservare tutte le altre particolari
disposizioni che, al fine di evitare incidenti, vengono impartite dal
personale dell'impianto.
c) E' vietata la salita alle persone in evidente stato di
alterazione delle condizioni psichiche ovvero quelle non
sufficientemente protette in relazione alle condizioni climatiche
ambientali, quelle portanti oggetti che impediscono una agevole
salita sui veicoli, nonche' quelle che per il loro stato o il loro
comportamento possano pregiudicare la sicurezza propria e degli altri
viaggiatori, disturbare i viaggiatori e turbare l'ordine pubblico.
d) Per gli impianti seggioviari e' necessario rispettare anche le
seguenti indicazioni:
il trasporto dei bambini non accompagnati e' consentito solo nel
caso che questi abbiano altezza non inferiore a 1,25 m. I bambini di
altezza inferiore a 1,25 m, per poter viaggiare non accompagnati
debbono dimostrare di aver compiuto 8 anni di eta';
presentarsi sulla banchina di imbarco secondo il numero massimo
di posti consentito dal veicolo;
subito dopo l'imbarco, abbassare la barra di chiusura del
veicolo; nel caso in cui per tale manovra il viaggiatore richieda la
collaborazione del personale addetto, il passeggero deve agevolarne
l'operazione;
in linea, mantenere nel veicolo la posizione corretta, vigilando
sull'eventuale proprio bagaglio e sulla posizione degli sci, i quali
vanno tenuti paralleli e appoggiati sul poggia-sci, quando presente;
prima dello sbarco aprire la barra di chiusura del veicolo
solamente in corrispondenza dell'apposito cartello posto in
prossimita' della stazione di arrivo;
all'arrivo discendere lungo la banchina di sbarco predisposta ed
allontanarsi rapidamente lungo il percorso indicato.
e) Il trasporto degli animali e' consentito ai sensi del punto
3.21.6.
f) Alla partenza i viaggiatori devono mettersi nelle posizioni
che sono ad essi indicate dagli agenti.
g) In linea ai viaggiatori e' vietato:
provocare in qualsiasi modo oscillazioni dei veicoli;
viaggiare sui veicoli in posizione scorretta;
aprire ogni dispositivo di chiusura e sicurezza dei veicoli;
scendere o salire dai veicoli in assenza di diverse indicazioni
da parte del personale operativo;
far sporgere o gettare oggetti di qualsiasi tipo dal veicolo;
fumare durante il viaggio.
h) Nelle stazioni ai viaggiatori e' vietato:
in assenza del personale addetto, ad eccezione degli impianti
telesorvegliati o ad esercizio automatico di cui ai punti 3.22 e
3.23, accedere alle banchine di imbarco e, in particolare, salire sul
veicolo;
seguire percorsi non prestabiliti nelle stazioni e manomettere
qualsiasi dispositivo dell'impianto;
fumare.
i) Nel caso di evacuazione dei viaggiatori in linea, essi devono
porre attenzione alle comunicazioni. I viaggiatori dovranno attendere
il personale addetto all'evacuazione conservando la posizione
corretta sui veicoli.
j) Sulle funivie e funicolari, i viaggiatori muniti di
dispositivi di protezione antivalanga del tipo «air bag» devono
disattivare o mettere in sicurezza tale dispositivo prima di accedere
ai veicoli. Uno specifico cartello ben visibile deve essere esposto
alle stazioni di imbarco.
k) Sulle sciovie, i viaggiatori dotati di snowboard devono,
durante il tragitto, mantenere il piede posteriore non attaccato alla
tavola.
l) I viaggiatori che non osservino le disposizioni precedenti
saranno ritenuti responsabili degli eventuali danni arrecati
all'esercente, agli altri viaggiatori ed a terzi.
m) Il viaggiatore che non sia pratico del sistema di trasporto
dell'impianto deve avvertire il personale dell'impianto e richiedere
le istruzioni del caso. Su richiesta degli interessati il personale
provvedera' a rallentare la velocita' dell'impianto o a fermarlo per
favorire la salita o la discesa.
n) Gli eventuali reclami dei viaggiatori riguardanti il servizio
devono essere inviati all'Autorita' di sorveglianza con l'indirizzo
preciso del reclamante, senza del quale saranno considerati anonimi e
non si dara' ad essi alcun seguito, ovvero scritti sul registro per i
reclami conservato nella stazione di partenza e tenuto a disposizione
del pubblico.
o) I trasgressori delle disposizioni regolarmente portate a
conoscenza del pubblico a mezzo di appositi cartelli affissi
dall'esercente sia nelle stazioni che in linea, la cui inosservanza
puo' arrecare serio pregiudizio all'incolumita' dei viaggiatori e
degli agenti o rechi danno agli impianti, saranno deferiti
all'autorita' giudiziaria dagli agenti responsabili dell'esercizio,
qualora il fatto integri una delle ipotesi di reato, previste dagli
articoli 432 e 650 del codice penale; per trasgressioni meno gravi,
gli stessi trasgressori, saranno perseguiti ai sensi dell'art. 18 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80.
3.25.3. Pubblicita' sugli impianti
Nel caso in cui possano essere compromesse la partecipazione
attiva del passeggero durante il viaggio e le operazioni di imbarco,
sbarco, nonche' la sua attenzione circa le disposizioni relative al
comportamento da mantenere ai fini della sicurezza, e' vietato
apporre pubblicita' nelle stazioni, sui sostegni e sui veicoli degli
impianti a fune.
Capitolo 4 - Documenti per l'esercizio
4.1. Documenti di impianto
Per ciascun impianto devono essere disponibili i seguenti
documenti:
a) l'ultimo verbale dell'ispezione annuale o il verbale delle
verifiche e prove funzionali;
b) l'autorizzazione all'esercizio;
c) i manuali di uso e manutenzione forniti dai costruttori;
d) il Regolamento di esercizio;
e) le ulteriori e particolari disposizioni di esercizio (ordini
di servizio del Direttore o del Responsabile dell'esercizio (o
dell'Assistente Tecnico se previsto);
f) il piano di evacuazione, allegato al Regolamento di esercizio;
g) le disposizioni relative a controlli particolari, oltre a
quelli contenuti nel manuale, eventualmente prescritti dall'Autorita'
di sorveglianza o dal Direttore o dal Responsabile dell'esercizio (o
dall'Assistente Tecnico se previsto);
h) le disposizioni per i viaggiatori (contenute nel Regolamento
di esercizio e da esporre al pubblico);
i) l'elenco del personale dell'impianto addetto all'esercizio;
j) i disegni costruttivi, gli schemi elettrici e le relazioni di
calcolo aggiornati;
k) il Registro giornale;
l) il Registro di controllo e manutenzione;
m) l'archivio della ulteriore documentazione relativa alla
manutenzione periodica e ai controlli ed ispezioni periodici;
n) rapporti di ammissibilita' sullo stato delle funi;
o) verbali di impalmatura;
p) verbali di esecuzione attacco di estremita';
q) verbali di riconoscimento e posa in opera di funi non CE;
r) comunicazioni dell'elenco personale;
s) comunicazioni del programma di esercizio (date apertura e
chiusura all'esercizio);
t) comunicazioni di incidenti/anomalie.
I documenti di cui alle lettere a), c), d), e), f), g), h), i),
k), gli schemi elettrici, gli schemi idraulici ed i principali
disegni di cui alla lettera j), devono anche essere presenti
sull'impianto.
Ai fini della tutela dei trasportati i documenti di cui alle
lettere a), d), e), f), g), r), gli aggiornamenti dei documenti di
cui alla lettera c), i verbali delle visite annuali, n), o), p), q),
s) e t), la comunicazione dell'avvenuta verifica periodica di messa a
terra elettrica (da effettuarsi ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 462/2001), devono essere depositati anche presso
l'Autorita' di sorveglianza.
4.1.1. Verbale dell'ispezione annuale
Il verbale dell'ispezione annuale deve contenere le registrazioni
relative a quanto richiesto al successivo punto6.3.
Questi documenti devono essere datati e firmati a cura del
Direttore dei lavori o del Direttore o il Responsabile dell'esercizio
(o l'Assistente Tecnico se previsto).
4.1.2. Manuale d'uso e manutenzione
Il M.U.M. e' definito all'art 1.3 dell'allegato al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 203 di data 1°
dicembre 2015 e da' evidenza fra l'altro:
a un programma generale di manutenzione e di ispezione delle
varie parti, sia meccaniche che elettriche, con le istruzioni per la
manutenzione periodica, preventiva e/o correttiva, specificando se le
relative operazioni possono essere effettuate in opera ovvero previo
smontaggio in officina;
per quanto riguarda i sottosistemi ed i componenti di sicurezza
certificati, alle istruzioni di manutenzione e controllo desumibili
dai documenti di utilizzo approvati dall'organismo notificato,
all'elenco degli elementi costruttivi, degli organi meccanici e dei
componenti elettrici e elettronici che partecipano alle funzioni di
sicurezza, con l'indicazione impegnativa per ciascuno di essi, in
base all'esperienza della stessa ditta costruttrice, dei parametri e
dei relativi limiti in base ai quali deve essere effettuata la
sostituzione.
Copia del suddetto manuale, comprendente tutte le prescrizioni
fissate dai costruttori, deve essere depositata presso l'Autorita' di
sorveglianza.
4.1.3. Regolamento di esercizio
Il Regolamento di esercizio e' proposto dal Direttore
dell'esercizio, secondo uno schema predisposto dall'Autorita' di
sorveglianza. Esso e' successivamente controfirmato dall'esercente
dell'impianto e approvato, ai sensi dell'art. 102 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 753/80, dagli enti competenti.
