A pochi giorni dalla chiusura della consultazione del documento 301/2023/R/eel con il quale l’ARERA – Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente aveva avviato il percorso di riforma della disciplina delle connessioni alle reti elettriche, il 3 agosto è stata pubblicata la Delibera n. 361/2023/R/eel che introduce le prime modifiche al TICA vigente affinché possano trovare immediata attuazione, anche con riferimento agli iter di connessione in corso.
Fra le novità troviamo la facoltà, concessa al gestore di rete, di sostituire alle verifiche in loco e alla redazione del verbale di attivazione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il richiedente la connessione ovvero il produttore dichiara la conformità dell’impianto di produzione alle Norme tecniche del CEI, alla normativa vigente, nonché la corrispondenza con quanto già dichiarato in sede di presentazione della richiesta di connessione (comma 10.10ter).
Secondo il nuovo comma 40.5bis, invece, gli eventuali indennizzi automatici (corrisposti dal gestore di rete al richiedente entro 30 giorni solari dalla data di effettuazione della prestazione richiesta per la quale è stato riscontrato un ritardo), sono maggiorati degli interessi legali maturati fino alla data di corresponsione per tutte le richieste di connessione presentate da lunedì 7 agosto,
L’ultima importante novità riguarda l’installazione del misuratore di energia prodotta.
Secondo quanto indicato all’Articolo 1 della delibera, infatti, con l’inserimento del nuovo comma 10.4, all’articolo 10 del TISSP – Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (Delibera 578/2013/R/eel: Nel caso di impianti di produzione di potenza attiva nominale fino a 20 kW che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
– non sono sottoposti al regime delle accise e, conseguentemente, non sono tenuti agli obblighi e agli adempimenti previsti dagli articoli 53 e seguenti del Testo Unico delle Accise;
– accedono al Mercato elettrico come unica UP;
– non accedono agli incentivi erogati dal GSE che richiedono la misura dell’energia elettrica prodotta;
– non condividono il punto di connessione con altre UP,
non è necessaria l’installazione del misuratore dell’energia elettrica prodotta.
Altre modifiche introdotte dalla Delibera 361/2023/R/eel riguardano:
. Comma 10.1, lettera b), dell’articolo 10 del TISSP – Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo: le parole “in tutti gli altri casi” sono sostituite dalle parole “in generale in tutti gli altri casi, fermo restando quanto previsto dal comma 10.4”;
. Comma 10.10bis, dell’articolo 10 del TICA – Testo Integrato Connessioni Attive: le parole “il gestore di rete deve” sono sostituite dalle parole “il gestore di rete, fermo restando quanto previsto dal comma 10.10ter, deve”;
. Comma 40.5, all’articolo 40.5 del TICA – Testo Integrato Connessioni Attive: le parole “Gli indennizzi automatici di cui al presente provvedimento” sono sostituite dalle parole “In relazione alle richieste di connessione presentate fino al 6 agosto 2023, gli indennizzi automatici di cui al presente provvedimento”.
Non è tutto. Stando a quando indicato dall’ARERA, entro la fine di settembre 2023 è prevista l’emanazione di un nuovo Testo Integrato Connessioni Attive che troverà attuazione a partire dalle richieste di connessione presentate dal 1 gennaio 2024, sostituendo il TICA vigente.
Il testo della delibera è disponibile sul sito dell’Autorità all’indirizzo: www.arera.it