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Il Decreto Ministeriale del 7 agosto 2025, operativo dal 25 dicembre 2025, rappresenta il terzo capitolo della storia del Conto Termico italiano. Non è un aggiornamento marginale dei precedenti due cicli. È una riscrittura strutturale che cambia regole, attori, intensità di incentivo e requisiti tecnici. Rispetto alla versione 2.0 del 2016, il Conto Termico 3.0 amplia la base beneficiaria, ridisegna le intensità per categoria, introduce requisiti ecodesign stringenti e riscrive le modalità di cumulo con altri bonus. Comprendere questa architettura significa capire come funziona l’intera transizione energetica italiana del momento.
In questo articolo approfondiamo tre prospettive simultanee: quella del professionista che progetta e installa, quella del cliente che riceve il beneficio, e quella del progetto come entità tecnica realizzata. Ogni decisione nel Conto Termico 3.0 ha implicazioni su tutte e tre le dimensioni.

L’articolazione del decreto: quattro titoli operativi

Il Conto Termico 3.0 non è un flusso unitario, ma una struttura articolata in quattro titoli, ciascuno con beneficiari, intensità e requisiti propri.

Il Titolo II riguarda gli interventi di efficienza energetica su edifici esistenti: isolamento termico dell’involucro, sostituzione di finestre e porte-finestre, illuminazione a LED, building automation. Qui accedono le Pubbliche Amministrazioni, gli Enti del Terzo Settore non economici, e i privati, ma questi ultimi sono ammessi solo se l’edificio ricade in ambito terziario (alberghi, uffici, negozi, strutture ricettive). Un privato proprietario di una villetta residenziale che desideri coibentare la copertura non può usare il Conto Termico per questo intervento. Dovrà ricorrere a altri strumenti, come le detrazioni fiscali (Ecobonus).
Il Titolo III copre gli interventi di produzione termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza: pompe di calore, impianti solari termici, caldaie a biomassa, sistemi ibridi factory-made, scaldacqua a pompa di calore. Qui convergono PA, ETS, privati (sia in residenziale che in terziario) e imprese. È il titolo di accesso più inclusivo e, per questo motivo, il più rilevante dal punto di vista del mercato.
Il Titolo IV prevede un contributo per l’esecuzione di diagnosi energetica preliminare. È riservato alle Pubbliche Amministrazioni e agli Enti del Terzo Settore, non per i privati.
Il Titolo V contiene disposizioni specifiche per imprese e Enti del Terzo Settore economici, con vincoli sulla riduzione dei gas serra e sulla tipologia di interventi ammissibili.
Questa articolazione è rigida. Una decisione di categoria edilizia e una scelta di titolo di accesso non sono reversibili. Un cliente che si accorge di avere categoria catastale residenziale non può retroattivamente usare Titolo II. Deve usare Titolo III, e se l’intervento da lui desiderato (es., isolamento) non rientra in Titolo III, ricorre ad altri incentivi.

Le intensità di incentivo: la geografia del finanziamento

Le intensità incentivanti variano significativamente in base al beneficiario e al titolo. Non è un dettaglio amministrativo, è il moltiplicatore che determina la convenienza economica dell’intero intervento. Nel Titolo II, le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti del Terzo Settore non economici beneficiano di un’intensità del 65% della spesa ammissibile. Hanno anche l’opzione di raggiungere il 100% se l’intervento genera un edificio a energia quasi zero (nZEB) o se ricade in piccoli comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. I privati accedono al Titolo II solo in ambito terziario, con un’intensità base del 45%, incrementabile al 55% se l’intervento comporta una riduzione dell’energia primaria superiore al 40% (multi-intervento), fino a un massimale del 65% considerando la cumulabilità di bonus dichiarati. Le imprese partono da un’intensità inferiore: il 25% base, elevabile al 45% per le piccole e medie imprese, con massimale 65%.

Nel Titolo III, la struttura è leggermente diversa. PA e ETS non economici mantengono il 65%, con possibilità di 100% nei Comuni piccoli. I privati, indipendentemente dal fatto che operino in ambito residenziale o terziario, accedono al 45% base, incrementabile fino al 65% in caso di multi-intervento. Le imprese seguono lo stesso schema: 45% base, fino 65% per PMI.

