Ultime news

“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2010 – Suppl. Ordinario n. 75

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008 ed, in particolare, l’articolo 41 recante delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

VISTA la direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

CONSIDERATO che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha reso il parere di competenza nel previsto termine;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e di quella consultiva del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2010;

SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche europee, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’interno, degli affari esteri, dell’economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione e l’innovazione, per la semplificazione normativa e per il turismo;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

PARTE PRIMA
Titolo I – Disposizioni generali
Capo I
(Ambito di applicazione)

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione anche a carattere intellettuale.

2. Le disposizioni della Parte prima del presente decreto sono adottate ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della Costituzione, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonche’ per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio nazionale.

3. Relativamente alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, i principi desumibili dalle disposizioni di cui alla Parte prima del presente decreto costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e principi dell’ordinamento giuridico dello Stato.

4. Relativamente alle materie oggetto di competenza concorrente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la potestà normativa nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nelle norme del presente decreto.

Art. 2
(Esclusioni)

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) alle attività connesse con l’esercizio di pubblici poteri, quando le stesse implichino una partecipazione diretta e specifica all’esercizio del potere pubblico e alle funzioni che hanno per oggetto la salvaguardia degli interessi generali dello Stato e delle altre collettività pubbliche;
b) alla disciplina fiscale delle attività di servizi;
c) ai servizi d’interesse economico generale assicurati alla collettività in regime di esclusiva da soggetti pubblici o da soggetti privati, ancorche’ scelti con procedura ad evidenza pubblica, che operino in luogo e sotto il controllo di un soggetto pubblico.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano nei casi previsti negli articoli da 3 a 7 del presente capo.

3. Il Ministro per le politiche europee ed i Ministri interessati dalle disposizioni del presente decreto possono adottare uno o più decreti interministeriali ricognitivi delle attività di servizi che, in applicazione delle disposizioni del presente decreto, sono comunque escluse dall’ambito di applicazione dello stesso.

Art. 3
(Servizi sociali)

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai servizi sociali riguardanti gli alloggi popolari, l’assistenza all’infanzia e il sostegno alle famiglie e alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno forniti da amministrazioni pubbliche, da prestatori da esse incaricati o da associazioni che perseguono scopi caritatevoli.

Art. 4
(Servizi finanziari)

1. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente decreto i servizi finanziari, ivi inclusi i servizi bancari e nel settore del credito, i servizi assicurativi e di riassicurazione, il sevizio pensionistico professionale o individuale, la negoziazione dei titoli, la gestione dei fondi, i servizi di pagamento e quelli di consulenza nel settore degli investimenti.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano, in particolare:
a) alle attività ammesse al mutuo riconoscimento di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) quando hanno ad oggetto gli strumenti finanziari di cui alla sezione C dell’Allegato al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alle attività, ai servizi di investimento ed ai servizi accessori di cui alla sezione A ed alla sezione B del medesimo Allegato.

Art. 5
(Servizi di comunicazione)

1. Ai servizi ed alle reti di comunicazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui ai titoli IV e V della parte prima del presente decreto.

Art. 6
(Servizi di trasporto)

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai servizi di trasporto aereo, marittimo, per le altre vie navigabili, ferroviario e su strada, ivi inclusi i servizi di trasporto urbani, di taxi, di ambulanza, nonche’ i servizi portuali e i servizi di noleggio auto con conducente.

2. Ai fini del presente decreto, non costituiscono servizi di trasporto quelli di:
a) scuola guida;
b) trasloco;
c) noleggio di veicoli e unità da diporto;
d) pompe funebri;
e) fotografia aerea.

Art. 7
(Altri servizi esclusi)

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) ai servizi di somministrazione di lavoratori forniti dalle agenzie per il lavoro, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
b) ai servizi sanitari ed a quelli farmaceutici forniti direttamente a scopo terapeutico nell’esercizio delle professioni sanitarie, indipendentemente dal fatto che vengano prestati in una struttura sanitaria e a prescindere dalle loro modalità di organizzazione, di finanziamento e dalla loro natura pubblica o privata;
c) ai servizi audiovisivi, ivi compresi i servizi cinematografici, a prescindere dal modo di produzione, distribuzione e trasmissione, e i servizi radiofonici;
d) al gioco d’azzardo e di fortuna comprese le lotterie, le scommesse e le attività delle case da gioco, nonche’ alle reti di acquisizione del gettito;
e) ai servizi privati di sicurezza;
f) ai servizi forniti da notai.

Capo II
(Definizioni e principi generali)

Art. 8
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) servizio: qualsiasi prestazione anche a carattere intellettuale svolta in forma imprenditoriale o professionale, fornita senza vincolo di subordinazione e normalmente fornita dietro retribuzione;
i servizi non economici non costituiscono servizi ai sensi del presente decreto;
b) prestatore: qualsiasi persona fisica avente la cittadinanza di uno Stato membro o qualsiasi soggetto costituito conformemente al diritto di uno Stato membro o da esso disciplinato, a prescindere dalla sua forma giuridica, stabilito in uno Stato membro, che offre o fornisce un servizio;
c) destinatario: qualsiasi persona fisica che sia cittadino di uno Stato membro o che goda di diritti ad essa conferiti dall’ordinamento comunitario, o qualsiasi altro soggetto indicato alla lettera b), stabilito in uno Stato membro, che a scopo professionale o per altri scopi, fruisce o intende fruire di un servizio;
d) Stato membro di stabilimento: lo Stato membro nel cui territorio e’ stabilito il prestatore del servizio considerato;
e) stabilimento: l’esercizio effettivo a tempo indeterminato di un’attività economica non salariata da parte del prestatore, svolta con un’infrastruttura stabile;
f) regime di autorizzazione: qualsiasi procedura, non inerente alle misure applicabili a norma del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che obbliga un prestatore o un destinatario a rivolgersi ad un’autorità competente allo scopo di ottenere un provvedimento formale o un provvedimento implicito relativo all’accesso ad un’attività di servizio o al suo esercizio; ai fini del presente decreto, non costituisce regime autorizzatorio la dichiarazione di inizio attività (d.i.a). di cui all’articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
g) requisito: qualsiasi regola che imponga un obbligo, un divieto, una condizione o un limite al quale il prestatore o il destinatario debba conformarsi ai fini dell’accesso ed esercizio della specifica attività esercitata e che abbia fonte in leggi, regolamenti, provvedimenti amministrativi ovvero in disposizioni adottate da ordini, collegi e albi professionali; non costituiscono requisiti le disposizioni in materia ambientale, edilizia ed urbanistica, nonche’ quelle a tutela della sanità pubblica, della pubblica sicurezza, della sicurezza dei lavoratori e dell’incolumità delle persone e che si applicano indistintamente ai prestatori nello svolgimento della loro attività economica e ai singoli che agiscono a titolo privato;
h) motivi imperativi d’interesse generale: ragioni di pubblico interesse, tra i quali l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l’incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell’equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l’equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale;
i) autorità competente: le amministrazioni statali, regionali o locali e gli altri soggetti responsabili del controllo o della disciplina delle attività di servizi, ivi inclusi gli ordini professionali, i collegi nazionali professionali e gli albi professionali;
l) Stato membro nel quale e’ prestato il servizio: lo Stato membro in cui il servizio e’ fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro;
m) professione regolamentata: un’attività professionale o un insieme di attività professionali, riservate o non riservate, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
n) comunicazione commerciale: qualsiasi forma di comunicazione destinata a promuovere, direttamente o indirettamente, beni, servizi, o l’immagine di un’impresa, di un’organizzazione o di una persona che svolge un’attività commerciale, industriale o artigianale o che esercita una professione regolamentata. Non costituiscono, di per se’, comunicazioni commerciali le informazioni seguenti:
1) le informazioni che permettono l’accesso diretto all’attività dell’impresa, dell’organizzazione o della persona, in particolare un nome di dominio o un indirizzo di posta elettronica;
2) le comunicazioni relative ai beni, ai servizi o all’immagine dell’impresa, dell’organizzazione o della persona elaborate in modo indipendente, in particolare se fornite in assenza di un corrispettivo economico.

Art. 9
(Clausola di specialità)

1. In caso di contrasto con le disposizioni del presente decreto, si applicano le disposizioni di attuazione di altre norme comunitarie che disciplinano aspetti specifici dell’accesso ad un’attività di servizi o del suo esercizio per professioni o in settori specifici, ivi incluse le disposizioni previste dalla legge 9 febbraio 1982, n. 31, di attuazione della direttiva 77/249/CEE, dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, di attuazione della direttiva 96/71/CE, dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, di attuazione della direttiva 98/5/CE, dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, di attuazione della direttiva 89/552/CEE e dal decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE.

Titolo II – Disposizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività di servizi
Capo I
(Disposizioni generali sull’accesso e l’esercizio delle attività di servizi)

Art. 10
(Libertà di accesso ed esercizio delle attività di servizi)

1. Nei limiti del presente decreto, l’accesso e l’esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie.

2. Nei casi in cui l’accesso o l’esercizio di un’attività di servizi sono subordinati alla presentazione all’amministrazione competente di una dichiarazione di inizio attività, ove non diversamente previsto, si applica l’articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 11
(Requisiti vietati)

1. L’accesso ad un’attività di servizi o il suo esercizio non possono essere subordinati al rispetto dei seguenti requisiti:
a) requisiti discriminatori fondati direttamente o indirettamente sulla cittadinanza o, per quanto riguarda le società, sull’ubicazione della sede legale, in particolare:
1) il requisito della cittadinanza italiana per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza;
2) il requisito della residenza in Italia per il prestatore, il suo personale, i detentori dì capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza;
b) il divieto di avere stabilimenti in più di uno Stato membro o di essere iscritti nei registri o ruoli di organismi, ordini o associazioni professionali di altri Stati membri;
c) restrizioni della libertà, per il prestatore, di scegliere tra essere stabilito a titolo principale o secondario, in particolare l’obbligo per il prestatore, di avere lo stabilimento principale in Italia o restrizioni alla libertà di scegliere tra essere stabilito in forma di rappresentanza, succursale o filiale;
d) condizioni di reciprocità con lo Stato membro nel quale il prestatore ha già uno stabilimento, salvo quelle previste in atti comunitari riguardanti l’energia;
e) l’applicazione caso per caso di una verifica di natura economica che subordina il rilascio del titolo autorizzatorio alla prova dell’esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato, o alla valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell’attività o alla valutazione dell’adeguatezza dell’attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti; tale divieto non concerne i requisiti di programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da motivi imperativi d’interesse generale;
f) l’obbligo di presentare, individualmente o con altri, una garanzia finanziaria o di sottoscrivere un’assicurazione presso un prestatore o presso un organismo stabilito in Italia;
g) l’obbligo di essere già stato iscritto per un determinato periodo nei registri italiani o di avere in precedenza esercitato l’attività in Italia per un determinato periodo.