Per le sciovie e le slittinovie, il Regolamento di esercizio e'
predisposto e sottoscritto dal Responsabile dell'esercizio,
eventualmente d'intesa con l'Assistente tecnico, ovvero dal Direttore
dell'esercizio.
Il Regolamento di esercizio contiene tutte le disposizioni
interne che e' necessario osservare onde garantire la sicurezza e
regolarita' dell'esercizio dell'impianto, in relazione alle
caratteristiche e peculiarita' dell'esercizio.
Nel Regolamento di esercizio devono essere inserite tutte le
speciali condizioni, prescrizioni e cautele che, ai fini della
sicurezza e della regolarita' del servizio, l'Autorita' di
sorveglianza e l'ente concedente, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni, ritengano di stabilire in relazione alle
caratteristiche ed alle peculiarita' dell'impianto, nonche' alle
particolari cautele stabilite nelle prescrizioni di tipo C) del
verbale delle verifiche e prove funzionali formulate dalla
Commissione incaricata, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 753/80, nonche' le prescrizioni indicate
dall'analisi di sicurezza dell'impianto che riguardano l'esercizio.
Il Regolamento di esercizio deve inoltre contenere le
disposizioni riguardanti:
a) le mansioni e gli obblighi dell'esercente, del Direttore
dell'esercizio (per le sciovie del Responsabile dell'esercizio e
dell'Assistente tecnico, ove previsto);
b) la consistenza, le qualifiche, le mansioni, gli obblighi ed il
comportamento del personale dell'impianto;
c) le modalita' di effettuazione del servizio pubblico, distinte
tra disposizioni per il servizio in condizioni normali, limitate e in
circostanze eccezionali;
d) i viaggiatori e i relativi titoli di viaggio, i rapporti col
personale, il comportamento da tenersi nell'evenienza di operazioni
di evacuazione, le sanzioni in caso di trasgressioni e le indicazioni
per gli eventuali reclami, con riferimento a quanto stabilito dai
titoli II e VII del decreto del Presidente della Repubblica n.
753/80;
e) il dettaglio delle operazioni da effettuare per l'apertura
giornaliera dell'impianto nelle diverse modalita' di esercizio;
f) i controlli e le ispezioni periodici, distinti in giornalieri,
mensili, annuali o di riapertura stagionale, nonche' le ispezioni
straordinarie e i controlli periodici sulle funi;
g) il piano di evacuazione.
4.1.4. Piano di evacuazione
Il piano di evacuazione comprende essenzialmente i seguenti
punti:
a) definizione degli obiettivi delle operazioni di evacuazione,
precisando le caratteristiche della linea, il numero dei veicoli e
dei passeggeri in linea nelle diverse configurazioni e portate
previste, le distanze massime dal terreno, i punti di ricovero dei
passeggeri;
b) modalita' di evacuazione da adottare nei diversi tratti
dell'impianto, indicati in un profilo longitudinale, copia del quale
deve essere tenuta nel locale di manovra, con il dettaglio dei mezzi
per il raggiungimento dei veicoli in linea da parte dei soccorritori,
nonche' di quelli per la discesa dei viaggiatori dai veicoli
direttamente a terra; nella scelta dei metodi e dei mezzi si deve
tenere conto dell'eventuale presenza di bambini di tutte le eta';
c) istruzioni, anche tramite rappresentazioni grafiche, per
l'utilizzo dei mezzi;
d) indicazione del luogo di coordinamento e dei mezzi di
comunicazione necessari;
e) numero e composizione delle squadre di evacuazione,
specificazione dei tratti di linea assegnati a ciascuna squadra in
conformita' al profilo longitudinale di cui alla lettera b), elenco
dei mezzi di soccorso in dotazione a ciascuna di esse e luogo di
deposito;
f) specificazione dei compiti di ciascuna squadra (trasporto
delle attrezzature a pie' d'opera, modalita' di raggiungimento dei
veicoli da parte dei soccorritori, evacuazione dei viaggiatori al
suolo e loro accompagnamento in un luogo sicuro);
g) numeri telefonici di riferimento per l'attivazione del piano;
h) contenuto delle comunicazioni standard ai viaggiatori tramite
altoparlanti o telefono;
i) schema riassuntivo contenente:
provenienza e composizione di ciascuna squadra di evacuazione;
tratto di linea assegnato e distanza dal suolo;
numero di veicoli e numero massimo dei viaggiatori nel tratto di
linea di propria competenza;
adozione di eventuali lampade portatili ed apparecchi
ricetrasmittenti;
j) modalita' e periodicita' delle esercitazioni, anche su
impianti similari, che il personale preposto all'evacuazione deve
effettuare per acquisire la necessaria esperienza.
A seconda del metodo di evacuazione, il piano contiene le
indicazioni specifiche che vengono dettagliate nei successivi punti.
4.1.4.1. Evacuazione a terra (mediante calata verticale, con
scale, lungo camminamenti)
Qualora i veicoli siano presidiati, l'agente di vettura e'
normalmente incaricato dell'evacuazione dei passeggeri.
Il personale addetto all'evacuazione all'interno dei veicoli deve
poter comunicare con la squadra a terra.
Per le campate in cui l'altezza dei veicoli dal suolo e'
inferiore o uguale a 6 m, il piano puo' prevedere, per l'evacuazione
dei viaggiatori, l'utilizzo di scale metalliche leggere. Oltre alle
scale deve comunque essere sempre disponibile un altro sistema di
evacuazione dei viaggiatori inerti.
4.1.4.2. Evacuazione lungo le funi (mediante veicoli di soccorso)
Il veicolo di soccorso deve essere presidiato. Deve essere
mantenuta una comunicazione diretta tra il veicolo di soccorso ed il
posto di manovra.
Qualora il veicolo di soccorso non sia dotato di dispositivo di
arresto della propria marcia direttamente a bordo, la comunicazione
con il posto di comando deve essere continuativa, e ad una sua
eventuale interruzione deve seguire l'immediato arresto del veicolo.
La ripresa della marcia avviene quindi successivamente al ripristino
della comunicazione con il posto di comando.
Per facilitare le operazioni di accostamento nell'oscurita', deve
essere prevista un'idonea illuminazione della vettura da raggiungere.
4.1.4.3. Altri metodi di evacuazione
Per realizzare l'evacuazione dei passeggeri possono essere
utilizzati mezzi o dispositivi esterni all'impianto alle seguenti
condizioni:
siano idonei per il trasferimento di persone e soddisfino le
norme e le regolamentazioni che li riguardano (per esempio gli
elevatori a piattaforma idraulica);
la loro integrazione nel piano di evacuazione tenga conto della
loro disponibilita'.
Quando l'utilizzo di un mezzo o dispositivo esterno, ad esempio
l'elicottero, e' legato a condizioni meteorologiche favorevoli o ad
altri fattori aleatori, il piano di evacuazione non deve basarsi
principalmente su tale mezzo o dispositivo. L'impiego di elicotteri,
inoltre, deve essere regolato mediante specifici accordi tra le
parti.
4.1.5. Registro giornale
Il Registro giornale e' definito all'art 1.3 dell'allegato al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 203 di
data 1° dicembre 2015.
In particolare, giornalmente, devono essere annotati:
i nominativi del personale, le relative funzioni ed il rispettivo
orario di servizio;
le condizioni atmosferiche (temperatura esterna e intensita' del
vento sulla base della strumentazione disponibile) al momento
dell'apertura al pubblico e le variazioni che influenzino
l'esercizio;
la velocita' di esercizio;
l'orario di apertura e chiusura al pubblico;
l'indicazione del contaore o del contacorse;
il numero dei trasportati, qualora sia richiesto dall'Ente
concedente.
In ogni caso nel Registro giornale sono registrate le anomalie, i
problemi e gli incidenti, precisandone le cause e gli effetti
relativi, e gli interventi adottati di qualsiasi natura.
Il Registro giornale deve essere compilato e firmato negli
appositi spazi dal personale incaricato per l'esecuzione dei vari
controlli, controfirmato giornalmente dal Capo servizio o dal
Responsabile dell'esercizio e, periodicamente, dal Direttore
dell'esercizio nel corso dei suoi sopralluoghi sull'impianto; questi
ultimi devono avere cadenza almeno mensile.
Il Registro giornale deve essere predisposto dal Direttore o dal
Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto)
tenendo conto delle particolarita' dell'impianto e dei controlli ed
ispezioni periodici previsti dalle norme in vigore e dal M.U.M.
dell'impianto.
Il Registro giornale deve essere tenuto a disposizione
dell'Autorita' di sorveglianza e di altri organi aventi titolo per
almeno 5 anni, ed esibito ad ogni loro richiesta.
4.2. Comunicazione di anomalie di esercizio e incidenti
La comunicazione delle anomalie e degli incidenti e' disciplinata
dall'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80.
4.3. Registro di controllo e manutenzione
Deve essere tenuto un registro annuale di controllo e
manutenzione di tutti i componenti dell'impianto.
Il registro e' predisposto dal Direttore o dal Responsabile
dell'esercizio (o dall'Assistente Tecnico se previsto) sulla base del
M.U.M. dell'impianto, ed e' controfirmato dal Capo servizio.
Il registro riporta la denominazione dell'impianto, il nominativo
del Direttore o del Responsabile dell'esercizio (o dell'Assistente
Tecnico se previsto) e del Capo servizio, la data di apertura al
pubblico esercizio, la data di riferimento per le scadenze di
revisione e le ore effettuate dall'impianto all'inizio del periodo di
manutenzione cui il registro stesso si riferisce.