Un aspetto che genera frequente confusione: i bonus sono cumulabili in intensità, non sommabili aritmeticamente. Se un’impresa realizza un intervento Titolo III e accede a un bonus interno (riduzione di energia primaria) e a un bonus esterno (una detrazione fiscale al 65%), non somma le percentuali. Applica il massimale della sua categoria, che rimane fisso. In questo caso: 65% Conto Termico 3.0 per l’intervento, con la detrazione fiscale richiesta separatamente. Questa incomprensione è frequente e genera sorprese nei colloqui economici con i clienti, soprattutto quando la proposta include più fonti di finanziamento.

I requisiti tecnici: SCOP, SPER e l’ossessione per l’ecodesign

I requisiti tecnici per l’ammissibilità dei generatori termici non sono linee guida; sono soglie dure, non negoziabili. Derivano direttamente dai regolamenti europei di ecoprogettazione. Per le pompe di calore elettriche, il parametro critico è lo SCOP, il Seasonal Coefficient of Performance, calcolato in zona climatica “average” secondo la norma UNI EN 14825. I valori minimi sono fissi per categoria di impianto. Una pompa di calore aria-aria split deve garantire uno SCOP minimo di 3,8. Una pompa aria-acqua raggiunge 2,825. Una pompa acqua-acqua è fissata a 2,95. Per i sistemi a bassa temperatura (inferiore a 55°C in mandata), gli SCOP minimi salgono: 3,2 per aria-acqua, 3,325 per acqua-acqua. Le pompe geotermiche seguono la stessa gerarchia, sostituendo il fluido esterno con salamoia in circuito chiuso. Questi non sono valori indicativi, sono obblighi. Una pompa dichiarata con SCOP 3,79 non è ammissibile se il minimo è 3,8.

Per le pompe di calore a gas, il parametro equivalente è lo SPER, il Seasonal Performance Efficiency Ratio, generalmente più basso dello SCOP. Per una pompa aria-aria a gas, lo SPER minimo è 1,33. Per una aria-acqua, è 1,13. Le pompe a gas non sono solo sottoposte a requisiti di efficienza, ma anche a vincoli rigorosi su emissioni di ossidi di azoto (NOx): inferiori a 120 mg/kWh per sistemi ad assorbimento, 240 mg/kWh per sistemi a motore endotermico. Inoltre, una restrizione importante: le pompe a gas non sono ammesse per imprese e Enti del Terzo Settore economici. Solo PA, ETS non economici e privati possono finanziare pompe a gas tramite il Conto Termico.

La selezione del generatore termico è il primo filtro di un progetto Conto Termico 3.0. Prima di proporre una pompa a un cliente, il professionista deve consultare la Scheda Prodotto ecodesign del costruttore e verificare che lo SCOP (o SPER) dichiarato rientri nei minimi. Non è una valutazione di mercato, è una verifica di ammissibilità tecnica. Una pompa con SCOP insufficiente invalida l’intero progetto, indipendentemente da prezzo e qualità costruttive.

I beneficiari: confini rigidi

La categorizzazione dei beneficiari nel Conto Termico 3.0 è binaria. Non ci sono zone grigie. Le Pubbliche Amministrazioni accedono a tutti i titoli con le intensità più favorevoli. Gli Enti del Terzo Settore non economici (associazioni di volontariato, fondazioni no-profit) sono equiparati alle PA. Gli Enti del Terzo Settore economici (fondazioni che svolgono attività economica, cooperative sociali) accedono esclusivamente a Titolo III, come soggetti privati.

I privati in ambito residenziale (proprietari di abitazioni, condomini residenziali, unità abitative) hanno accesso esclusivo a Titolo III. Titolo II è loro completamente precluso. Un proprietario di casa che vuole isolare la copertura non può usare Conto Termico 3.0; ricorre all’Ecobonus. Lo stesso proprietario può invece finanziare l’installazione di una pompa di calore tramite Titolo III.

I privati in ambito terziario (proprietari di alberghi, uffici, strutture ricettive, negozi, edifici commerciali) accedono a entrambi i titoli, con le intensità sopra descritte.
Le imprese accedono a Titolo III esclusivamente, soggette alle disposizioni aggiuntive del Titolo V, che includono obblighi sulla riduzione di gas serra e restrizioni su tecnologie ammissibili.