Art. 12
(Requisiti subordinati alla sussistenza di un motivo imperativo di interesse generale)

1. Nei casi in cui sussistono motivi imperativi di interesse generale, l’accesso e l’esercizio di una attività di servizio possono, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione, essere subordinati al rispetto dei seguenti requisiti:
a) restrizioni quantitative o territoriali sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori;
b) requisiti che impongono al prestatore di avere un determinato statuto giuridico;
c) obblighi relativi alla detenzione del capitale di una società;
d) requisiti diversi da quelli relativi alle questioni disciplinate dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, o da quelli previsti in altre norme attuative di disposizioni comunitarie, che riservano l’accesso alle attività di servizi in questione a prestatori particolari a motivo della natura specifica dell’attività esercitata;
e) il divieto di disporre di più stabilimenti sul territorio nazionale;
f) requisiti che stabiliscono un numero minimo di dipendenti;
g) tariffe obbligatorie minime o massime che il prestatore deve rispettare;
h) l’obbligo per il prestatore di fornire, insieme al suo servizio, altri servizi specifici.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alla legislazione riguardante i servizi di interesse economico generale per i quali non sono previsti regimi di esclusiva, nella misura in cui ciò non sia di ostacolo alla specifica missione di interesse pubblico.

3. Sono fatti salvi i requisiti relativi alle questioni disciplinate dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e quelli previsti in altre nonne attuative di disposizioni comunitarie, che riservano l’accesso alle attività di servizi in questione a prestatori particolari a motivo della natura specifica dell’attività esercitata.

Art. 13
(Notifiche)

1. L’efficacia di nuove disposizioni che prevedono i requisiti di cui all’articolo 12, comma 1, e’ subordinata alla previa notifica alla Commissione europea.

2. Le autorità competenti comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie – i progetti di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedono i requisiti di cui al comma 1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie – notifica alla Commissione europea detti requisiti e ne dà contestuale comunicazione all’autorità competente.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie – trasmette, altresì, alle autorità competenti i requisiti elencati all’articolo 12 notificati alla Commissione dagli altri Stati membri e le eventuali decisioni assunte dalla Commissione nei confronti dell’Italia e degli Stati membri.

4. La notifica di un progetto di disposizione ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di recepimento della direttiva 98/34/CE, soddisfa l’obbligo di cui al comma 1.

Capo II
Disposizioni generali in materia di regimi autorizzatori

Art. 14
(Regimi autorizzatori)

1. Fatte salve le disposizioni istitutive e relative ad ordini, collegi e albi professionali, regimi autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di proporzionalità, nonche’ delle disposizioni di cui al presente titolo.

2. Nelle materie di legislazione concorrente, le Regioni possono istituire o mantenere albi, elenchi, sistemi di accreditamento e ruoli, solo nel caso in cui siano previsti tra i principi generali determinati dalla legislazione dello Stato.

3. Il numero dei titoli autorizzatori per l’accesso e l’esercizio di un’attività di servizi può essere limitato solo se sussiste un motivo imperativo di interesse generale o per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili.

4. Le disposizioni del presente capo non si applicano agli aspetti dei regimi di autorizzazione che sono disciplinati direttamente o indirettamente da altri strumenti comunitari.

Art. 15
(Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione)

1. Ove sia previsto un regime autorizzatorio, le condizioni alle quali e’ subordinato l’accesso e l’esercizio alle attività di servizi sono:
a) non discriminatorie;
b) giustificate da un motivo imperativo di interesse generale;
c) commisurate all’obiettivo di interesse generale;
d) chiare ed inequivocabili;
e) oggettive;
f) rese pubbliche preventivamente;
g) trasparenti e accessibili.

2. I requisiti e i controlli equivalenti o sostanzialmente comparabili quanto a finalità, ai quali il prestatore sia già assoggettato in un altro Stato membro, sono da considerarsi idonei ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni per il rilascio di un titolo autorizzatorio, sempre che il prestatore o le autorità competenti dell’altro Stato membro forniscano al riguardo le informazioni necessarie.

Art. 16
(Selezione tra diversi candidati)

1. Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l’imparzialità, cui le stesse devono attenersi.

2. Nel fissare le regole della procedura di selezione le autorità competenti possono tenere conto di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell’ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d’interesse generale conformi al diritto comunitario.

3. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi al rilascio del titolo autorizzatorio.

4. Nei casi di cui al comma 1 il titolo e’ rilasciato per una durata limitata e non può essere rinnovato automaticamente, ne’ possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorche’ giustificati da particolari legami con il primo.

Art. 17
(Procedimenti di rilascio delle autorizzazioni)

1. Ai fini del rilascio del titolo autorizzatorio riguardante l’accesso e l’esercizio delle attività di servizi di cui al presente decreto si segue il procedimento di cui all’articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero, se così previsto, di cui all’articolo 20 della medesima legge n. 241 del 1990.

2. Qualora sussista un motivo imperativo di interesse generale, può essere imposto che il procedimento si concluda con l’adozione di un provvedimento espresso.

3. Il termine per la conclusione del procedimento decorre dal momento in cui il prestatore ha presentato tutta la documentazione necessaria ai fini dell’accesso all’attività e al suo esercizio.

4. Le autorità competenti assicurano che per ogni domanda di autorizzazione sia rilasciata una ricevuta. La ricevuta deve contenere le informazioni seguenti:
a) il termine previsto per la conclusione del procedimento e i casi in cui la sua decorrenza subisca un differimento o una sospensione;
b) i mezzi di ricorso previsti;
c) fatti salvi i casi in cui il procedimento si conclude con l’adozione di un provvedimento espresso, la menzione che, in mancanza di risposta entro il termine previsto, l’autorizzazione e’ considerata come rilasciata.

5. Quando la domanda e’ presentata per via telematica la ricevuta e’ inviata tramite posta elettronica.

Art. 18
(Autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni)

1. Fatti salvi i poteri di ordini, collegi e organismi professionali e di organi collegiali che agiscono in qualità di autorità competente, ai fini del rilascio dei titoli autorizzatori o dell’adozione di altri provvedimenti rilevanti per l’esercizio dell’attività di servizi e’ vietata la partecipazione diretta o indiretta alla decisione, anche in seno a organi consultivi, di operatori concorrenti. Tale divieto non riguarda la consultazione di organismi quali le Camere di commercio o le parti sociali su questioni diverse dalle singole domande di autorizzazione ne’ la consultazione del grande pubblico.

Art. 19
(Efficacia delle autorizzazioni)

1. L’autorizzazione permette al prestatore di accedere all’attività di servizi e di esercitarla su tutto il territorio nazionale, anche mediante l’apertura di rappresentanze, succursali, filiali o uffici; sono fatte salve le ipotesi in cui la necessità di un’autorizzazione specifica o di una limitazione dell’autorizzazione ad una determinata parte del territorio per ogni stabilimento sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale.

2. L’autorizzazione ha durata illimitata, salvo che non ricorra uno dei seguenti casi:
a) previsione di un rinnovo automatico, purche’ compatibile con le disposizioni del presente decreto;
b) previsione di una limitazione numerica dei titoli che possono essere rilasciati;
c) limitazione della durata giustificata da un motivo imperativo di interesse generale.

3. Restano salvi i casi in cui la decadenza dall’autorizzazione, la sospensione o la revoca conseguono al venir meno delle condizioni cui e’ subordinato il suo ottenimento. Le autorità competenti possono periodicamente verificare la persistenza delle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione, anche richiedendo al prestatore le informazioni e la documentazione necessarie.

4. E’ consentita la previsione di un termine, anche a pena di decadenza, entro il quale il prestatore deve iniziare l’attività per la quale ha conseguito il titolo, salvo che non vi siano giustificati motivi per il mancato avvio.

Titolo III – Libera prestazione dei servizi

Art. 20
(Esercizio di attività di servizi in regime di libera prestazione)

1. La prestazione temporanea e occasionale di servizi e’ consentita ai cittadini comunitari e agli altri prestatori aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale all’interno dell’Unione europea, quando sono stabiliti in uno Stato membro.

2. I requisiti applicabili ai prestatori di servizi stabiliti in Italia si applicano ai soggetti di cui al comma 1 in caso di prestazione temporanea e occasionale solo se sussistono ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell’ambiente, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.

3. Restano ferme le disposizioni di cui al titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva 2005/36/CE.

Art. 21
(Requisiti da giustificare)

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 20, commi 2 e 3, il diritto alla libera prestazione di servizi di un prestatore stabilito in un altro Stato membro non può essere in particolare subordinato alla sussistenza dei seguenti requisiti:
a) l’obbligo per il prestatore di essere stabilito in Italia;
b) l’obbligo per il prestatore di ottenere un’autorizzazione dalle autorità competenti, compresa l’iscrizione in un registro o a un ordine professionale nazionale, salvo i casi previsti dal presente decreto o da altre disposizioni di recepimento di norme comunitarie;
c) il divieto imposto al prestatore di dotarsi in Italia di una determinata forma o tipo di infrastruttura, inclusi uffici o uno studio, necessaria all’esecuzione delle prestazioni in questione;
d) l’applicazione di un regime contrattuale particolare tra il prestatore e il destinatario che impedisca o limiti la prestazione di servizi a titolo indipendente;
e) l’obbligo per il prestatore di essere in possesso di un documento di identità specifico per l’esercizio di un’attività di servizi rilasciato in Italia;
f) i requisiti, a eccezione di quelli in materia di salute e di sicurezza sul posto di lavoro, relativi all’uso di attrezzature e di materiali che costituiscono parte integrante della prestazione del servizio;
g) le restrizioni alla libera circolazione dei servizi riguardanti i destinatari ai sensi dell’articolo 28 del presente decreto.

2. Disposizioni in deroga a quanto previsto dal comma 1 possono essere previste solo se giustificate da motivi imperativi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell’ambiente, in conformità con i principi di non discriminazione e proporzionalità.

