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Il 26 settembre 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che istituisce il Conto Termico 3.0, rendendo ufficiale la normativa che era stata approvata in sede di Conferenza Unificata il 5 agosto 2025 (ne abbiamo parlato QUI). Con questo atto formale, parte il conto alla rovescia per l’entrata in vigore del nuovo regime di incentivi per efficienza energetica e fonti rinnovabili.

Tuttavia, l’operatività effettiva non è immediata: il decreto entrerà in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e il GSE dovrà aggiornare la piattaforma per la presentazione delle domande entro 60 giorni dall’entrata in vigore.

Il Conto Termico (nato con versioni precedenti, in particolare con il DM 16 febbraio 2016) è uno strumento di politica energetica che incentiva interventi di “piccole dimensioni” per l’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.  La versione 3.0 si propone di aggiornare il meccanismo tenendo conto delle nuove tecnologie, delle esigenze di decarbonizzazione, e della domanda crescente di integrazione con solare, accumulo, mobilità elettrica.

Il budget complessivo previsto è 900 milioni di euro all’anno, di questi, 400 milioni sono riservati alle Pubbliche Amministrazioni, e 500 milioni ai privati, imprese e altri soggetti non pubblici.

Il Conto Termico 3.0 amplia anche la platea dei beneficiari. Possono accedere agli incentivi: cittadini e imprese; enti del Terzo Settore; comunità energetiche rinnovabili (CER); configurazioni di autoconsumo collettivo; autorità portuali, consorzi e società in house.

Interventi ammissibili: cosa si può incentivare

Il decreto distingue due grandi categorie:

1. Interventi di efficienza energetica negli edifici esistenti

• isolamento termico di pareti, coperture, pavimenti;
• sostituzione di chiusure trasparenti / infissi che delimitano il volume climatizzato;
• installazione di schermature solari e sistemi di filtrazione solare esterni;•
installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation, sistemi smart) per gli impianti termici e elettrici;
• installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo, opere di allacciamento, purché integrate con la sostituzione dell’impianto termico con pompa di calore elettrica.

Nota importante: la parte “fotovoltaico, accumulo, ricarica EV” è incentivabile solo se realizzata insieme alla sostituzione dell’impianto di riscaldamento con una pompa di calore elettrica (o sistema equivalente).

2. Interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili

In questa categoria rientrano, ad esempio:

• pompe di calore (anche sistemi ibridi o bivalenti)
• generatori a biomassa (ove ammessi)
• solare termico, scaldacqua a pompa di calore
• allacciamento a reti di teleriscaldamento efficienti

Incentivi e percentuali: quanto si riceve

Il contributo medio riconosciuto è pari al 65% delle spese ammissibili. In casi speciali, per interventi effettuati su edifici pubblici situati in comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, scuole, ospedali ecc., il contributo può arrivare al 100% della spesa. Per spese fino a 15.000 euro, l’erogazione dell’incentivo avviene in un’unica soluzione. Per importi superiori, l’erogazione avviene in rate annuali, che possono coprire da 2 fino a 5 anni.