Per ogni componente, ed eventualmente per le singole parti del
componente stesso, il registro deve contenere il tipo, la frequenza e
la metodologia di controllo e manutenzione, il rimando alla sezione
del M.U.M. ove sono compiutamente descritte le operazioni che devono
essere svolte, lo spazio per la registrazione della data
dell'intervento e dell'identificativo del manutentore, un campo
libero per la registrazione di note o anomalie riscontrate durante le
operazioni e le relative azioni intraprese. Ulteriormente, per ogni
componente, deve essere registrata l'eventuale manutenzione
straordinaria effettuata.
Il registro e' conservato a cura del Capo servizio o del
Responsabile dell'esercizio e una copia deve essere disponibile
presso l'esercente. Il registro puo' essere anche su supporto
informatico.
Copia del registro deve essere allegata alla relazione finale
delle revisioni generali e quinquennali di cui al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 203 di data 1°
dicembre 2015.
Capitolo 5 - Procedure per l'espletamento delle verifiche e prove
funzionali per gli impianti di nuova costruzione
5.1. Generalita'
Le presenti procedure per l'espletamento delle verifiche e prove
funzionali, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 753/80, valgono in sede di prima apertura al pubblico
esercizio degli impianti di nuova costruzione.
L'esercente provvede all'esecuzione dei lavori secondo il
progetto approvato. Nel caso in cui in corso d'opera si rendessero
necessarie varianti sostanziali al progetto, si applicano le stesse
procedure tecniche previste dal decreto direttoriale del 16 novembre
2012 n. 337 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
285 del 6 dicembre 2012 per gli impianti di nuova costruzione.
La costruzione e' eseguita sotto la responsabilita' di un
Direttore dei lavori abilitato all'esercizio della professione di
ingegnere e iscritto all'Ordine degli Ingegneri. Il nominativo del
Direttore dei lavori e la data dell'inizio dei lavori sono
comunicati, oltreche' all'ente concedente, all'Autorita' di
sorveglianza, prima dell'inizio dei lavori medesimi.
5.2. Domanda per l'effettuazione delle prove e verifiche
funzionali
Ultimati i lavori, l'esercente presenta istanza in bollo
all'Autorita' di sorveglianza, nonche' all'ente concedente, qualora
l'impianto rientri nelle sue attribuzioni, richiedendo
l'effettuazione della verifiche e prove funzionali ed allegando la
documentazione di cui al successivo punto 5.3.
5.3. Documentazione a cura del direttore dei lavori
Il Direttore dei lavori predispone a propria firma, la
documentazione necessaria da consegnare all'Autorita' di sorveglianza
da parte dell'esercente:
la dichiarazione di cui al successivo punto 5.3.1;
il verbale delle prove interne;
l'eventuale completamento del M.U.M. dell'infrastruttura, dei
componenti e dei sottosistemi di sicurezza;
gli allegati di cui al successivo punto 5.3.3.
Nel caso in cui la direzione lavori sia svolta da piu' soggetti
per parti diverse dell'impianto, ciascuno presenta i documenti sopra
riportati per la parte di propria competenza.
5.3.1. Dichiarazione del Direttore dei lavori
Il Direttore dei lavori rilascia una dichiarazione attestante:
a) che l'impianto e' completamente ultimato e che tutte le
relative opere sono state eseguite a regola d'arte, in conformita' al
progetto ed alle eventuali varianti approvate e sotto l'osservanza
delle norme tecniche in vigore e al decreto legislativo n. 210 del 12
giugno 2003 di recepimento della direttiva 2000/9/CE;
b) che sia il tracciato, sia le progressive e le quote di
appoggio delle funi, sia la natura e le caratteristiche dei terreni
interessati dalle fondazioni, corrispondono ai dati previsti a
progetto;
c) che, sulla base dei documenti e certificati esibiti dai
costruttori e degli eventuali accertamenti espletati direttamente, ha
verificato la corrispondenza dei materiali utilizzati, per qualita' e
per caratteristiche meccaniche, alle previsioni di progetto, e
comunque la conformita' a quanto stabilito dalle norme applicabili in
materia; attesta inoltre, sulla base di certificati in esito ad
idonee prove non distruttive, che tutti gli elementi strutturali e
gli organi meccanici, il cui eventuale cedimento puo' compromettere
la sicurezza delle persone e per i quali non ricorre la
certificazione CE, sono ammissibili in opera;
d) che l'impianto di messa a terra elettrica risulta conforme ai
requisiti di sicurezza previsti dalla norma CEI 64-8 e s.m.i.,
nonche' dalla norma CEI 11-1 e s.m.i. se l'impianto e' interessato da
cabina elettrica di trasformazione, e che l'impianto risulta protetto
contro i fulmini secondo le prescrizioni della norma CEI EN 62305/1-4
e s.m.i.; a tal fine allega specifiche relazioni, eventualmente
redatte da tecnici specialisti in materia, corredate di certificati
relativi ai controlli e alle misure effettuati;
e) che e' stato favorevolmente effettuato un idoneo periodo di
prova.
5.3.2. Lievi modifiche in corso d'opera
Ove nel corso dei lavori si sia reso necessario, d'intesa con il
progettista, apportare lievi modifiche a talune delle soluzioni
costruttive previste nel progetto e nelle eventuali varianti gia'
approvate, il Direttore dei lavori deve darne comunicazione nella
dichiarazione di cui al precedente punto 5.3.1, giustificando con
apposita documentazione le soluzioni adottate.
5.3.3. Allegati alla dichiarazione del Direttore dei lavori
In allegato alla dichiarazione di cui al precedente punto 5.3.1,
il Direttore dei lavori produce la seguente documentazione necessaria
da consegnare, da parte dell'esercente, all'Autorita' di
sorveglianza, la quale l'acquisisce agli atti:
a) certificato relativo al collaudo statico delle opere civili di
infrastruttura (definite all'art. 15.1 del decreto direttoriale del
16 novembre 2012 n. 337 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 285 del 6 dicembre 2012) rilasciato ai sensi della
legge 5 novembre 1971, n. 1086, e della legge 2 febbraio 1974, n. 64,
nonche' ai sensi di specifiche leggi regionali e provinciali, se
emanate;
b) dichiarazioni di conformita', di cui all'ultimo paragrafo
della lettera q) del punto 2.1.2. del decreto direttoriale del 16
novembre 2012 n. 337 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 285 del 6 dicembre 2012, non ancora consegnate, in
particolare quelle del Sottosistema 1 di cui all'Allegato 1 del
decreto legislativo n. 210/2003 relativo alle funi dell'impianto,
comprensive dell'esecuzione di teste fuse ed impalmature;
c) relazione circa l'esito dell'esame magnetoinduttivo effettuato
sulle funi dopo la loro messa in opera, ai sensi delle vigenti norme
tecniche, nonche' i relativi verbali di prova;
d) certificazioni e documentazioni, rilasciate ai sensi del
decreto ministeriale n. 37/2008, concernenti gli impianti elettrici
di cui al capitolo 16 del decreto direttoriale del 16 novembre 2012
n. 337 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 285
del 6 dicembre 2012 e quelli non funiviari ubicati nella funivia,
l'impianto di messa a terra e il coordinamento selettivo delle
protezioni;
e) relativamente all'antincendio, la relazione di corretta
esecuzione dei lavori prevista al punto 8.5.2 del decreto
direttoriale del 16 novembre 2012 n. 337 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 285 del 6 dicembre 2012, nonche',
ove ricorra, la copia della segnalazione certificata di inizio
attivita' (SCIA) inviata al Comando dei VV. FF. ai sensi della
normativa vigente in materia;
f) relativamente all'antinfortunistica, l'attestazione di cui al
punto 17.2.4 del decreto direttoriale del 16 novembre 2012 n. 337
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 285 del 6
dicembre 2012;
g) la risposta alle prescrizioni e riserve elencate nell'atto di
autorizzazione alla costruzione e quelle emerse a seguito dell'esame
del progetto;
h) ogni altra dichiarazione di professionista del quale il
Direttore dei lavori si sia avvalso per le parti specialistiche,
attestante la loro corretta esecuzione e messa a punto, ferma
restando la responsabilita' generale dello stesso Direttore dei
lavori per il coordinamento e la reciproca compatibilita' delle
parti;
i) dichiarazioni dei responsabili delle ditte fornitrici degli
elementi strutturali dell'impianto, degli organi meccanici e di
componenti specialistici, per i quali non ricorre la certificazione
CE, attestanti la corretta esecuzione delle lavorazioni, con
particolare riguardo all'esecuzione delle saldature, dei montaggi
effettuati, sia in fabbrica che sull'impianto, nonche' la corretta
messa a punto ed il corretto funzionamento dei diversi meccanismi e
dispositivi;
j) certificati, ad eccezione di quelli relativi alle opere civili
di infrastruttura gia' oggetto di collaudo statico, riguardanti la
corrispondenza alle specifiche indicate dalle vigenti tabelle UNI,
nonche' alle vigenti norme regolamentari in materia per la
composizione chimica, le caratteristiche meccaniche e il processo di
fabbricazione dei materiali impiegati, nonche' le certificazioni
riguardanti l'esito dei controlli non distruttivi effettuati sugli
elementi strutturali e sugli organi meccanici il cui eventuale
cedimento puo' compromettere la sicurezza delle persone e per i quali
non ricorre la certificazione CE.