Art. 22
(Deroghe al regime della libera prestazione)

1. Gli articoli 20 e 21 del presente decreto non si applicano:
a) ai servizi di interesse economico generale ivi inclusi i seguenti:
1) nel settore postale, i servizi contemplati dal decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
2) servizi di generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura dell’energia elettrica;
3) servizi di trasporto, distribuzione, fornitura e stoccaggio di gas naturale;
4) i servizi di distribuzione e fornitura idriche e i servizi di gestione delle acque reflue;
5) il trattamento dei rifiuti;
b) alle materie disciplinate dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72;
c) alle materie disciplinate dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
d) alle materie disciplinate dalla legge 9 febbraio 1982, n. 31;
e) alle attività di recupero giudiziario dei crediti;
f) alle materie disciplinate dal titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva 2005/36/CE;
g) alle materie disciplinate dal regolamento (CEE) 1408/71;
h) per quanto riguarda le formalità amministrative relative alla libera circolazione delle persone ed alla loro residenza, alle questioni disciplinate dalle disposizioni del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni;
i) per quanto riguarda i cittadini di Paesi terzi che si spostano in un altro Stato membro nell’ambito di una prestazione di servizi, agli obblighi riguardanti il visto di ingresso e il permesso di soggiorno di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
l) per quanto riguarda le spedizioni di rifiuti, le materie disciplinate dal regolamento (CEE) n. 259/93, del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità europea, nonche’ in entrata e in uscita dal suo territorio;
m) ai diritti d’autore e diritti connessi, di cui alla sezione VI del Capo II del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e al decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169;
n) agli atti per i quali la legge richiede l’intervento di un notaio;
o) alle materie disciplinate dalla direttiva 2006/43/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;
p) all’immatricolazione dei veicoli presi in leasing in un altro Stato membro;
q) alle disposizioni riguardanti obblighi contrattuali e non contrattuali, compresa la forma dei contratti, determinate in virtù delle norme di diritto internazionale privato.

Art. 23
(Condizioni di lavoro)

1. Ai dipendenti distaccati in occasione di una prestazione di servizi in territorio nazionale italiano da prestatori stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione europea si applicano, durante il periodo del distacco, le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, nonche’ dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, applicabili ai lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui i lavoratori svolgono la propria attività in posizione di distacco, in conformità al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, di recepimento della direttiva 96/71/CE.

Art. 24
(Parità di trattamento)

1. I cittadini italiani e i soggetti giuridici costituiti conformemente alla legislazione nazionale che sono stabiliti in Italia possono invocare l’applicazione delle disposizioni del presente titolo, nonche’ di quelle richiamate all’articolo 20, comma 3.

Titolo IV – Semplificazione amministrativa

Art. 25
(Sportello unico)

1. Il regolamento di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assicura l’espletamento in via telematica di tutte le procedure necessarie per poter svolgere le attività di servizi attraverso lo sportello unico per le attività produttive.

2. I prestatori presentano le domande necessarie per l’accesso alle attività di servizi e per il loro esercizio presso lo sportello unico di cui al comma 1. Per le medesime finalità, i prestatori possono rivolgersi a soggetti privati accreditati ai sensi dell’articolo 38, comma 3, lettera c), e comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. Le domande, se contestuali alla comunicazione unica, disciplinata dall’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono presentate al registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che le trasmette immediatamente allo sportello unico.

4. Per i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero nei casi in cui esso non risponde ai requisiti di cui all’articolo 38, comma 3, lettere a) e a-bis), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’esercizio delle relative funzioni e’ delegato, anche in assenza di provvedimenti espressi, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

5. Per le attività che non richiedono iscrizione al registro delle imprese, il portale ‘impresainungiomò, di cui all’articolo 38, comma 3, lettera d), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che costituisce punto di contatto nazionale in materia, assicura il collegamento con le autorità competenti di cui all’articolo 8, lettera i), del presente decreto.

6. Le Autorità competenti sono tenute a garantire che presso lo sportello unico il prestatore possa espletare tutte le ulteriori formalità richieste, ivi incluse dichiarazioni, notifiche o istanze necessarie a ottenere il titolo per l’accesso o per l’esercizio dalle autorità competenti, nonche’ le domande di inserimento in registri, ruoli, banche dati, o di iscrizione a ordini, albi e collegi e a altri organismi.

7. Il prestatore informa lo sportello unico dei seguenti cambiamenti:
a) l’apertura di filiali le cui attività rientrano nel campo di applicazione del regime di autorizzazione;
b) i cambiamenti della sua situazione che comportino la modifica o il venir meno del rispetto delle condizioni di autorizzazione.

8. Nei casi in cui il titolo autorizzatorio e’ rilasciato in forma espressa, ferma restando la presentazione telematica dell’istanza e dei relativi documenti, l’Amministrazione può, per motivi imperativi di interesse generale, effettuare nel corso dell’istruttoria di sua competenza un colloquio con il richiedente, al fine di valutarne l’integrità personale e l’idoneità a svolgere la richiesta attività di servizi, ovvero verifiche ispettive o sopralluoghi. In tali casi, il procedimento può essere espletato in modalità non interamente telematica.

Art. 26
(Diritto all’informazione)

1. Attraverso lo sportello unico di cui al presente decreto, i prestatori e i destinatari hanno accesso alle seguenti informazioni:
a) i requisiti imposti ai prestatori stabiliti in Italia, in particolare quelli relativi alle procedure e alle formalità da espletare per accedere alle attività di servizi ed esercitarle;
b) i dati necessari per entrare direttamente in contatto con le autorità competenti, comprese quelle competenti in materia di esercizio delle attività di servizi;
e) i mezzi e le condizioni di accesso alle banche dati e ai registri pubblici relativi ai prestatori ed ai servizi;
d) i mezzi di ricorso esistenti in genere in caso di controversie tra le autorità competenti ed il prestatore o il destinatario, o tra un prestatore e un destinatario, o tra prestatori;
e) i dati di associazioni o organizzazioni diverse dalle autorità competenti presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica.

2. Il regolamento di cui all’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede misure idonee per assicurare che lo sportello unico, su richiesta, fornisca assistenza sul modo in cui i requisiti di cui al comma 1, lettera a), vengono interpretati ed applicati. L’informazione e’ fornita in un linguaggio semplice e comprensibile.

3. Lo sportello unico risponde con la massima sollecitudine alle domande di informazioni o alle richieste di assistenza di cui ai commi 1 e 2 e, in caso di richiesta irregolare o infondata, ne informa senza indugio il richiedente.

Art. 27
(Certificazioni)

1. Nei casi in cui e’ prescritto a un prestatore o a un destinatario di fornire un certificato, un attestato o qualsiasi altro documento comprovante il rispetto di un requisito, costituisce documentazione idonea quella rilasciata da un altro Stato membro che abbia finalità equivalenti o dalla quale risulti che il requisito in questione e’ rispettato. Documenti rilasciati da un altro Stato membro sotto forma di originale, di copia conforme o di traduzione autenticata possono essere richiesti solo nei casi previsti da altre disposizioni di attuazione di norme comunitarie o per motivi imperativi d’interesse generale, tra i quali l’ordine pubblico e la sicurezza. Ove necessario, le autorità competenti possono richiedere traduzioni in italiano non autenticate.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai documenti di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, nonche’ agli atti relativi a società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata per i quali sia prescritta o consentita la pubblicità nel registro delle imprese.

Titolo V – Disposizioni a tutela dei destinatari

Art. 28
(Restrizioni vietate)

1. La fruizione di un servizio fornito da un prestatore stabilito in un altro Stato membro non può essere subordinata ai seguenti requisiti:
a) l’obbligo per il destinatario di ottenere un’autorizzazione dalle autorità competenti o quello di presentare una dichiarazione presso di esse;
b) limiti discriminatori alla concessione di aiuti finanziari al destinatario, in ragione del luogo in cui il prestatore e’ stabilito o di quello in cui il servizio e’ prestato.

Art. 29
(Divieto di discriminazioni)

1. Al destinatario non possono essere imposti requisiti discriminatori fondati sulla sua nazionalità o sul suo luogo di residenza.

2. E’ fatto divieto ai prestatori di prevedere condizioni generali di accesso al servizio offerto che contengano condizioni discriminatorie basate sulla nazionalità o sul luogo di residenza del destinatario, ferma restando la possibilità di prevedere condizioni d’accesso differenti allorche’ queste sono direttamente giustificate da criteri oggettivi.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1.

Art. 30
(Assistenza ai destinatari)

1. Il Ministero dello sviluppo economico provvede affinche’ siano fornite le seguenti informazioni ai destinatari di attività di servizi che ne facciano richiesta:
a) informazioni generali sui requisiti applicati negli altri Stati membri in materia di accesso alle attività di servizi e al loro esercizio, in particolare quelli connessi con la tutela dei consumatori;
b) informazioni generali sui mezzi di ricorso esperibili in caso di controversia tra un prestatore e un destinatario;
c) i dati delle associazioni o organizzazioni, compresi gli sportelli della rete dei centri europei dei consumatori, presso le quali i prestatori o i destinatari possono ottenere assistenza pratica.

2. Per le imprese destinatarie di attività di servizi, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal sistema delle Camere di commercio, dell’industria, dell’artigianato e dell’agricoltura.

Titolo VI – Qualità dei servizi

Art. 31
(Informazioni sui prestatori e sui loro servizi)

1. I prestatori forniscono al destinatario in modo chiaro e senza ambiguità, in tempo utile prima della stipula del contratto o in ogni caso prima della prestazione del servizio, le informazioni seguenti:
a) nome, status e forma giuridica, indirizzo postale al quale sono stabiliti e tutti i dati necessari per entrare rapidamente in contatto e comunicare con i prestatori direttamente e, se del caso, per via elettronica;
b) ove siano iscritti in un registro commerciale o altro registro pubblico analogo, la denominazione di tale registro e il numero di immatricolazione o mezzi equivalenti atti ad identificarli in tale registro;
c) ove l’attività sia assoggettata ad un regime di autorizzazione, i dati dell’autorità competente o dello sportello unico;
d) ove esercitino un’attività soggetta all’IVA, il numero di partita IVA;
e) per quanto riguarda le professioni regolamentate, gli ordini professionali, albi o collegi presso i quali sono iscritti, la qualifica professionale e lo Stato membro nel quale e’ stata acquisita;
f) eventuali clausole e condizioni generali applicate dal prestatore;
g) esistenza di eventuali clausole contrattuali utilizzate dal prestatore relative alla legge applicabile al contratto o alla giurisdizione competente;
h) esistenza di un’eventuale garanzia post vendita, non imposta dalla legge;
i) prezzo del servizio, laddove esso e’ predefinito dal prestatore per un determinato tipo di servizio;
l) principali caratteristiche del servizio, se non già apparenti dal contesto;
m) eventuale assicurazione o le garanzie per responsabilità professionale, in particolare il nome e l’indirizzo dell’assicuratore o del garante e la copertura geografica.

2. I prestatori scelgono le modalità, attraverso le quali fornire al destinatario prima della stipula del contratto o, in assenza di contratto scritto, prima che il servizio sia prestato, le informazioni di cui al comma 1, tra le seguenti:
a) comunicandole di propria iniziativa;
b) rendendole facilmente accessibili sul luogo della prestazione del servizio o di stipula del contratto;
c) rendendole facilmente accessibili per via elettronica tramite un indirizzo comunicato dal prestatore;
d) indicandole in tutti i documenti informativi che fornisce al destinatario per presentare dettagliatamente il servizio offerto.

