Art. 437. RIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO
Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, e` punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena e` della reclusione da tre a dieci anni.
Art. 451.
OMISSIONE COLPOSA DI CAUTELE O DIFESE CONTRO DISASTRI O INFORTUNI SUL LAVORO
Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, e` punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da L. 200.000 a 1 milione.
Art. 589.
OMICIDIO COLPOSO
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e` punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto e` commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e` della reclusione da uno a cinque anni. Nel caso di morte di piu` persone, ovvero di morte di una o piu` persone e di lesioni di una o piu` persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu` grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puo` superare gli anni dodici.
Articolo sostituito dall’art. 1, L. 11 maggio 1966, n. 296.
Art. 590.
LESIONI PERSONALI COLPOSE
Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale e` punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a L. 600.000. Se la lesione e` grave la pena e` della reclusione da uno a sei mesi o della multa da L. 240.000 a 1.200.000; se e` gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da L. 600.000 a 2.400.000. Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi e` della reclusione da due a sei mesi o della multa da L. 480.000 a 1.200.000; e la pena per lesioni gravissime e` della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da L. 1.200.000 a L. 2.400.000. Nel caso di lesioni di piu` persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu` grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non puo` superare gli anni cinque. Il delitto e` punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.
Articolo sostituito dall’art. 2, legge n. 296/1966.