5.4. Adempimenti del proposto Direttore dell'esercizio o del
Responsabile dell'esercizio
Prima dell'espletamento degli accertamenti preliminari di cui al
successivo punto 5.5, la persona proposta come Direttore
dell'esercizio o Responsabile dell'esercizio, quest'ultima
congiuntamente con il professionista designato come Assistente
Tecnico, quando ricorre il caso, presenta, al fine dell'approvazione,
all'Autorita' di sorveglianza e ai competenti organi regionali o ai
loro delegati, per gli impianti rientranti nelle loro attribuzioni,
una bozza del Regolamento di esercizio dell'impianto, il quale deve
anche comprendere il piano di evacuazione corredato, se ricorre il
caso, delle copie degli atti relativi agli eventuali accordi per
l'organizzazione dell'evacuazione stipulati con organizzazioni
pubbliche o private.
5.5. Accertamenti preliminari e nomina della Commissione per le
verifiche e prove funzionali (C.V.P.F.)
L'Autorita' di sorveglianza, ricevuta la domanda di cui al punto
5.2 per l'effettuazione delle verifiche e prove funzionali e
acquisiti agli atti i documenti di cui ai precedenti punti 5.3 e 5.4,
dei quali verifica la completezza, effettua se del caso, per
accertare la disponibilita' dell'impianto alle verifiche e prove
funzionali, una visita preliminare sull'impianto, e procede all'esame
degli eventuali elaborati tecnici presentati a scioglimento di
riserve o richieste di integrazione contenute nel nulla osta tecnico;
in relazione all'esito favorevole di tali accertamenti, la predetta
Autorita' procede quindi alla nomina della Commissione per le
verifiche e prove funzionali (C.V.P.F.) che eseguira' le prove e
verifiche funzionali, con l'eventuale partecipazione dell'ente locale
competente ai fini della regolarita' dell'esercizio.
5.6. Effettuazione delle verifiche e prove funzionali
Alle verifiche e prove funzionali, oltre alla C.V.P.F. di cui al
precedente punto 5.5 e all'eventuale rappresentante della Regione o
dell'Ente locale competente per la regolarita' dell'esercizio,
intervengono, fornendo tutta la necessaria assistenza:
il Direttore dei lavori;
il proposto Direttore dell'esercizio od il Responsabile
dell'esercizio e, se ricorre il caso, il professionista designato
come Assistente tecnico;
il concessionario o un suo rappresentante;
il progettista o un rappresentante tecnico della ditta
costruttrice.
5.6.1. Attrezzature per l'espletamento delle verifiche e prove
funzionali
Il Direttore dei lavori, d'intesa con le imprese che hanno curato
la fornitura e il montaggio dei veicoli e delle apparecchiature
meccaniche, degli equipaggiamenti elettrici ed elettronici, deve
assicurare la disponibilita' presso l'impianto di tutte le
attrezzature e di tutte le strumentazioni necessarie per
l'espletamento delle verifiche e prove funzionali.
5.6.2. Attivita' della Commissione per le verifiche e prove
funzionali (C.V.P.F)
La C.V.P.F., presa visione del progetto, dei relativi nulla osta
tecnici, degli eventuali elaborati aggiuntivi e di variante, delle
dichiarazioni rilasciate e dei documenti consegnati di cui ai
precedenti punti 5.3 e 5.4, nonche' dei risultati degli eventuali
accertamenti e controlli speciali espletati presso le imprese
costruttrici, ovvero presso laboratori ufficiali, su particolari
elementi dell'impianto, procede quindi:
a) ad una visita all'impianto per verificarne, in via generale e
con particolare riferimento alle parti piu' significative ai fini
della sicurezza, la corrispondenza alle previsioni di progetto ed
eventualmente, per quanto non esplicitamente previsto a progetto,
alla specifica normativa tecnica in vigore per l'impianto;
b) all'effettuazione di prove di funzionamento a vuoto e a
carico, intese ad accertare il buon comportamento dell'impianto nel
suo complesso ed il corretto funzionamento dei dispositivi
interessanti la sicurezza nelle piu' significative modalita' di
esercizio;
c) ai particolari adempimenti per lo scioglimento di riserve
formulate in sede di esame del progetto o degli elaborati aggiuntivi
o di variante;
d) alle ulteriori verifiche e prove che, a giudizio della
C.V.P.F. stessa, dovessero risultare necessarie in relazione a
speciali situazioni riscontrate nell'impianto o nel suo
funzionamento;
e) all'effettuazione di manovre di evacuazione simulate da parte
del personale preposto, con l'impiego delle attrezzature all'uopo
predisposte.
Le prove connesse con gli adempimenti di cui sopra, vengono
proposte dalla C.V.P.F. al Direttore dei lavori, ove previsto, o al
Direttore o al Responsabile dell'esercizio (o all'Assistente Tecnico
se previsto) ed eseguite, comprese le eventuali manovre di
evacuazione, sotto la responsabilita' di quest'ultimo, sentito il
progettista o un rappresentante tecnico della ditta costruttrice.
I risultati delle suddette verifiche e prove sono riportati in un
apposito documento che costituisce l'allegato «A» al verbale delle
verifiche e prove funzionali.
5.6.3. Verbale delle verifiche e prove funzionali
Espletati tutti gli adempimenti di cui sopra, la C.V.P.F.
incaricata delle verifiche e delle prove funzionali redige il verbale
con il quale:
a) prende atto della documentazione che le e' stata sottoposta,
esprimendo se del caso le proprie osservazioni al riguardo;
b) da' riscontro alle eventuali riserve contenute negli atti di
approvazione del progetto, il cui scioglimento sia stato subordinato
a particolari adempimenti da effettuare nel corso delle verifiche e
prove funzionali, esprimendo il proprio giudizio in ordine allo
scioglimento di tali riserve;
c) illustra gli eventuali rilievi emersi nel corso degli
accertamenti preliminari o delle verifiche e prove funzionali,
esprimendo se del caso le proprie osservazioni al riguardo.
Sulla base degli adempimenti espletati, la C.V.P.F. formula
infine le proprie conclusioni sulla disponibilita' all'esercizio
dell'impianto, stabilisce la necessita' e l'eventuale durata del
periodo di pre-esercizio e, se del caso, puo' subordinarle alle
condizioni cosi' individuate:
Prescrizioni di tipo A: da attuare prima dell'apertura
dell'impianto al pubblico esercizio, poiche' direttamente
interessanti la sicurezza dell'impianto, dei viaggiatori e non
sostituibili in alcun modo, anche temporaneamente, con speciali
modalita' di esercizio;
Prescrizioni di tipo B: da attuare entro periodi di tempo
determinati dalla C.V.P.F.;
Prescrizioni di tipo C: particolari cautele e modalita' di
esercizio, che potranno essere sia temporanee che permanenti, da
inserire nel Regolamento di esercizio.
5.7. Nulla osta tecnico per l'apertura al pubblico esercizio
Il nulla osta tecnico ai fini della sicurezza per l'apertura al
pubblico esercizio di ogni impianto e' rilasciato, ai sensi dell'art.
4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80,
dall'Autorita' di sorveglianza alla Regione o all'ente concedente,
senza specifica richiesta di questi ultimi, e per conoscenza
all'esercente ed e' subordinato:
alle risultanze favorevoli del verbale delle verifiche e prove
funzionali;
all'ottemperanza alle eventuali prescrizioni di tipo A) con
verbale di constatazione da parte dell'Autorita' di sorveglianza con
la partecipazione del proposto Direttore di esercizio o del
Responsabile dell'esercizio o del Direttore dei lavori;
al corretto funzionamento dell'impianto durante l'eventuale
periodo di pre-esercizio da parte del proposto Direttore di esercizio
o del Responsabile dell'esercizio;
alla nomina del Direttore dell'esercizio o del Responsabile
dell'esercizio e del Capo servizio e, se ricorre il caso, del
professionista designato come Assistente tecnico;
all'abilitazione dei singoli agenti con le loro mansioni
interessanti la sicurezza dell'esercizio, da parte del Direttore
dell'esercizio o del Responsabile dell'esercizio o, se ricorre il
caso, del professionista designato come Assistente tecnico;
all'approvazione o nulla osta del Regolamento di esercizio e
dell'allegato piano di evacuazione;
al deposito del modello di Registro giornale.
5.8. Registro italiano degli impianti a fune
Successivamente all'apertura dell'impianto, per provvedere alla
sua iscrizione nel registro italiano degli impianti a fune (RIF), le
Autorita' di sorveglianza e gli Uffici periferici del Ministero
(USTIF) inviano alla sede centrale del Ministero la scheda tecnica
dell'impianto.
Capitolo 6 - Manutenzione, ispezioni e controlli in esercizio
6.1. Generalita'
Per verificare il permanere delle condizioni di sicurezza per
l'esercizio degli impianti, ai sensi dell'art. 100 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 753/80, si effettuano le manutenzioni,
i controlli funzionali e le ispezioni, che si distinguono in ordinari
e in straordinari. Sono ordinari quelli previsti con periodicita'
fissa (manutenzione periodica, controlli giornalieri e mensili,
ispezioni annuali); sono straordinari quelli eseguiti dopo lavori di
manutenzione straordinaria, varianti costruttive, eventi eccezionali
o modifiche delle modalita' di esercizio.
6.2. Manutenzione degli impianti
6.2.1. Manuale d'uso e manutenzione
Il costruttore delle apparecchiature meccaniche e degli
equipaggiamenti elettrici ed elettronici deve fornire il M.U.M.
all'esercente e all'Autorita' di sorveglianza, assieme al progetto.
Il M.U.M. contiene una tabella di sintesi delle operazioni di
manutenzione previste nonche' le attivita' e le periodicita' che il
costruttore prevede per le ispezioni annuali ed i controlli in
esercizio.
Il M.U.M. contiene inoltre un piano dei controlli, di cui e'
parte integrante, da eseguire nelle revisioni quinquennali e
generali.