3. I prestatori, su richiesta del destinatario, comunicano le seguenti informazioni supplementari:
a) ove non vi sia un prezzo predefinito dal prestatore per un determinato tipo di servizio, il costo del servizio o, se non e’ possibile indicare un prezzo esatto, il metodo di calcolo del prezzo per permettere al destinatario di verificarlo, o un preventivo sufficientemente dettagliato;
b) per quanto riguarda le professioni regolamentate, un riferimento alle regole professionali in vigore nello Stato membro di stabilimento e ai mezzi per prenderne visione;
c) informazioni sulle loro attività multidisciplinari e sulle associazioni che sono direttamente collegate al servizio in questione, nonche’ sulle misure assunte per evitare conflitti di interesse. Dette informazioni sono inserite in ogni documento informativo nel quale i prestatori danno una descrizione dettagliata dei loro servizi;
d) gli eventuali codici di condotta ai quali il prestatore e’ assoggettato, nonche’ l’indirizzo al quale tali codici possono essere consultati per via elettronica, con un’indicazione delle versioni linguistiche disponibili;
e) se un prestatore e’ assoggettato a un codice di condotta o e’ membro di un’associazione commerciale o di un ordine, collegio o albo professionale che prevede il ricorso ad un meccanismo extragiudiziale di risoluzione delle controversie, informazioni a questo riguardo. Il prestatore specifica in che modo e’ possibile reperire informazioni dettagliate sulle caratteristiche e le condizioni di ricorso a meccanismi extragiudiziali di risoluzione delle controversie.

Art. 32
(Risoluzione delle controversie)

1. I prestatori devono fornire i propri dati, in particolare un indirizzo postale, un numero di fax o un indirizzo di posta elettronica e un numero telefonico ai quali tutti i destinatari, compresi quelli residenti in un altro Stato membro, possono presentare un reclamo o chiedere informazioni sul servizio fornito. I prestatori forniscono il loro domicilio legale se questo non coincide con il loro indirizzo abituale per la corrispondenza.

2. I prestatori rispondono ai reclami di cui al comma 1 con la massima sollecitudine al fine di trovare soluzioni adeguate.

3. I prestatori sono tenuti a provare il rispetto degli obblighi di informazione e l’esattezza delle informazioni fornite.

4. Qualora per ottemperare a una decisione giudiziaria sia necessaria una garanzia finanziaria, sono riconosciute le garanzie equivalenti costituite presso un istituto di credito o un assicuratore stabilito in un altro Stato membro e autorizzato ai sensi della normativa comunitaria in vigore. L’istituto di credito e l’assicuratore stabiliti sul territorio nazionale devono essere autorizzati ai sensi, rispettivamente, del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, di attuazione della direttiva 2006/48/CE e del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, di attuazione delle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE.

5. I prestatori, soggetti ad un codice di condotta o membri di un’associazione o di un organismo professionale che prevede il ricorso ad un meccanismo di regolamentazione extragiudiziario, ne informano il destinatario facendone menzione in tutti i documenti che presentano in modo dettagliato uno dei loro servizi e indicano in che modo e’ possibile reperire informazioni dettagliate sulle caratteristiche e le condizioni di ricorso a tale meccanismo.

Art. 33
(Assicurazioni)

1. Ove previsto, l’obbligo di disporre di un’assicurazione di responsabilità professionale o altra garanzia non può essere imposto al prestatore che si stabilisce sul territorio se già coperto da una garanzia equivalente o essenzialmente comparabile, quanto a finalità e copertura fornita in termini di rischio o capitale assicurati o massimale della garanzia, nonche’ eventuali esclusioni dalla copertura, nello Stato membro in cui e’ già stabilito. Qualora l’equivalenza sia solo parziale, può essere richiesta una garanzia complementare per gli aspetti non inclusi.

2. Costituisce prova sufficiente dell’esistenza di tale assicurazione o garanzia un attestato rilasciato da istituti di credito e assicuratori stabiliti in un altro Stato membro.

Art. 34
(Comunicazioni commerciali)

1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, limitazioni al libero impiego delle comunicazioni commerciali da parte dei prestatori di servizi che esercitano una professione regolamentata devono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità.

2. Alle comunicazioni di cui al comma 1 si applicano i principi di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

3. I codici deontologici assicurano che le comunicazioni commerciali relative ai servizi forniti dai prestatori che esercitano una professione regolamentata sono emanate nel rispetto delle regole professionali, in conformità del diritto comunitario, riguardanti, in particolare, l’indipendenza, la dignità e l’integrità della professione, nonche’ il segreto professionale, nel rispetto della specificità di ciascuna professione. Le regole professionali in materia di comunicazioni commerciali sono non discriminatorie, giustificate da motivi imperativi di interesse generale e proporzionate.

Art. 35
(Attività multidisciplinari)

1. I prestatori possono essere assoggettati a requisiti che li obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata attività specifica o che limitino l’esercizio, congiunto o in associazione, di attività diverse solo nei casi seguenti:
a) professioni regolamentate, nella misura in cui ciò sia giustificato per garantire il rispetto di norme di deontologia diverse in ragione della specificità di ciascuna professione, di cui e’ necessario garantire l’indipendenza e l’imparzialità;
b) prestatori che forniscono servizi di certificazione, di omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici, nella misura in cui ciò sia giustificato per assicurarne l’indipendenza e l’imparzialità.

2. Nei casi in cui e’ consentito lo svolgimento delle attività multidisciplinari di cui al comma 1:
a) sono evitati i conflitti di interesse e le incompatibilità tra determinate attività;
b) sono garantite l’indipendenza e l’imparzialità che talune attività richiedono;
c) e’ assicurata la compatibilità delle regole di deontologia professionale e di condotta relative alle diverse attività, soprattutto in materia di segreto professionale.

Titolo VII – Collaborazione amministrativa

Art. 36
(Cooperazione tra autorità nazionali competenti)

1. Al fine di garantire forme efficaci di cooperazione amministrativa tra le autorità competenti degli Stati membri, le autorità competenti di cui all’articolo 8, lettera i), del presente decreto utilizzano il sistema telematico di assistenza reciproca con le autorità competenti degli Stati dell’Unione europea istituito dalla Commissione europea denominato IMI-Internal Market Information.

2. Le richieste di informazioni, le richieste di verifiche, ispezioni e indagini di cui agli articoli 37, 38, 39 e 40, nonche’ il meccanismo di allerta di cui all’articolo 41 e lo scambio di informazioni su misure eccezionali relative alla sicurezza dei servizi di cui all’articolo 42 sono effettuate tramite il sistema IMI di cui al comma 1. La Presidenza del Consiglio – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie costituisce punto di contatto nazionale per la cooperazione amministrativa tra autorità competenti nazionali e comunitarie.

3. Ferme restando le competenze delle autorità di cui all’articolo 8, lettera i), il punto di contatto nazionale cura la gestione nazionale delle attività del sistema IMI, in particolare:
a) convalida la registrazione delle autorità competenti nazionali nel sistema;
b) supporta lo scambio di informazioni tra autorità competenti;
c) coordina le richieste informative fatte da altri Stati membri;
d) assiste le autorità competenti nell’individuazione delle amministrazioni competenti alle quali rivolgersi;
e) assiste le autorità competenti per garantire la mutua assistenza;
f) notifica alla Commissione le richieste connesse con il meccanismo di allerta di cui all’articolo 41;

4. Le modalità procedurali per l’utilizzo della rete IMI sono disciplinate con decreto del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri interessati.

5. Le informazioni di cui al comma 2 possono riguardare le azioni disciplinari o amministrative promosse, le sanzioni penali irrogate, le decisioni definitive relative all’insolvenza o alla bancarotta fraudolenta assunte dall’autorità competente nei confronti di un prestatore e che siano direttamente pertinenti alla competenza del prestatore o alla sua affidabilità professionale.

6. Le autorità competenti di cui all’articolo 8, comma 1, lettera i), responsabili del controllo e della disciplina delle attività dei servizi, si registrano nel sistema di cui al comma 1.

7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle politiche comunitarie convalida la registrazione delle autorità competenti nel sistema, accreditando presso la Commissione europea i soggetti abilitati ad operare.

8. Restano ferme le iniziative nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in particolare in materia di scambio di informazioni tra autorità degli Stati membri preposte all’applicazione della legge e di casellari giudiziari.

Art. 37
(Mutua assistenza)

1. Le autorità competenti di cui all’articolo 8, comma 1, lettera i), forniscono al più presto e per via elettronica, tramite il sistema IMI di cui all’articolo 36, comma 1, le informazioni richieste da altri Stati membri o dalla Commissione.

2. Qualora ricevano una richiesta di assistenza dalle autorità competenti di un altro Stato membro, le autorità competenti di cui all’articolo 8, comma 1, lettera i), provvedono affinche’ i prestatori stabiliti sul territorio nazionale comunichino loro tutte le informazioni necessarie al controllo delle attività di servizi.

3. Qualora insorgano difficoltà nel soddisfare una richiesta di informazioni o nell’effettuare verifiche, ispezioni o indagini, le autorità competenti in causa avvertono sollecitamente lo Stato membro richiedente al fine di trovare una soluzione.

4. Le autorità competenti provvedono affinche’ i registri nei quali i prestatori sono iscritti e che possono essere consultati dalle autorità competenti sul territorio nazionale siano altresì consultabili, alle stesse condizioni, dalle competenti autorità omologhe degli altri Stati membri.

5. Le autorità competenti, tramite la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, comunicano alla Commissione informazioni su casi in cui altri Stati membri non assolvono ai loro obblighi di mutua assistenza.

Art. 38
(Obblighi generali per le autorità competenti)

1. Per quanto riguarda i prestatori stabiliti sul territorio nazionale che forniscono servizi in un altro Stato membro, le autorità competenti di cui all’articolo 8, comma 1, lettera i), forniscono le informazioni richieste da tale Stato, in particolare la conferma del loro stabilimento sul territorio nazionale e del fatto che, a quanto loro risulta, essi non vi esercitano attività in modo illegale.

2. Le autorità competenti di cui al comma 1 procedono alle verifiche, ispezioni e indagini richieste da un altro Stato membro e informano quest’ultimo dei risultati e, se del caso, dei provvedimenti presi. Le autorità competenti possono decidere le misure più appropriate da assumere, caso per caso, per soddisfare la richiesta di un altro Stato membro.