Questa classificazione rigida ha conseguenze dirette. Un professionista che intreccia la consultazione iniziale con un cliente deve verificare immediatamente categoria catastale e destinazione d’uso dell’edificio. Se residenziale, Titolo II è escluso per i privati. Se il cliente desidera un intervento di Titolo II, deve ricorrere ad Ecobonus o altri strumenti. Non ci sono eccezioni, non ci sono vie alternative nel Conto Termico 3.0.

Le modalità di accesso: diretto versus prenotazione

Gli operatori hanno due strade per accedere ai finanziamenti, e sono completamente diverse. Un privato in accesso diretto presenta la domanda Conto Termico 3.0 tramite il portale GSE entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Le risorse annuali sono predefinite (500 milioni per privati, ulteriori quote per PA e CER). Se le risorse si esauriscono, le domande rimanenti vengono accodate per l’anno successivo. Non c’è certezza di finanziamento fino all’ammissione GSE. Questo è il percorso standard per i privati.

Una Pubblica Amministrazione può optare per la prenotazione anticipata: presenta una richiesta preliminare 18 mesi prima dell’avvio dei lavori, allegando diagnosi energetica e delibera di impegno di spesa. Se ammessa, ha certezza delle risorse fino a 36 mesi dalla fine lavori. È una traccia di strada che il GSE garantisce al cliente pubblico, riducendo il rischio di esaurimento fondi.

La differenza strategica è enorme. Un’amministrazione che pianifichi una riqualificazione pluriennale opta per la prenotazione, garantendosi il finanziamento. Un privato che ritardi la presentazione della domanda rischia di trovare risorse esaurite e di dover aspettare il prossimo anno. Per il professionista, questo significa comunicare chiaramente al cliente privato l’importanza dell’urgenza nella fase amministrativa post-lavori.

La documentazione: completezza come arma strategica

La domanda di accesso al Conto Termico 3.0 è corredata di documentazione molto articolata. Un elenco sommario include: dichiarazione di atto notorio (moduli GSE), documento d’identità del Soggetto Responsabile, fatture quietanziate di ogni spesa sostenuta, certificato di conformità dell’impianto secondo DM 37/2008 (ex legge 46/90).

Per gli interventi di Titolo III, la documentazione si estende ulteriormente. Se l’incentivo supera 3.500 euro e la potenza supera 35 kW, è obbligatoria l’asseverazione di un tecnico abilitato (ingegnere o architetto iscritto all’albo). Sono allegati: la Scheda Prodotto ecodesign del generatore (con SCOP, COP o SPER garantiti dal costruttore); fotografie ante e post-operam che evidenzino chiaramente la targa dei generatori installati; il libretto di impianto completo; l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) post-operam se la potenza dell’impianto supera 200 kW.

Il GSE conduce tre livelli di controllo. L’istruttoria amministrativa verifica la completezza della modulistica e la coerenza delle dichiarazioni. L’istruttoria tecnica valuta la conformità ai requisiti ecodesign, la correttezza del calcolo dell’incentivo e l’ammissibilità complessiva dell’intervento. Le verifiche in situ sono effettuate su un campione statistico, circa il 50% delle istanze. Un sopralluogo fisico all’impianto, verifica della componentistica installata, confronto tra il progetto e la realizzazione.

La qualità della documentazione è il fattore critico che determina la velocità dell’intero iter. Foto sfocate, Scheda Prodotto mancante, moduli incompleti generano richieste di integrazione che paralizzano la pratica per 2-4 settimane. Un professionista che si prepara con una checklist preliminare (Scheda Prodotto verificata, foto della targa in alta risoluzione, libretto completo, APE se obbligatoria) risparmia settimane di ritardi e frustrazioni.

Un’opportunità da maneggiare a dovere

Il Conto Termico 3.0 è uno strumento potente ma altamente rigido. Titoli, intensità, requisiti tecnici, categorie di beneficiari, timeline non sono negoziabili. Il professionista che padroneggia il quadro normativo—distinguendo Titolo II da Titolo III, applicando correttamente le intensità e i massimali, verificando i requisiti ecodesign minimi, pianificando la timeline con margini di sicurezza—trasforma il Conto Termico da vincolo burocratico in valore aggiunto concreto per il cliente.