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La Circolare 8/E, pubblicata il 19 giugno 2025 dall’Agenzia delle Entrate, rappresenta il primo vero documento di indirizzo applicativo sul nuovo assetto delle detrazioni fiscali introdotto dalla Legge di Bilancio 2025. Dopo mesi di incertezza interpretativa, il documento chiarisce in modo puntuale quali interventi possono ancora accedere alle agevolazioni fiscali ordinarie (Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus e Bonus al 30%) e secondo quali condizioni. La novità centrale riguarda l’introduzione del criterio della “destinazione d’uso” dell’immobile, che determina l’aliquota spettante per ciascun intervento, superando di fatto l’universalità delle detrazioni precedenti.

Questo passaggio segna un cambio di prospettiva significativo anche per il settore elettrico. Interventi su impianti elettrici, installazione di sistemi di accumulo, predisposizione alla mobilità elettrica, impianti domotici e fotovoltaici devono ora essere valutati in funzione della natura dell’immobile su cui si opera (abitazione principale, seconda casa, immobile locato, ecc.), con impatti concreti sia sulla fatturazione che sulla gestione documentale. La Circolare, inoltre, fissa i limiti applicativi in caso di combinazione tra impianti elettrici e generatori a combustibile fossile, e richiama l’attenzione su obblighi formali spesso sottovalutati, come l’autocertificazione d’uso e la corretta intestazione delle fatture.

Perché questa circolare è cruciale per il settore elettrico

La Circolare n. 8/E del 19 giugno 2025 dell’Agenzia delle Entrate rappresenta un passaggio chiave per chi opera nel mondo delle ristrutturazioni edilizie e, in particolare, per gli installatori elettrici coinvolti in interventi che accedono alle detrazioni fiscali previste dalla normativa vigente.

Il documento fornisce chiarimenti operativi sulla corretta applicazione delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213).

Per chi lavora sul campo, ciò significa avere un riferimento ufficiale su:
• quali interventi impiantistici rientrano nelle detrazioni;
• in quali percentuali e con quali limiti temporali;
• come varia la disciplina in base alla tipologia di immobile (abitazione principale, condominio, Onlus…).

Un documento tecnico, sì, ma che impatta direttamente sulla progettazione, sull’offerta commerciale e sulla gestione dei cantieri.
Sapere cosa cambia – e da quando – non è solo utile, è necessario.

Aliquote per interventi su abitazione principale: detrazione al 50% nel 2025, poi 36%

Uno degli aspetti più rilevanti chiariti dalla Circolare 8/E riguarda le nuove aliquote applicabili agli interventi edilizi effettuati su immobili adibiti ad abitazione principale.
In base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 39 della Legge di Bilancio 2024, per le spese sostenute nel 2025 relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione IRPEF è pari al 50%, in luogo della percentuale ordinaria del 36%, ma solo se l’unità immobiliare è destinata ad abitazione principale del contribuente.

Questo beneficio si estende anche:
• alle pertinenze dell’abitazione principale (es. box, cantine), purché siano legate funzionalmente all’immobile principale;
• alle parti comuni degli edifici residenziali condominiali, a condizione che le unità siano adibite ad abitazioni principali dai singoli contribuenti.
La detrazione del 50% ha un tetto massimo di spesa agevolabile pari a 96.000 euro per unità immobiliare.

Attenzione: a partire dal 2026, la detrazione scenderà al 36%, mantenendo però lo stesso limite di spesa, per poi abbassarsi ulteriormente al 30% nel 2027, sempre che non intervengano ulteriori modifiche normative.

Per gli installatori, questa distinzione è cruciale in fase di:
• analisi preliminare dell’intervento (verifica destinazione d’uso dell’immobile);
• redazione dell’offerta economica;
• comunicazione al cliente finale (molto spesso ignaro del legame tra detrazione piena e abitazione principale).

Dal punto di vista operativo, il suggerimento è di documentare in modo puntuale la qualifica dell’immobile come “abitazione principale”, anche attraverso autocertificazione del committente, per garantire l’accesso all’aliquota più favorevole.

Detrazioni per immobili diversi dalla prima casa: si torna al 36% (e poi al 30%)

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio su immobili che non sono adibiti ad abitazione principale, la Circolare 8/E conferma il ritorno al regime ordinario delle detrazioni IRPEF. Secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 39 della Legge di Bilancio 2024, per le spese sostenute nel 2025, la detrazione spettante è pari al 36%, con un tetto massimo di spesa agevolabile pari a 96.000 euro per unità immobiliare.