3. Qualora vengano a conoscenza di comportamenti o atti precisi di un prestatore stabilito sul territorio che presta servizi in altri Stati membri che, a loro conoscenza, possano causare grave pregiudizio alla salute o alla sicurezza delle persone o all’ambiente, le autorità competenti di cui al comma 1, tramite la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, ne informano al più presto gli altri Stati membri e la Commissione.

Art. 39
(Controllo da parte delle autorità competenti in caso di spostamento temporaneo del prestatore in un altro Stato membro)

1. In caso di spostamento temporaneo del prestatore stabilito sul territorio nazionale in un altro Stato membro, le autorità competenti di cui all’articolo 8, comma 1, lettera i), controllano il rispetto dei requisiti nazionali in conformità dei poteri di sorveglianza previsti dall’ordinamento nazionale, in particolare mediante misure di controllo sul luogo di stabilimento del prestatore.

2. Le autorità competenti di cui al comma 1 non possono omettere di adottare misure di controllo o di esecuzione sul territorio nazionale per il motivo che il servizio e’ stato prestato o ha causato danni in un altro Stato membro.

3. L’obbligo di cui al comma 1 non comporta il dovere per le autorità competenti di effettuare verifiche e controlli fattuali nel territorio dello Stato membro in cui e’ prestato il servizio. Tali verifiche e controlli sono effettuati dalle autorità dello Stato membro in cui il prestatore svolge temporaneamente la sua attività, su richiesta delle autorità competenti di cui all’articolo 8, comma 1, lettera i).

Art. 40
(Controllo da parte delle autorità competenti in caso di spostamento temporaneo del prestatore sul territorio)

1. In caso di spostamento temporaneo del prestatore comunitario sul territorio nazionale, in relazione ai requisiti nazionali che possono essere imposti in base agli articoli 20, comma 2, 21, comma 2, e 22, le autorità competenti sono responsabili del controllo sull’attività del prestatore sul territorio. In conformità al diritto comunitario, le autorità competenti:
a) adottano tutte le misure necessarie al fine di garantire che il prestatore si conformi a tali requisiti per quanto riguarda l’accesso a un’attività di servizi sul territorio e il suo esercizio;
b) procedono alle verifiche, ispezioni e indagini necessarie per controllare il servizio prestato.

2. Nel caso in cui un prestatore di un altro Stato membro si sposti temporaneamente sul territorio nazionale in cui non e’ stabilito per prestarvi un servizio, le autorità competenti partecipano al controllo del prestatore conformemente ai commi 3 e 4.

3. Su richiesta dello Stato membro di stabilimento, le autorità competenti procedono alle verifiche, ispezioni e indagini necessarie per assicurare un efficace controllo da parte dello Stato membro di stabilimento, intervenendo nei limiti delle competenze loro attribuite. Le autorità competenti possono decidere le misure più appropriate da assumere, caso per caso, per soddisfare la richiesta dello Stato membro di stabilimento.

4. Di loro iniziativa, le autorità competenti possono procedere a verifiche, ispezioni e indagini sul posto, purche’ queste non siano discriminatorie, non siano motivate dal fatto che il prestatore e’ stabilito in un altro Stato membro e siano proporzionate.

Art. 41
(Meccanismo d’allerta)

1. Qualora un’autorità competente di cui all’articolo 8, comma 1, lettera i), venga a conoscenza di circostanze o fatti precisi gravi riguardanti un’attività di servizi che potrebbero provocare un pregiudizio grave alla salute o alla sicurezza delle persone o all’ambiente sul territorio nazionale o sul territorio di altri Stati membri, ne informa al più presto, tramite la rete IMI, il punto nazionale di contatto di cui all’articolo 36, comma 2. Il punto nazionale di contatto informa lo Stato membro di stabilimento del prestatore, gli altri Stati membri interessati e la Commissione.

2. Con il decreto di cui all’articolo 36, comma 4, sono disciplinate le modalità operative e procedurali per l’inoltro dell’allerta agli altri Stati membri, per il ricevimento dell’allerta dagli altri Stati membri, nonche’ per la chiusura, la revoca e la correzione dell’allerta stessa.

Art. 42
(Deroghe per casi individuali)

1. In deroga agli articoli 21 e 22 e a titolo eccezionale, le autorità competenti di cui all’articolo 8, comma 1, lettera i), possono prendere nei confronti di un prestatore stabilito in un altro Stato membro misure relative alla sicurezza dei servizi.

2. Le misure di cui al comma 1 possono essere assunte esclusivamente nel rispetto della procedura di mutua assistenza di cui all’articolo 43 e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a) le disposizioni nazionali a norma delle quali sono assunte le misure non hanno fatto oggetto di un’armonizzazione comunitaria riguardante il settore della sicurezza dei servizi;
b) le misure proteggono maggiormente il destinatario rispetto a quelle che adotterebbe lo Stato membro di stabilimento del prestatore in conformità delle sue disposizioni nazionali;
c) lo Stato membro di stabilimento del prestatore non ha adottato alcuna misura o ha adottato misure insufficienti rispetto a quelle di cui all’articolo 43, comma 2;
d) le misure sono proporzionate.

3. I commi 1 e 2 lasciano impregiudicate le disposizioni che garantiscono la libertà di prestazione dei servizi o che permettono deroghe a detta libertà, previste in provvedimenti di recepimento di atti comunitari.

Art. 43
(Mutua assistenza in caso di deroghe individuali)

1. Qualora un’autorità competente di cui all’articolo 8, comma 1, lettera i), intenda assumere le misure previste dall’articolo 42, si applica la procedura di cui ai commi da 2 a 6 del presente articolo, senza pregiudizio delle procedure giudiziarie, compresi i procedimenti e gli atti preliminari compiuti nel quadro di un’indagine penale.

2. L’autorità competente di cui al comma 1 chiede allo Stato membro di stabilimento di assumere misure nei confronti del prestatore la cui attività configura un pericolo per la sicurezza dei servizi, informando il punto nazionale di contatto di cui all’articolo 36, comma 2, e fornendo tutte le informazioni pertinenti sul servizio in causa e sulle circostanze della fattispecie.

3. Qualora l’autorità che ha presentato la richiesta non ritiene soddisfacente la risposta dello Stato membro interessato, l’autorità ne informa il punto nazionale di contatto, precisando le ragioni per le quali ritiene che:
a) le misure assunte o previste dallo Stato membro di stabilimento siano insufficienti;
b) le misure che prevede di assumere rispettino le condizioni di cui all’articolo 42.

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie provvede a notificare alla Commissione e allo Stato membro di stabilimento del prestatore l’intenzione di prendere misure ai sensi del presente articolo.

5. Le misure possono essere assunte solo allo scadere dei quindici giorni lavorativi a decorrere dalla notifica di cui al comma 4.

6. In caso di urgenza, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, e 5 e le misure sono notificate con la massima sollecitudine, tramite la Presidenza del Consiglio – Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie alla Commissione e allo Stato membro di stabilimento del prestatore, specificando i motivi che giustificano l’urgenza.

PARTE SECONDA
Titolo I
(Disposizioni relative ai procedimenti di competenza del Ministero della giustizia)

Art. 44
(Esercizio di attività professionale regolamentata in regime di libera prestazione)

1. Fermo quanto previsto dal Titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, dalla legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni, e dalle disposizioni nazionali di attuazione delle norme comunitarie che disciplinano specifiche professioni, alla prestazione temporanea e occasionale di attività professionale regolamentata si applica l’articolo 20 del presente decreto.

Art. 45
(Procedimento per l’iscrizione in albi, registri o elenchi per l’esercizio di professioni regolamentate)

1. La domanda di iscrizione in albi, registri o elenchi per l’esercizio delle professioni regolamentate e’ presentata al Consiglio dell’ordine o al Collegio professionale competente e deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti per ciascuna professione dal rispettivo ordinamento.

2. Il procedimento di iscrizione deve concludersi entro due mesi dalla presentazione della domanda.

3. Il rigetto della domanda di iscrizione per motivi di incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che il richiedente e’ stato invitato a comparire davanti al Consiglio dell’ordine o al Collegio professionale competente.

4. Qualora il Consiglio o il Collegio non abbia provveduto sulla domanda di iscrizione nel termine stabilito dal comma 2 del presente articolo, si applica l’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. L’iscrizione all’albo o all’elenco speciale per l’esercizio di una professione regolamentata, in mancanza di provvedimento espresso, si perfeziona al momento della scadenza del termine per la formazione del silenzio assenso.

6. Dallo stesso momento decorre il termine, ove previsto, per la notificazione o comunicazione del provvedimento agli aventi diritto.

7. I principi contenuti nel presente articolo non si applicano alle disposizioni nazionali di attuazioni di norme comunitarie che disciplinano specifiche professioni.

Art. 46
(Requisiti per l’iscrizione negli albi, registri o elenchi per l’esercizio di professioni regolamentate)

1. Fermi i requisiti abilitativi stabiliti per ciascuna professione dal rispettivo ordinamento, costituisce titolo di iscrizione in albi, registri o elenchi per l’esercizio delle professioni regolamentate, il decreto di riconoscimento della qualifica professionale rilasciato ai sensi del Titolo III del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

2. I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell’iscrizione o del mantenimento dell’iscrizione in albi, elenchi o registri per l’esercizio delle professioni regolamentate. Il domicilio professionale e’ equiparato alla residenza.

Art. 47
(Esercizio di attività professionale regolamentata in regime di stabilimento)

1. L’iscrizione in albi, elenchi o registri, per l’abilitazione all’esercizio di professioni regolamentate, e’ consentita ad associazioni o società di uno Stato, membro dell’Unione europea nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla legislazione nazionale vigente.

2. Si applica l’articolo 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.

Art. 48
(Regolamenti)

1. Su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia, sono adottati regolamenti, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto n. 400, e successive modificazioni, per adeguare la regolamentazione vigente in materia di esercizio delle professioni regolamentate, in particolare con riferimento all’ordinamento professionale degli assistenti sociali, dei chimici, degli ingegneri e degli architetti, ai principi contenuti nel presente decreto legislativo, in particolare agli articoli 45 e 46.

Art. 49
(Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, recante ordinamento della professione di avvocato e procuratore)

1. All’articolo 17 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, numero 1°, dopo la parola: “Italia” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “, ovvero cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea”;
b) dopo il primo comma e’ inserito il seguente: “Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l’iscrizione nell’albo.”.

2. All’articolo 24 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al quinto comma la parola: “tre” e’ sostituita dalla seguente: “due”;
b) l’ottavo comma e’ sostituito dal seguente: “Al procedimento per l’iscrizione nell’albo si applica l’articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE”;

3. All’articolo 31 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, dopo la parola: “residenza” sono inserite le seguenti: “o il suo domicilio professionale”;
b) al quarto comma la parola: “tre” e’ sostituita dalla seguente: “due”;
c) il sesto comma e’ sostituito dal seguente: “Al procedimento per l’iscrizione nell’albo si applica l’articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE”.