Il M.U.M. riporta, tra l'altro, le liste di controllo, che devono
contenere i valori nominali e le tolleranze ammesse, nonche' gli
intervalli di sostituzione dei componenti.
Per le operazioni di manutenzione, ivi comprese le attivita'
speciali (quali ad esempio spostamento delle funi, rifacimento teste
fuse, spostamento dei morsetti), i controlli a vista e quelli non
distruttivi devono essere indicate le specifiche esecutive ed i
criteri di accettazione dei difetti eventualmente riscontrati.
6.2.2. Impianti realizzati prima dell'applicazione del decreto
legislativo n. 210/2003
Per gli impianti, o parti di essi, installati prima dell'entrata
in vigore del decreto legislativo n. 210/2003 vale, per quanto
riguarda la manutenzione, l'ispezione e il controllo in esercizio,
quanto contenuto nel relativo manuale d'uso e manutenzione,
aggiornato secondo quanto contenuto nelle presenti disposizioni
tecniche.
6.2.3. Modifiche al M.U.M.
Il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente
Tecnico se previsto), con l'assistenza di un esperto qualificato di
3° livello secondo la UNI EN ISO 9712:2012 e d'intesa con la ditta
costruttrice o sentita una ditta specializzata qualora la predetta
ditta costruttrice non sia piu' esistente, puo' modificare le
istruzioni fornite dal costruttore con gli interventi che ritiene
opportuni, ad esempio sulla base dell'analisi dei risultati delle
precedenti revisioni, della statistica di difettosita' e criticita'
riscontrata su componenti di impianti analoghi, dell'eta'
dell'impianto, delle ore di esercizio e delle sollecitazioni subite
dai vari componenti.
Le modifiche alle istruzioni di manutenzione, ispezione e
controllo in esercizio dei componenti o sottosistemi certificati
devono essere approvate dall'organismo notificato che ne ha curato la
certificazione. Prima del suo utilizzo, una copia del M.U.M. cosi'
aggiornata e' consegnata all'esercente e all'Autorita' di
sorveglianza.
Gli aggiornamenti del M.U.M., la cui omessa comunicazione
potrebbe avere un'influenza diretta sulla sicurezza e
sull'affidabilita' dell'impianto, sono comunicati a tutti gli
esercenti interessati dagli aggiornamenti e alle Autorita' di
sorveglianza da parte del costruttore.
6.2.4. Attrezzature per la manutenzione
Per la manutenzione periodica devono essere disponibili presso
l'impianto gli attrezzi, le apparecchiature, i dispositivi di prova e
di misura nonche' le zavorre necessarie per le prove a carico.
6.2.5. Ricambi
Le parti di ricambio necessarie devono essere disponibili in
quantita' adeguate, immagazzinate in modo opportuno e prontamente
utilizzabili.
6.2.6. Registrazione della manutenzione
Le attivita' svolte ed i risultati della manutenzione sono
riportati sul Registro di controllo e manutenzione, di cui al punto
4.3. La registrazione di ogni lavoro di manutenzione periodica deve
essere siglata dall'esecutore e sottoscritta da parte del Capo
servizio, che se ne assume la responsabilita'.
6.3. Ispezioni sugli impianti
6.3.1. Modalita' di svolgimento delle ispezioni
Le ispezioni periodiche devono dimostrare che lo stato, il
comportamento dinamico, le caratteristiche tecniche e l'utilizzo
dell'impianto sono conformi al progetto approvato.
L'ispezione e' condotta sotto la diretta responsabilita' del
Direttore o del Responsabile dell'esercizio (o dell'Assistente
Tecnico se previsto) ed in presenza del Capo servizio e di personale
abilitato e comprende la misurazione, la prova e la valutazione delle
condizioni effettive dell'impianto per il suo utilizzo in sicurezza.
Per le opere strutturali si deve garantire tramite una sistematica
sorveglianza che i requisiti di progetto siano sempre soddisfatti nel
corso della propria durata di utilizzo.
In caso di esito negativo delle ispezioni il Direttore o il
Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto)
adottano gli opportuni provvedimenti correttivi.
Le istruzioni per lo svolgimento delle singole prove previste per
l'ispezione sono contenute nel M.U.M.. I risultati delle ispezioni
devono essere verbalizzati dal Direttore o dal Responsabile
dell'esercizio (o dall'Assistente Tecnico se previsto).
6.3.2. Eventi particolari che causano danni all'impianto
Qualora eventi particolari dovessero verificarsi durante la vita
dell'impianto, quali ad esempio incidenti, eventi meteorologici
eccezionali, valanghe, considerevoli smottamenti del terreno, devono
essere effettuate particolari ispezioni immediate delle parti
coinvolte nell'evento. I risultati delle ispezioni devono essere
verbalizzati dal Direttore o dal Responsabile dell'esercizio (o
dall'Assistente Tecnico se previsto) con indicazione dei
provvedimenti che si intendono adottare. Il predetto verbale e'
inviato tempestivamente all'Autorita' di sorveglianza.
6.3.3. Ispezioni sulle opere strutturali dopo la messa in
esercizio
Relativamente alle opere strutturali, da tre a sei mesi dopo la
messa in esercizio, si devono sottoporre a controllo visivo tutte le
parti ed in particolare tutti i componenti di acciaio in relazione
alla formazione di cricche sui cordoni di saldatura e alla
deformazione di aste e profilati, alla verifica del serraggio dei
bulloni, nonche' all'integrita' delle opere civili.
6.3.4. Ispezioni in caso di interruzione dell'esercizio
Se l'esercizio e' interrotto per un periodo da un mese a sei
mesi, prima della ripresa si eseguono i controlli mensili di cui al
M.U.M. e le prove aggiuntive in conformita' ai successivi punti
6.3.5.3 e 6.3.5.4.
Se l'esercizio e' interrotto per piu' di sei mesi, prima della
ripresa si effettua un'ispezione annuale in conformita' ai successivi
punti 6.3.5, 6.3.5.1, 6.3.5.2, 6.3.5.3, 6.3.5.4, 6.3.5.5 e 6.3.5.6.
Dopo l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria non
programmata o di modifica dell'impianto si effettuano le prove
dell'ispezione annuale di cui al successivo punto 6.3.5,
relativamente alla parte manutenuta o modificata e alle parti da essa
influenzate.
6.3.5. Ispezioni annuali
Per accertare lo stato di conservazione e di funzionamento di
tutte le varie parti dell'impianto, il Direttore o il Responsabile
dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto) deve eseguire
almeno una volta nel corso di ogni anno un'ispezione secondo quanto
riportato nel M.U.M. e secondo le seguenti indicazioni.
In occasione di tale ispezione si devono effettuare inoltre:
a) il controllo del funzionamento degli azionamenti e dei sistemi
frenanti, nelle condizioni della linea caricata nel modo piu'
sfavorevole (ad eccezione delle sciovie) e comunque corrispondente
alle piu' gravose modalita' di esercizio; per gli impianti non
automotori, il carico, se ammesso dall'Autorita' di sorveglianza,
puo' essere opportunamente simulato;
b) il controllo delle funzioni e dei dispositivi elettrici ed
elettromeccanici di protezione e di sicurezza, rilevando e
verificando i livelli di intervento e le soglie previste, nonche'
degli impianti di telecomunicazione;
c) il controllo dei freni automatici, nel caso di impianti dotati
di freni di vettura, sia per verificarne la forza frenante, sia per
verificarne l'intervento, a seguito della riduzione della tensione
delle funi di manovra (prova cosiddetta di «finto taglio»);
d) il controllo dello stato delle vie di corsa, delle piste di
risalita, della linea, degli imbarchi e degli sbarchi e delle vie di
allontanamento, in caso di distacco in linea sulle sciovie o di
evacuazione verticale per gli impianti aerei;
e) il controllo dell'interazione tra l'impianto e l'ambiente
esterno;
f) una prova di evacuazione utilizzando l'attrezzatura, i mezzi
ed il personale previsti dal piano di evacuazione; questa prova puo'
anche essere effettuata su un impianto della stessa tipologia che
utilizza mezzi di evacuazione similari. In ogni caso, per ogni
singolo impianto, deve essere verificata l'integrita', la completezza
e la disponibilita' dell'attrezzatura e dei mezzi di soccorso e la
percorribilita' delle vie di raggiungimento dei luoghi sicuri;
g) verifica, mediante esame del Registro di controllo e
manutenzione, dell'esecuzione di tutte le operazioni ivi previste nel
periodo intercorso dalla precedente ispezione.
6.3.5.1. Opere civili di infrastruttura
Nel corso dell'ispezione annuale, tramite controllo a vista si
effettuano le seguenti attivita':
a) controlli a vista indicati al punto 6.3.3;
b) constatazione di danni alle opere strutturali in seguito a
gelo, caduta di pietre, neve, assestamenti o eventi simili;
c) individuazione delle piante a fianco della linea evidentemente
instabili o che pregiudicano il regolare passaggio dei veicoli o
l'evacuazione verticale;
d) ispezione delle strutture portanti in cemento armato e di
calcestruzzo normale o precompresso, allo scopo di individuare la
presenza di fessurazioni e altri danni;
e) ispezione sullo stato di sicurezza delle fondazioni e
dell'ambiente ad esse circostante, incluso lo stato dei tirafondi di
ancoraggio.