Ma c’è un’ulteriore stretta in arrivo: per le spese sostenute nel 2026 e nel 2027, la detrazione si riduce ulteriormente fino al 30%, mantenendo invariato il tetto di spesa. Non sono previste deroghe per particolari tipologie di interventi né per la destinazione d’uso futura dell’immobile: conta esclusivamente la destinazione d’uso al momento dell’esecuzione dei lavori.

Per i professionisti del settore elettrico, questo scenario comporta due conseguenze immediate:

  1. Tempistiche serrate: anticipare gli interventi al 2025 permette ai clienti di ottenere un risparmio fiscale maggiore, anche in caso di seconde case o immobili a reddito.
  2. Chiarezza contrattuale: occorre specificare nei preventivi e nei contratti che la quota detraibile varierà in base alla data del pagamento e alla destinazione dell’immobile.

In ottica di consulenza, è utile segnalare al cliente che, a fronte di aliquote meno vantaggiose, può comunque cumularle con altri benefici (es. Bonus mobili) se i requisiti sono soddisfatti.

Fine delle detrazioni per impianti a combustibili fossili: cambia lo scenario per gli installatori

Una delle novità più nette introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 (e chiarita dalla Circolare 8/E) riguarda la decadenza delle agevolazioni fiscali per l’installazione di impianti alimentati a combustibili fossili, anche se ad alta efficienza.

In particolare, dal 1° gennaio 2025, non sono più ammessi alla detrazione per riqualificazione energetica (Ecobonus) i seguenti impianti:
• Caldaie a condensazione;
• Generatori d’aria calda a gas;
• In generale, impianti di climatizzazione invernale alimentati da gas o altri combustibili fossili, anche se ad alto rendimento.

Questa esclusione deriva dal recepimento delle indicazioni della Direttiva UE 2023/1791 sull’efficienza energetica e dalle modifiche normative intervenute a livello nazionale (legge n. 213/2023).

La Circolare è esplicita: “A decorrere dal 1° gennaio 2025, non possono accedere alla detrazione […] gli interventi che comportano la sostituzione del generatore esistente con un impianto alimentato a combustibili fossili, anche se ad alta efficienza.”

Per il mondo degli installatori elettrici, questo cambiamento segna un confine operativo molto netto:
• Niente più incentivi fiscali per caldaie a gas, anche se di classe energetica elevata;
• Si apre la strada a sistemi interamente elettrici o ibridi con prevalenza di fonti rinnovabili.

Importante: la misura si applica solo agli interventi eseguiti e pagati dal 1° gennaio 2025 in poi. Quindi gli ordini o installazioni effettuate entro il 31 dicembre 2024 (con pagamento tracciabile) possono ancora godere del vecchio regime, se documentate correttamente.
Dal punto di vista commerciale, questo comporta un necessario ricalibramento delle offerte:
• evitare di proporre, per il 2025, impianti gas-based se il cliente punta alla detrazione;
• orientarsi verso pompe di calore, sistemi ibridi e integrazioni con fotovoltaico, di cui parleremo nel prossimo paragrafo.

Tecnologie ancora ammesse alle detrazioni: elettrico, ibrido, biomassa e micro-cogenerazione

Se da un lato la Circolare 8/E sancisce la fine delle detrazioni per gli impianti alimentati esclusivamente a combustibili fossili, dall’altro chiarisce con precisione quali tecnologie restano incentivabili nel 2025 nell’ambito dell’Ecobonus e degli altri bonus edilizi.

Le seguenti tipologie di impianto continuano ad accedere alle detrazioni fiscali previste per la riqualificazione energetica, anche dal 1° gennaio 2025:
Pompe di calore elettriche
Sistemi ibridi (pompa di calore + caldaia): ammessi se si tratta di sistemi integrati in fabbrica, in cui l’elettrico prevale sul gas.
Attenzione: non sono incentivabili gli impianti ibridi “assemblati in cantiere” (es. accoppiamento posticcio tra vecchia caldaia e nuova pompa di calore).
Micro-cogeneratori: a patto che soddisfino i requisiti minimi richiesti dalla normativa vigente (rendimento elettrico, risparmio di energia primaria, ecc.). Tecnologia ancora di nicchia, ma rilevante in contesti residenziali condominiali o terziari.
Impianti alimentati a biomassa: sono agevolabili se ad alta efficienza, con requisiti ambientali conformi alle normative regionali (es. certificazioni ambientali, basse emissioni di particolato).