4. All’articolo 37 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, numero 3°, dopo la parola: “residenza” sono inserite le seguenti: “o del domicilio professionale”;
b) al primo comma, numero 4), dopo la parola: “residenza” sono inserite le seguenti: “o il suo domicilio professionale”.

5. Le espressioni: “Ministro di grazia e giustizia” o “Ministro per la grazia e giustizia”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “Ministro della giustizia”; l’espressione “Ministero di grazia e giustizia”, ovunque ricorra, e’ sostituita dalla seguente: “Ministero della giustizia”.

Art. 50
(Modifiche alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e successive modificazioni, recante ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale)

1. All’articolo 30, primo comma, della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e successive modificazioni, e’ apportata la seguente modifica, dopo le parole: “la residenza” sono inserite le seguenti: “o il domicilio professionale,”;

2. All’articolo 31, della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, lettera a), le parole: “o cittadino” sono sostituite dalle seguenti: “, ovvero cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o”;
b) al primo comma, lettera e), dopo le parole: “la residenza” sono inserite le seguenti: “o il domicilio professionale,”;
c) dopo il primo comma e’ inserito il seguente: “Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l’iscrizione nell’albo.”;

3. All’articolo 32 della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma la parola: “tre” e’ sostituita dalla seguente: “due”;
b) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: “Al procedimento per l’iscrizione nell’albo si applica l’articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.”.

4. All’articolo 33, secondo comma, della legge 7 gennaio 1976, n. 3, e successive modificazioni, dopo le parole: “di residenza” sono inserite le seguenti: “o di domicilio professionale,”.

5. L’espressione “Ministro di grazia e giustizia”, ovunque ricorra, e’ sostituita dalla seguente: “Ministro della giustizia”; l’espressione “Ministero di grazia e giustizia”, ovunque ricorra, e’ sostituita dalla seguente: “Ministero della giustizia”.

Art. 51
(Modifiche alla legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni, recante istituzione dell’albo professionale degli agrotecnici)

1. All’articolo 5 della legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, lettera a), le parole: “della Comunità europea” sono sostituite dalle seguenti: “dell’Unione europea”;
b) al primo comma, lettera d), dopo le parole: “essere residente” sono inserite le seguenti: “o avere il domicilio professionale”;
c) dopo il primo comma e’ inserito il seguente: “Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l’iscrizione nell’albo.”.

2. All’articolo 6, della legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: “l’aspirante risiede” sono inserite le seguenti: “o ha il domicilio professionale”;
b) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente: “1-bis. Al procedimento per l’iscrizione nell’albo si applica l’articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.”;
c) al comma 2, dopo le parole: “indirizzo di residenza” sono inserite le seguenti: “o di domicilio professionale”.

3. All’articolo 10-bis, comma 3, della legge 6 giugno 1986, n. 251, e successive modificazioni, le parole: “cittadini italiani,” sono soppresse;

4. L’espressione “Ministro di grazia e giustizia”, ovunque ricorra, e’ sostituita dalla seguente: “Ministro della giustizia”; l’espressione “Ministero di grazia e giustizia”, ovunque ricorra, e’ sostituita dalla seguente: “Ministero della giustizia”.

Art. 52
(Modifiche alla legge 9 febbraio 1942, n. 194, e successive modificazioni, recante disciplina giuridica della professione di attuario)

1. All’articolo 4, della legge 9 febbraio 1942, n.194, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma, lettera a), dopo le parole: “ovvero cittadino” sono inserite le seguenti: “di uno Stato membro dell’Unione europea o”;
b) al primo comma la lettera f), e’ sostituita dalla seguente: “f) avere la residenza o il domicilio professionale in Italia.”;
c) dopo il primo comma e’ aggiunto, in fine, il seguente: “Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l’iscrizione nell’albo.”;

2. All’articolo 8, della legge 9 febbraio 1942, n. 194, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, numero 2°, dopo la parola: “residenza” sono aggiunte le seguenti: “o di domicilio professionale”;
b) al primo comma, numero 4), dopo le parole: “di Stato” sono inserite le seguenti: “membro dell’Unione europea o di Stato”;
c) dopo il primo comma e’ inserito il seguente: “Al procedimento per l’iscrizione nell’albo si applica l’articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE”;

3. L’articolo 20 della legge 9 febbraio 1942, n. 194, e successive modificazioni, e’ abrogato.

4. L’espressione: “Ministro di grazia e giustizia”, ovunque ricorra, e’ sostituita dalla seguente: “Ministro della giustizia”; l’espressione: “Ministero di grazia e giustizia”, ovunque ricorra, e’ sostituita dalla seguente: “Ministero della giustizia”.

Art. 53
(Modifiche alla legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive modificazioni, recante ordinamento della professione di perito agrario)

1. All’articolo 30, primo comma, della legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive modificazioni, dopo le parole: “la residenza” sono inserite le seguenti: “o il domicilio professionale,”.

2. All’articolo 31 della legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera a), le parole: “delle Comunità europee” sono sostituite dalle seguenti: “dell’Unione europea”;
b) al comma 1, lettera c), dopo le parole: “la residenza anagrafica” sono inserite le seguenti: “o il domicilio professionale,”;
c) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente: “2-bis. Il decreto di riconoscimento del titolo professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l’iscrizione nell’albo.”.

2. All’articolo 32 della legge 28 marzo 1968, n. 434, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma la parola: “tre” e’ sostituita dalla seguente: “due”;
b) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: “Al procedimento per l’iscrizione nell’albo si applica l’articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.”;

3. L’espressione: “Ministro di grazia e giustizia”, ovunque ricorra, e’ sostituita dalla seguente: “Ministro della giustizia”; l’espressione: “Ministero di grazia e giustizia”, ovunque ricorra, e’ sostituita dalla seguente: “Ministero della giustizia”.

Art. 54
(Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, recante ordinamento della professione di giornalista)

1. All’articolo 26, primo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, dopo le parole: ” la loro residenza” sono inserite le seguenti: “o il loro domicilio professionale,”.

2. All’articolo 27, primo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, dopo le parole: “la residenza” sono inserite le seguenti: “o il domicilio professionale”.

3. All’articolo 29, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il primo comma e’ inserito il seguente: “Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l’iscrizione nell’albo.”;
b) al secondo comma, le parole da: “entro” a: “iscrizione” sono sostituite dalle seguenti: “Al procedimento per l’iscrizione nell’albo si applica l’articolo 45 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.”;

4. Dopo l’articolo 31 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, e’ inserito il seguente:
“Art. 31-bis (Iscrizione dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea nel registro dei praticanti e nell’elenco dei pubblicisti)
1. I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell’iscrizione nel registro dei praticanti e nell’elenco dei pubblicisti di cui, rispettivamente, agli articoli 33 e 35.”.

5. All’articolo 37 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, dopo la parola: “residenza”, ovunque ricorra, sono inserite le seguenti: “o domicilio professionale”.

6. L’espressione: “Ministro di grazia e giustizia”, ovunque ricorra, e’ sostituita dalla seguente: “Ministro della giustizia”; l’espressione: “Ministero di grazia e giustizia”, ovunque ricorra, e’ sostituita dalla seguente: “Ministero della giustizia”.”.

Art. 55
(Modifiche al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, recante costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili)

1. All’articolo 36 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dopo il comma 4, e’ aggiunto, in fine, il seguente:
“4-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l’iscrizione nell’albo.”.

2. All’articolo 37 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, il comma 6 e’ sostituito dal seguente:
“6. Al procedimento per l’iscrizione nell’albo si applica l’articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.”.

Art. 56
(Modifiche alla legge 24 maggio 1967, n. 396, e successive modificazioni, recante ordinamento della professione di biologo)

1. All’articolo 5 della legge 24 maggio 1967, n. 396, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), dopo le parole: “ovvero cittadino” sono inserite le seguenti: “di uno Stato membro dell’Unione europea o”;
b) alla lettera e), dopo le parole: “la residenza” sono inserite le seguenti: “o il domicilio professionale”;
c) dopo il primo comma e’ aggiunto il seguente: “Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l’iscrizione nell’albo.”.

2. All’articolo 8, comma quinto, della legge 24 maggio 1967, n. 396, e successive modificazioni, la parola: “stranieri” e’ sostituita dalle seguenti: “di Stati non membri dell’Unione europea”.

3. All’articolo 10 della legge 24 maggio 1967, n. 396, e successive modificazioni, il secondo comma e’ sostituito dal seguente: “Al procedimento per l’iscrizione nell’albo si applica l’articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.”.

4. All’articolo 32, secondo comma, della legge 24 maggio 1967, n. 396, e successive modificazioni, dopo la parola: “residenza” sono inserite le seguenti: “o domicilio professionale”.

5. L’espressione: “Ministro per la grazia e giustizia”, ovunque ricorra, e’ sostituita dalla seguente: “Ministro della giustizia”; l’espressione: “Ministero di grazia e giustizia”, ovunque ricorra, e’ sostituita dalla seguente: “Ministero della giustizia”.

Art. 57
(Modifiche alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, recante norme per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro)

1. All’articolo 3, secondo comma, lettera a), della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, le parole: “della Comunità economica europea” sono sostituite dalle seguenti: “dell’Unione europea”;

2. All’articolo 8, terzo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, dopo la parola: “domicilio” e’ inserita la seguente: “professionale”;

3. All’articolo 9 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, lettera a), le parole: “della Comunità economica europea” sono sostituite dalle seguenti: “dell’Unione europea”;
b) dopo il primo comma e’ inserito il seguente: “Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l’iscrizione nell’albo.”;
c) al quarto comma la parola: “tre” e’ sostituita dalla parola: “due”;
d) il settimo comma e’ sostituito dal seguente: “Al procedimento per l’iscrizione nell’albo si applica l’articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.”.

4. L’espressione: “Ministro di grazia e giustizia”, ovunque ricorra, e’ sostituita dalla seguente: “Ministro della giustizia”.

Art. 58
(Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 112, e successive modificazioni, recante disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo)

1. All’articolo 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), dopo le parole: “ovvero cittadino” sono inserite le seguenti: “di uno Stato membro dell’Unione europea o” ;
b) alla lettera e), dopo la parola: “residenza” sono inserite le seguenti: “o il domicilio professionale”;
c) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: “Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l’iscrizione nell’albo. Al procedimento per l’iscrizione nell’albo si applica l’articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE. L’espressione: “Ministro per la grazia e la giustizia”, ovunque ricorra, e’ sostituita dalla seguente: “Ministro della giustizia”.