6.3.5.2. Dispositivi meccanici
Nel corso dell'ispezione annuale, si effettuano le seguenti
attivita':
a) controllo a vista e prove funzionali dei diversi motori e
componenti della catena cinematica (azionamenti principale, di
riserva, di recupero e di soccorso);
b) controllo a vista e prove funzionali di ogni singolo freno
nelle condizioni di carico nominale, con i diversi sistemi di
intervento e con tutti i tipi di azionamento, registrandone i
risultati; nelle sciovie le prove sono eseguite con l'impianto vuoto;
c) controllo dell'intervento automatico dei freni di vettura, con
impianto fermo, e registrazione del valore della soglia di intervento
a seguito della riduzione della tensione delle funi di manovra
(«finto taglio») e della forza frenante, mediante dinamometro o
registrando la coppia impianto con pinze chiuse singolarmente;
d) controllo a vista delle scarpe delle funi portanti e delle
pulegge; controllo dei rulli, delle rulliere e dei bilancieri;
e) controllo a vista di tutti i dispositivi meccanici di
tensionamento e delle stazioni; in particolare controllo del corretto
cadenzamento, dei tempi e della forza di chiusura dei cancelli
d'imbarco;
f) controllo a vista e prova dei dispositivi per il recupero dei
veicoli, con l'effettuazione di un'esercitazione, verificando
l'addestramento del personale adibito a tali operazioni.
6.3.5.3. Funi
Si effettuano i controlli annuali previsti dal decreto
dirigenziale n. 144 del 18 maggio 2016 concernente le «Prescrizioni
tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione delle funi e dei
loro attacchi per gli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico
di persone».
6.3.5.4. Dispositivi elettrici
Nel corso dell'ispezione annuale, si eseguono i seguenti
controlli:
a) controllo dello stato generale e prove funzionali di tutti i
dispositivi e delle installazioni elettriche, rilevando e verificando
i livelli di intervento e le soglie previste;
b) controllo dello stato generale dei dispositivi di messa e
terra e protezione contro i fulmini, e di protezione contro i
contatti diretti e indiretti.
6.3.5.5. Dispositivi di sorveglianza e segnalazione
Nel corso dell'ispezione annuale, si eseguono i seguenti
controlli:
a) controllo e prove di funzionamento dei circuiti di
sorveglianza e dei dispositivi di segnalazione e di
telecomunicazione;
b) controllo e prove di funzionamento dei dispositivi di
segnalazione dei guasti nelle stazioni, nei veicoli e in linea;
c) controllo delle resistenze elettriche delle funi isolate;
d) controllo e prove di funzionamento degli anemometri.
6.3.5.6. Veicoli e dispositivi di traino
Per i veicoli e i dispositivi di traino, annualmente, si eseguono
i seguenti controlli:
a) controllo a vista di ogni veicolo o di ogni dispositivo di
traino;
b) almeno il 20% delle morse e dei morsetti e' sottoposto a un
controllo a vista allo stato smontato. Queste morse sono selezionate
secondo un procedimento di rotazione in modo da garantire che
l'intervallo tra i controlli consecutivi di ogni morsa non sia
maggiore di 5 anni. In tale occasione, sul predetto campione, e'
eseguito il controllo non distruttivo sulle morse e sui morsetti di
cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n.
203 di data 1° dicembre 2015. Questo tipo di controllo delle morse e
l'annessa prova di funzionamento deve avvenire secondo le istruzioni
del costruttore;
c) ad eccezione delle sciovie, tutte le morse smontate di cui
alla lettera b) devono essere sottoposte ad un controllo di tenuta
minima necessaria allo scorrimento su fune; per gli impianti a
collegamento temporaneo la prova puo' essere eseguita anche tramite
sistemi equivalenti;
d) controllo dell'efficienza delle porte e dei dispositivi di
chiusura e di interblocco;
e) controllo del dispositivo di misurazione del carico e
dell'eventuale conteggio delle persone;
f) controllo dell'intervento dei freni sul veicolo;
g) per gli impianti collegamento temporaneo, verifica del
permanere sia del rendimento che dei parametri significativi delle
morse, mediante l'uso delle apposite attrezzature da banco disposte
in una delle stazioni: in particolare deve essere rilevata la misura
della forza di serraggio tra le ganasce e della forza erogata dalle
molle, quest'ultima sia per la configurazione corrispondente al
diametro nominale della fune, che per il limite inferiore per il
quale, secondo il M.U.M., la morsa puo' ancora essere utilizzata.
6.4. Controlli in esercizio
I controlli in esercizio devono essere effettuati ad impianto
fermo, durante una corsa di prova e durante l'esercizio da parte del
personale abilitato, rispettando integralmente le indicazioni
riportate nel Registro giornale e le istruzioni del M.U.M..
I risultati dei controlli devono essere verbalizzati per iscritto
dal personale dell'impianto, secondo le rispettive attribuzioni, e
registrati sul Registro giornale.
6.4.1. Controlli e corsa di prova giornalieri
Prima dell'apertura al servizio pubblico, si eseguono una corsa
di prova ed i controlli giornalieri previsti dal M.U.M. e quelli di
seguito elencati:
a) controllo dell'argano e verifica del regolare funzionamento
dei freni, compreso la funzionalita' dell'arresto elettrico alla
massima velocita' di esercizio nonche' la funzionalita' dei
dispositivi per la variazione della velocita' di marcia ;
b) controllo della carica delle batterie dei dispositivi di
sorveglianza e dei motori termici;
c) verifica che i valori dei parametri da riportare sul Registro
giornale rientrino nell'intervallo ammissibile;
d) verifica che tutti i dispositivi d'arresto siano
raggiungibili;
e) verifica della regolare accensione dei motori termici di
recupero;
f) verifica del regolare funzionamento del collegamento
telefonico fra le stazioni;
g) verifica della liberta' di corsa del carrello di tensione e
del contrappeso; nel caso di tensionamento idraulico, verifica della
posizione del cilindro di tensione;
h) controllo della tenuta e delle pressioni di esercizio dei
sistemi idraulici o pneumatici;
i) verifica, a campione, del regolare funzionamento degli arresti
di emergenza e degli interruttori di manutenzione nelle stazioni e
sulle vetture, degli strumenti di misura;
j) funzionalita' del circuito di sicurezza di linea;
k) controllo di irregolarita' evidenti o danni ai veicoli e ai
dispositivi di traino, a seguito di controllo visivo;
l) controllo della regolarita' delle aree di imbarco e di sbarco
nelle stazioni, ed in particolare del corretto funzionamento del
cancelletto;
m) controllo dell'integrita' dei veicoli e dei carrelli ed
eliminazione di eventuali accumuli di neve o formazioni di ghiaccio
su di essi;
n) controllo della posizione delle funi su pulegge, rulli e
scarpe nonche' della funzionalita' dei raschiaghiaccio su puleggia;
o) per gli impianti a collegamento temporaneo, in ciascuna
stazione, verifica visiva del regolare funzionamento dei meccanismi
di accelerazione, di rallentamento e di movimentazione dei veicoli e
della corretta predisposizione dei relativi dispositivi di controllo;
la corsa di prova deve essere eseguita in modo che tutte le morse
utilizzate in servizio passino sugli appositi dispositivi di
controllo dell'ammorsamento situati in una delle stazioni;
p) per le funicolari terrestri, controllo dello stato regolare
degli accessi alle vetture e delle entrate ed uscite delle vetture
dalle stazioni e, durante la corsa di prova, controllo dell'assenza
di ostacoli e materiale pericoloso lungo la via di corsa, del
corretto posizionamento della fune nei rulli di linea e, ove
sussiste, del passaggio regolare delle vetture sugli scambi;
q) per le funicolari terrestri, controllo ed ispezione, prima
della partenza, delle vetture, dei carrelli con le ruote, degli
organi del freno sulle rotaie, degli encoder per il rilevamento della
velocita' e degli impianti idraulici, comprensivi delle relative
tubazioni, per la verifica di eventuali perdite di olio;
r) per le pedane mobili di imbarco e di allineamento delle
seggiovie, controllo dello stato del nastro e regolare funzionamento
dei meccanismi, della regolarita' delle fasi di avviamento e di
arresto, nonche' della proporzionalita' tra la velocita' del nastro e
quella della fune.
Durante la corsa di prova l'agente all'uopo addetto, munito di un
apparecchio ricetrasmittente e prendendo posto su un veicolo,
controlla la linea, ed in particolare:
a) le rulliere, assicurandosi del corretto passaggio della fune e
dei veicoli sulle stesse, nonche' del regolare posizionamento dei
rulli, della loro integrita' e della loro liberta' di rotazione sui
cuscinetti e dell'assenza di rumori anomali;
b) l'assenza di ghiaccio o neve o altri ostacoli sulle strutture
di linea;
c) la percorribilita' del sentiero per l'evacuazione dei
viaggiatori;
d) il rispetto delle distanze di sicurezza verticali e laterali
in stazione ed in linea nonche' l'allineamento della fune sulle
rulliere;
e) l'assenza di impedimenti al movimento dell'anemometro;
f) il regolare funzionamento degli altoparlanti in linea;
g) i dispositivi di protezione lungo la risalita (per esempio
imbottiture, reti di protezione, conche di raccolta) e le barriere,
verificando se sono in buono stato;
h) la segnaletica prevista, verificandone la presenza e
valutandone la leggibilita';
i) l'assenza di pietre, valanghe o smottamenti di terra, a
seguito di eventi naturali sopravvenuti, che potrebbero mettere in
pericolo la sicurezza dell'impianto;
j) per le sciovie e le slittinovie, durante la corsa di prova,
controllo dello stato della pista di risalita. Per le sciovie su
ghiacciaio, controllo della configurazione della linea eventualmente
modificata dal movimento del ghiacciaio, anche rispetto alla
superficie innevata;
k) in particolare per le pedane mobili di imbarco e di
allineamento, la posizione della pedana mobile rispetto alla puleggia
nel caso di stazione tenditrice, l'efficienza della protezioni
relative alla velocita' del tappeto (confronto con la velocita' fune
e sovravelocita') e l'efficienza della protezione di corretta
equidistanza dei veicoli.