Art. 59
(Modifiche alla legge 12 novembre 1990, n. 339, recante decentramento dell’ordine nazionale dei geologi)

1. Al comma 6 dell’articolo 6 della legge 12 novembre 1990, n. 339, le parole: “cittadini italiani” sono soppresse.

Art. 60
(Modifiche alla legge 18 gennaio 1994, n. 59, recante ordinamento della professione di tecnologo alimentare)

1. All’articolo 26, comma 1, della legge 18 gennaio 1994, n. 59, dopo la parola: “residenza” sono inserite le seguenti: “o il domicilio professionale”;

2. All’articolo 27 della legge 18 gennaio 1994, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: “della Comunità economica europea” sono sostituite dalle seguenti: “dell’Unione europea”;
b) al comma 1, lettera d), dopo la parola: “residenza” sono inserite le seguenti: “o il domicilio professionale”;
c) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
“1-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l’iscrizione nell’albo.”;
d) al comma 3, la parola: “tre” e’ sostituita dalla seguente: “due”;
e) il comma 4, e’ sostituito dal seguente “4. Si applicano i commi 4 e 5 dell’articolo 45 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.”.

3. Al comma 4, dell’articolo 49, le parole: “cittadini italiani,” sono soppresse.

4. L’espressione: “Ministro di grazia e giustizia”, ovunque ricorra, e’ sostituita dalla seguente: “Ministro della giustizia”; l’espressione: “Ministero di grazia e giustizia”, ovunque ricorra, e’ sostituita dalla seguente: “Ministero della giustizia”.

Art. 61
(Modifiche alla legge 7 marzo 1985, n. 75, recante modifiche all’ordinamento professionale dei geometri)

1. All’articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, numero 1), le parole: “della Comunità economica europea” sono sostituite dalle seguenti: “dell’Unione europea”;
b) al comma 1, numero 3), dopo la parola: “anagrafica” sono inserite le seguenti: “o il domicilio professionale”;
c) dopo il comma 2 e’ inserito il seguente:
“2-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l’iscrizione nell’albo.”;
d) dopo il comma 3 e’ inserito il seguente: “3-bis. Al procedimento per l’iscrizione nell’albo si applica l’articolo 45 del presente decreto legislativo.”.

Art. 62
(Modifiche alla legge 2 febbraio 1990, n. 17, recante modifiche all’ordinamento professionale dei periti industriali)

1. All’articolo 2 della legge 2 febbraio 1990, n.17, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: “delle Comunità europee” sono sostituite dalle seguenti: “dell’Unione europea” ;
b) al comma 1, lettera d), dopo la parola: “anagrafica” sono inserite le seguenti: “o il domicilio professionale”;
c) dopo il comma 4 e’ inserito il seguente:
“4-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l’iscrizione nell’albo.”;
d) dopo il comma 5 e’ inserito, in fine, il seguente:
“5-bis. Al procedimento per l’iscrizione nell’albo si applica l’articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.”.

Art. 63
(Modifiche alla legge 23 marzo 1993, n. 84, recante ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell’albo professionale)

1. All’articolo 2 della legge 23 marzo 1993, n. 84, dopo il comma 1, e’ inserito il seguente:
“1-bis. Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l’iscrizione nell’albo.”.

Titolo II
(Disposizioni relative ad alcuni procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico)

Art. 64
(Somministrazione di alimenti e bevande)

1. L’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, e’ soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio. Il trasferimento di sede e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma sono soggetti a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, rispettivamente primo e secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. E’ subordinata alla dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell’articolo 19, comma 2, secondo periodo, anche l’attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti elencati alle lettere a), b), e), d), e), f), g) e h) del comma 6 dell’articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235.

3. Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1, ferma restando l’esigenza di garantire sia l’interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell’imprenditore al libero esercizio dell’attività. Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all’apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi dì controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell’esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione.

4. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione per atto tra vivi o a causa di morte e’ subordinato all’effettivo trasferimento dell’attività e al possesso dei requisiti prescritti da parte del subentrante.

5. L’esercizio dell’attività e’ subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegli abilità stabiliti con decreto del Ministro dell’interno, anche in caso di ampliamento della superficie.

6. L’avvio e l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e’ soggetto al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

7. Il comma 6 dell’articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e’ sostituito dal seguente:
“6. Sono escluse dalla programmazione le attività di somministrazione di alimenti e bevande:
a) al domicilio del consumatore;
b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi,limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
c) negli esercizi posti nelle aree dì servizio delle autostrade e nell’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
d) negli esercizi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), nei quali sia prevalente l’attività congiunta di trattenimento e svago;
e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’interno;
f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
g) nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose; in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
h) nei mezzi di trasporto pubblico. “.

8. L’autorizzazione e il titolo abilitativo decadono nei seguenti casi:
a) qualora il titolare dell’attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui all’articolo 71, commi 1 e 2;
b) qualora il titolare sospenda l’attività per un periodo superiore a dodici mesi;
c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell’interno. In tale caso, il titolare può essere espressamente diffidato dall’amministrazione competente a ripristinare entro il termine assegnato il regolare stato dei locali;
d) nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, qualora il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l’esercizio entro centottantagiorni.

9. Il comma 1 dell’articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e’ sostituito dal seguente: “l. A chiunque eserciti l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l’autorizzazione, ovvero senza la dichiarazione di inizio di attività, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell’attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro e la chiusura dell’esercizio.”.

10. L’articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, l’articolo 4, comma 1, e l’articolo 7 della legge 25 agosto 1991, n. 287, sono abrogati.

Art. 65
(Esercizi di vicinato)

1. L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato, come definito dall’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono soggetti a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. All’articolo 7, comma 2, alinea, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: “comunicazione ” e’ sostituita dalla seguente: “dichiarazione di inizio di attività “.

3. Il comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 114, e’ abrogato.

Art. 66
(Spacci interni)

1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonche’ la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e’ soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via.

2. Al comma 3, dell’articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: “comunicazione ” e’ sostituita dalle seguenti: “dichiarazione di inizio dì attività “.

3. I commi 1 e 2 dell’articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono abrogati.

Art 67
(Apparecchi automatici)

1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e’ soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Al comma 3, dell’articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: “comunicazione ” e’ sostituita dalle seguenti: “dichiarazione di inizio dì attività “.

3. I commi 1 e 2 dell’articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n 114, sono abrogati.

Art. 68
(Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione)

1. La vendita al dettaglio per corrispondenza, o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e’ soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune nel quale l’esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Al comma 3, dell’articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: “comunicazione” e’ sostituita dalle seguenti: “dichiarazione di inizio di attività”.

3. Il comma 1 dell’articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e’ abrogato.

Art. 69
(Vendite presso il domicilio dei consumatori)

1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori e’ soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune nel quale l’esercente, persona fisica o giuridica,intende avviare l’attività,ai sensi dell’articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Al comma 3, dell’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: “comunicazione ” e’ sostituita dalle seguenti: “dichiarazione di inizio di attività “.

3. Il comma 4 dell’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e’ sostituito dal seguente: “4. Il soggetto di cui al comma 1 che intende avvalersi per l’esercizio dell’attività dì incaricati, ne comunica l’elenco all’autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l’attività e risponde agli effetti civili dell’attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti per l’esercizio dell’attività di vendita.”.

4. I commi 1 e 2 dell’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono abrogati.

5. L’attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 17 agosto 2005, n. 173, per conto di imprese esercenti tale attività non e’ soggetta alla dichiarazione di cui al comma 1, ma esclusivamente all’espletamento degli adempimenti previsti ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Art. 70
(Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche)

1. Il comma 2 dell’articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e’ sostituito dal seguente: “2. L’esercizio dell’attività di cui al comma 1 e’ soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società dì persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative.”.

2. Il comma 4 dell’articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e’ sostituito dal seguente: “4. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante e’ rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione,dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività. L’autorizzazione dì cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonche’ nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.”.

3. Al comma 13 dell’articolo 28 del citato decreto n. 114 del 1998 dopo le parole: ”della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante ” sono inserite le seguenti: “limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale e sociale, di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi dì controllo, in particolare, per il consumo dì alcolici e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell’esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda dì mercato, quali entità delle vendite di prodotti alimentari e non alimentari e presenza di altri operatori su aree pubbliche ” .

4. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all’articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell’impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all’applicazione di tali disposizioni transitorie.

Art. 71
(Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)

1. Non possono esercitare l’attività commerciale dì vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e’ prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive;

2. Non possono esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

3. Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e’ stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto dì esercizio dell’attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

6. L’esercizio, in qualsiasi forma, di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, e’ consentito a chi e’ in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purche’ nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

3. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 dell’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l’articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Art. 72
(Attività di facchinaggio)

1. I soggetti che presentano la dichiarazione di inizio di attività per l’esercizio dell’attività di facchinaggio ai sensi dell’articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e i relativi addetti non sono tenuti agli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342.

Art. 73
(Attività di intermediazione commerciale e di affari)

1. E’ soppresso il ruolo di cui all’articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni.

2. Le attività disciplinate dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono soggette a dichiarazione di inizio di attività, da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell’articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.

3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l’attività e’ svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività, distintamente previste dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle attività di agente d’affari non rietranti tra quelle disciplinate dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39. E’ fatta salva per le attività relative al recupero di crediti, ai pubblici incanti, alle agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni, l’applicazione dell’articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

5. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal presente decreto per i soggetti diversi dalle imprese, sono effettuate in una apposita sezione del REA ed hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all’esercizio della relativa attività professionale.

6. Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella legge 3 febbraio 1989, n. 39, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).

7. Le competenze già attribuite alle Commissioni per la tenuta del ruolo, soppresso ai sensi del comma 1, sono svolte dagli uffici delle Camere di commercio.

Art. 74
(Attività di agente e rappresentante dì commercio)

1. Per l’attività di agente o rappresentante di commercio e’ soppresso il ruolo di cui all’articolo 2 della legge 3 maggio 1985, n. 204.

2. L’attività di cui al comma 1 e’ soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell’articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.

3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti da parte degli esercenti l’attività di cui al comma 1 e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l’attività e’ svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando la relativa qualifica.

4. Ai fini del riconoscimento dei requisiti per l’accesso all’attività, all’articolo 5, comma 1, della legge 3 maggio 1985, n. 204, le lettere a), b) e d) sono soppresse e alla lettera c) la parola: “fallito” e’ soppressa.

5. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal presente decreto per i soggetti diversi dalle imprese, sono effettuate in una apposita sezione del REA ed hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all’esercizio della relativa attività professionale.

6. Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella legge 3 maggio 1985, n. 204, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).

Art. 75
(Attività di mediatore marittimo)

1. Per l’attività di mediatore marittimo e’ soppresso il ruolo di cui agli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 478.

2. L’attività di cui al comma 1 e’ soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell’articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.

3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l’attività e’ svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la relativa qualifica.

4. Ai fini del riconoscimento dei requisiti per l’accesso all’attività, all’articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 478, le lettere a), b) e c) sono soppresse e all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66, le lettere a), c) e d) sono soppresse.

5. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal presente decreto legislativo per i soggetti diversi dalle imprese, sono effettuate in una apposita sezione del REA ed hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all’esercizio della relativa attività professionale.

6. Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella legge 12 marzo 1968, n. 478, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).

7. Le competenze già attribuite alle Commissioni per la tenuta del ruolo, soppresso ai sensi del comma 1, sono svolte dagli uffici delle Camere di commercio.

Art. 76
(Attività di spedizioniere)

1. Per l’attività dì spedizioniere e’ soppresso l’elenco di cui all’articolo 2 della legge 14 novembre 1941, n. 1442.

2. L’attività di cui al comma 1 e’ soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell’articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.

3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti da parte degli esercenti le attività di cui al comma 1 e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l’attività e’ svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la relativa qualifica.

3. Ai fini del riconoscimento dei requisiti per l’accesso all’attività, l’articolo 6 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, e’ sostituito dal seguente:
“ART. 6
1. Non possono esercitare l’attività di spedizioniere coloro che hanno subito condanne per delitti contro l’Amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria ed il commercio, il patrimonio, nonche’ condanne per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.
2. In caso di società, associazioni od organismi collettivi ì requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
3. Il soggetto deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacità finanziaria, comprovati dal limite di 100.000 euro, nel caso di una Società per azioni, nel caso di Società a responsabilità limitata, Società in accomandita semplice, Società in nome collettivo, occorre accertare, attraverso l’esame dell’atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l’ammontare del capitale sociale, e, qualora sia inferiore ai 100.000 euro, richiedere prestazioni integrative fino alla concorrenza del limite di cui sopra, che possono consistere in fideiussioni rilasciate da compagnie di assicurazione o da aziende di credito. Per le ditte individuali l’adeguata capacità finanziaria e’ comprovata o dal possesso di immobili o da un deposito vincolato in denaro o titoli, nonche’ mediante le suddette garanzie fidejussorie e in ogni caso, per importo globale non inferiore alla cifra più volte richiamata.
4. Il richiedente deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:
a) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materie commerciali;
b) aver conseguito un diploma universitario o dì laurea in materie giuridico-economiche;
c) aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno due anni anche non continuativi nel corso dei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, all’interno dì imprese del settore, comprovato da idonea documentazione. “.

5. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal presente decreto legislativo per i soggetti diversi dalle imprese, sono effettuate in una apposita sezione del REA ed hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all’esercizio della relativa attività professionale.

6. Ad ogni effetto di legge, i richiami all’elenco contenuti nella legge 14 novembre 1941, n. 1442, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).

7. Le competenze già attribuite alle Commissioni per la tenuta dell’elenco soppresso ai sensi del comma 1, sono svolte dagli uffici delle Camere di commercio.

Art. 77
(Attività di acconciatore)

1. L’articolo 2, comma 2, della legge 17 agosto 2005, n. 174, e’ sostituito dal seguente:
“2. L’esercizio dell’attività di acconciatore di cui alla presente legge ed alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e’ soggetto a dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell’articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico di cui all’articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”.

2. Dopo il comma 5 dell’articolo 3 della legge 17 agosto 2005, n. 174, e’ inserito il seguente: “5-bis. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività di acconciatore.”.

Art. 78
(Attività di estetista)

1. L’articolo 2 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 2
1. L’attività professionale di cui all’articolo 1 e’ esercitata in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti. Non e’ consentito l’esercizio dell’attività ai soggetti non iscritti all’Albo delle imprese artigiane di cui all’articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel Registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L’esercizio dell’attività di estetista e’ soggetto a dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell’articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico di cui all’articolo 38 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 .”.

2. All’articolo 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, prima del comma 1 e’ inserito il seguente:
“01. Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica.”.

3. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, e’ abrogato.

Art. 79
(Attività di tintolavanderia)

1. L’esercizio dell’attività professionale di tintolavanderia di cui alla legge 22 febbraio 2006, n. 84, e’ soggetta a dichiarazione di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive di cui all’articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 2 della legge 22 febbraio 2006, n. 84, e’ sostituita dalla seguente: “a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico- professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell’arco di un anno; “;

3. All’articolo 2, comma 4, della legge 22 febbraio 2006, n. 84, le parole: “previa determinazione dei criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ” sono soppresse.

4. L’articolo 6 della legge 22 febbraio 2006, n. 84, e’ sostituito dal seguente:
“Art. 6
1. Le imprese del settore sono autorizzate a continuare a svolgere l’attività di cui all’articolo 2, comma 1, fino all’adozione delle disposizioni regionali di attuazione della presente legge che prevedono termini e modalità per la designazione del responsabile tecnico di cui all’articolo 2, comma 2.”.

5. L’articolo 3, comma 3, della legge 22 febbraio 2006, n. 84, e’ abrogato.

Art. 80
(Disposizioni transitorie)

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti iscritti negli elenchi e ruoli di cui agli articoli 73, 74, 75 e 76, nonche’ le nuove procedure di iscrizione, in modo da garantire l’invarianza degli oneri complessivi per la finanza pubblica.

Art. 81
(Marchi ed attestati di qualità dei servizi)

1. I soggetti, pubblici o privati, che istituiscono marchi ed altri attestati di qualità relativi ai servizi o sono responsabili della loro attribuzione, rendono disponibili ai prestatori ed ai destinatari, tramite pubblicazione sul proprio sito internet, informazioni sul significato dei marchi e sui criteri di attribuzione dei marchi e degli altri attestati di qualità, dandone contemporaneamente notizia al Ministero dello sviluppo economico ed evidenziando se si tratta di certificazioni rilasciate sulla base del sistema di accreditamento di cui al Regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.

Titolo III
(Disposizioni relative ai procedimenti di competenza di altre Amministrazioni)

Art. 82
(Attività di spedizioniere doganale)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 46, primo capoverso e’ sostituito dal seguente: “Presso ciascun Ufficio delle dogane e’ formato e tenuto aggiornato un registro nel quale sono elencati gli ausiliari, residenti in un comune compreso nel territorio del competente Ufficio delle dogane, che svolgono la loro attività alle dipendenze degli spedizionieri doganali abilitati alla presentazione di dichiarazioni doganali sull’intero territorio nazionale.”;
b) l’articolo 47 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 47 ( Conferimento della nomina a spedizioniere doganale)
1. La nomina a spedizioniere doganale e’ conferita mediante il rilascio di apposita patente, di validità illimitata.
2. La patente e’ rilasciata dall’ Agenzia delle dogane, sentito il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali.
3. La nomina a spedizioniere doganale abilita alla presentazione di dichiarazioni doganali sull ‘intero territorio nazionale.”;
c) l’articolo 51 e’ sostituito dal seguente:
“Art. 51 (Ammissione agli esami)
1. Per essere ammessi agli esami gli aspiranti devono inoltrare istanza entro il termine stabilito nella determinazione del Direttore dell’Agenzia delle dogane che indice gli esami medesimi, devono aver conseguito, alla data di pubblicazione della determinazione stessa, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado e devono risultare, alla medesima data, iscritti da almeno due anni nel registro del personale ausiliario, ai sensi dell’articolo 46. Possono, inoltre, essere ammessi agli esami, coloro che, in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, abbiano superato un corso di formazione professionale di durata almeno annuale, tenuto da un istituto universitario e che risultino iscritti, alla data di cui al primo capoverso, da almeno un anno nel registro del personale ausiliario. Il requisito dell’iscrizione nel registro degli ausiliari non e’ richiesto agli aspiranti che per almeno due anni abbiano prestato servizio nell’Agenzia delle dogane con mansioni direttive, di concetto od esecutive ovvero nella Guardia di finanza in qualità di ufficiale o sottufficiale.
2. L’esclusione dagli esami per difetto dei requisiti e’ disposta con determinazione del Direttore dell ‘Agenzia delle dogane.”.

Art. 83
(Strutture turistico – ricettive)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9 della legge 29 marzo 2001, n. 135, l’apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l’operatività delle strutture turistico – ricettive sono soggetti a dichiarazione di inizio attività ai sensi dell’articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. L’avvio e l’esercizio delle attività in questione restano soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. Restano fermi i parametri dettati ai sensi dell’articolo 2, comma 193, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

PARTE TERZA
Titolo I
(Disposizioni relative ai procedimenti di competenza regionale)

Art. 84
(Clausola di cedevolezza)

1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 16, comma 3, e 10, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, nella misura in cui incidono su materie di competenza esclusiva regionale e su materie di competenza concorrente, le disposizioni del presente decreto si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della direttiva 2006/123/CE, adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.

Titolo II
(Disposizioni finali)
Capo I

Art. 85
(Modifiche e abrogazioni)

1. Il comma 2 dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e’ sostituito dal seguente: “2. L’attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente; contestualmente all’inizio dell’attività, l’interessato ne dà comunicazione all’amministrazione competente. Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l’esercizio di attività di cui al decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE, l’attività, ove non diversamente previsto, può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente.”.

2. Il comma 4 dell’articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, dopo le parole: “2 maggio 1994, n. 319,” sono aggiunte le seguenti: “e 20 settembre 2002, n. 229,”; al medesimo comma dopo le parole: “decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115,” la parola: “e” e’ soppressa.

3. L’articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e’ abrogato.

4. Ferme restando le abrogazioni contenute nel comma 5, sono o restano abrogate le disposizioni di legge e di regolamento statali incompatibili con gli articoli 74, 75, 76, 77 e 78.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l’articolo 2, l’articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, l’articolo 4, comma 1, e l’articolo 7 della legge 25 agosto 1991, n. 287;
b) l’articolo 5, commi 2, 4 e 5, l’articolo 7, comma 1, l’articolo 16, commi 1 e 2, l’articolo 17, commi 1 e 2, l’articolo 18, comma 1, l’articolo 19, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
c) l’articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d), della legge 3 maggio 1985, n. 204;
d) l’articolo 7, lettere a), b) e c), della legge 12 marzo 1968, n. 478, e l’articolo 6, lettere a), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66;
e) l’articolo 9, lettere a) c) ed e), della legge 4 aprile 1977, n. 135;
f) il comma 1 dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1990, n. 1;
g) l’articolo 3, comma 3, e l’articolo 6 della legge 22 febbraio 2006, n. 84.

Art. 86
(Disposizioni finanziarie)

1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni interessate provvedono ai compiti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.