Durante la corsa di prova:
a) e' vietato il trasporto di persone non addette all'esercizio
dell'impianto;
b) deve essere disponibile un collegamento radio tra il personale
addetto all'esercizio, ad eccezione delle sciovie con linea visibile;
c) in generale la cabina di comando della stazione motrice deve
essere presidiata. In caso contrario deve essere presidiata la
stazione di rinvio ove e' effettuato il telecomando della marcia.
Inoltre, se su parti dell'impianto sono stati constatati la
formazione di ghiaccio oppure l'accumulo di neve, che comportano
rischi per le persone, il servizio puo' avere inizio solo dopo la
loro rimozione.
Dopo forti nevicate, bufere, temporali o altri eventi
eccezionali, verificatisi soprattutto durante la notte, prima della
corsa di prova deve essere effettuata una ricognizione lungo la
linea, anche al fine di verificare che le piante presenti non
costituiscano pericolo per l'esercizio.
6.4.2. Controlli mensili
Si devono eseguire i controlli mensili previsti dal M.U.M. e
quelli di seguito elencati:
a) controlli mensili delle funi previsti dal decreto dirigenziale
n. 144 del 18 maggio 2016 concernente le «Prescrizioni tecniche
riguardanti l'esercizio e la manutenzione delle funi e dei loro
attacchi per gli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di
persone»;
b) sulle funivie bifune, in occasione della verifica della linea,
deve essere controllato lo stato delle scarpe dei sostegni
(accertandone anche il consumo e la regolare lubrificazione) e dei
loro attacchi;
c) controllo dei collegamenti delle funi (per esempio
impalmature);
d) controllo della posizione reciproca delle funi e delle rotaie
nelle zone di accoppiamento e disaccoppiamento degli impianti a
collegamento temporaneo;
e) controllo dello stato esterno, della posizione e dell'attacco
dei rulli, delle pulegge e delle deviazioni, nonche' dei dispositivi
di riposizionamento e delle scarpe delle funi portanti;
f) per gli impianti a collegamento temporaneo, controllo dei
dispositivi ubicati sulle travi di accelerazione, decelerazione e
trasferimento, per la sorveglianza dei veicoli nelle stazioni;
g) controllo nelle stazioni dell'ingresso, dell'uscita e del giro
stazione dei veicoli o dei dispositivi di traino;
h) verifica dello stato di usura delle guarnizioni di tutti i
freni e della regolare posizione dei ceppi dei freni stessi;
i) prova dei sistemi di frenatura elettrici e meccanici
dell'argano tramite misurazione degli spazi e/o dei tempi di frenata
con veicoli vuoti o dispositivi di traino non utilizzati;
j) azionamento manuale dei freni sulla fune portante o sulla
rotaia ad impianto fermo e verifica della funzionalita' degli
interruttori di freno chiuso;
k) prova e verifica della corretta taratura delle sorveglianze di
sovravelocita' elettriche e meccanica, nonche' della protezione di
antiritorno anche «in bianco», per i soli impianti automotori;
l) controllo a vista dello stato esterno dei veicoli, verificando
in particolare: l'efficienza dei dispositivi di chiusura delle porte
e dei dispositivi di traino e lo stato delle barre di chiusura delle
seggiole;
m) per le funivie bifune «a va e vieni» o «a va o vieni» prova
delle sorveglianze di concordanza del senso di marcia e di
stazionamento, anche con appositi test se disponibili, e azionamento
manuale del secondo finecorsa di stazione, ove presente, che
determina l'intervento del freno di emergenza;
n) controllo a vista dei sostegni di linea, con particolare
riguardo alle scale di accesso ed alle pedane di manutenzione
verificando la posizione delle funi, l'allineamento delle rulliere,
la regolare rotazione dei rulli ed il consumo delle loro guarnizioni;
o) movimentazione dell'impianto con tutti gli azionamenti e le
alimentazioni disponibili, compresa quella derivante da gruppi
elettrogeni, se previsti; controllo del funzionamento dell'argano di
recupero, senza disinnestare la puleggia motrice, procedendo alla
messa in moto dell'impianto, verificando il regolare funzionamento
dei relativi sistemi frenanti e controllando in tale occasione
l'eventuale scorta di combustibile;
p) controllo dei dispositivi di tensione, con particolare
riguardo agli attacchi di estremita' della fune tenditrice ed agli
interruttori di finecorsa del contrappeso, ovvero del sistema di
tensione idraulico e del carro mobile di rinvio;
q) verifica dei dispositivi prova molle, mediante morsa rossa o
adottando una procedura equivalente atta a verificare la corretta
taratura dei prova molle. Nel caso di apparecchiature di prova delle
molle con canali ridondati e reciprocamente controllati, tale
controllo non e' necessario;
r) verifica del regolare funzionamento degli arresti di emergenza
e degli interruttori di manutenzione nelle stazioni e sulle vetture;
s) prova di efficienza e verifica dei livelli di taratura delle
protezioni di massima corrente/coppia e di incremento di
corrente/coppia; tali verifiche sono eseguite utilizzando i
dispositivi di prova a tal scopo predisposti, seguendo le istruzioni
fornite dal M.U.M.;
t) verifica del permanere nel tempo degli sforzi frenanti
sviluppati dai freni meccanici, eventualmente mediante prova di
tenuta amperometrica;
u) verifica delle protezioni atte a controllare la tensione delle
funi;
v) in particolare per gli impianti a collegamento temporaneo,
controllo a vista di tutte le morse ad una velocita' convenientemente
ridotta, ad esempio da un punto di osservazione posto in prossimita'
di una rotaia di scorrimento; controllo dello stato di integrita'
geometrica delle molle, se in vista, delle ruote di scorrimento e del
rullo di comando dell'apertura/chiusura delle ganasce.
6.4.3. Controlli in esercizio e corsa di prova dopo eventi
eccezionali.
Dopo eventi eccezionali (ad esempio: forte vento, tempesta,
formazione di ghiaccio, nevicate copiose, valanghe, fulmini, caduta
di alberi, atti vandalici) prima della ripresa del servizio, si
effettuano i controlli in esercizio adeguati alla situazione e una
corsa di prova. Quest'ultima deve essere preceduta da un'adeguata
ricognizione della linea. Tali controlli sono annotati sul Registro
giornale.
6.5. Documentazione
6.5.1. Documenti per i controlli e le ispezioni
I risultati dei controlli in esercizio sono registrati sul
Registro giornale.
I risultati delle ispezioni annuali sono registrati sul verbale
dell'ispezione annuale.
Il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente
Tecnico se previsto), prima dell'apertura all'esercizio, invia
all'Autorita' di sorveglianza una dichiarazione circa l'esito
positivo della predetta ispezione annuale.
Il Registro giornale e il verbale delle ispezioni annuali devono
essere conservati presso gli uffici dell'esercente o sull'impianto.
Il Registro di controllo e manutenzione, di cui al punto 6.2.6, deve
essere consegnato all'Autorita' di sorveglianza in copia, anche
informatica, in occasione delle revisioni quinquennali o generali
degli impianti.
Capitolo 7 - Visite e prove periodiche dell'Autorita' di sorveglianza
7.1. Accertamenti sugli impianti
L'Autorita' di sorveglianza ha facolta' di disporre in qualsiasi
momento accertamenti sugli impianti, ai sensi dell'art. 100 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80, per verificare che
il servizio si svolga in condizioni di sicurezza.
Il personale dell'Autorita' di sorveglianza tecnica,
nell'esercizio delle proprie funzioni, ha diritto al trasporto
gratuito.
In occasione di tali accertamenti l'Autorita' di sorveglianza
puo' prescrivere specifiche prove sull'impianto.
Resta altresi' salva la facolta' dell'Autorita' di sorveglianza
di revocare l'autorizzazione o il nulla osta tecnico di cui all'art.
4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/80 qualora
sorgano dubbi sul permanere delle necessarie condizioni di sicurezza.
A seguito di incidenti o disservizi, ancorche' non ne siano
derivati danni alle persone, ove a giudizio dell'Autorita' di
sorveglianza, sentito il Direttore o il Responsabile dell'esercizio
(o l'Assistente Tecnico se previsto), sorgano dubbi sul permanere
delle necessarie condizioni di sicurezza, puo' venir disposta
l'effettuazione di ispezioni e controlli straordinari all'impianto
interessato o a sue singole parti, stabilendone caso per caso le
modalita'.
7.2. Partecipazione dell'Autorita' di sorveglianza alle ispezioni
annuali
La partecipazione dei tecnici dell'Autorita' di sorveglianza alle
ispezioni di cui al punto 6.3.5 e' obbligatoria in occasione delle
verifiche e prove effettuate dopo il primo anno dall'autorizzazione
all'apertura dell'impianto al pubblico esercizio, o alla prosecuzione
dello stesso dopo la revisione generale o dopo una ispezione speciale
e, successivamente, ogni tre anni. Per le sciovie e le slittinovie la
partecipazione obbligatoria dei suddetti tecnici e' fissata al quinto
e al decimo anno dall'autorizzazione all'apertura dell'impianto al
pubblico esercizio o alla prosecuzione dello stesso dopo la revisione
generale. Gli articoli 1, 2 e 3 del decreto dirigenziale del 9
gennaio 2012 si intendono sostituite con quando sopra disciplinato.
Capitolo 8 - Regolazioni, riparazioni e sostituzioni che non
costituiscono variante costruttiva
8.1. Riparazioni e sostituzioni con parti di ricambio come da
progetto
I lavori di riparazione e sostituzione con elementi come da
progetto devono essere annotati sul Registro di controllo e
manutenzione di cui al precedente punto 6.2.6 e la loro regolare
esecuzione deve essere convalidata dal Capo Servizio e portata
tempestivamente a conoscenza del Direttore o il Responsabile
dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto). Si devono
utilizzare solo parti di ricambio equivalenti e certificate ai sensi
del decreto legislativo n. 210/2003.
Al termine della riparazione o sostituzione si effettua una prova
di efficienza.
Per le opere civili di infrastruttura la riparazione comprende
l'eliminazione dei danni causati anche dall'invecchiamento e dalla
normale usura.
Prima della riparazione e dell'eliminazione di un danno nelle
opere civili di infrastruttura se ne deve chiarire la causa che,
quando possibile, deve essere sempre preventivamente eliminata.
Quando non e' possibile eliminare la causa di un danno, si devono
controllare, verificare e attuare misure appropriate in funzione di
quanto riscontrato nelle ispezioni.
8.2. Modifiche e sostituzioni che non costituiscono variante
costruttiva
Le modifiche o le sostituzioni di componenti con altri
equivalenti e certificati ai sensi del decreto legislativo n.
210/2003, sotto il profilo tecnico funzionale, non costituenti
variante costruttiva, ne' riparazione o sostituzione con elementi
come da progetto, ai sensi del precedente punto 8.1, sono gestite
come segue.
Il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente
Tecnico se previsto) e' tenuto a darne comunicazione preventiva
all'Autorita' di sorveglianza. Tale comunicazione preventiva e'
finalizzata ad illustrare in maniera sintetica la sostituzione che si
intende apportare sull'impianto, allo scopo di individuare le
possibili ripercussioni sulla sicurezza e sulla regolarita'
dell'esercizio.
L'Autorita' di sorveglianza valuta l'entita' della sostituzione
ed eventualmente, nel caso in cui sia ritenuto necessario il rilascio
del nulla osta tecnico, acquisisce la documentazione progettuale per
la procedura approvativa e, successivamente, dopo il rilascio del
citato nulla osta tecnico, acquisisce la documentazione di fine
lavori ed effettua una visita di constatazione.
Nel caso in cui la sostituzione sia ritenuta dall'Autorita' di
sorveglianza non soggetta ad autorizzazione, l'esercente puo'
effettuare i lavori; il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o
l'Assistente Tecnico se previsto) trasmette la relazione di fine
lavori che e' acquisita agli atti da parte dell'Autorita' di
sorveglianza.
Per gli impianti realizzati antecedentemente all'entrata in
vigore del decreto legislativo n. 210/2003 e' possibile utilizzare
componenti realizzati secondo la normativa italiana vigente al
momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 210/2003,
oppure componenti o sottosistemi simili certificati, purche' siano
verificate le seguenti condizioni:
a) compatibilita' dei componenti o sottosistemi certificati con
le altre parti dell'impianto con le quali essi si interfacciano;
b) rispetto dei limiti di impiego di cui ai documenti di
certificazione per i suddetti componenti o sottosistemi;
c) condizioni di sicurezza almeno equivalenti a quelle
originarie.
Per qualsiasi aggiornamento che la ditta costruttrice delle
apparecchiature elettriche apporti al software del sistema di
sorveglianza, il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o
l'Assistente Tecnico se previsto) deve essere informato mediante
opportuna documentazione e gli deve essere consegnata una
dichiarazione attestante che le funzioni di sorveglianza
dell'impianto risultano efficienti anche a seguito degli
aggiornamenti. Il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o
l'Assistente Tecnico se previsto), in funzione dell'incidenza che gli
aggiornamenti eseguiti hanno avuto o potrebbero avere sulle funzioni
di sicurezza, valuta se informare o meno l'Autorita' di sorveglianza.
8.3. Regolazioni/interventi dell'impianto durante l'esercizio
8.3.1. Regolazioni/interventi permanenti
Al fine di migliorare la regolarita' dell'esercizio il Capo
servizio, in accordo con il Direttore dell'esercizio, o il
Responsabile dell'esercizio puo' effettuare delle regolazioni
permanenti o piccoli interventi, agli organi dell'impianto e alle
tarature dei dispositivi di sorveglianza.
Ogni modifica permanente alle tarature deve essere autorizzata
preventivamente dal Direttore di esercizio/Responsabile di esercizio
(o dall'Assistente Tecnico se previsto), il quale ha la
responsabilita' di verificare, se del caso in loco ed eventualmente
sentendo la ditta costruttrice dell'impianto, l'idoneita' della
modifica effettuata.
Il Direttore di esercizio/Responsabile di esercizio (o
l'Assistente Tecnico se previsto) deve notificare all'Autorita' di
sorveglianza competente per territorio, con le idonee
giustificazioni, le modifiche e gli interventi attuati, i quali non
possono in alcun caso avere rilievo sulle prestazioni dell'impianto.
Non sono soggette alla notifica le modifiche permanenti se
relative ad organi ed elementi non direttamente interessanti la
sicurezza.
8.3.2. Regolazioni/interventi provvisori
Il Capo servizio, in accordo con il Direttore o il Responsabile
dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto), puo' apportare
modifiche provvisorie agli organi dell'impianto e alle tarature dei
dispositivi di sorveglianza quando queste siano ritenute necessarie
per concludere esclusivamente il servizio giornaliero, a condizione
che siano mantenute, adottando le necessarie misure di compensazione
previste dal costruttore, condizioni di sicurezza equivalenti a
quelle iniziali. Il giorno successivo l'esercizio non puo' essere
ripreso.
Nei tempi tecnici strettamente necessari, devono successivamente
essere ripristinate le condizioni iniziali di funzionamento degli
organi e dei dispositivi di sorveglianza dell'impianto sottoposti a
modifica provvisoria e quindi potra' essere ripreso l'esercizio.
8.3.3. Teleassistenza
Alle condizioni riportate ai precedenti punti 8.3.1 e 8.3.2 sotto
la supervisione del Capo servizio e del Direttore o il Responsabile
dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto) e previa
predisposizione con apposita chiave hardware di consenso inserita
sull'impianto, e' ammesso l'intervento in teleassistenza della ditta
costruttrice delle apparecchiature elettriche.
La connessione «on line» dell'impianto e il relativo consenso per
la modifica dei parametri, e' consentita solamente per il tempo
strettamente necessario a svolgere tale operazione.
La connessione deve avvenire con modalita' che assicurino la
protezione da agenti esterni dei dati trasmessi attraverso essa e
quelli gia' presenti nel software.
8.3.4. Registrazione sul Registro giornale
Qualsiasi modifica, di carattere tanto permanente quanto
provvisoria, deve essere annotata sul Registro giornale
dell'impianto.
Capitolo 9 - Norme transitorie
9.1 Disposizioni di esercizio
9.1.1 Obblighi di adeguamento sull'esercizio
Ove non diversamente previsto nelle presenti disposizioni
tecniche, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto tutte le disposizioni di esercizio relative agli
impianti esistenti devono essere adeguate ai contenuti del presente
decreto. L'esercente dovra' inviare all'Autorita' di sorveglianza, ai
fini approvativi, il Regolamento di esercizio con i relativi
allegati, tra i quali il Piano di evacuazione, pena la revoca del
nulla osta o dell'autorizzazione di cui all'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 753/80, nonche' il Registro giornale,
il Registro di controllo e manutenzione, il Verbale di ispezione
annuale e il Rapporto di ammissibilita' sullo stato delle funi.
9.1.2 Partecipazione dell'Autorita' di sorveglianza alle
ispezioni annuali
A partire dall'anno solare 2017, la periodicita' della
partecipazione dell'Autorita' di sorveglianza alle ispezioni annuali
su tutti gli impianti e' adeguata all'articolo 7.2.
9.1.3 Modifiche al piano dei controlli
Quando per effetto delle nuove scadenze di cui al punto 2.1
dell'allegato al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti n. 203 di data 1° dicembre 2015 occorra modificare il piano
dei controlli non distruttivi relativo alle revisioni speciali e
generali, il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o
l'Assistente Tecnico se previsto), con l'assistenza di un esperto
qualificato di 3° livello secondo la UNI EN ISO 9712 e successive
eventuali modificazioni, d'intesa con la ditta costruttrice o sentita
una ditta specializzata qualora la predetta ditta costruttrice non
sia piu' esistente, individua tutte le parti dell'impianto da
sottoporre a controlli specifici, indicando la difettosita'
ammissibile e le modalita' delle prove. Le indicazioni sui controlli
da eseguire sono contenute nel nuovo piano dei controlli da allegare
come documento specifico al manuale d'uso e manutenzione, di cui e'
parte integrante.
9.1.4 Contenuti del piano dei controlli
Il nuovo piano dei controlli, di cui al punto 9.1.3, deve
prevedere controlli non distruttivi, a campione nel caso di revisioni
quinquennali, da parte di personale qualificato, sugli elementi
costruttivi, sugli organi meccanici e sulle relative giunzioni
saldate, contro la cui rottura non esistono efficaci accorgimenti
tecnici atti a tutelare la sicurezza dei viaggiatori e del personale.
Il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico
se previsto) o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente tecnico
se previsto) deve dare esecuzione al piano e prevedere che il
rifacimento delle eventuali teste fuse per i dispositivi di attacco
delle funi portanti, traenti, zavorra e tenditrici sia effettuato
entro e non oltre i cinque anni precedenti.